Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 582 del 1° ottobre 2019 ha disposto che il contratto di somministrazione di mano d’opera non soggiace al termine massimo di 36 mesi di durata.

Il combinato disposto degli artt. 19 e 34 del D. Lgs. n. 81 del 2015 è sufficiente per escludere l’applicabilità, alla somministrazione di manodopera, del termine massimo di 36 mesi di durata del rapporto di lavoro tra lavoratore somministrato e utilizzatore, pena la conversione del rapporto di lavoro in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dirette dipendenze dell’utilizzatore: se è vero che l’art. 19, comma 2, D. Lgs. n. 81 del 2015 prevede un termine massimo di durata del contratto a tempo determinato anche per l’ipotesi in cui il lavoratore venga inviato in missione in ragione di un contratto di somministrazione, l’espresso divieto di applicazione di tale clausola ai soli rapporti di somministrazione di lavoro – contenuto nell’art. 34, comma 2, della medesima disposizione – rende evidente come il caso disciplinato dall’art. 19 faccia riferimento alle ipotesi in cui il medesimo lavoratore venga assunto, per lo svolgimento delle medesime mansioni, da un datore di lavoro ora direttamente con contratto a tempo determinato ed ora indirettamente in ragione di un contratto di lavoro di somministrazione, non dovendosi invece tale norma ritenere applicabile quando il lavoratore presti la sua attività per un periodo superiore a 36 mesi in ragione di soli contratti di somministrazione a tempo determinato.