NEWSLETTER PRIVACY

OTTOBRE 2026

La Cassazione rafforza i poteri del Garante privacy

Tre sentenze che riducono notevolmente i ricorsi indebiti.

Tre sentenze della Cassazione di recente pubblicazione (nn. 22791, 24861 e 24862/ 2026) rafforzano i poteri dell’Autorità italiana Garante della privacy, chiarendone tempi e margini di intervento nell’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori. Tali sentenze ridurranno notevolmente i margini di ricorso ai provvedimenti del Garante stesso. La Cassazione, infatti, chiarisce e consolida i margini temporali entro cui il Garante può esercitare i propri poteri correttivi e sanzionatori, senza introdurre nuove regole ma precisando la portata della disciplina vigente.

Con questa precisazione della Corte il dibattito sulla reale portata applicativa di quel termine può dirsi chiuso: il sistema delineato dal Codice della privacy per l’attività del Garante non è, come qualcuno aveva sostenuto, privo di termini interni; ne ha uno, e ha la stessa funzione — cristallizzare rapidamente l’addebito nei confronti del trasgressore — che l’art. 14 della legge n. 689/1981 assegna alla contestazione nel modello generale delle sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda i reclami, la Corte ha ribadito che il procedimento di reclamo e l’eventuale successivo procedimento correttivo e sanzionatorio sono distinti e autonomi. Di conseguenza, il superamento del termine previsto per pronunciarsi sulla “fondatezza” del reclamo presentato dall’interessato – entro nove mesi, prorogabili fino a dodici mesi – non determina la decadenza del potere sanzionatorio del Garante.

Riguardo al termine di 120 giorni, viene chiarito che non si tratta del termine per adottare il provvedimento sanzionatorio finale, ma quello entro cui il Garante deve notificare la contestazione delle violazioni. Il conteggio non parte dalla prima notizia della possibile violazione o dalle prime informazioni ricevute: i 120 giorni decorrono dal momento in cui la violazione può considerarsi definitivamente accertata. Prima del definitivo accertamento, l’Autorità può raccogliere documenti, approfondire i fatti e instaurare il contraddittorio con il soggetto interessato. Questa fase non è sottoposta a un termine perentorio predeterminato, ma deve essere condotta senza ritardi ingiustificati e secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla complessità del caso, restando sindacabile in sede giudiziale.

Una volta notificata la contestazione entro 120 giorni dal definitivo accertamento della violazione, non è previsto un ulteriore termine di decadenza per l’adozione del provvedimento finale. Resta la prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione.

Privacy, sanzionato Banco Bilbao Italia per 5,5 milioni di euro

La banca inviava comunicazioni promozionali nell’app nonostante i “no” del cliente 

Maxi-multa da oltre 5,5 milioni di euro per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Italia (BBVA). Il Garante per la privacy ha sanzionato l’istituto dopo il reclamo di un cliente che, pur avendo manifestato la propria opposizione alla ricezione delle comunicazioni commerciali tramite l’app e poi ribadito il proprio “no” al Servizio clienti, ha continuato a ricevere messaggi promozionali.

Un caso che, secondo l’Autorità, evidenzia una falla nei processi di gestione dei dati.

Un errore tecnico che ha impedito, secondo la banca, il corretto allineamento tra i sistemi aziendali e la piattaforma incaricata di governare le comunicazioni commerciali alla clientela. Di conseguenza, il cliente ha continuato a ricevere comunicazioni commerciali non richieste per sette mesi, da ottobre 2025 a maggio 2026.

Un malfunzionamento per il Garante non sufficiente a escludere la responsabilità della banca.

L’istruttoria ha inoltre evidenziato ulteriori criticità: la banca non avrebbe fornito al cliente un riscontro corretto nell’esercizio dei suoi diritti, arrivando anche a comunicare informazioni errate sul funzionamento dei trattamenti interni.

La decisione del Garante (n. 613 del 3.9.2026) mette in evidenza un principio di portata più ampia: non è sufficiente che il “no” del cliente venga registrato da un sistema se poi l’organizzazione non è in grado di garantirne l’effettiva applicazione. Il rispetto delle norme sulla privacy, dunque, non può fermarsi alla singola app o al singolo database. I diversi sistemi aziendali devono poter dialogare correttamente e le procedure devono garantire che la scelta del cliente venga rispettata lungo tutte le fasi del trattamento dei dati.

Oltre alla sanzione di oltre 5 milioni e mezzo di euro, il Garante ha prescritto a Banco Bilbao Italia di adottare adeguate misure tecniche e organizzative volte a facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati e a garantire una corretta e tempestiva gestione delle loro richieste.

Garante privacy, azienda sanitaria di Udine sanzionata per 24mila euro

Il Garante privacy ha inflitto una sanzione di 24mila euro all’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (ASUFC) di Udine per non aver configurato il dossier sanitario aziendale in modo tale da impedire al personale di visionare lo stato di salute dei colleghi per finalità diverse da quelle di cura. Con provvedimento (n. 616 del 3 settembre 2026) l’Autorità– intervenuta a seguito del reclamo di una dipendente, che era al contempo paziente dell’ospedale – ha accertato che una collega del reparto dove lavorava, aveva avuto liberamente accesso al suo dossier sanitario per verificare, durante la pandemia, l’eventuale positività al Covid-19 e pianificare i turni.

Secondo l’azienda sanitaria la pratica si era resa necessaria per sapere su quali risorse umane poter contare e per garantire la tutela degli operatori e dei pazienti ricoverati.

Nel provvedimento il Garante ha ribadito come l’accesso al dossier sanitario sia consentito solo ai medici e al personale che ha in cura un paziente, e non per esigenze organizzative e amministrative, specie se l’ospedale è sia il datore di lavoro che l’autorità sanitaria che lo ha in carico.

Le finalità amministrative e organizzative devono essere infatti perseguite utilizzando strumenti a ciò dedicati e non il dossier sanitario, che nasce per aiutare il professionista ad inquadrare lo stato di salute del paziente nel suo percorso medico. L’uso del dossier per finalità amministrative costituisce peraltro una modalità inefficiente in quanto per sua natura incompleto, avendo l’interessato la possibilità di oscurare i dati sanitari che magari sono indispensabili proprio per la finalità organizzativa perseguita.

Nel corso dell’istruttoria il Garante privacy ha inoltre accertato che il dossier della reclamante era stato oggetto anche di altri accessi abusivi da parte di professionisti sanitari che non l’avevano in cura. Entrambi gli illeciti erano stati possibili perché la configurazione del dossier sanitario aziendale non prevedeva specifici limiti all’accesso, né sistemi di alert automatici finalizzati a segnalare eventuali possibili condotte illecite dei dipendenti.

Oltre alla sanzione pecuniaria, l’Autorità ha ordinato all’azienda ospedaliera di adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la tutela dei dati dei pazienti e dei dipendenti. In particolare, l’adozione di sistemi di controllo degli accessi e di rilevamento delle anomalie.

Telecamere negli spogliatoi di una piscina, Garante sanziona ASIS Trento

Negli spogliatoi la tutela della privacy deve essere massima. L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza non è ammesso in ambienti e spazi in cui possono essere lesi la dignità, l’intimità e i diritti delle persone.

Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali, comminando una sanzione di 8mila euro nei confronti dell’Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (ASIS), con il provvedimento n. 619 approvato dal Collegio dell’Autorità il 3 settembre 2026.  

L’Autorità ha avviato gli accertamenti a seguito di alcune segnalazioni e notizie di stampa relative alla presenza di telecamere negli spogliatoi della piscina del Centro sportivo Trento Nord, a Gardolo. Le telecamere, installate a partire dal 2007, riprendevano l’area degli armadietti utilizzati dagli utenti per custodire i propri effetti personali. ASIS aveva attivato il sistema per prevenire e accertare furti di portafogli e telefoni verificatisi nella struttura. Sebbene le riprese non comprendessero le cabine per il cambio degli abiti, le docce e i servizi igienici, il Garante ha rilevato che interessavano comunque un luogo caratterizzato da un’elevata aspettativa di riservatezza. Il trattamento dei dati è, pertanto, risultato privo di una base giuridica adeguata e non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza. Sono emerse anche carenze nelle informative fornite agli utenti sull’attivazione del sistema di videosorveglianza. Inoltre, anche l’informativa specifica destinata ai lavoratori interessati dalle riprese è stata fornita soltanto dopo l’avvio dell’istruttoria. L’Autorità ha contestato anche la conservazione delle immagini per 72 ore, non supportata da una specifica valutazione che ne dimostrasse la necessità.

Nel corso del procedimento ASIS ha disattivato e rimosso le telecamere dagli spogliatoi, aggiornato la cartellonistica e le informative relative al complessivo sistema di videosorveglianza e ridotto i tempi di conservazione delle immagini.

Nel determinare l’importo contenuto della sanzione, il Garante ha tenuto conto della collaborazione dell’Azienda e dell’assenza di precedenti violazioni.

Graduatorie sul web: no ai dati degli iscritti nelle liste dei centri per l’impiego.

Sanzionata l’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna per 30mila euro

Nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti a pubblicare online le graduatorie finali recanti i dati personali dei soli partecipanti risultati vincitori della procedura concorsuale.

È quanto ha ribadito il Garante con provvedimento (n. 550 del 23 luglio 2026) intervenendo a seguito di un reclamo. Pertanto, l’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna è stata sanzionata al pagamento di 30mila euro per la pubblicazione online dei nominativi contenuti in una graduatoria riferita agli iscritti ai centri per l’impiego.

A questi veniva riconosciuto il diritto all’avviamento a selezione nell’ambito di una procedura per l’assunzione di un operatore addetto all’accoglienza presso un’azienda ospedaliera.

In assenza di una specifica base giuridica, l’Autorità ha precisato che la normativa che prescrive la pubblicazione delle sole “graduatorie finali”, si riferisce, esclusivamente alle procedure concorsuali scaturite da “bandi di concorso per il reclutamento” e non anche a quelle effettuate “mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento”, considerato che la sola partecipazione a tale procedura può determinare l’eventuale associazione degli interessati a una condizione di disabilità o comunque rivelare informazioni personali riguardanti aspetti economici o sociali delicati, che potrebbero determinare effetti pregiudizievoli per gli stessi, compromettendone la dignità.

In questo caso l’Agenzia Regionale avrebbe potuto ricorrere a forme di anonimizzazione del dato personale, in modo da rendere conoscibile al solo interessato la propria posizione in graduatoria, evitando la pubblicazione di dati personali online, particolarmente invasiva poiché consente a chiunque, mediante i motori di ricerca esterni, di reperire un insieme consistente di informazioni personali disponibili in rete.

Nel definire la sanzione in 30mila euro il Garante ha tenuto conto del considerevole numero di interessati coinvolti (circa 700 persone) e del protrarsi dell’illecito per un notevole lasso di tempo, ma anche della buona fede e dell’atteggiamento collaborativo dell’Agenzia, che ha rimosso dal sito e deindicizzato le informazioni personali in questione, nonché dell’assenza di precedenti violazioni pertinenti.

NEWSLETTER 10/2026

Novita’ normative

Malattia, cambiano le regole sulla certificazione medica. Ampliati i casi di retroattività.

Circolare INPS n. 92 del 4.09.2026.

Novità dall’ INPS in materia di certificati di malattia e relative indennità. Con la circolare n. 92/2026 l’INPS ha ridefinito il proprio orientamento applicativo, aggiornando i criteri per la decorrenza della tutela economica.

La novità principale è l’estensione del certificato medico “retroattivo” anche quando la visita è effettuata presso l’ambulatorio del medico curante, e non più solo in caso di visita domiciliare.

L’INPS spiega che il nuovo orientamento interpretativo trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di adattare le regole previdenziali alle modalità con cui oggi è concretamente organizzata l’assistenza sanitaria territoriale. La riduzione dei medici di medicina generale, i maggiori carichi di lavoro con l’incremento dei compiti organizzativi e assistenziali, sino alla prassi degli accessi programmati negli ambulatori per evitare sovraffollamenti, hanno reso in molti casi difficile ottenere una visita nello stesso giorno in cui insorge la malattia. Il rischio è che un ritardo dell’assistenza sanitaria si traduca in una

La regola finora in vigore.

La disciplina di riferimento affonda le radici nel Regolamento per le prestazioni economiche adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INAM del 10 aprile 1963, il cui articolo 2, comma 3, prevede che l’indennità giornaliera decorra dal quarto giorno di malattia, computato dal giorno della chiamata al medico curante risultante dal certificato oppure dalla data della prima visita medica, se tale chiamata non risulta indicata.

Il primo giorno dell’evento morboso, coincidente di norma con la data di rilascio del certificato medico, rappresenta pertanto un dato determinante per il calcolo: della “carenza”, ossia i primi tre giorni non indennizzati che possono essere integrati dal datore di lavoro; delle percentuali di indennizzo; del periodo massimo assistibile.

Finora, l’INPS riconosceva anche il giorno precedente al rilascio del certificato solo se il medico curante aveva effettuato una visita domiciliare e valorizzato nel certificato il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, indicando il giorno immediatamente precedente. Il riconoscimento era invece escluso se: la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” era anteriore di oltre un giorno; il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico era un giorno festivo infrasettimanale, un sabato o una domenica; la visita era ambulatoriale.

Cosa cambia?

A partire dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della circolare, il precedente orientamento applicativo è da ritenersi superato. Con un’interpretazione evolutiva, l’INPS ha stabilito che la tutela previdenziale può essere riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche in presenza di visita ambulatoriale.

In sostanza, non conta più il luogo nel quale viene effettuata la visita: sia che si tratti di visita ambulatoriale, sia di visita domiciliare, la tutela previdenziale è riconosciuta alle stesse condizioni:

  • il giorno indicato come inizio della malattia non deve essere anteriore di oltre un giorno rispetto alla data del certificato;
  • il giorno precedente non deve essere festivo infrasettimanale, né cadere di sabato o domenica, giornate in cui il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale (guardia medica).

Le novità introdotte non generalizzano la retroattività del certificato medico. La regola, secondo cui l’evento di malattia decorre dalla data di redazione del certificato, resta comunque il criterio di base.

Per la retroattività bisogna valorizzare nel documento la voce “Dichiara di essere ammalato dal…”, indicando la data del giorno precedente anche per i certificati di continuazione e ricaduta.

Se la data indicata va oltre il giorno antecedente alla visita, la decorrenza dell’indennità partirà dalla data di certificazione.

Attenzione, poi, alle giornate di sabato e domenica o ai festivi infrasettimanali: la possibilità di riconoscere l’indennità di malattia a partire dal giorno precedente alla data di rilascio resta esclusa quando questo ricade nel fine settimana o in un festivo. In tali casi, il lavoratore deve ricorrere al servizio di continuità assistenziale (guardia medica).

Whistleblowing: quando una sanzione disciplinare è ritorsiva? Delibera ANAC n. 348/2026 15.09.2026.

Una sanzione inflitta dopo una segnalazione di illeciti non è automaticamente una ritorsione. Per accertarlo occorre esaminare le ragioni del provvedimento e ricostruire il contesto in cui è stato adottato.

Con la delibera n. 348/2026, ANAC ha valutato due sanzioni disciplinari nei confronti di un dipendente comunale che aveva segnalato presunte irregolarità. Tra gli elementi considerati:

  • la vicinanza temporale tra le segnalazioni e i procedimenti;
  • l’assenza di precedenti sanzioni;
  • l’esito dei giudizi sulle misure disciplinari;
  • la successione delle iniziative assunte verso il lavoratore.

Un aspetto della vicenda riguarda il ruolo del Segretario generale: incaricato anche di ricevere le segnalazioni come responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, aveva poi firmato i provvedimenti disciplinari contro lo stesso dipendente.

Secondo ANAC, non sono state dimostrate ragioni estranee alle segnalazioni idonee a giustificare le misure. L’Autorità ha quindi irrogato al Segretario generale una sanzione amministrativa di 10.000 euro.

Non imponibilità ai fini fiscali del risarcimento per danno emergente.

Agenzia delle Entrate, Interpello n. 156 del 7 agosto 2026.

In tema di rilevanza reddituale delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno, la Risposta ad interpello n. 156/2026 chiarisce che tali somme, corrisposte per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa, costituiscono risarcimento di danno emergente e pertanto non assumono rilevanza reddituale.

L’Agenzia evidenzia che se il risarcimento è destinato ad indennizzare delle perdite effettivamente subite o a reintegrare il patrimonio leso, si tratta di danno emergente e il relativo importo non rileva

ai fini reddituali, in quanto le somme non sostituiscono, né reintegrano dei trattamenti retributivi.

Congedo straordinario: il datore di lavoro non può imporre una programmazione rigida.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 950 del 2026.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 950, chiarisce che il congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 può essere fruito secondo le esigenze assistenziali del lavoratore, senza necessità di una preventiva calendarizzazione imposta dal datore di lavoro.

Il lavoratore deve comunque informare l’azienda con congruo anticipo, quando ciò sia possibile, fermo restando che esigenze improvvise o urgenti possono giustificare una comunicazione immediata.

Il datore di lavoro può verificare la sussistenza

Novita’ giurisprudenziali

FOCUS: Cassazione non uniforme sulle critiche del lavoratore nella chat privata

La critica nelle comunicazioni private del lavoratore va considerata diversamente da quella diffusa a un numero indistinto di soggetti

Il diritto di critica da parte dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro o verso la gestione o l’organizzazione aziendale è esercitato sempre più di frequente attraverso i social media, come ad esempio Facebook (si veda, tra le più recenti, Cass. 14 maggio 2026 n. 14165).

Seppur si tratti di un diritto costituzionalmente garantito, che costituisce espressione del principio di libertà di manifestazione del pensiero, il suo esercizio, per essere legittimo, deve rispettare i criteri elaborati dalla giurisprudenza di continenza sostanziale e formale (quindi, l’esposizione dei fatti deve avvenire con toni civili e pacati e il lavoratore deve essere convinto in buona fede della veridicità di quanto denunciato) e di pertinenza (alla manifestazione del pensiero deve corrispondere un interesse meritevole di tutela in confronto al bene suscettibile di lesione), ciò anche quando il diritto di critica venga esercitato tramite i social.

La giurisprudenza ha comunque chiarito che l’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è legittimo se il prestatore si limita a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva, e le modalità e i termini utilizzati siano tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e da determinare, in ogni caso, un pregiudizio per l’impresa (cfr. Cass. 28 febbraio 2025 n. 5331).

In difetto dei predetti presupposti, la critica del lavoratore, se ha un contenuto lesivo dell’onore e della reputazione del datore di lavoro e viene divulgata nell’ambiente sociale, anche attraverso i social media, può avere rilevanza penale e sfociare nel reato di diffamazione punito dall’art. 595 c.p. (che punisce chiunque, comunicando con più persone, offenda l’altrui reputazione).

Se invece, seppur divulgato nell’ambiente sociale, il messaggio diffuso non è lesivo dell’onore e della reputazione del datore di lavoro, ma è una mera opinione personale priva di contenuto diffamatorio, non sussistono i presupposti di tale fattispecie di reato (cfr. App. Brescia n. 281/2022).

È comunque fondamentale l’individuazione dei soggetti ai quali il messaggio è destinato: secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, di merito e della Cassazione, se l’esercizio del diritto di critica si realizza attraverso la diffusione di messaggi di contenuto anche offensivo o diffamatorio attraverso i social media e tale diffusione è idonea a raggiungere un numero indeterminato di persone, si integrano gli estremi della diffamazione e il comportamento è rilevante sotto il profilo sia penale che disciplinare (cfr. Cass. n. 10280/2018, Cass. n. 12142/2024). La situazione è invece diversa se la comunicazione è ristretta nell’ambito di un gruppo di persone determinate che utilizzino, per scambiare messaggi, strumenti ad accesso limitato, come una chat privata di WhatsApp (cfr. Cass. n. 33074/2024, Cass. n. 21965/2018 e Trib. Firenze 16 ottobre 2019). In tale ipotesi non vi è diffamazione ma vi è, da un lato, un interesse contrario alla divulgazione dei fatti e delle notizie oggetto di comunicazione e, dall’altro, l’esigenza di tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni stesse (cfr. Cass. n. 21965/2018).

