Licenziamento Disciplinare – Accessi a Facebook

Corte di Cassazione, Sentenza 1° Febbraio 2019 N. 3133

Con sentenza n. 3133 del 1° febbraio 2019, la Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte di Appello di Brescia, ha affermato la legittimità del licenziamento di un’impiegata amministrativa a tempo parziale che, in un arco temporale di 18 mesi, durante l’orario di lavoro, aveva effettuato oltre 4.500 accessi in Facebook “anche per durate talora significative”.

La Cassazione ha respinto il ricorso della lavoratrice, sulla scorta di rilievi tra i quali spicca la censura della lavoratrice sulla pretesa inutilizzabilità del report sul tracciamento della navigazione in internet per violazione delle regole in tema di privacy.

La Suprema Corte osserva che la difesa ricorrente non aveva proposto tale questione nei precedenti gradi di merito, né aveva offerto indicazioni di segno contrario con il ricorso per cassazione.

Alle medesime conclusioni la Cassazione perviene sulla censura della lavoratrice in merito ad una pretesa contestazione dei documenti relativi alla cronologia sull’utilizzo di internet in orario di lavoro, posto che, anche in questo caso, non erano stati riportati i passaggi delle difese svolte nei gradi di merito contenenti tale censura.

Somministrazione Fraudolenta, Indicazioni operative dell’INL

Circolare N. 3/2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’11 Febbraio 2019

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene in tema di reato di somministrazione fraudolenta. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 38 bis D. Lgs. n. 81/15, si configura il predetto reato quando “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore“.

CONDIZIONI

L’Ispettorato individua le seguenti ipotesi in cui può essere ravvisato l’intento fraudolento:

  1. appalti illeciti che si traducono in una mera somministrazione di mano d’opera da parte dell’appaltatore in favore del committente;
  2. ricorso ad una agenzia di somministrazione al fine di frodare la legge; in particolare quando il datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite un’agenzia di somministrazione;
  3. distacchi transazionali “non autentici” in violazione dell‘art. 3 del D.Lgs. n. 136/2016.

SANZIONI

Qualora si ravvisi la somministrazione fraudolenta, il somministratore e l’utilizzatore incorreranno nelle seguenti sanzioni di natura penale ed amministrativa:

a.  la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione (art. 38 bis D. Lgs. n. 81/2015);

b.  le sanzioni amministrative previste dall’art. 18, D. Lgs. n. 276/2003.
In conclusione, la nota chiarisce che la sanzione penale si applicherà solo alle condotte poste in essere successivamente al 12 agosto 2018, restando ferma, per il periodo precedente, l’applicazione delle sole sanzioni amministrative di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 276/2003

In aggiunta alle suddette sanzioni, l’Ispettorato del Lavoro dovrà intimare, nei confronti dello “pseudo commettente” e dello “pseudo appaltatore”, l’immediata cessazione della condotta illecita nonché, per all’utilizzatore, l’assunzione dei lavoratori impiegati.

Il nuovo codice dell’Impresa in Crisi e dell’Insolvenza

Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019 N. 14

Il D.Lgs. 14 del 2019 (il c.d. CCII), che sostituisce la precedente legge fallimentare,

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio u.s. è stato pubblicato il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, destinato a sostituire integralmente la Legge Fallimentare del 1942 con l’obiettivo di favorire la diagnosi tempestiva della crisi d’impresa nell’ottica di salvaguardare, ove possibile, la continuità aziendale. Le novità – anche per le imprese “in salute” – saranno molte ed interesseranno, in particolare, la governance delle società.

Entrata in Vigore:

  • le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza che entreranno in vigore dall ’15 agosto 2020;
  • alcune disposizioni sono destinate ad entrare quasi immediatamente in vigore ovvero il 16 marzo 2019. Si tratta delle disposizioni che possono agevolare una migliore gestione delle procedure. Anche le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tra le novità che destinate ad entrare in vigore entro il 16 marzo 2019 si segnalano:

o        Modifica dell’assetto organizzativo interno: art. 2086, comma 2, cod. civ.

Tale modifica normativa impone agli amministratori la necessità di:

§ istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa;

§ monitorare costantemente e con idonei modelli organizzativi i flussi di cassa ed il peso dei debiti, con particolare riferimento agli indici di valutazione della crisi, al fine di rilevare tempestivamente la crisi di impresa e la perdita di continuità aziendale;

§ scegliere se liquidare la società o intraprendere un percorso obbligato di risanamento tramite gli strumenti di composizione e superamento della crisi (procedimento di composizione assistita della crisi, piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo).

Occorrerà quindi prestare la massima attenzione non solo alla patrimonializzazione della società (e quindi al patrimonio netto dell’azienda), ma anche (e forse soprattutto) agli indicatori economico – finanziari che misurano la sostenibilità dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto alla finanza fornita da terzi.

o        Responsabilità degli amministratori di S.r.l.: art. 2476, comma 5, cod. civ.

Gli amministratori delle S.r.l. rispondono personalmente e quindi con il proprio patrimonio verso i creditori della società nel caso in cui:

  • il patrimonio sociale risulti insufficiente a soddisfare i debiti della società;
  • gli amministratori siano venuti meno agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, su di loro gravanti.

o        Nomina organo di controllo della S.r.l.: art. 2477 cod. civ.

Con la riforma anche le piccole e medie società dovranno abituarsi a non operare più senza alcun controllo, poiché le S.r.l. che superano anche uno solo dei nuovi limiti (attivo stato patrimoniale: 2 milioni di Euro; ricavi: 2 milioni di Euro; dipendenti occupati in media: 10 unità) saranno tenute ad avere un organo di controllo (revisore o sindaco).

L’abbassamento dei limiti di obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo è conseguenza della volontà di introdurre i sistemi di prevenzione della crisi (c.d. istituti di allerta), che diverranno operativi nel 2020 con l’imposizione dell’obbligo di segnalazione della crisi da parte dell’organo di controllo interno o dei creditori qualificati (Agenzia Entrate, INPS e agente della riscossione) ad un apposito Organismo (Ocri) costituito presso la Camera di Commercio.

In particolare l’organo di controllo dovrà:

  • monitorare il flusso di cassa almeno semestrale dell’impresa per verificare sia l’esistenza di ritardi nei pagamenti in relazione alla sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi sia le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso;
  • attivare la procedura d’allerta prima nei confronti degli amministratori e, nel caso di inerzia di questo, dell’Organismo di Composizione della crisi.

Inoltre, i sindaci delle S.r.l.:

  • in caso di gravi irregolarità degli amministratori, potranno richiedere al Tribunale di sottoporre la società a controllo giudiziario (art. 2409 c.c.);
  • in caso di insolvenza della società, avranno anche il potere di chiedere la liquidazione giudiziale della società (istituto che ha sostituito il vecchio fallimento).

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative, quando ricorrono i requisiti dimensionali sopra ricordati, devono provvedere:

  • a nominare l’organo di controllo o il revisore;
  • se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto, che non prevedano la nomina dell’organo di controllo, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della norma (16 marzo 2019).

Secondo alcuni autori, la norma andrebbe così interpretata.

  1. le S.r.l. – con statuto che preveda già ora la nomina dell’organo di controllo e che nel 2016/2017 hanno superato le nuove soglie dimensionali – dovrebbero provvedere alla nomina dell’organo di controllo interno in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2018;
  2. le S.r.l. con statuto da adeguare al nuovo articolo 2477 cod. civ. potranno far slittare la nomina a metà dicembre 2019.

Secondo altri studiosi, anche le società di cui al punto a) potranno attendere il mese di dicembre 2019 per procedere alla nomina dell’organo di controllo.