Circolare N. 3/2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’11 Febbraio 2019
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene in tema di reato di somministrazione fraudolenta. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 38 bis D. Lgs. n. 81/15, si configura il predetto reato quando “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore“.
CONDIZIONI
L’Ispettorato individua le seguenti ipotesi in cui può essere ravvisato l’intento fraudolento:
- appalti illeciti che si traducono in una mera somministrazione di mano d’opera da parte dell’appaltatore in favore del committente;
- ricorso ad una agenzia di somministrazione al fine di frodare la legge; in particolare quando il datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite un’agenzia di somministrazione;
- distacchi transazionali “non autentici” in violazione dell‘art. 3 del D.Lgs. n. 136/2016.
SANZIONI
Qualora si ravvisi la somministrazione fraudolenta, il somministratore e l’utilizzatore incorreranno nelle seguenti sanzioni di natura penale ed amministrativa:
a. la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione (art. 38 bis D. Lgs. n. 81/2015);
b. le sanzioni amministrative previste dall’art. 18, D. Lgs. n. 276/2003.
In conclusione, la nota chiarisce che la sanzione penale si applicherà solo alle condotte poste in essere successivamente al 12 agosto 2018, restando ferma, per il periodo precedente, l’applicazione delle sole sanzioni amministrative di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 276/2003.
In aggiunta alle suddette sanzioni, l’Ispettorato del Lavoro dovrà intimare, nei confronti dello “pseudo commettente” e dello “pseudo appaltatore”, l’immediata cessazione della condotta illecita nonché, per all’utilizzatore, l’assunzione dei lavoratori impiegati.