Le comunicazioni private del lavoratore, trasmesse su una chat di WhatsApp ad accesso limitato, sono infatti comunicazioni protette ai sensi dell’art. 15 Cost. (ai sensi del quale la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili), e in quanto tali, per la Corte d’Appello di Ancona, non utilizzabili a fini disciplinari mancando “il presupposto della legittima acquisizione della prova e dovendo il potere disciplinare cedere dinanzi alla tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni” (cfr. App. Ancona n. 101/2026).

La Cassazione, dal canto suo, si è espressa in modo non del tutto uniforme sul punto: infatti, da un lato ha precisato che la garanzia della libertà e segretezza della corrispondenza privata e il diritto alla riservatezza nel rapporto di lavoro impediscono di elevare a giusta causa di licenziamento il contenuto in sé delle comunicazioni private del lavoratore a prescindere dal mezzo e dai modi con cui il datore di lavoro ne sia venuto a conoscenza (cfr. Cass. 28 febbraio 2025 n. 5334, Trib. Trani 16 aprile 2025), ma ha anche, più di recente, evidenziato che il solo fatto che la dichiarazione sia resa nell’ambito di una corrispondenza privata non scrimina il rilievo disciplinare della condotta alla luce della prevedibile diffusione del messaggio all’esterno della chat (cfr. Cass. n. 7982/2026).

Cassazione n. 25687 del 22.09.2026.

Falsa testimonianza del lavoratore: quando può giustificare il licenziamento

Testimoniare contro il proprio datore di lavoro non costituisce, di per sé, un illecito disciplinare. Il lavoratore chiamato come testimone adempie un obbligo processuale ed è tenuto a dire la verità, anche quando i fatti riferiti sono sfavorevoli all’azienda.

L’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 25687/2026 pubblicata il 22/09/2026 chiarisce però che la sede giudiziale non esclude in assoluto la rilevanza disciplinare della deposizione. Una dichiarazione consapevolmente o colpevolmente non veritiera può incidere sul vincolo fiduciario, se il suo contenuto, il contesto e la gravità lo giustificano. La possibile rilevanza dell’addebito non rende automaticamente legittimo il licenziamento: occorre valutare anche la proporzione della sanzione.

La verifica parte dai fatti. Bisogna accertare che cosa sia stato dichiarato, se l’affermazione abbia una ragionevole base fattuale e quali elementi fossero conosciuti dal testimone. La testimonianza sfavorevole non può essere trattata come una prova della sua falsità. Neppure il fatto che sia rimasta nell’ambito del processo basta a escluderne ogni possibile rilievo.

Un accertamento distinto riguarda l’eventuale ritorsione. La sproporzione del licenziamento può essere un indizio, ma la nullità per motivo illecito richiede di dimostrare che la rappresaglia sia stata la ragione esclusiva e determinante del recesso.

La Cassazione non ha stabilito che la testimonianza fosse falsa né che il licenziamento fosse legittimo. Ha disposto un nuovo esame perché quei passaggi erano stati omessi.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 25645 del 21.09.2026.

Nel rito del lavoro, il termine per opporsi alla trattazione scritta non è perentorio.

La scadenza dei cinque giorni prevista dall’articolo 127-ter c.p.c. non comporta, da sola, la decadenza dal diritto di chiedere l’udienza.

Con l’ordinanza n. 25645/2026, la Corte di Cassazione ribadisce che le decadenze processuali devono essere previste dalla legge: non possono essere introdotte per via interpretativa.

La sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte, inoltre, non è una scelta irreversibile.

Se l’evoluzione della causa rende necessario un confronto effettivo tra parti e giudice, la discussione orale deve poter essere ripristinata.

Nel caso esaminato, la controparte si era costituita solo dopo la scadenza del termine per opporsi alla trattazione scritta. Dichiarare inammissibile l’istanza di udienza ha quindi compresso ingiustificatamente il diritto di difesa.

Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25231 del 11.09.2026.

È legittimo il licenziamento disciplinare del gestore del punto vendita che omette, in modo reiterato e sistematico, lo smaltimento tempestivo della merce pur essendo consapevole della presenza di numerosi prodotti scaduti e violando così le procedure aziendali.

Lo conferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25231/2026 11.09.2026.

La gravità della condotta per i giudici compromette il vincolo fiduciario in modo irrimediabile.

La consapevolezza del comportamento del lavoratore può essere accertata anche tramite presunzioni semplici, se gli elementi valorizzati dal giudice sono gravi, precisi e concordanti.

Consiglio di Stato sentenza n. 6838 dell’8.09.2026.

CCNL negli appalti: la verifica di equivalenza deve essere concreta e risultare dai verbali di gara.

La verifica dell’equivalenza delle tutele economiche e normative di un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis di gara deve basarsi su un confronto puntuale tra le regole contrattuali e non su una semplice valutazione di fatto delle condizioni garantite ai lavoratori.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che, quando un operatore economico propone di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, la verifica dell’equivalenza delle tutele economiche e normative deve essere svolta in modo effettivo prima dell’affidamento o dell’aggiudicazione e deve risultare dalla documentazione di gara. Per le imprese, il principio assume particolare rilievo perché la dichiarazione di equivalenza non può essere considerata un adempimento meramente formale: la stazione appaltante deve verificare concretamente la sovrapponibilità delle tutele garantite dai due CCNL.

Il Consiglio di Stato ha riformato sul punto la precedente decisione del TAR Puglia, precisando che non è sufficiente una generica affermazione della stazione appaltante circa l’avvenuto controllo. Le risultanze della verifica devono emergere dai verbali o comunque dagli atti della procedura, così da rendere verificabile il percorso seguito dall’amministrazione.

La pronuncia richiama l’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, che consente all’operatore economico di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato nella documentazione di gara, a condizione che garantisca tutele equivalenti. Prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, la stazione appaltante deve acquisire la dichiarazione di equivalenza e verificarla secondo le modalità previste dal Codice e dall’Allegato I.01.

Il giudice amministrativo precisa, inoltre, che l’equivalenza deve essere valutata mettendo a confronto le disposizioni dei due contratti collettivi e non attraverso una verifica limitata alle condizioni concretamente riconosciute ai singoli lavoratori. Il raffronto deve quindi riguardare le tutele economiche e normative previste dai CCNL nel loro complesso.

Secondo il Consiglio di Stato, le condizioni fissate dal contratto collettivo individuato dalla stazione appaltante rappresentano il parametro minimo di riferimento rispetto al quale deve essere valutato il contratto alternativo indicato dall’operatore. La verifica assume pertanto carattere obbligatorio e deve precedere la decisione di affidamento o di aggiudicazione.

La sentenza distingue inoltre tale attività dalla verifica dell’anomalia dell’offerta. Il controllo sull’equivalenza del CCNL costituisce infatti uno specifico momento istruttorio, autonomo rispetto alla valutazione complessiva di congruità dell’offerta economica.

Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha rimesso gli atti alla stazione appaltante affinché procedesse alla verifica dell’equivalenza, evidenziando così la necessità che tale accertamento sia effettivamente svolto e formalizzato prima di consolidare l’esito della procedura.

Corte di Cassazione, sentenza del 5.08.2026, n. 24475.

Superminimo: il mantenimento in caso di precedenti aumenti può escluderne l’assorbibilità.

Sull’argomento di cui in rubrica, la Cassazione osserva che: (i) il superminimo individuale è, di regola, assorbibile nei successivi miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, salvo che risulti una diversa volontà delle parti o esso trovi fondamento in un autonomo titolo; (ii) nell’accertare tale volontà, il giudice non deve fermarsi al dato letterale, ma valorizzare anche il comportamento complessivo precedente e successivo delle parti; (iii) in tal senso, costituisce indice della volontà di escludere l’assorbimento il mantenimento invariato del superminimo in occasione dei precedenti aumenti dei minimi contrattuali.

Corte di Cassazione, sentenza 3.09.2026, n. 24981.

Niente NASpI dopo la scelta dell’indennità sostitutiva della reintegrazione.

Nel giudizio promosso da due lavoratori – licenziati e reintegrati con sentenza, che avevano poi optato per l’indennità sostitutiva – si discute della legittimità della pretesa dell’INPS alla restituzione della NASpI erogata dal periodo dal licenziamento all’esercizio dell’opzione nonché alla esclusione della relativa prestazione dopo tale esercizio. La Cassazione risolve il conflitto tra le parti, affermando che: (i) la pronuncia giudiziale che dispone la reintegrazione non determina, di per sé, il venir meno del diritto alla NASpI, che cessa soltanto con l’effettivo ripristino del rapporto di lavoro e del relativo trattamento economico; (ii) il diritto alla prestazione viene invece meno dal momento in cui il lavoratore esercita l’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione prevista dall’art. 18, co. 3, dello Statuto dei lavoratori, poiché tale scelta determina la cessazione del rapporto per sua volontà e, conseguentemente, una condizione di disoccupazione che non può più qualificarsi come involontaria; (iii) a tale fattispecie non può essere estesa per analogia la disciplina che riconosce la NASpI in caso di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 della legge n. 604/1966, trattandosi di una disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.

Tribunale di Torino, 4.08.2026.

Salute e sicurezza dei rider: il datore di lavoro deve fornire i DPI contro caldo, intemperie, smog e garantire l’accesso ai servizi igienici.

Il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso cautelare presentato da un rider, dipendente di una società di food delivery, che richiedeva la fornitura di dispositivi di protezione individuale, attrezzature lavorative idonee e l’adozione di specifiche misure organizzative tali da ridurre i rischi correlati alle condizioni meteorologiche, allo smog e all’attività lavorativa di consegna.

La Giudice del lavoro, richiamando la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ha chiarito che gli obblighi di prevenzione gravanti sul datore di lavoro non possono essere rimessi all’autovalutazione e ad una scelta individuale del lavoratore, né il relativo adempimento può comportare oneri finanziari a carico di quest’ultimo. Sulla base di tali principi il Tribunale ha disposto, contro il rischio calore, il divieto di lavoro all’aperto nelle ore più calde (12:30-16:00) in caso di rischio termico elevato, imponendo la fornitura di vestiario traspirante, protezioni solari e strumenti per l’idratazione (borraccia, acqua fresca e sali minerali). Per la tutela da intemperie e inquinamento ha prescritto la consegna di abbigliamento ergonomico protettivo (antipioggia e invernale) e mascherine antismog. Infine, ha ordinato l’aggiornamento del DVR per individuare ripari sicuri in caso di meteo avverso, la fornitura di un kit di primo soccorso e la garanzia di un effettivo accesso ai servizi igienici, anche tramite convenzioni con esercizi locali.

Corte di Cassazione, sentenza 17.07.2026, n. 23436.

C.d. navigator e collaborazioni etero-organizzate: la Cassazione restringe le deroghe all’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

Alcuni navigator, reclutati da ANPAL Servizi (oggi Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.) con contratti di collaborazione nell’ambito del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego collegato all’introduzione del reddito di cittadinanza, avevano chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto ovvero, in subordine, l’applicazione della disciplina delle collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015. I giudici di merito avevano escluso sia la subordinazione sia l’applicabilità dell’art. 2, ritenendo che l’art. 12 del d.l. n. 4/2019 – norma che autorizzava il reclutamento dei navigator mediante il conferimento di incarichi di collaborazione – avesse introdotto, per i navigator, una disciplina speciale derogatoria rispetto a quella generale delle collaborazioni etero-organizzate e che, in ogni caso, operasse la deroga prevista dall’art. 2, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2015 in forza di un accordo sindacale del 2015.

La Cassazione accoglie le censure relative all’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 affermando che: (i) l’art. 12 del d.l. n. 4/2019 non introduce una disciplina speciale del rapporto dei navigator né deroga alla disciplina generale delle collaborazioni etero-organizzate, limitandosi a consentire il conferimento di

incarichi di collaborazione; (ii) la disciplina di cui all’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015 può quindi trovare applicazione anche ai rapporti instaurati con i navigator se ne ricorrano in concreto i presupposti (iii) la deroga prevista dall’art. 2, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2015 richiede il rigoroso rispetto dei requisiti di legge e non può fondarsi su un accordo aziendale, anziché su un accordo collettivo nazionale di settore stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, né su un accordo anteriore all’istituzione della figura dei navigator; (iv) la causa è pertanto rinviata alla Corte d’appello affinché riesamini la domanda alla luce dell’operatività dell’art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015.

NEWSLETTER PRIVACY

SETTEMBRE 2026

La timbratura da remoto con geolocalizzazione può essere lecita, ma conta come funziona concretamente il sistema.

Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 972 del 1° luglio 2026, annulla la sanzione da cinquantamila euro inflitta dal Garante per la Privacy a una pubblica amministrazione per l’utilizzo di un’app di rilevazione delle presenze nel lavoro agile (provvedimento n. 135/2025).

Secondo il giudice, quando la posizione del dipendente viene acquisita esclusivamente nel momento della timbratura, senza consentire un monitoraggio continuo degli spostamenti, il sistema può essere qualificato come strumento di registrazione degli accessi e delle presenze, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori.

La valutazione, quindi, non dipende dal nome attribuito alla tecnologia, ma

  • dalle sue effettive modalità di funzionamento
  • dalle finalità perseguite
  • dalle garanzie adottate, comprese un’adeguata informativa e, nel caso esaminato, il consenso del lavoratore.

La ripubblicazione di dati sportivi di minori: il Garante Privacy fissa i confini tra divulgazione amatoriale e conformità al GDPR

La progressiva digitalizzazione della società ha determinato una crescita esponenziale della disponibilità di informazioni personali reperibili attraverso Internet, rendendo sempre più labile il confine tra dati pubblicamente accessibili e dati liberamente riutilizzabili. Se, infatti, la pubblicazione di un’informazione su un sito istituzionale o su una pagina web aperta al pubblico può apparire, ad una prima lettura, idonea a legittimarne qualsiasi successivo utilizzo, il regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) impone una prospettiva radicalmente diversa. La circostanza che un dato personale sia conoscibile da una pluralità di soggetti non determina infatti il venir meno della tutela accordata dall’ordinamento europeo, né consente automaticamente ulteriori operazioni di raccolta, aggregazione, indicizzazione, diffusione o riutilizzo per finalità differenti rispetto a quelle originarie. Con il provvedimento dell’11 giugno 2026, n. 435, il Garante per la protezione dei dati personali affronta il tema della ripubblicazione online di dati identificativi riferiti anche a soggetti minorenni ed offre l’occasione per chiarire i confini dell’acquisizione di un consenso legittimo e per ribadire che la sola circostanza per cui dati personali di terzi soggetti sono liberamente reperibili su internet, non autorizza sic et simpliciter alla ripubblicazione dei medesimidati su altre piattaforme.

Garante a Enel Energia: il cliente può avere accesso all’audio delle conversazioni.

La richiesta di accesso ai dati personali contenuti in registrazioni audio o video può essere soddisfatta anche mediante la consegna della trascrizione della conversazione, purché siano oscurati gli elementi che consentono di identificare eventuali altri soggetti coinvolti.

Lo ha affermato il Garante privacy a conclusione di un procedimento nei confronti di Enel Energia Spa che aveva negato ad un cliente la richiesta di accesso ai propri dati personali.Il procedimento trae origine da un reclamo in cui l’utente lamentava il diniego, da parte della società, di accedere alle informazioni contenute in una registrazione telefonica intercorsa con il servizio clienti. Nel corso dell’istruttoria è emerso che Enel Energia aveva respinto la richiesta ritenendo prevalente, nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti, lमsigenza di tutelare la privacy dell’operatore. Secondo la società, durante la conversazione, l’operatore aveva fornito dettagli che avrebbero potuto consentirne l’identificazione, come il nome e la matricola. Al riguardo il Garante ha ricordato che tale valutazione implica una analisi da effettuare caso per caso, in base agli effettivi rischi per i diritti e le libertà del terzo coinvolto. Il tutto, valutando la possibilità di adottare misure per mitigare l’eventuale pregiudizio, ad esempio mediante l’oscuramento dei dati personali dell’operatore o l’applicazione di tecniche di camuffamento della voce.

Nel caso di specie, l’autorità ha rilevato che Enel avrebbe potuto soddisfare la richiesta di accesso, oscurando preventivamente i dati identificativi dell’operatore. Tale soluzione, considerati il contesto professionale della telefonata e il suo oggetto, relativo al contratto di fornitura di gas, non avrebbe pregiudicato il diritto dell’operatore alla riservatezza.

Dal Garante privacy sanzione di 460mila a Piaggio & C. S.p.a.

Raccolta sistematica delle email dei dipende

Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato a Piaggio & C. Spa una sanzione di 460 mila euro, per violazioni della normativa sulla privacy relative alla gestione delle caselle di posta elettronica aziendale, alla conservazione dei dati e alle attività di controllo dei dipendenti.

Dall’istruttoria, avviata a seguito dei reclami di due ex dipendenti, è emerso che la società aveva effettuato accessi alle loro email aziendali, nel corso del rapporto di lavoro, acquisendo in totale 112 email, al fine di verificare la fondatezza di presunti comportamenti illeciti.

In alcuni casi le email acquisite risalivano addirittura a circa due anni prima che la società maturasse tale sospetto.

Un monitoraggio reso possibile dalla sistematica raccolta e conservazione dei dati relativi alla posta elettronica, effettuate da Piaggio mediante backup per tutta la durata del rapporto di lavoro e fino a 5 anni dopo la cessazione, nonché dei relativi log, per un periodo di 6 mesi, in violazione dei principi del Gdpr e in assenza delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori.

I trattamenti messi in atto dalla società, infatti, si sono rivelati idonei a ricostruire l’attività dei dipendenti e ad effettuare un controllo a distanza.

L’autorità ha inoltre rilevato criticità nella conservazione dei dati, giudicando eccessivi i tempi di mantenimento delle email aziendali e dei log di accesso, nonché carenze nelle informazioni fornite ai dipendenti sulle finalità e sulle basi giuridiche del trattamento. A Piaggio è stata anche contestata la mancata risposta alle richieste di esercizio dei diritti degli ex dipendenti relative alla conferma della disattivazione degli account.

Nel dichiarare illecito il trattamento dei dati personali relativi alla posta elettronica aziendale, il Garante ha vietato a Piaggio l’accesso ai dati raccolti e conservati sui propri sistemi e ha irrogato una sanzione amministrativa.

Data breach, il Garante sanziona la Città Metropolitana di Sassari

12mila euro per errata configurazione del protocollo informatico.ImmagineIl Garante privacy, a seguito di una notifica di data breach e di un reclamo, ha sanzionato la Città Metropolitana di Sassari per aver configurato erroneamente il proprio protocollo informatico, rendendo accessibili documenti contenenti dati personali a soggetti che, in ragione del ruolo ricoperto e delle mansioni svolte, non erano autorizzati a trattarli. La Città Metropolitana ha agito così violando i principi di protezione dei dati sanciti dal GDPR, in particolare di integrità e riservatezza, responsabilizzazione e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Richiamando proprie precedenti decisioni, lपutorità ha ribadito che anche nellपmbito dei trattamenti di dati personali effettuati mediante i sistemi di gestione documentale è necessario adottare misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare l’accesso selettivo alla documentazione presente nel protocollo informatico, per evitare la consultabilità di documenti da parte di personale non autorizzato. In particolare, in merito alla protocollazione di documenti contenenti dati personali dei dipendenti e inerenti allo specifico rapporto di lavoro, è necessario ricorrere a procedure differenziate e riservate. Rilevato l’illecito, il Garante ha quantificato la sanzione in 12mila euro, tenendo conto, tra lपltro, del fatto che lपutorità, fin dal 2007, ha fornito ai datori di lavoro pubblici e privati indicazioni sul corretto trattamento dei dati nellपmbito della gestione del rapporto di lavoro, che la violazione ha riguardato tutti i dati personali transitati sul protocollo informatico e che il trattamento ha avuto ad oggetto anche dati delicati rilevanti ai fini disciplinari.

NEWSLETTER8-9/2026

Novita’ normative

Decreto Lavoro: cosa cambia con la legge di conversione Legge 25 giugno 2026 n. 112, di conversione con modifiche del decreto-legge 30 aprile 2026 n. 62.

Con la legge n. 112/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2026, il Parlamento ha convertito, con numerose modifiche, il decreto-legge n. 62/2026 (cd. Decreto Lavoro). Accanto alla conferma di numerose misure, la legge introduce alcune importanti novità che interessano il sistema della contrattazione collettiva, la determinazione del “salario giusto”, i rinnovi contrattuali e altri istituti del rapporto di lavoro.

Di seguito ne riepiloghiamo le principali.

TIROCINI EXTRACURRICULARI: STOP AI PERCORSI SENZA FINE (ART. 4-BIS)

La legge introduce un limite massimo di 12 mesi complessivi per i tirocini extracurriculari svolti nell’ambito dello stesso gruppo di imprese. La disposizione mira a evitare il ricorso reiterato a tirocini formalmente distinti ma sostanzialmente riconducibili allo stesso datore di lavoro, rafforzando la funzione formativa dello strumento e contrastandone possibili utilizzi elusivi. La disposizione si aggiunge ai limiti massimi dei singoli tirocini extracurriculari per i quali la legge (art. 1 comma 721, l. 234/2021) rinvia alle Linee guida definite dalla Conferenza Stato Regioni.

COLLOCAMENTO MIRATO: PIÙ TUTELE PER I LAVORATORI CON DISABILITÀ (ART. 6-TER)

Una modifica alla legge n. 68/1999 stabilisce che i lavoratori con disabilità iscritti nelle graduatorie del

collocamento mirato conservano la posizione acquisita anche se vengono assunti con contratto a tempo determinato o di apprendistato, fino all’eventuale trasformazione del rapporto in tempo indeterminato. Si evita così che l’accettazione di un’occupazione non stabile comporti la perdita della posizione maturata nelle graduatorie.

SALARIO GIUSTO: QUALE RUOLO PER I CCNL? (ART. 7)

La legge di conversione interviene in modo significativo sulla disciplina del “salario giusto”, già introdotta dal decreto-legge n. 62/2026, precisandone alcuni aspetti destinati ad incidere concretamente sulla sua applicazione.

Viene anzitutto meglio definito il criterio per individuare il contratto collettivo nazionale da assumere come parametro di riferimento ai fini del principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro fissato dall’art. 36 della Costituzione. Il trattamento economico da prendere a

riferimento dovrà essere quello previsto dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, individuati non soltanto in relazione al settore e alla categoria produttiva, ma anche considerando l’attività principale o prevalente effettivamente esercitata dall’impresa, nonché la sua dimensione e la natura giuridica. Si tratta di una precisazione volta a ridurre il rischio che possano essere applicati contratti collettivi non coerenti con le caratteristiche dell’impresa o con l’attività concretamente svolta.

La novità più rilevante è tuttavia rappresentata dall’introduzione di una definizione legislativa di trattamento economico complessivo, nozione che costituisce il parametro del salario giusto. La legge chiarisce che esso comprende tutte le componenti retributive fisse e continuative previste dal contratto collettivo (retribuzione base, mensilità aggiuntive, indennità continuative, prestazioni di welfare contrattuale e altri istituti aventi contenuto economico spettanti alla generalità dei lavoratori), mentre restano escluse le voci variabili o discrezionali riconosciute ai singoli dipendenti. La precisazione amplia e rende più puntuale il parametro di confronto, superando la tradizionale attenzione riservata ai soli minimi tabellari dalla giurisprudenza sviluppatasi sul principio di sufficienza della retribuzione.

La legge sembra attribuire ai CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative un ruolo centrale nella determinazione della retribuzione conforme all’art. 36 della Costituzione, sotto il profilo della proporzionalità. Resta tuttavia da comprendere quale sarà l’effettiva portata di questa scelta normativa.

Sarà infatti la giurisprudenza a chiarire se il nuovo art. 7 debba essere interpretato come una semplice

individuazione del parametro normalmente utilizzabile per valutare la proporzionalità della retribuzione

oppure se esso sia destinato a limitare il potere del giudice di verificare, caso per caso, la conformità del trattamento economico al precetto costituzionale di sufficienza. La questione assume particolare rilievo alla luce delle recenti pronunce della Corte di cassazione, che hanno ritenuto possibile disapplicare anche i minimi retributivi previsti da contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative quando ritenuti inadeguati a garantire un’esistenza libera e dignitosa.

Infine, resta confermato che il rispetto del “salario giusto” costituisce condizione per l’accesso agli incentivi all’assunzione previsti dal decreto. La scelta del legislatore rafforza quindi il ruolo della contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa quale parametro di riferimento non solo per la tutela retributiva dei lavoratori, ma anche per l’accesso delle imprese ai benefici pubblici.

CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITÀ: NOVITÀ PROCEDURALI (ART. 7-BIS)

La legge interviene anche sulla disciplina dei contratti di prossimità, cioè degli accordi aziendali o territoriali stipulati ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 138/2011 che, nei casi previsti dalla legge, possono derogare a disposizioni legislative o del contratto collettivo nazionale.

Viene introdotto l’obbligo di deposito degli accordi presso il Ministero del lavoro e il CNEL. Inoltre, quando tali accordi sono sottoscritti da imprese fino a 15 dipendenti e prevedono trattamenti peggiorativi rispetto alla legge o al CCNL nelle materie derogabili, essi dovranno essere stipulati presso il competente Ispettorato territoriale del lavoro. La modifica introduce quindi un controllo procedurale aggiuntivo nei casi più delicati.

ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI IN CASO DI MANCATO RINNOVO DEL CCNL: AMPLIATA LA MISURA (ART. 10)

La legge di conversione modifica in modo significativo la disciplina introdotta dal Decreto Lavoro per favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro alle rispettive scadenze naturali. Le parti stipulanti sono chiamate a prevedere procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi e adeguata tutela economica nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto e la sottoscrizione del relativo rinnovo.

La principale novità riguarda l’anticipazione forfetaria spettante ai lavoratori in caso di mancato rinnovo del CCNL. Se entro nove mesi dalla scadenza naturale non viene raggiunto un accordo e il contratto

non dispone diversamente, le retribuzioni saranno adeguate in misura pari al 50% della variazione

dell’indice IPCA, in luogo del 30% previsto dal testo originario del decreto-legge. Si tratta senza dubbio di un miglioramento rispetto alla disciplina iniziale, che riduce il periodo di vacanza contrattuale e rafforza la tutela economica dei lavoratori, pur continuando a garantire un recupero soltanto parziale della perdita di potere d’acquisto determinata dall’inflazione.

CAPORALATO DIGITALE: PRECISATO L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA (ART. 11-BIS)

La legge chiarisce l’ambito di applicazione delle nuove norme di contrasto al caporalato digitale, precisando che esse si applicano ai soggetti che svolgono attività lavorativa tramite piattaforme digitali, di cui al Capo V-bis, D.Lgs. n. 81/2015.

Si tratta, nello specifico, dei cosiddetti riders, ovvero lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme

anche digitali.

CONTINUITÀ OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI (ART. 16-QUINQUIES)

Il nuovo articolo 16-quinquies, introdotto in sede di conversione in legge, apporta alcune modifiche alla disciplina relativa ai lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per tale categoria di lavoratori viene stabilita la possibilità di svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, a condizione che abbiano ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale.

Dal 28 giugno 2026, data di entrata in vigore della legge n. 112, la durata complessiva di tali missioni, anche se non continuative, non può eccedere il limite di 36 mesi, salvo che il contratto collettivo applicato all’utilizzatore preveda un diverso limite temporale.

Novita’ giurisprudenziali

Corte di Cassazione, ordinanza 8 luglio 2026, n. 22877.

Sulla messa in mora del datore in caso di assunzione tardiva

La candidata in un concorso pubblico, dopo un giudizio che aveva accertato il suo diritto all’assunzione per scorrimento della graduatoria, aveva ottenuto in un successivo giudizio dai giudici di merito il risarcimento del danno da ritardata assunzione, ma solo a decorrere dalla diffida successiva, contenente l’esplicita richiesta di essere chiamata in servizio. La Cassazione accoglie il ricorso della lavoratrice sulla decorrenza del risarcimento e afferma che, nel pubblico impiego, l’esercizio dell’azione giudiziale volta all’accertamento del diritto all’assunzione per scorrimento della graduatoria di un concorso costituisce messa in mora del datore di lavoro ed è quindi sufficiente a far decorrere il diritto al risarcimento del danno da tardiva assunzione, senza necessità di una separata offerta espressa della prestazione lavorativa, già implicitamente contenuta nella richiesta di accertamento del diritto all’assunzione.

Corte di Cassazione, sentenza 2 luglio 2026

Smart working emergenziale: niente assenza ingiustificata se il lavoro agile era stato autorizzato di fatto.

Un sales manager era stato licenziato per giusta causa per assenza ingiustificata in alcune giornate di novembre 2020; i giudici di merito avevano però accertato che, durante l’emergenza Covid, il lavoratore aveva svolto la prestazione in smart working con il consenso informale della società, annullando pertanto il licenziamento, con tutela meramente indennitaria. La Cassazione rigetta il ricorso della società e afferma che: (i) nel periodo emergenziale l’art. 90, co. 4, d.l. n. 34/20 consentiva ai datori di lavoro di applicare il lavoro agile anche in assenza dell’accordo individuale scritto previsto dalla l. n. 81/2017; (ii) la società che abbia consentito per mesi lo svolgimento della prestazione in smart working non può poi comunque invocare la mancata formalizzazione dell’accordo per qualificare come assenza ingiustificata la prestazione resa da remoto; (iii) accertato che il lavoratore aveva prestato attività in modalità agile, viene meno il fatto materiale dell’assenza ingiustificata.

Corte di Cassazione, sentenza 2 luglio 2026, n. 22621

Attenzione alle espressioni usate nei verbali di visita medica domiciliare di controlloUn lavoratore era stato licenziato per giusta causa dopo tre visite mediche domiciliari durante la malattia. In due occasioni, i verbali redatti dai medici riportavano l’esito «sconosciuto/irreperibile all’indirizzo», dicitura che i giudici di merito avevano ritenuto ambigua, poiché non consentiva di stabilire se fosse irreperibile il lavoratore o se non fosse stato individuato correttamente il domicilio. In una terza occasione, invece, il lavoratore era assente dal domicilio perché sottoposto a una seduta fisioterapica, senza averne dato preventiva comunicazione al datore di lavoro. La Cassazione, confermando l’annullamento del licenziamento con reintegrazione, afferma che: (i) la fede privilegiata del verbale di visita fiscale riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma non impedisce al giudice di interpretare il significato di espressioni intrinsecamente equivoche; (ii) spetta al datore di lavoro provare il fatto disciplinare contestato e l’ambiguità dei verbali di visita fiscale, nel caso in esame correttamente vagliata dai giudici di merito nel quadro dell’intero testo degli stessi e tenuto conto dell’esito positivo di ulteriori controlli, non può risolversi in danno del lavoratore; (iii) la mancata preventiva comunicazione dell’allontanamento dal domicilio per sottoporsi a prestazioni sanitarie integra un illecito disciplinare, che secondo il CCNL comporta una sanzione conservativa; (iv) il licenziamento è quindi sproporzionato e trova applicazione la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, co. 4, dello Statuto dei lavoratori.

Corte di cassazione, ordinanza 1° giugno 2026, n. 17208.

Reintegrazione e non solo indennità se nel licenziamento disciplinare manca la contestazione.

Nel giudizio di impugnazione dl un licenziamento disciplinare, il dipendente licenziato aveva sostenuto l’illegittimità del recesso, in quanto irrogato in assenza di una preventiva contestazione degli addebiti. Confermando la sentenza di merito che aveva reintegrato il dipendente, la Cassazione afferma che l’ipotesi considerata, debitamente accertata in fatto nel presente giudizio dai giudici di merito, comporta non la nullità del licenziamento per violazione dell’art. 7 S.L. con conseguente applicazione,

nel regime di cui al D. Lgs. n. 23/2015, della sola tutela indennitaria, ma l’assoluta inesistenza del procedimento disciplinare e quindi, per analogia, l’inesistenza del fatto contestato, con conseguente applicazione della reintegrazione c. d. attenuata.

Tribunale di Genova, 10 luglio 2026.

È condotta antisindacale la sottoscrizione di un accordo di prossimità con un sindacato non legittimato perché privo della rappresentatività comparativamente più elevata (UGL)

Il Tribunale conferma la decisione già emessa in fase sommaria relativa al caso di un’impresa che, durante la trattativa in corso con la Filcams-Cgil, e senza alcuna informazione preventiva, aveva deciso di applicare un diverso CCNL (Agenzie di sicurezza AISS-UGL) e aveva nel contempo sottoscritto con la stessa UGL un accordo integrativo di prossimità ex art. 8 d.l. 138/2011. Premessa l’antisindacalità della più generale condotta tenuta, il Tribunale accerta che nel caso l’impresa non aveva provato il carattere comparativamente più rappresentativo di UGL rispetto alle associazioni confederali di settore, in particolare rispetto alla Filcams, risultando anzi il contrario dai dati disponibili. L’avere sottoscritto con UGL un accordo qualificato di “prossimità”, riconoscendole un requisito di rappresentatività inesistente per sottoscrivere intese al ribasso rispetto a quelle stipulabili da soggetto comparativamente maggiormente rappresentativo, integra una forma vietata di sostegno ad un’organizzazione sindacale.

Tribunale di Cosenza, sentenza n. 972 del 1° luglio 2026.

La timbratura da remoto con geolocalizzazione può essere lecita, ma conta come funziona concretamente il sistema.

Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 972 del 1° luglio 2026, annulla la sanzione da cinquantamila euro inflitta dal Garante per la Privacy a una pubblica amministrazione per l’utilizzo di un’app di rilevazione delle presenze nel lavoro agile (provvedimento n. 135/2025).

Secondo il giudice, quando la posizione del dipendente viene acquisita esclusivamente nel momento della timbratura, senza consentire un monitoraggio continuo degli spostamenti, il sistema può essere qualificato come strumento di registrazione degli accessi e delle presenze, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori.

La valutazione, quindi, non dipende dal nome attribuito alla tecnologia, ma

  • dalle sue effettive modalità di funzionamento
  • dalle finalità perseguite
  • dalle garanzie adottate, comprese un’adeguata informativa e, nel caso esaminato, il consenso del lavoratore.

Corte d’Appello di Napoli, sez. lav., sentenza 3 giugno 2026, n. 2715.

Modello UNILAV inviato su WhatsApp: licenziamento efficace se la provenienza è certa.Sia la Corte d’Appello di Napoli (Corte d’Appello di Napoli, sez. lavoro, sent. 3 giugno 2026, n. 2715) che la sezione lavoro del Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, sez. lavoro, 4 giugno 2026, n. 2825) si sono recentemente pronunciate in merito alla validità ed efficacia della comunicazione di licenziamento ex art. 2, L. n. 604/1966 qualora avvenuta mediante inoltro, a mezzo WhatsApp, del modello UNILAV indicante i dati della cessazione del rapporto.

La Corte d’Appello, sent., 3 giugno 2026, n. 2715, ha confermato la sentenza del Giudice di prime cure, riconoscendo piena validità ed efficacia ex art. 2, L. n. 604/1966 alla trasmissione del modello UNILAV inviato al Centro per l’impiego ed alla lavoratrice a mezzo WhatsApp dall’Amministratore Unico della Società.

La Corte, infatti, ha ritenuto di aderire ad altro suo precedente, seppure di un collegio in diversa composizione, pronunciatasi in fattispecie del tutto analoga (App. Napoli, sent. n. 2066/2026) e comunque conforme consolidato orientamento della Suprema corte secondo cui “il licenziamento individuale, pur dovendo essere comunicato per iscritto ai sensi dell’art. 2, L. n. 604/1966, non richiede forme sacramentali e può essere validamente intimato anche mediamente attività indirette, purché idonee a manifestare in modo chiaro ed inequivoco la volontà datoriale di recedere e a portarla a conoscenza del lavoratore (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. lav. n. 12529/2022; Cass. civ., sez. lav. n. 14090/2006; nonché più di recente Cass. civ., sez. lav. 5 agosto 2022, n. 24391: “in tema di forma del licenziamento, l’art. 2L. n. 604/1966 esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione; sicché, non sussistendo per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, perché chiara”).

Tribunale di Pavia, 18 giugno – 6 luglio 2026.

Appalto illecito: le dimissioni dal finto datore fanno scattare la reintegra e il pagamento delle retribuzioni presso la committente.

Il Giudice pavese ha accolto il ricorso di un corriere utilizzato nell’ambito di un appalto stipulato tra la committente e l’impresa di trasporti per la quale il ricorrente lavorava da oltre quindici anni. Nel corso del giudizio il lavoratore aveva inviato una missiva in cui offriva le proprie prestazioni direttamente alla committente, dichiarando di aver rassegnato le dimissioni dall’impresa appaltatrice poiché “non poteva tollerare ulteriormente le condizioni di lavoro in regime di interposizione illecita di manodopera”. Una volta accertato che l’appaltatrice si limitava a una mera gestione amministrativa del personale mentre il reale potere direttivo era esercitato dalla committente, il Tribunale ha stabilito che le dimissioni rassegnate nei confronti del datore di lavoro formale dovessero considerarsi del tutto giustificate. L’azienda committente è stata pertanto condannata a ripristinare il rapporto e a reintegrare il lavoratore provvedendo al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni sino all’effettiva immissione in servizio, detratto l’eventuale aliunde perceptum.

NEWSLETTER 7/2026

Novita’ normative

Contratto di lavoro somministrato a tempo indeterminato e missioni a tempo determinato sino a 36 mesi: lo prevede ora la l. 112/2026 (conv. d.l. 62/2026).

Finalmente una modifica che valorizzi uno strumento utile e tutelante, portando da 24 a 36 mesi la possibilità di invio in missione a tempo determinato in un contratto di lavoro somministrato a tempo indeterminato. Lo prevede ora l’art. 19 del D.Lgs. 81/2026, come modificato dalla L. 112/2026:il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato puo’ svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2, non superiore a trentasei mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite temporale. Il limite temporale decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Eventuali precedenti periodi di missione di lavoratori già assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo.

Cambiano le misure su TFR e previdenza complementare.

Operative dall’1.07.2026 diverse novità introdotte dall’ultima legge di bilancio, per alcune delle quali occorre tener conto delle modifiche del DL 62/2026.

Dalla data del 1° luglio 2026, diventano operative diverse misure in materia di previdenza complementare previste dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), relative sia alle prestazioni erogate, sia alle modalità di adesione.

In via generale, si ricorda che sul piano delle prestazioni l’art. 1 comma 201 della L. 199/2025 ha innanzitutto modificato la quota massima liquidabile in capitale del montante, salvo il caso in cui la conversione in rendita di almeno il 70% del montante produca un importo inferiore al 50% dell’assegno sociale, ipotesi che consente l’erogazione integrale in capitale.

Accanto a ciò, per le forme a contribuzione definita, sono state introdotte nuove modalità di decumulo flessibile, quali la rendita a durata definita ancorata alla speranza di vita ISTAT, i prelievi programmati entro li-miti predeterminati e l’erogazione frazionata del montante per un periodo minimo di 5 anni, con mantenimento delle somme in gestione presso il fondo e devoluzione del residuo ai beneficiari in caso di morte.

Tuttavia, ai fini della operatività di alcune delle citate disposizioni occorre altresì tener conto delle recenti modifiche in materia introdotte dall’art. 16-ter del DL 62/2026 convertito.

Nel dettaglio, il provvedimento di conversione ha apportato una modifica all’art. 1 comma 201 lett. b) della L. 199/2025, che in origine trovava applicazione dal 1° luglio 2026 e interveniva riguardo all’eventuale quota di prestazione in forma di capitale, elevando il limite dell’importo liquidabile in tale forma dal 50 al 60% del montante finale accumulato.

In pratica la disposizione del DL 62/2026 convertito prevede ora che le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione e di prestazione definita possano essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fi-no a un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita vitalizia.

Inoltre, la nuova disposizione del DL 62/2026 differisce dal 1° luglio al 31 ottobre 2026 il termine di decorrenza della possibilità di liquidazione della prestazione di previdenza complementare in una specifica forma di rendita, costituita dall’erogazione frazionata, per un periodo non inferiore a 5 anni, del montante accumulato.

Tornando alle altre misure di cui all’art. 1 comma 201 della L. 199/2025, si ricorda l’estensione dei limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità già vigenti per le prestazioni in forma di rendita vitalizia e di capitale, che trovano applicazione anche per le nuove tipologie di rendita.

Un’ulteriore area di intervento della legge di bilancio 2026 è rappresentata dalle nuove modalità di conferimento tacito o automatico del TFR.

L’art. 1 comma 204 della L. 199/2025 stabilisce che, dal 1° luglio 2026, i lavoratori del settore privato alla prima assunzione, con esclusione dei domestici, sono iscritti d’ufficio alla previdenza complementare mediante “silenzio-assenso”, con conferimento dell’intero TFR maturando e dei contributi previsti a carico del datore di lavoro e del lavoratore, fermo restando che quest’ultimo non è dovuto se la retribuzione annua lorda è inferiore al valore dell’assegno sociale.

In ogni caso, entro 60 giorni dall’assunzione, il lavoratore può rinunciare all’adesione, optare per altra forma di previdenza complementare o mantenere il TFR in azienda, con possibilità di successiva revoca.

Dal medesimo termine, anche per i lavoratori non al primo impiego, il datore di lavoro è tenuto a fornire un’informativa sugli accordi collettivi in materia di previdenza complementare e a verificare le scelte pregresse del lavoratore, acquisendo apposita dichiarazione, con applicazione del silenzio-assenso in assenza di opzioni espresse e facoltà di rinuncia entro 60 giorni.

 Nel merito, il Ministero del Lavoro ha diffuso lo scorso 17 giugno 2026 nuove FAQ relative all’adesione automatica alla previdenza complementare (si veda “Previdenza complementare automatica per i contratti a termine oltre i 60 giorni” del 19 giugno 2026), chiarendo, tra le varie, che l’adesione può operare anche nei rapporti a tempo determinato, ma solo se la durata è tale da consentire il decorso dei 60 giorni dall’assunzione senza che il lavoratore abbia espresso una scelta. Resta comunque ferma la facoltà del lavoratore a termine di aderire con scelta esplicita.

In ultimo, si segnala che in occasione della decorrenza del 1° luglio 2026, sia con riferimento alle prestazioni della previdenza complementare sia con riferimento all’adesione automatica del TFR, le relative discipline sono state completate dal rafforzamento del ruolo della COVIP, che con tre deliberazioni ha fornito le direttive in materia di adesione automatica, le istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche e ha definito i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento.

Intelligenza Artificiale – Disposizioni in materia di lavoro.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi in materia di intelligenza artificiale.

Il primo, al punto 2) contiene novità in materia di lavoro, affermando una serie di principi:

le decisioni concernenti la costituzione, la modifica o la risoluzione del rapporto di lavoro, compresi provvedimenti disciplinari e licenziamenti, non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. La decisione finale è riservata a una persona fisica dotata di poteri decisionali.

L’uso dei sistemi di IA deve avvenire nel rispetto della dignità, della riservatezza e del principio di non discriminazione in conformità con l’AI ACT e le norme della legge italiana sull’intelligenza artificiale.

Prima dell’avvio del trattamento, il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente.

Il lavoratore ha diritto, su richiesta e con l’intervento di una persona fisica, a una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda.

La motivazione deve indicare l’eventuale incidenza del sistema di IA sul processo decisionale e i principali parametri considerati.

Restano fermi il diritto di accesso ai dati.

Il licenziamento intimato in violazione del divieto di decisione esclusivamente automatizzata è nullo.

La norma non frena l’innovazione nei processi aziendali; ne definisce il perimetro costituzionalmente compatibile. L’IA può essere uno strumento di efficienza e supporto, ma le scelte che incidono sulla vita lavorativa delle persone devono rimanere comprensibili, verificabili e imputabili a un decisore umano.

I provvedimenti debbono ancora essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Successivamente saranno emanati i necessari provvedimenti applicativi.

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026.

Detassabilità premi: confermato il tetto di 5mila euro annui anche per il welfare aziendale.

Con la Risoluzione in commento l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo limite di 5.000 euro, introdotto dalla legge di bilancio 2026 per i premi di produttività e per le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, si applica anche quando il lavoratore sceglie di ricevere il premio sotto forma di welfare aziendale anziché in denaro.

La possibilità di convertire il premio in beni e servizi di welfare (ad esempio per l’istruzione dei figli, l’assistenza ai familiari, la previdenza complementare o altre prestazioni previste dalla normativa) rimane quindi pienamente operativa anche con il nuovo limite di importo introdotto dalla legge di bilancio.

Il chiarimento conferma un principio importante: spetta al lavoratore scegliere, quando previsto dagli accordi aziendali, se ricevere il premio in denaro oppure beneficiare dei vantaggi fiscali riconosciuti al welfare aziendale, potendo oggi esercitare tale scelta fino al nuovo limite di 5.000 euro previsto per gli anni 2026 e 2027.

Novita’ giurisprudenziali

Corte di cassazione, ordinanza 16 giugno 2026, n. 20229.

Esonero lavoro notturno per chi assiste un disabile, anche non grave.

L’art. 11 D. Lgs. n. 66/2003 esonera dal lavoro notturno il lavoratore/trice “che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge” n. 104/1992. Quest’ultima legge definisce la disabilità in genere e quella in situazione di gravità, cui riserva una tutela più intensa. Nel presente giudizio, relativo a un lavoratore che assiste la moglie disabile, si ripropone la questione relativa al tipo di disabilità (grave o comunque) a cui si riferisce la legge. Con un’interpretazione rigorosamente ancorata al tenore letterale di essa, la Cassazione ribadisce che l’art. 11 citato non fa alcun riferimento limitativo del tipo di disabilità considerato e quindi ha riguardo alla disabilità in genere. La Corte svaluta, infine, in quanto generica e meramente soggettiva, la suggestione derivante dall’uso del termine “in carico”, che secondo la datrice di lavoro che aveva negato l’esonero alluderebbe a un’assistenza più impegnativa, quella richiesta dal disabile grave.

Corte di Cassazione, ordinanza 15 giugno 2026, n. 19859.

Infortunio causato dalla reazione imprevedibile di un collega: esclusa la responsabilità del datore di lavoro.

Durante la pausa pranzo alcuni lavoratori avevano iniziato a giocare con un pallone all’interno dei locali aziendali. Dopo essere stato colpito al volto da un collega, uno di essi aveva reagito lanciando una bottiglia di vetro, ferendo accidentalmente un altro dipendente, il quale aveva chiesto il risarcimento del danno non solo all’autore del gesto, ma anche alle rispettive società datrici di lavoro. La Cassazione, confermando il rigetto della domanda nei confronti delle società, afferma che: (i) la condotta del lavoratore che ha lanciato la bottiglia costituisce un comportamento autonomo, imprevedibile ed estraneo alle mansioni lavorative; (ii) tale condotta integra una serie causale autonoma idonea da sola a determinare l’evento lesivo, interrompendo il nesso tra l’infortunio e l’attività lavorativa; (iii) il danno non rappresenta quindi la concretizzazione di un rischio che il datore di lavoro era tenuto a prevenire ai sensi dell’art. 2087 c.c.; (iv) è esclusa anche la responsabilità indiretta

ex art. 2049 c.c. della datrice di lavoro dell’autore del fatto, poiché il gesto lesivo non presenta alcun collegamento con le mansioni svolte, non essendo sufficiente che l’episodio si sia verificato sul luogo di lavoro e durante l’orario lavorativo.

Corte di Cassazione, ordinanza 15 giugno 2026, n. 19848.

Un caso di licenziamento non proporzionato alla mancanza.

Una lavoratrice era stata licenziata per giusta causa per avere, nel parcheggio aziendale, rivolto espressioni offensive a un collega e avergli sputato in faccia; la Corte d’appello aveva dichiarato illegittimo il recesso, valorizzando il contesto in cui l’episodio era maturato, segnato dalle insistenti offensive pressioni dell’uomo dopo la fine della relazione sentimentale con la dipendente. La Cassazione rigetta il ricorso della società e osserva che: (i) ai fini del giudizio di proporzionalità della sanzione, affidato ai giudici di merito, la giusta causa richiede una valutazione concreta della condotta, non solo sul piano oggettivo, ma anche in relazione al contesto e all’elemento soggettivo; (ii) la Corte territoriale ha fatto buon uso di tale potere, escludendo anzitutto che l’episodio integri le “vie di fatto” punibili con il licenziamento secondo il codice disciplinare e, pur rilevando la gravità oggettiva della condotta, ne ha ridimensionato la rilevanza sul piano della giusta causa col ricondurre l’intera vicenda nell’ambito di una questione privata, originata dal precedente reiterato comportamento intrusivo dell’uomo.

Corte di Cassazione, ordinanza 3 giugno 2026, n. 17754

Responsabilità datoriale dell’infortunio e concause patologiche naturali: irrilevanza.

La Corte d’appello aveva riconosciuto la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per l’infarto subito in servizio da un autista di linea, accertando condizioni di lavoro gravose come causa dell’evento ed escludendo che le pregresse condizioni patologiche del lavoratore potessero interrompere il nesso causale o giustificare una riduzione del risarcimento. La Cassazione rigetta il ricorso della società e osserva che: (i) la preesistenza di uno stato patologico del lavoratore costituisce una concausa naturale dell’evento dannoso e non interrompe il nesso eziologico, ove la condotta datoriale abbia avuto efficacia causale nella produzione del danno; (ii) una comparazione del grado di incidenza causale sull’infortunio è possibile, a norma dell’art. 1227 c.c., solo tra più comportamenti umani colpevoli, non tra condotta illecita e fattori naturali.

Corte di Cassazione, ordinanza 2 giugno 2026, n. 17462.

Buono pasto: il beneficio spetta anche al personale turnista impossibilitato a fruire della mensa.

Nell’ambito di una vicenda relativa a un infermiere che aveva chiesto il riconoscimento del buono pasto per i turni superiori a sei ore consecutive, deducendo l’impossibilità di fruire del servizio mensa per la chiusura della struttura nel turno serale e per esigenze di servizio negli altri turni, la Cassazione, confermando la decisione della Corte d’appello, ribadisce il consolidato orientamento secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, il diritto al buono pasto è collegato alla

pausa spettante dopo almeno sei ore di lavoro e sussiste anche per il personale turnista quando l’organizzazione del servizio impedisca in concreto la fruizione della mensa.

Corte di cassazione, ordinanza 4 giugno 2026, n. 17966.

Sospensione in CIGS anche di chi è distaccato presso altra impresa.

L’INPS aveva annullato la contribuzione figurativa CIGS (nella specie, per crisi aziendale nell’editoria) di una dipendente, sostenendo che la Cassa integrazione non riguardi il personale, come l’interessata, distaccato presso altra impresa. Nel giudizio conseguente, la Cassazione ricorda che il distacco costituisce una misura nell’interesse del datore distaccante, che resta titolare del rapporto di lavoro e, in particolare, degli obblighi retributivo e contributivo. Ne consegue che non esiste alcuna incompatibilità tra CIG e distacco, ben potendo il datore di lavoro, nel quadro e nei limiti della procedura e salva la frode, esercitando prerogative e libertà riconosciutegli dall’art. 41 Cost., individuare quali attività e quali lavoratori sospendere, compresi quelli in distacco.

Corte costituzionale, sentenza 28 maggio 2026, n. 91.

Reversibilità: riconoscimento al partner di una coppia omosessuale sposatasi all’estero

La Corte costituzionale, con sentenza n. 91/2026 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, convertito, con modificazioni, in legge n. 1272 del 1939, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, poiché l’esclusione del trattamento pensionistico, in tal caso, determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento, a fronte della scelta legislativa volta ormai a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini dell’attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l’unito civilmente.

Cassazione civile ordinanza del 26 maggio 2026, n. 16305.

Superamento del comporto. Illegittimo il licenziamento per superamento del comporto se la malattia è imputabile al datore

La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l’omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. La responsabilità del datore è stata ritenuta sussistente, nella specie, anche per omissione, per non aver il datore vigilato affinché i carichi di lavoro non divenissero nocivi, indipendentemente dallo zelo del dipendente. In particolare, ha ritenuto la Corte che la concentrazione delle mansioni nella persona del G., nell’ambito di una realtà aziendale di particolare grandezza e complessità richiedesse necessariamente un impegno giornaliero particolarmente gravoso, un’attenzione su più fronti che giustificava un orario che poteva superare il limite di ragionevolezza, con pregiudizio alla sua salute che sarebbe stato onere della società scongiurare attraverso l’adozione delle cautele di cui all’art. 2087 c.c. con riguardo alle quali, nulla è stato provato dalla datrice.

Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 800 del 15 giugno 2026.

Il controllo sulla mail aziendale è legittimo se mirato, proporzionato, fondato su concreti sospetti e preceduto da un’adeguata informativa. Lo sottolinea il, con cui è giudicato legittimo il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice.

Il Tribunale ha ritenuto legittimi i controlli difensivi sulle e-mail, purché finalizzati ad accertare comportamenti illeciti e nel rispetto della privacy.

La sentenza ribadisce che l’obbligo di fedeltà non impone solo di evitare danni diretti, ma obbligato il lavoratore a comunicare in modo tempestivo situazioni idonee a incidere sugli interessi dell’azienda.

L’omessa comunicazione di un potenziale conflitto di interessi, soprattutto se reiterata e relativa ai rapporti con i fornitori, lede irrimediabilmente il vincolo di fiducia e giustifica il licenziamento per giusta causa. 

Tribunale di Gorizia, 28 maggio 2026.

Licenziamento illegittimo per il malato oncologico: scatta il comporto lungo anche se l’azienda è informata solo via WhatsApp.

Il Giudice ha accolto il ricorso di un lavoratore, affetto da patologia oncologica, avverso il licenziamento per superamento del periodo di comporto ordinario di 180 giorni disposto dal datore di lavoro. L’azienda eccepiva che il dipendente non avesse mai comunicato formalmente al datore di lavoro la propria grave situazione patologica, ritenendo così inapplicabile il “comporto lungo” di 12 mesi previsto dall’art. 62 del CCNL di settore per le malattie oncologiche gravi e documentate. Il Tribunale ha giudicato infondata la posizione dell’azienda, rilevando che il datore di lavoro era stato messo a conoscenza della natura della patologia tramite scambi di messaggi WhatsApp con il direttore e con l’addetta all’ufficio paghe, nonché attraverso certificati medici che riportavano uno stato patologico connesso a una situazione di invalidità riconosciuta. Di conseguenza, la cooperativa è stata condannata a reintegrare il dipendente, a pagargli un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché a corrispondergli l’indennità di malattia.

Tribunale di Monza, 22 maggio 2026.

Somministrazione di lavoro: i lavoratori somministrati hanno diritto ai buoni pasto riconosciuti ai dipendenti dell’utilizzatore.

l Tribunale di Monza ha condannato un’agenzia di somministrazione a risarcire ai propri dipendenti il danno subito a causa della mancata fruizione dei buoni pasto riconosciuti, in base alla contrattazione collettiva aziendale, ai dipendenti della società utilizzatrice. La Giudice in base all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015 – che stabilisce che i lavoratori del somministratore abbiano diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore – ha chiarito che nelle “condizioni normative” è ricompreso anche il riconoscimento dei buoni pasto oggetto della contrattazione collettiva di secondo livello. I buoni pasto costituiscono infatti un istituto idoneo a incidere sulle condizioni complessive di impiego, sia pure in via indiretta, alla determinazione del trattamento economico-normativo applicabile al lavoratore.

NEWSLETTER PRIVACY LUGLIO 2026

GARANTE PRIVACY: IA E LAVORO – ATTENZIONE AL LIVELLO DI INGERENZA

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato, in data 14 maggio 2026, un avvertimento a una start-up italiana che ha sviluppato un componente aggiuntivo (plug-in) per le piattaforme di messaggistica aziendale Slack e Teams, finalizzato a rilevare, tramite intelligenza artificiale e analisi semantica delle chat, il livello di stress psicologico dei lavoratori che decidano volontariamente di utilizzarlo per ricevere suggerimenti personalizzati.

Le verifiche dell’Autorità, avviate a seguito di notizie di stampa, hanno evidenziato che la start-up tratta i dati degli utenti del servizio in qualità di titolare del trattamento. Il datore di lavoro che acquista il servizio, invece, non può accedere né ai contenuti delle comunicazioni analizzate né ai risultati individuali elaborati dal sistema.

Considerata tuttavia la particolare delicatezza dei dati trattati, nonché la possibilità di fornire ai datori di lavoro report aggregati sul livello di stress dei dipendenti, il Garante ha invitato la società ad adottare, sin dalla progettazione del servizio, misure adeguate a prevenire ogni rischio di accesso, anche indiretto, a informazioni relative alla sfera emotiva dei lavoratori.

Si tratta, infatti, di informazioni che il datore di lavoro non può legittimamente acquisire o trattare, in base alla normativa privacy, allo Statuto dei lavoratori e al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, che vieta l’uso di sistemi di IA destinati a dedurre o analizzare le emozioni delle persone nei contesti lavorativi.

Il Garante ha infine richiamato i rischi legati all’impiego di tecnologie basate su modelli linguistici e analisi semantica, che possono produrre risultati non sempre trasparenti, spiegabili o verificabili, con possibili effetti discriminatori o lesivi dei diritti dei lavoratori.

Passeggeri a mobilità ridotta, il Garante privacy sanziona Emirates

Le compagnie aeree possono trattare i dati sanitari dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta (Pmr) senza acquisirne il consenso quando ciò sia necessario per garantire la sicurezza del trasporto e l’assistenza durante il viaggio, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

Devono però assicurare il rispetto dei principi di trasparenza sul trattamento dei dati e limitarne la conservazione al periodo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito del reclamo di una passeggera, ha sanzionato la compagnia aerea Emirates per 180mila euro.

Secondo la reclamante, Emirates subordinava l’erogazione dell’assistenza alla compilazione del modulo Medif (Medical information for fitness to travel or medical assistance) – destinato alla raccolta di informazioni sullo stato di salute del passeggero, di dati relativi al medico curante e agli eventuali accompagnatori – pur non rientrando tra le categorie di passeggeri tenute a compilare tale documentazione. Inadeguata, inoltre, l’informativa sul trattamento dei dati raccolti tramite il modulo.

Nel corso dell’istruttoria, nell’ambito della quale è stato consultato anche l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), il Garante ha ritenuto legittimo il trattamento dei dati sanitari, in quanto necessario a garantire il trasporto sicuro e l’assistenza ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta. Sono tuttavia emerse violazioni degli obblighi di trasparenza e del principio di limitazione della conservazione dei dati.   

In particolare, Emirates non forniva agli interessati un’informativa sufficientemente chiara e completa né attraverso il proprio sito web né tramite il personale incaricato dell’assistenza. Inoltre, la compagnia conservava i dati sanitari raccolti mediante il modulo Medif per un periodo di sette anni, ritenuto dall’Autorità eccessivo e non proporzionato rispetto alla finalità perseguita, limitata all’organizzazione e al corretto svolgimento del viaggio. Il Garante ha quindi ordinato a Emirates di aggiornare l’informativa privacy, specificando quali categorie di passeggeri siano tenute a compilare il modulo Medif e quali sezioni dello stesso siano effettivamente obbligatorie. Ha imposto inoltre alla compagnia di definire tempi di conservazione coerenti con le finalità del trattamento e di cancellare i dati conservati oltre il periodo ritenuto congruo. 

Telecamere di sicurezza urbana, Garante: usi ulteriori solo se previsti dalla legge

L’attuale disciplina di settore non consente ai Comuni di utilizzare i filmati ottenuti dalle telecamere installate sulla pubblica via per finalità di sicurezza urbana al fine di accertare e contestare infrazioni al Codice della strada.

Lo ha affermato il Garante privacy rivolgendo un ammonimento a un Comune, che si era avvalso di un filmato di videosorveglianza per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti e contestare a un automobilista una violazione del Codice della strada. Nel provvedimento l’Autorità evidenzia come le telecamere che riprendono ad ampio raggio e su base continuativa la pubblica via siano soggette a uno specifico vincolo di finalità, vale a dire la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria; pertanto, eventuali ulteriori finalità, anche di natura amministrativa, possono essere perseguite con le medesime telecamere solo a condizione che sussista un’idonea base giuridica, che preveda e disciplini espressamente il trattamento.

Ciò fermo restando che i filmati di videosorveglianza possono essere, in ogni caso, conservati e utilizzati qualora, in un incidente stradale, siano state poste in essere condotte rilevanti sotto il profilo penale.

Per queste ragioni l’Autorità ha ritenuto che l’utilizzo delle immagini per accertare la violazione del Codice della strada fosse incompatibile con la finalità per la quale erano state raccolte e fosse avvenuto in assenza di un’idonea base giuridica, in violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità.

Illecito anche l’invio del filmato da parte del Comune alla Motorizzazione civile, ai fini dell’eventuale procedimento di revisione della patente dell’interessata, perché non previsto dal Codice della strada o da altre disposizioni di settore. Tenuto conto delle circostanze del caso e della collaborazione fornita dal Comune nel corso dell’istruttoria, il Garante ha ritenuto sufficiente ammonire l’ente. 

Foto dei minori sui social: serve il consenso di entrambi i genitori

Il Garante ammonisce una madre .

Per pubblicare sui social network immagini che ritraggono minori di 14 anni è necessario il consenso preventivo di entrambi i genitori. Al compimento dei 14 anni, invece, la normativa italiana riconosce al minore la facoltà di decidere autonomamente sulla diffusione online delle proprie immagini.

È il principio ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha dichiarato illecito il trattamento di immagini di figli minori pubblicate sui social da una madre senza il consenso dell’altro genitore.

Il caso nasce dal reclamo presentato da un padre, che aveva segnalato la pubblicazione di fotografie dei figli infraquattordicenni sui profili social dell’ex moglie, in particolare su Facebook.

Secondo il reclamante, la diffusione ripetuta delle immagini configurava una forma di sharenting che avrebbe potuto esporre i minori a rischi di abuso e compromettere la loro futura autodeterminazione digitale.

L’Autorità ha ricordato che i minori meritano una tutela rafforzata e la pubblicazione delle loro immagini sui social costituisce un trattamento di dati personali, per il quale è richiesta un’idonea base giuridica.

Non rilevano, ha precisato il Garante, la finalità affettiva della condivisione, il numero limitato delle fotografie o l’eventuale impostazione privata del profilo, poiché i contenuti online possono essere ulteriormente diffusi e resi visibili a terzi.

Accertata l’assenza del consenso del padre, il Garante ha imposto alla madre il divieto di pubblicazione delle immagini dei figli minori sui social network senza il consenso di entrambi i genitori e ha disposto nei suoi confronti un provvedimento di ammonimento per violazione della normativa privacy.

NEWSLETTER 6/2026

Novita’ normative

D.Lgs. 96/2026 — Trasparenza retributiva: in vigore dal 7 giugno 2026.Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’Italia recepisce formalmente la Direttiva (UE) 2023/970, segnando una svolta epocale nel diritto del lavoro in materia di parità retributiva di genere.

Non si tratta di un adempimento formale: è una riforma strutturale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratori in materia salariale.

Il decreto agisce su tre livelli. Il primo è quello della trasparenza pre-assuntiva: obbligo di indicare la retribuzione o la fascia retributiva nell’annuncio di lavoro, divieto di chiedere la storia retributiva del candidato, procedure selettive improntate a criteri neutri rispetto al genere. Il secondo è quello della trasparenza interna: i lavoratori hanno il diritto di conoscere i livelli retributivi medi disaggregati per genere delle categorie omogenee, con un meccanismo di esercizio annuale anche delegabile alle rappresentanze sindacali. Il terzo è quello del reporting obbligatorio: le imprese con almeno 100 dipendenti devono rendicontare sette indici del divario retributivo, con frequenza annuale o triennale a seconda delle dimensioni aziendali. Il mancato riscontro a un divario non giustificato superiore al 5% obbliga all’avvio di una valutazione congiunta a livello sindacale.

La protezione dei dati resta centrale: le informazioni retributive individuali sono soggette al Regolamento (UE) 2016/679 e non possono essere utilizzate per finalità estranee all’applicazione del principio di parità.

La trasparenza salariale trasforma la compliance retributiva in un presidio strategico. Chi non si adegua rischia non solo sanzioni, ma anche un impatto reputazionale significativo.

L’entrata in vigore è prevista per il prossimo 7 giugno.

Il recepimento della Direttiva UE 2023/970 introduce obblighi strutturali per i datori di lavoro che si innestano sul D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) e ne ampliano significativamente il perimetro applicativo.

Di seguito le disposizioni con maggiore impatto pratico per le aziende.

Trasparenza pre-assunzione (art. 5)

Obbligo di indicare negli annunci la retribuzione iniziale o la fascia salariale. Divieto assoluto di acquisire informazioni sulle retribuzioni pregresse del candidato, anche tramite società di selezione.

Accesso ai criteri retributivi (art. 6)

I lavoratori hanno diritto di conoscere i criteri di determinazione della retribuzione e delle progressioni economiche. Chi applica un CCNL stipulato da organizzazioni comparativamente più rappresentative assolve l’obbligo mediante rinvio al contratto collettivo.

Diritto di informazione (art. 7)

Su richiesta annuale, il lavoratore ha diritto a ottenere per iscritto i livelli retributivi medi disaggregati per genere nella propria categoria. Sono espressamente vietate le clausole contrattuali che limitano la comunicabilità della propria retribuzione tra colleghi.

Reporting sul gender pay gap (art. 9)

Obbligo di comunicare dati strutturati: divario medio e mediano, componenti variabili, distribuzione per quartile e per categoria. Scadenze differenziate per dimensione aziendale:

• ≥ 250 dipendenti → primo report entro 7/06/2027, poi annuale

• 150–249 dipendenti → entro 7/06/2027, poi triennale

• 100–149 dipendenti → entro 7/06/2031, poi triennale

Valutazione congiunta (art. 10)

Scatta quando il divario medio non motivato supera il 5% in una categoria e non viene corretto entro sei mesi dalla comunicazione. Coinvolge obbligatoriamente i rappresentanti dei lavoratori e può richiedere l’intervento dell’Ispettorato del lavoro.

Profilo sanzionatorio e tutela giudiziaria (artt. 12–13)

Le violazioni richiamano l’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, con applicazione del regime di inversione dell’onere della prova tipico dei giudizi antidiscriminatori: spetta al datore di lavoro dimostrare l’assenza di discriminazione retributiva. La legittimazione attiva è estesa a sindacati e associazioni di parità, anche su delega del lavoratore.

Cosa fare subito?

✔ Verificare che gli annunci di selezione riportino la fascia retributiva

✔ Censire le categorie di lavoratori ai sensi dell’art. 4

✔ Predisporre un sistema di raccolta dati retributivi disaggregati per genere

✔ Informare i dipendenti del diritto all’informazione retributiva

Salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto del caporalato digitale – Decreto-Legge 62/2026.

Il salario giusto non si applica agli statali: la scelta del governo ...Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026 il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (“Decreto 1° Maggio”) con disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto del caporalato digitale.

Il provvedimento interviene, con risorse per circa 934 milioni di euro, per rafforzare la dignità dei lavoratori, promuovere l’occupazione stabile di giovani e donne e contrastare nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale.

Segnaliamo in particolare:

Incentivi all’occupazione: al fine di ridurre i divari territoriali e favorire l’inserimento nel mercato del lavoro delle categorie più esposte, il decreto prevede quattro principali misure di decontribuzione:

*          bonus assunzione donne 2026: consistente in un esonero contributivo del 100% (fino a 650 euro mensili) per 24 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, con un incremento a 800 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno (Articolo 1);

*          bonus assunzione giovani 2026: che prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (fino a 500 euro mensili) per 24 mesi per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, con limite elevato a 650 euro nel Sud e nelle aree di crisi (Articolo 2);

*          bonus assunzioni ZES 2026: consistente in un esonero contributivo totale (fino a 650 euro mensili) per l’assunzione di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi da parte di datori di lavoro che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (Articolo 3);

*          bonus stabilizzazione giovani 2026: che prevede l’esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro per 24 mesi anche per le stabilizzazioni di contratti a termine, stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026 e della durata massima di 12 mesi, effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, per personale di età inferiore ai 35 anni mai occupato stabilmente in precedenza (Articolo 4);

Salario giusto: la disciplina sui trattamenti economici complessivi (TEC) tutela l’equilibrio di interessi tra lavoratori e parti sociali. Si garantisce ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, contrastando il dumping. La norma tutela le imprese favorendo la concorrenza leale e valorizza l’autonomia di sindacati e datori di lavoro, evitando l’imposizione di un salario minimo fissato per legge e lasciando alla contrattazione la definizione delle voci retributive (Articoli 7-9);

Il provvedimento proroga e rimodula diversi incentivi alle assunzioni (donne, giovani, ZES e stabilizzazioni), subordinandone l’accesso al rispetto di determinati standard retributivi, e introduce misure di trasparenza e controllo nei rapporti di lavoro intermediati da piattaforme digitali.

Elemento centrale del decreto è l’art. 7, che disciplina il cosiddetto “salario giusto”, individuando nella contrattazione collettiva il parametro di riferimento per la determinazione della retribuzione conforme all’art. 36 della Costituzione. In particolare, il trattamento economico complessivo dei lavoratori viene ancorato ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La disposizione codifica un orientamento già consolidato nella prassi giurisprudenziale, attribuendo ai CCNL “leader” una funzione di parametro generale di adeguatezza retributiva, anche se sembra allargare l’area di applicazione del parametro non più soltanto al trattamento economico minimo (retribuzione base, indennità di contingenza, tredicesima mensilità), estendendolo al “trattamento economico complessivo”. In tale prospettiva, il decreto prevede che i contratti collettivi diversi da quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative non possano stabilire trattamenti economici inferiori e che, nei settori non coperti da contrattazione, si faccia riferimento al contratto maggiormente affine all’attività svolta.

Il sistema delineato è rafforzato da una condizionalità (peraltro già prevista in generale dall’art. 1, c. 1175 L. 296/2006): l’accesso agli incentivi pubblici è subordinato al riconoscimento di un trattamento economico non inferiore a quello individuato secondo i criteri dell’art. 7: si tratta di un meccanismo volto a incentivare l’adozione dei livelli retributivi definiti dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Resta fermo che il decreto non introduce un salario minimo legale né prevede automatismi di adeguamento delle retribuzioni eventualmente inferiori ai parametri individuati, permanendo la necessità di tutela in sede giudiziale nei singoli casi. La disciplina introdotta dal decreto pone tuttavia un interrogativo che sta già facendo discutere gli operatori, chiedendosi se – una volta che il legislatore individua nei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative la fonte di riferimento per la determinazione del salario “giusto” – il giudice resti libero di applicare direttamente il principio di sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., intervenendo sul salario nei casi in cui lo stesso risulti inadeguato anche se fissato da un contratto sottoscritto da sindacato rappresentativi (come avvenuto nel noto caso del CCNL della vigilanza fiduciaria).

Sul piano della dinamica contrattuale, il decreto interviene inoltre prevedendo che, in caso di mancato rinnovo della parte economica del CCNL entro dodici mesi dalla scadenza, sia riconosciuto un adeguamento retributivo provvisorio pari al 30% della variazione dell’indice IPCA. La previsione, pur introducendo un meccanismo automatico di tutela, presenta un impatto limitato sul recupero del potere d’acquisto, risultando idonea a compensare solo in misura parziale l’inflazione maturata nel periodo di vacanza contrattuale (paradossalmente, anzi, proprio la misura minima dell’adeguamento automatico potrebbe trasformarsi, per le associazioni dei datori di lavoro, in un disincentivo al rinnovo dei contratti).

Completano il quadro le disposizioni in materia di trasparenza (indicazione del CCNL e della retribuzione nelle offerte di lavoro) e il rafforzamento delle attività di monitoraggio pubblico dei livelli retributivi.

Disciplina dei rinnovi contrattuali: il decreto interviene sulla disciplina del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali, si stabilisce che siano le stesse a disciplinare, in sede di rinnovo, le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica per il periodo tra la scadenza del vecchio contratto e la firma del nuovo, assumendo la data di scadenza naturale del contratto previgente come riferimento per assicurare la continuità della tutela economica. Qualora il rinnovo non avvenga entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni sono adeguate forfettariamente in misura pari al 30% della variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato-IPCA (Articoli 10 e 11);

Conciliazione famiglia-lavoro: il decreto introduce uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, un nuovo strumento di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro, che definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le

organizzazioni, private e pubbliche, che scelgono di investire in modo strutturato su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera. La misura contenuta nel decreto prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende in possesso della certificazione collegata alla valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, con una misura fino all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa (Articolo 6);

Contrasto al caporalato digitale e tutele tecnologiche: il provvedimento, agli Articoli 12-15, introduce misure specifiche per prevenire l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, con particolare riferimento alle attività gestite tramite piattaforme digitali, attraverso:

*          la verifica dell’identità digitale del lavoratore. Si tratta di una misura volta a impedire il fenomeno della cessione o del “noleggio” degli account che alimenta forme di caporalato, consentendo l’accesso alle piattaforme esclusivamente tramite sistemi di identificazione certa (SPID, CIE o sistemi di autenticazione forte); vige il divieto di cedere le proprie credenziali o utilizzare account non riconducibili alla propria identità, con responsabilità dei gestori per i sistemi di controllo e sanzioni amministrative o sospensione dell’attività per omessa vigilanza;

*          il diritto alla trasparenza algoritmica, che impone l’obbligo di fornire informazioni chiare sulle modalità di funzionamento degli algoritmi che influenzano l’assegnazione dei compiti e i compensi, garantendo il diritto di conoscere i parametri del proprio “rating” e di richiedere l’intervento umano per il riesame di decisioni automatizzate che incidano significativamente sul rapporto di lavoro.

Trattamento di fine rapporto: si prevede la possibilità per i lavoratori di conferire alla previdenza complementare le quote TFR maturate nel periodo gennaio-giugno 2026.

Sono inoltre previste ulteriori misure in materia di lavoro domestico, assistenza familiare e non autosufficienza (Articoli 17-18), di Fondo Nuove Competenze (Articolo 19) e di salute e sicurezza sul lavoro (Articoli 20-21).

Bonus Donne 2026 – Fruizione dell’incentivo – Istruzioni INPS.

L’INPS, con la circolare n. 57 del 14 maggio 2026, illustra l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di donne svantaggiate e molto svantaggiate, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62.

Datori di lavoro che possono accedere agli esoneri: gli esoneri contributivi in argomento sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Pertanto, le misure in trattazione non si applicano nei confronti della pubblica Amministrazione.

Lavoratrici per le quali spettano gli esoneri: gli esoneri contributivi in argomento spettano per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di donne che, alternativamente, alla data dell’assunzione siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi; siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di “lavoratore svantaggiato”; siano svantaggiate in quanto appartenenti a una delle categorie di “lavoratore svantaggiato”.

Rapporti di lavoro incentivabili, durata ed entità degli esoneri: gli esoneri contributivi in trattazione spettano per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Le agevolazioni, pertanto, non possono trovare applicazione in relazione alle assunzioni a tempo determinato né per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. Gli incentivi in argomento spettano altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente delle misure di esonero in trattazione. Gli incentivi spettano anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale, e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico, ai rapporti di apprendistato e alle prestazioni di lavoro occasionale.

La durata massima dell’esonero contributivo e l’ammontare massimo dell’agevolazione sono variabili in funzione della tipologia di lavoratrici interessate

Condizioni generali di spettanza degli esoneri: il diritto alla fruizione degli esoneri in argomento è subordinato sia al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, sia alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La circolare fornisce, inoltre, le prime indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

Ticket Naspi: chiarimenti per i detenuti lavoratori.

Con la circolare n. 59/2026 l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’obbligo di versamento del cd. ticket di licenziamento nei confronti dei detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria.

In particolare, l’Istituto chiarisce che il contributo è dovuto nei casi di cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che darebbero diritto alla NASpI, mentre non è dovuto invece nei casi in cui la cessazione del rapporto derivi da eventi esterni e non riconducibili alla disponibilità delle parti, come la revoca dell’ammissione al lavoro esterno da parte dell’autorità competente.

Per quanto riguarda i casi di cessazione del rapporto di lavoro per scarcerazione per fine pena o trasferimento ad altro istituto penitenziario, l’Inps chiarisce che l’esenzione dal pagamento del ticket di licenziamento non è automatica: il datore di lavoro deve verificare, di volta in volta e in concreto, la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro con il lavoratore ex detenuto. Solo se tale prosecuzione risulta impossibile, il contributo non è dovuto.

Certificati di infortunio e ripresa dell’attività lavorativa

INAIL, circolare n. 17 del 29 aprile 2026

L’INAIL ha fornito istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro, viste le esigenze organizzative derivanti dall’estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati e dall’applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali, chiarendo che il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi dell’ultimo certificato INAIL, senza che sia necessariamente da produrre ulteriore certificazione medica “definitiva”. Qualora intenda

riprendere anticipatamente il lavoro, l’infortunato potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico che modifica la durata originariamente indicata.

Novita’ giurisprudenziali

Corte di Cassazione, sentenza 11278 del 17 aprile 2026.

Licenziamento illegittimo da agenzia di lavoro e indennità.

Con sentenza 11278 del 17 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento illegittimo di un lavoratore assunto a tempo indeterminato per scopo di somministrazione, per il calcolo del risarcimento va presa in considerazione l’indennità di disponibilità che ha natura retributiva essendo volta a compensare la persistente disponibilità del lavoratore assunto in tale modalità per i periodi in cui rimane in attesa di essere inviato in missione e non l’ultima retribuzione percepita in costanza di missione.

Corte di Cassazione, ordinanza 11 maggio 2026, n. 13731

Efficace il licenziamento comunicato via mail ordinaria.

Impugnando il licenziamento, un dipendente aveva, tra l’altro, contestato che gli fosse stato comunicato via e-mail, anziché con raccomandata a.r. o a mano o con posta elettronica certificata, come previsto dal CCNL. La Cassazione, respingendo il ricorso del dipendente avverso la sentenza d’appello per lui sfavorevole, rileva che l’art. 2 della L. n. 604/66 riconnette l’inefficacia del licenziamento alla mancanza di forma scritta dello stesso e non della sua comunicazione, costituente cosa diversa dalla elaborazione e formazione dell’atto e nel caso esaminato disciplinata dal CCNL, senza peraltro sanzionare con la nullità o l’inefficacia del licenziamento la violazione delle prescritte modalità di effettuazione della stessa.

Corte di Cassazione, ordinanza 3 maggio 2026, n. 12415

Appalto pubblico e retribuzioni non pagate: basta la segnalazione del lavoratore per attivare la stazione appaltante.

La Corte d’appello aveva escluso la garanzia della stazione appaltante pubblica per le retribuzioni non pagate dall’appaltatore, ritenendo inidonea la comunicazione con cui il lavoratore aveva segnalato al Comune le inadempienze retributive del datore di lavoro, sul rilievo che essa non conteneva la quantificazione dei crediti vantati né la formale richiesta di pagamento diretto nei confronti dell’amministrazione. La Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore affermando che: (i) ai fini dell’art. 30, co. 6, d.lgs. n. 50/16 (abrogato nel 2023), non è necessaria una richiesta formale di pagamento diretto né l’indicazione puntuale dell’importo dovuto: è sufficiente la segnalazione del ritardo o del mancato pagamento delle retribuzioni; (ii) da tale segnalazione sorge l’obbligo della stazione appaltante di attivarsi, svolgere i necessari accertamenti e, ove ne ricorrano i presupposti, procedere al pagamento diretto dei lavoratori, detraendo le somme da quelle dovute all’appaltatore.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 14 aprile 2026, n. 9374.

Geolocalizzazione lavoratori e trattamento dati personali: tra evoluzione normativa e recente giurisprudenza.

Lucchetto su scheda madre del computerL’impiego di sistemi di geolocalizzazione (GPS) nei contesti organizzativi rappresenta oggi uno degli ambiti più delicati nel rapporto tra esigenze datoriali di efficienza e controllo e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei lavoratori. La crescente diffusione di tecnologie di tracciamento, soprattutto nei settori della logistica, dei trasporti e dei servizi sul territorio, impone una rilettura coordinata della disciplina in materia di protezione dei dati personali, alla luce del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del d.lgs. n. 196/2003 come novellato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché delle disposizioni giuslavoristiche, in primis l’art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori). In tale contesto si inserisce la recente ordinanza della Cassazione civile, Sez. I, 14 aprile 2026, n. 9374, in commento, che offre l’occasione per approfondire i presupposti di liceità del trattamento mediante sistemi GPS, nonché i criteri di qualificazione soggettiva del titolare del trattamento e le implicazioni in termini di responsabilità.

Cass. civ., Sez. lavoro, con l’Ordinanza n. 13155 del 7 maggio 2026

Permessi Legge 104: licenziamento legittimo se l’assistenza è solo marginale

La Cass. civ., Sez. lavoro, con l’Ordinanza n. 13155 del 7 maggio 2026 conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa in caso di abuso dei permessi ex art. 33 L. 104/1992, quando

l’assistenza al familiare disabile risulta solo marginale rispetto al tempo fruito. Pur escludendo una

rigida misurazione “oraria” della prestazione assistenziale, la Corte ribadisce che deve sussistere un nesso causale diretto tra permesso e finalità di cura: il suo utilizzo prevalente per esigenze personali integra abuso del diritto e violazione dei doveri di buona fede, rilevante anche senza necessità di assistenza continuativa.

Corte di Cassazione, ordinanza 6 maggio 2026, n. 13043.

Conciliazione fiscale: la rideterminazione dell’imponibile incide anche sui contributi INPS

La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione proposta da un artigiano avverso un avviso di addebito INPS relativo ai contributi IVS eccedenti il minimale, ritenendo irrilevante la rideterminazione al ribasso del reddito imponibile intervenuta con una successiva conciliazione giudiziale, nel contenzioso tributario con l’Agenzia delle Entrate. La Cassazione accoglie il ricorso dell’artigiano, rilevando che, in materia di contributi “a percentuale” dovuti alla Gestione artigiani, la conciliazione giudiziale ex art. 48 d.lgs. n. 546/1992 ha efficacia novativa delle originarie pretese fiscali e comporta la rideterminazione della base imponibile. Ne consegue che, nel sistema previsto dalla legge italiana, tale rideterminazione si riflette anche sull’ammontare dei contributi previdenziali richiesti dall’INPS sulla base del maggior

reddito originariamente accertato dall’Agenzia delle Entrate.

Tribunale di Venezia, 21 aprile 2026

L’impugnazione del licenziamento è valida anche se effettuata da uno solo degli eredi del lavoratore

Il Giudice veneziano ha accolto il ricorso di una degli eredi del de cuius e ha dichiarato llegittimo, in quanto sproporzionato, il licenziamento disciplinare comminato a quest’ultimo. La società eccepiva l’intervenuta decadenza dall’impugnazione in quanto il licenziamento non era stato impugnato in via stragiudiziale da tutti i coeredi, ma da uno soltanto. Il Tribunale ha ritenuto ammissibile l’azione dell’erede che aveva proposto nei termini di legge l’impugnazione, riconoscendo che questi sia legittimato ad agire in giudizio anche da solo e potendo il singolo coerede agire per l’intero credito e non solo per la propria quota ereditaria. Il datore di lavoro è stato pertanto condannato a corrispondere all’erede, la cui domanda è stata accolta, un’indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto goduta dal lavoratore scomparso.

Tribunale di Treviso, 4 marzo 2026.

Nullo il licenziamento della dirigente in maternità senza colpa grave: risarcito anche il danno per le affermazioni sessiste

Donna in piedi in un sala riunioniIl Giudice ha accolto il ricorso di una lavoratrice in stato di gravidanza avverso il licenziamento per giusta causa comminatole per asserito uso non consentito della carta di credito aziendale per fini personali e per asserite responsabilità del sovraccarico di magazzino. Il Tribunale oltre a giudicare infondata nel merito la posizione datoriale, ha accertato la natura discriminatoria e vessatoria di diverse condotte perpetrate dall’amministratore delegato della società, tra cui espressioni denigratorie e ordini palesemente sessisti, come l’aver imposto alla

dirigente di preparare il caffè durante le riunioni “in quanto donna”. Di conseguenza, la società

e l’amministratore delegato sono stati condannati in solido al pagamento di 50.000 euro a titolo di risarcimento per il danno da discriminazione e 1.725 euro per il danno biologico da inabilità temporanea, oltre alle retribuzioni mensili dal giorno del licenziamento fino alla reintegra effettiva della lavoratrice.

NEWSLETTER PRIVACY MAGGIO 2026

Garante: sì ad accesso proprie email dopo fine rapporto lavoro

Sanzione di 50mila euro ad una compagnia assicurativa

Il lavoratore può accedere ai messaggi del proprio account email aziendale e ai documenti presenti nel pc dopo la fine del rapporto di lavoro. Eventuali limitazioni devono essere motivate da specifiche e comprovate ragioni, come la tutela di segreti aziendali.

È quanto ha affermato il Garante per la protezione dei dati personali accogliendo il reclamo di un ex dipendente di una compagnia assicurativa, che aveva chiesto copia dei messaggi della propria casella di posta elettronica aziendale e dei documenti salvati nel pc. La società aveva effettuato un accesso alla posta elettronica dell’ex dipendente e, dopo averne esaminato il contenuto, aveva fornito esclusivamente i messaggi ritenuti “strettamente personali”, escludendo quelli legati all’attività lavorativa.

Secondo il Garante, il diritto di accesso riguarda tutti i dati personali, comprese le comunicazioni intercorse tramite un account aziendale individualizzato. Non è quindi legittimo selezionare preventivamente i contenuti da fornire né limitarli o oscurarli sulla base della distinzione tra ambito personale e professionale.

L’Autorità ha inoltre rilevato criticità nella gestione dei dati, in particolare per la mancanza di trasparenza nelle informative e per i tempi di conservazione delle email (5 anni) e dei dati di navigazione (12 mesi), ritenuti non proporzionati rispetto alle finalità dichiarate.

Per le violazioni accertate è stata inflitta una sanzione di 50mila euro.

Il Garante ha inoltre ordinato di consentire l’accesso integrale ai dati richiesti e di adeguare informative e policy interne alla normativa privacy.

Garante: non conforme al GDPR “FaceBoarding” di Milano Linate

Il Garante privacy ha dichiarato illecito il trattamento dei dati biometrici dei passeggeri dell’aeroporto di Milano Linate effettuato attraverso il sistema di riconoscimento facciale “FaceBoarding”, rispetto al quale l’Autorità era già intervenuta con un provvedimento di limitazione provvisoria nel mese di settembre 2025.

Il sistema veniva utilizzato da SEA (Società per azioni esercizi aeroportuali), per consentire l’accesso all’area sterile e l’imbarco al gate dei passeggeri previa registrazione presso appositi chioschi o mediante app e successiva associazione del volto al documento di riconoscimento e alla carta d’imbarco.

L’Autorità, nel corso dell’istruttoria avviata d’ufficio, ha accertato che il “FaceBoarding” vìola il GDPR ed è in contrasto, in particolare, con il parere dell’EDPB sull’uso del riconoscimento facciale in aeroporto.  Il sistema, infatti, prevede che i dati biometrici acquisiti siano interamente conservati in maniera centralizzata nei server di SEA impedendo ai passeggeri di esercitare un controllo esclusivo sui propri dati.

Il Garante ha riscontrato, inoltre, che SEA non ha adottato misure di cifratura dei modelli biometrici; ha conservato i template per un periodo eccessivo (fino a 12 mesi), comportando così un aumento significativo dei rischi di violazioni dei dati personali, ed ha rilasciato un’informativa con indicazioni inesatte. Per di più la società acquisiva, senza il loro consenso, le immagini del volto dei passeggeri che, pur non avendo aderito al “FaceBoarding”, utilizzavano i varchi ibridi.

Prove d’esame e corsi a distanza, online le Faq del Garante privacy

Le università pubbliche e private e gli enti di formazione possono svolgere prove d’esame e corsi a distanza? Sono ammessi sistemi di monitoraggio dei comportamenti dei partecipanti? Possono essere raccolte le immagini di studenti e lavoratori che seguono le attività di formazione? A queste e ad altre domande rispondono le FAQ pubblicate dal Garante privacy. L’obiettivo è quello di chiarire le modalità di utilizzo dei sistemi di supervisione per la regolarità delle prove d’esame e dei corsi a distanza.

Nelle FAQ viene evidenziato che sebbene le università e gli enti di formazione siano legittimati a trattare i dati dei partecipanti a prove d’esame e corsi che si svolgono a distanza, ciò deve avvenire nei limiti del quadro normativo di settore ed esclusivamente ai fini del regolare svolgimento della prova e delle frequenza ai corsi impiegando, ad esempio, servizi di videoconferenza o piattaforme che non consentano la raccolta di dati non pertinenti come la posizione geografica o i dati biometrici dei candidati.

In caso di utilizzo di sistemi di supervisione (c.d. proctoring) spetta al titolare, quindi alle università e agli enti di formazione, adottare misure che garantiscano la conformità degli stessi alla disciplina privacy, anche nel caso in cui i sistemi e i servizi siano commercializzati da terzi.

A seconda del numero dei partecipanti o iscritti alla sessione d’esame, tipologia di corso o di prova, il titolare potrà valutare la necessità di effettuare una registrazione audio-video dell’esame (anche riprendendo il volto della persona senza estrazione di dati biometrici), individuando un congruo termine di conservazione delle registrazioni.

Non sono invece consentiti sistemi che comportano trattamenti automatizzati di dati personali per analizzare e prevedere, anche mediante algoritmi, il comportamento dei partecipanti, come ad esempio, movimenti del corpo, frequenza dei click del mouse, operazioni compiute sulla tastiera, tentativi di accesso ad altre applicazioni, attività su Internet, al fine di elaborare indici di rischio o segnali di allerta relativi a possibili comportamenti fraudolenti.

Le FAQ sono consultabili sul sito internet del Garante privacy www.gpdp.it

Il Garante privacy sanziona Eni per 96mila euro

Online atto di citazione con i dati personali di 12 firmatari insieme a Greenpeace

Una sanzione di 96mila euro è stata irrogata dal Garante privacy a Eni spa per aver pubblicato sul proprio sito web un atto di citazione integrale con i nominativi di dodici cittadini firmatari insieme a Greenpeace Onlus e ReCommon APS, comprensivo di data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza. Un trattamento di dati dichiarato illecito dall’Autorità perché effettuato in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del Regolamento europeo e in assenza di una valida base giuridica.

L’istruttoria del Garante, avviata a seguito della segnalazione dell’associazione “Greenpeace Onlus”, ha evidenziato che la pubblicazione integrale dell’atto di citazione non risultava strettamente funzionale al perseguimento delle finalità dichiarate da Eni, che consistevano nella tutela della propria posizione con riferimento alla vicenda giudiziaria pendente per presunta violazione dell’Accordo sul clima di Parigi e nella diffusione di informazioni al pubblico su fatti inerenti al tema del cambiamento climatico.

Tali finalità, secondo l’Autorità, avrebbero potuto essere perseguite mediante modalità alternative, ugualmente efficaci ma meno invasive, quali, in particolare, l’oscuramento dei dati personali degli interessati. Non sono state, inoltre, debitamente considerate né le ragionevoli aspettative di riservatezza di quest’ultimi, né l’impatto che il trattamento di dati avrebbe avuto su di loro. Gli stessi, infatti, pur avendo reso pubblici i propri nominativi in vari contesti, non potevano comunque attendersi la diffusione online di ulteriori informazioni personali a carattere identificativo e riservato, quali il codice fiscale, la data e il luogo di nascita e l’indirizzo di residenza. Informazioni che, per loro natura, presentano un elevato grado di sensibilità sotto il profilo della tutela della sfera privata e della sicurezza personale, risultando idonee a determinare rischi concreti di utilizzi indebiti o pregiudizievoli da parte di terzi, soprattutto in considerazione della loro libera accessibilità tramite Internet.

Nel determinare l’ammontare della sanzione il Garante ha tenuto conto del fatto che la pubblicazione integrale dell’atto di citazione è avvenuta in assenza di una valida base giuridica, della durata della permanenza online, del numero dei soggetti coinvolti, della delicatezza delle loro informazioni, ma anche del grado di cooperazione della società e delle iniziative spontaneamente avviate dalla stessa per conformare, a seguito della trasmissione della segnalazione, il trattamento al Regolamento, nonché di quelle che ha dichiarato di aver intrapreso per prevenire in futuro il ripetersi di situazioni analoghe.

NEWSLETTER 5/2026

Novita’ normative

Governo: salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 172 del 28 aprile 2026, ha deliberato l’approvazione di un decreto legge con disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto del caporalato digitale.

  • Questi i principali argomenti trattati nel Decreto:

Articolo 2 – Bonus donne 2.0

Articolo 3 – Bonus Giovani 2.0

Articolo 4 – Bonus ZES 2.0

Articolo 6 – Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro

Articolo 7 – Criteri per l’individuazione del salario giusto

Articolo 10 – Rinnovi contrattuali

Articoli 12-16 – Lavoro mediante piattaforme digitali e misure di contrasto al caporalato digitale

Articoli 17-17 – Lavoro domestico, assistenza familiare e non autosufficienza

Articolo 19 – Stabilizzazione Fondo Nuove Competenze

Articoli 20-21 – Misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il provvedimento interviene, con risorse per circa 934 milioni di euro, per rafforzare la dignità dei lavoratori, promuovere l’occupazione stabile di giovani e donne e contrastare nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale.

Incentivi all’occupazione

Al fine di ridurre i divari territoriali e favorire l’inserimento nel mercato del lavoro delle categorie più esposte, il decreto prevede quattro principali misure di decontribuzione:

  • bonus assunzione donne 2026, consistente in un esonero contributivo del 100% (fino a 650 euro mensili) per 24 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, con un incremento a 800 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno;
  • bonus assunzione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali (fino a 500 euro mensili) per 24 mesi per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, con limite elevato a 650 euro nel Sud e nelle aree di crisi;
  • bonus stabilizzazione giovani 2026, che prevede l’esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro per 24 mesi anche per le stabilizzazioni di contratti a termine, stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026 e della durata massima di 12 mesi, effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, per personale di età inferiore ai 35 anni mai occupato stabilmente in precedenza;
  • bonus assunzioni ZES 2026, per i datori di lavoro che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, consistente in un esonero contributivo totale (fino a 650 euro mensili) per l’assunzione di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.
  • Salario giusto. La disciplina sui trattamenti economici complessivi (TEC) tutela l’equilibrio di interessi tra lavoratori e parti sociali. Si garantisce ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, contrastando il dumping. La norma tutela le imprese favorendo la concorrenza leale e valorizza l’autonomia di sindacati e datori di lavoro, evitando l’imposizione di un salario minimo fissato per legge e lasciando alla contrattazione la definizione delle voci retributive.

Disciplina dei rinnovi contrattuali.

Il decreto interviene sulla disciplina del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali, si stabilisce che siano le stesse a disciplinare, in sede di rinnovo, le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica per il periodo tra la scadenza del vecchio contratto e la firma del nuovo, assumendo la data di scadenza naturale del contratto previgente come riferimento per assicurare la continuità della tutela economica. Qualora il rinnovo non avvenga entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni sono adeguate forfettariamente in misura pari al 30% della variazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato (IPCA).

Contrasto al caporalato digitale e tutele tecnologiche.

Il provvedimento introduce misure specifiche per prevenire l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, con particolare riferimento alle attività gestite tramite piattaforme digitali, attraverso:

  • la verifica dell’identità digitale del lavoratore. Si tratta di una misura volta a impedire il fenomeno della cessione o del “noleggio” degli account che alimenta forme di caporalato, consentendo l’accesso alle piattaforme esclusivamente tramite sistemi di identificazione certa (SPID, CIE o sistemi di autenticazione forte); vige il divieto di cedere le proprie credenziali o utilizzare account non riconducibili alla propria identità, con responsabilità dei gestori per i sistemi di controllo e sanzioni amministrative o sospensione dell’attività per omessa vigilanza;
  • il diritto alla trasparenza algoritmica, che impone l’obbligo di fornire informazioni chiare sulle modalità di funzionamento degli algoritmi che influenzano l’assegnazione dei compiti e i compensi, garantendo il diritto di conoscere i parametri del proprio “rating” e di richiedere l’intervento umano per il riesame di decisioni automatizzate che incidano significativamente sul rapporto di lavoro.

Conciliazione famiglia-lavoro.

Il decreto introduce uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, un nuovo strumento di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro, che definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni, private e pubbliche, che scelgono di investire in modo strutturato su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera. La misura contenuta nel decreto prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende in possesso della certificazione collegata alla valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, con una misura fino all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.

Trattamento di fine rapporto

Si prevede la possibilità per i lavoratori di conferire alla previdenza complementare le quote TFR maturate nel periodo gennaio-giugno 2026.

Ministero del Lavoro: formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del RSPP.La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 1 del 16 aprile 2026, con il quale ha fornito, al Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, una risposta in merito alla: “interpretazione autentica delle norme che regolano la formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del Responsabile della Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro e dispone alcune modifiche per l’attività di Coordinatore della Sicurezza in cantiere (CSE/CSP) di cui nell’Accordo Stato-Regioni del 16/06/2016», in particolare viene chiesto di chiarire «(….) se i corsi, i convegni e i seminari debbano avere le medesime caratteristiche e, nello specifico, se per ritenere valido ai fini dell’aggiornamento in considerazione un “seminario/convegno” sia necessario che tutti i docenti siano in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto Interministeriale del 6/3/2013».

La risposta del Ministero del Lavoro.

Al riguardo, premesso che:

L’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 2, stabilisce “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 6 marzo 2013 disciplina i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

l’Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025), ha abrogato l’accordo n. 128/CSR sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome;

il citato Accordo Stato Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, alla Parte I “Organizzazione generale”, punto 1 “Individuazione dei soggetti formatori”, dispone “Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall’articolo 98 del lgs. n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono: 1.1 i soggetti “istituzionali”; 1.2 i soggetti “accreditati”; 1.3 altri soggetti (…)”;

il citato Accordo, alla Parte I, punto 2, “Requisiti dei docenti”, stabilisce “I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo”;

il medesimo Accordo, Parte III “Corsi di aggiornamento”, dispone “(…) L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato (…)”;

sono state pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al- cune FAQ in considerazione “dei numerosi quesiti interpretativi pervenuti alla Direzione generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le quali “è stato istituito un gruppo interistituzionale composto da rap- presentanti della stessa Direzione generale, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni, con l’obiettivo di fornire i necessari chiarimenti al fine di garantire uniformità interpretativa”;

in particolare, il quesito n. 47, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riporta “I requisiti dei docenti formatori previsti dal D.I. 6 marzo 2013, si applicano anche ai relatori dei seminari/convegni validi ai fini dell’aggiornamento previsti dall’Accordo 59/2025?”e la risposta fornita è la seguente “No, in quanto i requisiti dei docenti si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento (Parte I punto 2). Con riferimento ai seminari/convegni si applica, esclusivamente, quanto previsto dalla parte III dell’ASR 59/2025. Ai fini del riconoscimento come aggiornamento è comunque obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento”.

La Commissione, tenuto conto dell’identità delle questioni sottese all’interpello proposto e alla richiamata FAQ n. 47, nel condividere il contenuto della risposta, rinvia a quanto in essa esplicitato, ossia i requisiti dei docenti formatori previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento (Parte I punto 2). Con riferimento ai seminari/convegni si applica, esclusivamente, quanto previsto dalla parte III dell’ASR 59/2025. Ai fini del riconoscimento come aggiornamento è comunque obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento.

Ripresa anticipata del lavoro rispetto alla prognosi di infortunio solo con certificato medico.

Con la Circolare n. 17 di ieri, 29 aprile 2026, l’INAIL ha fornito istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro, inviata telematicamente all’Istituto da qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza a un lavoratore, ai sensi dell’art. 53 del DPR 1124/1965.

Nella certificazione in argomento, sin dal primo certificato, devono essere indicati: la diagnosi; la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente. Qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Pertanto, l’ultima certificazione ricevuta dall’INAIL costatante l’esito definitivo della lesione e la conclusione della prognosi, sul piano medico-legale, risulta idonea a integrare le previsioni dell’art. 102 del DPR 1124/1965, secondo cui, ricevuto il certificato medico costatante l’esito definitivo della lesione, l’Istituto comunica all’infortunato la data della cessazione dell’indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili.

Il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’INAIL, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta “definitiva”.

Il lavoratore assente per infortunio che intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico che modifica, anticipandone il termine, la durata della prognosi originariamente indicata. Tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico.

Lavoro agile (smart working) – Nuove regole per le PMI

Il 7.04.2026 è entrata in vigore la legge 11 marzo 2026 n. 34 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 68 del 23 marzo 2026), prima legge dedicata espressamente alle Pmi, le piccole e medie imprese.

Segnaliamo in particolare alcune norme che riguardano le prestazioni di lavoro in modalità agile (smart working):

Obbligo di informativa scritta: per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. La norma si applica ad aziende e datori di lavoro di qualsiasi dimensione.

Sanzioni: in caso di mancata consegna dell’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro le sanzioni per il datore di lavoro vanno con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Il nuovo lavoro blocca l’anticipo della NASpI.

L’INPS fornisce chiarimenti in merito alla compatibilità con la pensione diretta, l’assegno di invalidità e con le ipotesi di rioccupazione

Con il messaggio n. 1215/2026, pubblicato il 7.04.2026, l’INPS è intervenuto con riferimento alla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’art. 8 del D.Lgs. 22/2015, così come modificato dalla legge di bilancio 2026.

In generale, secondo la citata norma, il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo della prestazione spettante, al fine di avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Ciò premesso, si ricorda che l’art. 1 comma 176 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha dunque previsto che per le domande di prestazione presentate a fare data dal 1° gennaio 2026, l’erogazione della prestazione non avvenga più in un’unica soluzione, come previsto dalla previgente normativa, ma in 2 rate:

  • la prima, in misura pari al 70% dell’intero importo;
  • la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della NASpI e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione – salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale e per la quale ha richiesto la prestazione – o della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità.

Con la pensione diretta stop alla seconda rata.

Pertanto, osserva l’INPS, se il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata pari al 70% dell’intero importo dovuto, diventa titolare di pensione diretta, allo stesso non verrà erogata la seconda rata pari al residuo 30% dell’intero importo dovuto.

Se invece il titolare della prestazione di anticipazione della NASpI, già beneficiario della prima rata pari al 70% dell’intero importo dovuto, presenta la domanda di assegno ordinario di invalidità, lo stesso dovrà optare per una delle due prestazioni.

Nel caso in cui il soggetto opti per l’assegno ordinario di invalidità, la seconda rata dell’anticipazione della NASpI non verrà erogata.

Viceversa, se opta per la prestazione di anticipazione della NASpI, verrà erogata la seconda rata pari al residuo 30% dell’intero importo dovuto e il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità verrà sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.

Successivamente, l’assegno ordinario di invalidità sospeso potrà essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI erogata in forma anticipata, qualora permanga la titolarità dello stesso.

Invece, se il richiedente l’anticipo in questione si rioccupa con un rapporto di lavoro subordinato entro la fine del periodo di durata della NASpI o, se antecedente, entro il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, si precisa che, qualora sia già stata erogata la prima rata (ossia il 70% dell’intero importo dovuto), non verrà liquidata la seconda rata pari al residuo 30% dell’intero importo dovuto.

In ogni caso, resta inoltre immutata la disciplina generale prevista dall’art. 8 comma 4 del DLgs. 22/2015, secondo cui il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta.

In altri termini, al ricorrere della citata ipotesi di rioccupazione, non solo non verrà erogata la seconda rata dell’intero importo dovuto, ma il beneficiario dell’anticipazione della NASpI sarà tenuto anche alla restituzione della prima rata (pari al 70% dell’importo) già corrisposta.

In tutti i casi, la mancata erogazione della seconda rata e la restituzione della prima non sono previste nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale utilizzando l’anticipo della NASpI.

Novita’ giurisprudenziali

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, sentenza 14 aprile 2026, causa C-418/24.

Contratti a termine nel pubblico impiego: la CGUE boccia le misure spagnole contro l’abuso.

Una lavoratrice del settore pubblico spagnolo, impiegata sulla base di una successione abusiva di contratti a tempo determinato, aveva chiesto che il proprio rapporto fosse dichiarato permanente; il

giudice nazionale aveva adito in via pregiudiziale la CGUE per verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure previste dall’ordinamento spagnolo per reagire all’abuso, consistenti, in sintesi, nella trasformazione del rapporto in uno “non permanente a tempo indeterminato”, nel riconoscimento di indennità economiche, nella previsione di un regime di responsabilità della pubblica amministrazione e nell’organizzazione di procedure di stabilizzazione. La Corte di giustizia afferma che: (i) la prima misura non è adeguata, poiché mantiene il lavoratore in una situazione di precarietà e non rimuove gli effetti dell’abuso; (ii) neppure sono sufficienti indennità forfettarie soggette a un doppio massimale, perché non assicurano un ristoro effettivo, proporzionato e integrale del danno derivante dall’abuso; (iii) anche un regime di responsabilità delle pubbliche amministrazioni non soddisfa, di per sé, i requisiti della clausola 5 dell’accordo quadro se resta ambiguo, astratto e imprevedibile e non è accompagnato da altre misure effettive, dissuasive e proporzionate; (iv) infine, non costituiscono rimedio adeguato neppure procedure di selezione che, pur valorizzando l’esperienza maturata dalle vittime dell’abuso, restano aperte anche a candidati diversi e non garantiscono quindi né una sanzione adeguata né la rimozione delle conseguenze della violazione.

Corte di Cassazione, sentenza 10 aprile 2026, n. 9104.

Discriminazione indiretta in ragione di disabilità: tutela estesa al lavoratore caregiver di familiare disabile.

Una lavoratrice, madre di un figlio minore con disabilità permanente, aveva chiesto di essere stabilmente assegnata a un turno fisso di mattina, o comunque compatibile con le esigenze di assistenza; la società aveva concesso soltanto soluzioni temporanee. Nel giudizio che ne è seguito, promosso dalla dipendente che ha sostenuto la violazione a suo danno del divieto di discriminazione indiretta, la Corte di cassazione ha interpellato incidentalmente la Corte di giustizia UE sull’interpretazione della normativa antidiscriminatoria della Comunità. All’esito della relativa pronuncia, la Corte, cassando con rinvio la sentenza d’appello sfavorevole alla lavoratrice, ha affermato che: (i) il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità (oltre quella diretta, come già in precedenza affermato dalla Corte di giustizia) si applica anche al lavoratore caregiver del familiare disabile; (ii) il datore di lavoro è tenuto ad adottare anche nei confronti del caregiver soluzioni ragionevoli ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2000/78/CE e dell’art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216/2003, purché non comportino un onere sproporzionato; la mancata adozione costituisce discriminazione indiretta a danno del caregiver; (iii) non integra un adeguato accomodamento ragionevole il ricorso, per un periodo irragionevolmente lungo, a misure soltanto provvisorie, a fronte di esigenze permanenti di assistenza del disabile.

Cassazione civile, ordinanza 10 aprile 2026, n. 9057.

Non basta il DURC a dimostrare la regolarità contributiva del datore.

Il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 che qualifica il Durc come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l’assenza di violazioni nelle predette materie”

e restano “fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi.

Corte di Cassazione, ordinanza 8 aprile 2026, n. 8741

Contestazione disciplinare: irrilevante l’erroneo richiamo delle norme, conta il fatto contestato

La Corte d’appello aveva dichiarato l’illegittimità di un licenziamento disciplinare sul rilievo che nella contestazione non era stata indicata la norma del CCNL prevedente la specifica fattispecie espulsiva poi applicata. La Cassazione, accogliendo il ricorso datoriale, afferma che: (i) oggetto della contestazione disciplinare è il fatto nei suoi elementi materiali e non le disposizioni legali o contrattuali che si assumono violate; (ii) spetta infatti al giudice procedere alla qualificazione giuridica del fatto accertato, stabilendone la riconducibilità alle previsioni del codice disciplinare; (iii) è pertanto viziata la decisione che escluda la fattispecie espulsiva limitandosi a rilevare la mancata contestazione “formale” della norma collettiva applicabile, senza procedere a tale autonoma qualificazione.

Corte di Cassazione, ordinanza 8 aprile 2026, n. 8738

Solo la consulenza medico-legale può vincere il certificato medico

Un lavoratore era stato licenziato per aver simulato uno stato di malattia (sindrome ansioso-depressiva) al fine di sottrarsi alle nuove mansioni; la Corte d’appello aveva ritenuto legittimo il licenziamento valorizzando una serie di elementi presuntivi (certificato proveniente da semplice medico generico e contenete diagnosi superficiali, mancata adesione del dipendente a percorsi terapeutici, contrarietà alle mansioni). La Cassazione accoglie il ricorso del dipendente, ricordando che: (i) l’onere della prova della giusta causa grava sul datore di lavoro e può essere assolto anche mediante presunzioni; (ii) tuttavia queste devono essere gravi, precise e concordanti e non possono risolversi in una sostanziale inversione dell’onere probatorio; (iii) nel caso in esame, il rilascio di un certificato attestante la malattia, sia pure proveniente da un medico generico, costituisce elemento di significativa valenza probatoria, superabile solo attraverso specifici accertamenti medico-legali, viceversa non effettuati dalla Corte territoriale, che si è limitata a un’apodittica sostituzione del proprio giudizio a quello del medico, con alterazione

Tribunale di Milano, sez. lav., ordinanza 2 aprile 2026.

Patto di non concorrenza: nullo se prevede la clausola di remotizzazione del territorio.

Con ordinanza 2 aprile 2026, il Tribunale di Milano ha accertato la nullità di un patto di non concorrenza i cui limiti di territorio siano da intendersi riferiti non solo con riferimento al luogo in cui venga fisicamente svolta l’attività, in qualunque forma, ma anche al luogo in cui essa produca in tutto o in parte i propri effetti.

Tribunale Torino, Sez. lavoro, 02.04.2026, n. 2136.

Smart working e lavoro straordinario.

Nel lavoro agile, presumendosi, in applicazione dell’art. 18 della legge n. 81 del 2017, l’assenza di un vincolo di orario, qualora il lavoratore agisca in giudizio per affermare il diritto alla retribuzione di un

maggiore numero di ore di lavoro rispetto a quelle da contratto retribuite, incombe sul medesimo l’onere di provare non solo l’arco temporale in cui si è svolta la prestazione, ma l’ulteriore elemento essenziale della continuità della prestazione (Nel caso di specie, difettando l’allegazione e prova della continuità della prestazione all’ interno dell’arco temporale di lavoro indicato giorno per giorno, anche solo in termini di reperibilità, il giudice adito ha rigettato la domanda con la quale la lavoratrice ricorrente, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale, per lo svolgimento della mansione di addetta al “back office“, aveva rivendicato il mancato pagamento delle

ore di lavoro supplementare svolte nel periodo temporale in cui la stessa aveva lavorato in regime di

“smart working“).

Corte di Cassazione, ordinanza 24 marzo 2026, n. 6988

No alla NASpI in caso di risoluzione consensuale con incentivo all’esodo.

La Corte d’appello aveva riconosciuto la NASpI a una lavoratrice a seguito di risoluzione consensuale del rapporto con incentivo all’esodo intervenuta in sede sindacale, ma al di fuori della procedura ex art. 7 l. 604/1966, ritenendo applicabile in via analogica la disciplina prevista per i casi in cui il rapporto si chiuda con conciliazione a seguito di licenziamento, sul presupposto che l’accordo si inserisse in un processo di riduzione del personale. La Cassazione, accogliendo il ricorso INPS, afferma che: (i) è estranea al caso in esame la disciplina di conciliazione di cui all’art. 6 d.lgs. 23/2015, la quale presuppone un licenziamento già intimato (qui neppure annunciato); (ii) né tale disciplina può essere estesa ad altre ipotesi per via analogica, poiché la legge già individua in modo chiaro i casi in cui la risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI, tutti estranei al caso esaminato.

Corte di cassazione, ordinanza 20 marzo 2026 n. 6633

Sanzionato ogni singolo pagamento in contanti della retribuzione

Un ispettorato del lavoro aveva sanzionato una piccola impresa per aver erogato a una dipendente la retribuzione in contanti, settimana per settimana. In sede di opposizione, la Cassazione, respingendo il ricorso dell’impresa che contestava, in particolare, le modalità di calcolo della sanzione, escludenti ogni cumulo giuridico, procede all’interpretazione della norma di legge (art. 1, commi 910, 911 e 913 L. n. 205/2017) relativa all’obbligo dei datori di lavoro di pagare la retribuzione con mezzi tracciabili, rilevando che la lettura letterale e sistematica della stessa evidenzia l’intenzione di rendere tracciabile ogni singola erogazione (mensile, settimanale o giornaliera che sia) della retribuzione e conseguentemente di correlare l’applicazione delle sanzioni amministrative a ciascuna violazione delle suddette modalità, senza alcun cumulo giuridico tra le stesse.

Corte di Cassazione, ordinanza 17 marzo 2026, n. 6025.

Trasporto su linea e riposi settimanali: le fermate non escludono la “lunga percorrenza”.

Un autista di linea aveva chiesto il risarcimento del danno per omesso godimento del riposo settimanale; la Corte d’appello, pur riconoscendo il diritto al risarcimento, aveva escluso l’applicazione della disciplina più favorevole prevista dal Reg. CE n. 561/2006 per i servizi di lunga percorrenza, ritenendo che le frequenti fermate lungo il percorso (per salita/discesa passeggeri e attività di servizio) facessero perdere tale qualificazione. La Cassazione, accogliendo il ricorso e in continuità con precedenti pronunce, afferma che: (i) ai fini dell’applicazione del Reg. CE n. 561/2006, la nozione di percorso superiore ai 50 km va riferita all’itinerario complessivo della linea tra punto di partenza e arrivo; (ii) le fermate intermedie di servizio (salita/discesa passeggeri, emissione titoli) non interrompono il periodo di guida né incidono sulla qualificazione del servizio; (iii) ne consegue che tali fermate non fanno venir meno la natura di “lunga percorrenza” né la relativa tutela rafforzata.

Corte di Cassazione, ordinanza 17 marzo 2026, n. 6141

NASpI e lavoro intermittente: conta la durata effettiva del lavoro ai fini della decadenza

La Corte d’appello aveva confermato l’irripetibilità della NASpI percepita da un lavoratore che, nel corso dell’anno, aveva svolto attività con plurimi contratti di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, ritenendo che la decadenza ex art. 9 d.lgs. 22/2015 non operasse poiché i giorni di lavoro effettivo erano inferiori a sei mesi, nonostante la durata complessiva dei contratti fosse superiore. La Cassazione, rigettando il ricorso INPS, afferma che: (i) ai fini della decadenza dalla NASpI rileva, in generale, la durata effettiva del rapporto e non quella formalmente prevista; (ii) devono quindi essere considerati i soli periodi di effettivo lavoro, restando irrilevante la durata complessiva dei contratti; (iii) tale criterio vale a maggior ragione per il lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, caratterizzato dalla discontinuità della prestazione; (iv) ne consegue che non opera la decadenza se l’attività lavorativa svolta è, in concreto, inferiore a sei mesi.

Tribunale di Verbania, 10 marzo 2026

Omessi accomodamenti e trasferimento del disabile: è discriminazione diretta

Il Tribunale ha qualificato come discriminazione diretta il trasferimento di un lavoratore disabile a oltre 90km di distanza, disposto senza aver prima esperito il tentativo di adottare ragionevoli accomodamenti presso la sede originaria. Richiamando i precetti della Corte di Giustizia UE, il Giudice ha chiarito che il datore di lavoro non può limitarsi a una generica verifica di repêchage, ma deve dimostrare di avere profuso uno sforzo diligente per abbattere le barriere organizzative che ostacolano la partecipazione del dipendente su base di uguaglianza. In assenza di tale prova, il provvedimento di trasferimento è nullo poiché viola l’obbligo di protezione sancito dall’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003. Il Giudice ha ordinato l’immediata reintegra del ricorrente presso la sede di provenienza e l’assegnazione di mansioni compatibili con il suo stato di salute; ha altresì condannato la società al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa considerando il protrarsi della condotta discriminatoria e il relativo stress psicofisico subito dal lavoratore.

Tribunale di Firenze, 24 febbraio 2026

Rientra tra gli accomodamenti ragionevoli il trasferimento della lavoratrice disabile presso una sede diversa e più vicina ai familiari

Il Tribunale accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da una lavoratrice disabile e accerta il suo diritto a essere trasferita presso una diversa sede aziendale in un’altra regione, più vicina al luogo di residenza di alcuni familiari. Secondo il Giudice, tale forma di trasferimento rientra nella definizione di “accomodamenti ragionevoli”, che il datore di lavoro è tenuto ad adottare in favore di lavoratori disabili. Spetta al datore di lavoro provare che l’onere finanziario derivante dal trasferimento è sproporzionato: nella specie, non è stato ritenuto determinante il dato dell’andamento economico negativo della sede di destinazione del trasferimento.

Tribunale di Torre Annunziata, sez. lav., sentenza 10 marzo 2026, n. 593.

Cessazione del rapporto di agenzia, quali le indennità dovute?

Nell’agenzia le indennità meritocratica e suppletiva di clientela sono dovute in caso di cessazione del rapporto per volontà del mandante e per fatto non imputabile all’agente, se l’agente abbia procurato nuovi clienti, o sviluppato affari con clienti esistenti, e il preponente riceva sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

Tribunale di Taranto, 5 marzo 2026.

Discriminatorio escludere dal premio di produttività la lavoratrice in congedo di maternità

La sentenza del Giudice tarantino ha accolto il ricorso di una lavoratrice volto ad ottenere il premio di produttività, respingendo la tesi dell’ASL convenuta secondo la quale la prestazione lavorativa della dipendente non fosse valutabile a causa della sua mancata presenza in servizio, essendo quest’ultima rimasta assente per l’intero periodo in congedo di maternità obbligatorio. Il provvedimento del Tribunale ha giudicato infondata la tesi aziendale, affermando, al contrario, che tale esclusione integra una discriminazione diretta di genere ai sensi del Codice delle Pari Opportunità. Il Giudice ha infatti chiarito che l’impossibilità materiale di valutare la dipendente non può tradursi in un danno economico e che l’azienda ha l’onere di adottare un meccanismo di valutazione figurativa basato su criteri neutri (come la media storica delle valutazioni passate), poiché la maternità è una condizione costituzionalmente protetta che non deve penalizzare sul piano retributivo.

Corte d’Appello di Milano, 24 febbraio 2026.

Premio aziendale: costituisce discriminazione diretta la mancata equiparazione alle presenze delle assenze dei lavoratori che fruiscono dei permessi ex L. 104/92 per assistere familiari.

La Corte d’Appello di Milano conferma la sentenza del Tribunale di Milano che aveva ritenuto che la modalità di erogazione del premio adottata dalla società datrice realizzasse una discriminazione diretta fondata sulla disabilità. La norma del contratto integrativo provinciale di Milano e provincia applicato dalla società prevedeva, infatti, che alcune assenze – quali quelle per infortunio, astensione obbligatoria per maternità, ricoveri ospedalieri, permessi sindacali e permessi ex d.lgs. n. 151/2001 – venissero computate come giorni di presenza al fine del raggiungimento delle giornate lavorative per ottenere il premio di risultato, non contemplando tuttavia le assenze di coloro che fruivano dei permessi ex L. n. 104/1992 per prestare assistenza ai familiari. La Corte, chiarendo che si ha discriminazione diretta non solo quando la discriminazione viene subita a causa della propria disabilità, ma anche quando una persona la subisce in base alla disabilità del familiare assistito, ha affermato che la mancata equiparazione dell’assenza alla presenza in servizio, per i lavoratori che fruiscono dei permessi ex L. 104/92, integra un’ipotesi di discriminazione diretta in quanto fondata proprio sulla disabilità del soggetto a favore del quale fruiscono dei permessi.

NEWSLETTER 4/2026

Novita’ normative

Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026.

Detassazione aumenti contrattuali e maggiorazioni riconosciuti nel 2026: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.Con la circolare in commento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le nuove misure fiscali previste dalla legge di Bilancio 2026 a favore dei lavoratori dipendenti. Per il solo anno 2026, gli aumenti della retribuzione base derivanti dai rinnovi dei CCNL sottoscritti tra il 2024 e il 2026 saranno tassati con un’imposta sostitutiva del 5% (in luogo dell’IRPEF ordinaria), per i lavoratori del settore privato con reddito fino a 33.000 euro nel 2025. L’Agenzia precisa che l’agevolazione riguarda tutti gli incrementi contrattuali erogati sulle mensilità ordinarie nel corso del 2026, comprese le quote di aumento che hanno iniziato a essere corrisposte prima di gennaio 2026 ma che continuano a produrre effetti nel 2026.

Sempre per il 2026 è prevista un’imposta sostitutiva del 15%, entro il limite di 1.500 euro annui, sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni, per i lavoratori con reddito fino a 40.000 euro nel 2025. La detassazione si applica esclusivamente agli importi previsti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) e non anche a quelli stabiliti da accordi aziendali o territoriali.

L’Agenzia delle entrate ha confermato la piena spettanza delle detassazioni introdotte per l’anno in corso anche ai lavoratori domestici. Nello specifico essi beneficeranno sia dell’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti contrattuali siglati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ed erogati dal 1° gennaio 2026, che dell’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale.

Le misure operano automaticamente in busta paga, salvo rinuncia esplicita del lavoratore.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare n. 1 del 23 febbraio 2026.

Decreto Sicurezza 2025: la circolare illustrativa dell’Ispettorato del Lavoro.

Con la circolare n. 1/2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro offre i primi chiarimenti operativi sulle misure introdotte dal cd. decreto Sicurezza 2025 (decreto-legge n. 159/2025, convertito con legge n. 198/2025), che interviene in modo significativo sul fronte della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le novità riguardano in particolare appalti e subappalti, con controlli ispettivi più mirati nei settori considerati a maggior rischio e l’introduzione di un badge di cantiere con codice anticontraffazione per rendere più trasparente la presenza dei lavoratori nei cantieri. Viene inoltre rafforzato il sistema della “patente a crediti”: aumentano le sanzioni per chi opera senza patente (con una soglia minima più elevata) e scattano decurtazioni più incisive in caso di lavoro nero.

Il decreto amplia anche gli obblighi di formazione – inclusi quelli per i rappresentanti dei lavoratori nelle imprese più piccole – e aggiorna le regole su dispositivi di protezione, sistemi anticaduta e utilizzo delle scale. Sul piano sanitario, si chiarisce che le visite mediche rientrano nell’orario di lavoro e si introducono controlli in caso di sospetto uso di alcol o sostanze nelle attività a rischio. Completano il quadro le modifiche alla Rete del lavoro agricolo di qualità e alla disciplina applicabile al volontariato di protezione civile.

Novita’ giurisprudenziali

Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 24 marzo 20262 n. 6979.

Niente NASPI alla lavoratrice che ha rassegnato le dimissioni in maternità senza convalida.

La Cassazione afferma che, in caso di dimissioni rassegnate dalla lavoratrice durante il periodo di maternità e non convalidate dall’Ispettorato del Lavoro, la medesima non ha diritto ad ottenere la NASPI.

La dipendente ricorre giudizialmente nei confronti dell’INPS che le aveva negato il diritto alla NASPI, perché si era dimessa durante la gravidanza senza ottenere la convalida dell’Ispettorato del Lavoro.

La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, riconoscendo il diritto della ricorrente ad ottenere l’indennità di disoccupazione, seppur non dalla data di dimissione, ma dal momento in cui il periodo protetto era da considerarsi terminato.

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, in caso di dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in gravidanza, la necessità della convalida delle stesse non è destinata a venir meno una volta trascorso il periodo protetto.

Ciò, continua la sentenza, in ossequio alla ratio legislativa, che è quella di garantire la genuinità e la spontaneità delle dimissioni della lavoratrice in un periodo particolarmente delicato contro eventuali abusi del datore, nel tentativo di viziare o condizionare in vario modo la formazione della volontà.

Invero, secondo i Giudici di legittimità, la specifica finalità antiabusiva della norma risulterebbe in larga parte vanificata se si ritenesse che una volta trascorso il periodo protetto non sarebbe più necessaria la convalida degli ispettori per l’efficacia del negozio di recesso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS.

Cassazione civile, Sez. lav., sentenza 17 marzo 2026, n. 6165.

Va sospeso o rimosso il lavoratore in condizioni psichiche tali da recare pericolo a terzi

In ragione della tutela della salute nei luoghi di lavoro, in presenza di comportamenti del lavoratore significativi rispetto all’esistenza in capo al medesimo di condizioni psichiche tali da comportare pericolo

per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato o degli altri dipendenti, la Pubblica Amministrazione è tenuta e non meramente facoltizzata a dare corso agli accertamenti sanitari sulla persona dell’interessato ai sensi dell’art. 55-octies del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2, c. 12, della L. n. 335/1995, oltre ad adottare le misure cautelari del caso, tra cui l’eventuale sospensione del dipendente dal servizio in attesa degli esiti delle corrispondenti verifiche e con trattamento economico secondo il regime della malattia, così come a far conseguentemente cessare il rapporto per ragioni oggettive, in caso di accertata permanente e totale inidoneità psicofisica.

Corte di Cassazione, ordinanza 12 marzo 2026, n. 5694.

Indennità per ferie non godute: il verbale ispettivo non basta a provare il credito.Alla cessazione del rapporto di lavoro, una dipendente aveva chiesto il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute per novanta giorni, fondando, anche in sede di giudizio di opposizione al relativo decreto ingiuntivo promossa dalla società, su di un verbale ispettivo ritenuto piena prova del credito fino a querela di falso. La Cassazione conferma il rigetto della domanda, affermando che: il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui direttamente compiuti o percepiti, mentre non gode della stessa efficacia probatoria la parte in cui gli ispettori elaborano valutazioni o ricostruzioni sulla base di documenti esaminati, essendo per tale contenuto liberamente apprezzabile dal giudice. Resta quindi a carico del lavoratore che agisce per l’indennità l’onere di provare di avere lavorato nei giorni destinati alle ferie.

Corte di Cassazione, ordinanza 11 marzo 2026, n. 5445.

Sulla giusta causa di dimissioni in caso di mancato versamento dei contributi.

In giudizio, l’INPS aveva impugnato la decisione della Corte d’appello, che l’aveva condannato a erogare la NASpI a un dipendente dimessosi per giusta causa (per legge legittimante tale effetto) in ragione del prolungato mancato versamento dei contributi previdenziali. In proposito, l’Ente aveva sostenuto che l’omissione contributiva non possa costituire, di per sé, una giusta causa di dimissioni (poiché l’Ordinamento predispone strumenti idonei a neutralizzarne gli effetti lesivi) e che nel caso in esame difettasse inoltre il requisito dell’immediatezza tra l’inadempimento datoriale e il recesso. La Cassazione rigetta il ricorso dell’ente previdenziale, affermando che: (i) il mancato versamento della contribuzione continuato nel tempo integra un grave inadempimento datoriale, idoneo a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto di lavoro; (ii) il requisito dell’immediatezza tra inadempimento datoriale e dimissioni per giusta causa non va inteso in senso meramente cronologico, ma come esistenza di un ragionevole nesso causale tra la condotta datoriale e la decisione del lavoratore di recedere dal rapporto, come, ad es., nel caso di un inadempimento continuativo e perdurante al momento delle dimissioni.

Corte di Cassazione, ordinanza 11 marzo 2026, n. 5469.

Assenze per malattia e licenziamento per g.m.o.: opera il limite del comporto.

La Corte d’appello aveva annullato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente, motivato con le difficoltà organizzative e i maggiori costi derivanti dalle ripetute assenze per malattia, pur in assenza di superamento del periodo di comporto. La Cassazione, nel rigettare il ricorso della società, osserva che: (i) quando il licenziamento è collegato alle assenze per malattia del lavoratore, trova applicazione la disciplina speciale dell’art. 2110 c.c., che impedisce al datore di recedere prima del superamento del periodo di comporto; (ii) il disservizio organizzativo dovuto alle assenze per malattia non legittima, pertanto, prima di quel limite, un licenziamento per giustificato motivo oggettivo; (iii) né ricorre nel caso in esame l’ipotesi di scarso rendimento, che appartiene all’area del giustificato motivo soggettivo e richiede la prova di un inadempimento colpevole del lavoratore, non ravvisabile quando le assenze siano dovute a malattia accertata e non abusiva.

Cassazione civile, Sez. lav., sentenza, 3 marzo 2026, n. 4722.

In caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione, il datore di lavoro ha l’onere di giustificare il recesso, fornendo la prova delle attività svolte in azienda, dell’inidoneità fisica del lavoratore e dell’impossibilità di assegnarlo a mansioni, equivalenti o inferiori, compatibili con il suo stato di salute.

Nel caso di specie, riaffermato l’enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la Corte d’Appello, nel confermare la pronuncia di rigetto della domanda volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore ricorrente per inidoneità sopravvenuta alle mansioni, aveva erroneamente ritenuto tardiva, e, in quanto tale inammissibile, la deduzione di quest’ultimo circa la propria idoneità alla mansione, laddove avrebbe invece dovuto verificare l’assolvimento dell’onere della prova datoriale in ordine all’impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa della malattia addotta quale elemento giustificativo del recesso.

Corte di Cassazione, ordinanza 3 marzo 2026, n. 4780.

Appalto illecito di manodopera: effetti sull’inquadramento previdenziale del datore effettivo.

Nel giudizio in cui, su iniziativa dell’INPS, era stata accertata la non genuinità dell’appalto di servizi (in quanto dissimulante intermediazione vietata di manodopera) tra la ricorrente/committente e un’impresa terza, la Corte ribadisce due principi ormai consolidati. Secondo il primo, il fatto che la legge n. 276 del 2003 autorizzi il solo dipendente somministrato a far valere l’illiceità della somministrazione non impedisce all’ente previdenziale di agire nei confronti dell’effettivo datore di lavoro per i contributi. Alla stregua del secondo principio, l’eventuale incremento di dipendenti derivante dall’accertamento dell’illiceità dell’appalto, ove determini una variazione della classificazione del datore (nella specie, da artigiano a impresa commerciale), questa non retroagisce, come avviene nel caso di inesatta dichiarazione iniziale all’Ente (ad es. sul tipo d’impresa), ma opera, secondo la regola generale, dal periodo di paga in corso alla data di notifica del relativo provvedimento, anche in caso di mancata dichiarazione della variazione rilevante ai fini classificatori.

Corte Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 23 febbraio 2026, n. 4077.

Licenziamento orale: il lavoratore deve provare la volontà espulsiva del datore.

La Cassazione interviene, tra le altre cose, in tema di ripartizione dell’onere della prova in caso di

dedotto licenziamento orale. Sul solco della più recente giurisprudenza sull’argomento, la pronuncia in

commento cristallizza il principio di diritto secondo cui il lavoratore che allega un licenziamento orale

deve provare che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile alla volontà datoriale, anche se manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la mera cessazione della prestazione lavorativa.

Corte d’Appello di Roma, sentenza 23 febbraio 2026.

Licenziamento per giusta causa e controlli difensivi: inutilizzabilità delle riprese video occulte in assenza di un fondato sospetto.

In tema di licenziamento per giusta causa, i controlli difensivi occulti sono illegittimi e violano l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori qualora il datore di lavoro non provi l’esistenza di un fondato sospetto circa la commissione di illeciti da parte del dipendente, in base a concreti indizi. In difetto di tale elemento preventivo, le registrazioni video acquisite in violazione della normativa a tutela della riservatezza del lavoratore sono processualmente inutilizzabili. Ne consegue che, qualora all’esito dell’istruttoria venga meno la prova dei fatti di maggiore gravità e la residua condotta accertata (nella specie, la consumazione di alimenti in violazione di una prescrizione meramente formale del regolamento aziendale) rientri tra le infrazioni punibili con una sanzione conservativa ai sensi del CCNL applicato, il licenziamento risulta sproporzionato e illegittimo. In tale ipotesi, trova applicazione la tutela prevista dall’art. 18, comma 4, della L. n. 300/1970, con conseguente annullamento del recesso e condanna del datore di lavoro alla reintegra nel posto di lavoro, oltre alla corresponsione dell’indennità risarcitoria.

Tribunale di Treviso, sentenza del 4 marzo 2026, n. 173.

Tutela della lavoratrice madre: per licenziare occorre sempre dimostrare la colpa grave.

Il Giudice del Lavoro di Treviso ha emesso una interessante sentenza in materia di divieto di licenziamento di lavoratrice in stato di gravidanza e molestie sul luogo di lavoro, decidendo un caso in cui la vittima era una dirigente operante in una grande azienda familiare, arrivando a sancire la nullità del licenziamento ex art. 18, primo comma, dello Statuto dei Lavoratori e la reintegrazione della stessa sul posto di lavoro, oltre al pagamento di un risarcimento del danno per le molestie subite. In questo modo si è espresso il Tribunale di Treviso, con la sentenza del 4 marzo 2026, n. 173.

Più nello specifico, il caso deciso dal Tribunale di Treviso riguarda una dirigente con qualifica di Group Sales Manager presso una società, alla quale veniva contestato, con lettera di contestazione del giugno 2024, un duplice illecito disciplinare: l’asserito reiterato utilizzo della carta di credito aziendale per finalità personali nonché la responsabilità per il sovraccarico di magazzino di una società controllata estera. All’esito del procedimento disciplinare, nel luglio 2024, la società irrogava alla

lavoratrice la sanzione del licenziamento per giusta causa, in un momento in cui, peraltro, la stessa si trovava in stato di gravidanza, noto alla società anche in ragione dei legami familiari che la legavano ad alcuni membri del consiglio di amministrazione. Il cuore della decisione risiede nell’analisi della (in)sussistenza, nel caso di specie, non solo di una giusta causa di licenziamento, ma anche di una giusta causa dovuta a “colpa grave” della lavoratrice idonea a superare il divieto di licenziamento della lavoratrice madre ai sensi dell’art. 54 del Testo Unico Maternità. Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione ha infatti ribadito che la colpa grave idonea a superare il divieto di licenziamento della lavoratrice madre costituisce un requisito autonomo e più

stringente rispetto alla generica colpa che connota normalmente i licenziamenti disciplinari. La “colpa grave”, secondo il giudice veneto, è infatti un concetto che rasenta quasi l’elemento soggettivo del dolo, il cui onere probatorio grava interamente sul datore di lavoro. Quanto all’addebito relativo all’uso improprio della carta di credito aziendale, il Tribunale ha invece ritenuto insussistente non soltanto la colpa grave, ma la stessa colpa in senso lato. Infatti, la difesa della ricorrente ha dimostrato l’esistenza di una prassi consolidata, mai contestata dalla parte datoriale, in virtù della quale gli amministratori della società – legati da vincoli familiari con la ricorrente – avevano da sempre consentito ai membri della famiglia – ivi inclusa la lavoratrice licenziata l’utilizzo delle carte di credito aziendali per spese personali.

Accanto alla nullità del licenziamento, il Tribunale ha poi accertato l’esistenza di una discriminazione di genere ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 198/2006, ovvero i comportamenti posti in essere nella forma di “molestie”.

Tribunale di Bologna, sentenza 9 gennaio 2026.

Discriminatorio il rifiuto dell’esonero dal lavoro notturno per il lavoratore padre.

Il Giudice bolognese ha accolto il ricorso di un dipendente di RFI e ha ordinato alla società di concedergli l’esonero dal lavoro notturno fino al compimento del terzo anno di età del figlio. La società ferroviaria aveva respinto la richiesta sostenendo che il diritto all’esonero per il padre (previsto dall’art. 53 D.Lgs. n. 151/2001) fosse esercitabile solo in alternativa a una madre a sua volta turnista notturna. Poiché la moglie del ricorrente non era tenuta a lavorare di notte, l’azienda riteneva insussistente il presupposto per l’esonero del padre. Il provvedimento del Tribunale ha giudicato illegittima e discriminatoria l’interpretazione restrittiva dell’azienda e, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ha chiarito che la legge mira a favorire la presenza di un genitore accanto al minore e che la facoltà di sottrarsi al lavoro notturno (dalle 24 alle 6) non è condizionata alla necessità di sopperire all’assenza notturna dell’altro genitore. Trattando il lavoratore genitore allo stesso modo dei colleghi senza figli, l’azienda ha violato il divieto di discriminazione indiretta.