NEWSLETTER PRIVACY

FEBBRAIO 2026

Garante privacy: no al controllo dello stile di guida dei lavoratori

Sanzione di 120mila euro a società che monitorava 5 dipendenti con auto aziendale

Il Garante privacy con provvedimento del 18 dicembre 2025 ha inflitto una sanzione di 120mila euro ad una società del settore della selezione e produzione di sementi agricole per aver trattato in modo illecito i dati personali di cinque dipendenti.

La società, parte di un gruppo multinazionale, su disposizione della capogruppo svizzera, aveva fatto installare sui propri veicoli aziendali un dispositivo – associato al nominativo del conducente – che raccoglieva, in modo illecito, i dati sui viaggi di lavoro e privati (tempi, km, consumi e stile di guida) dei lavoratori, per l’assegnazione di un punteggio mensile. I dati così raccolti, venivano conservati per un periodo di 13 mesi e utilizzati ai fini delle valutazioni del comportamento alla guida dei dipendenti, nonché per l’adozione di eventuali interventi correttivi.

L’iniziativa, avviata in via sperimentale, era destinata a essere estesa a tutte le società europee del gruppo. Nel corso dell’attività ispettiva e delle successive verifiche, l’Autorità – intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo – ha rilevato numerose violazioni della normativa privacy.

In particolare, è emerso che il dispositivo installato sui veicoli aziendali raccoglieva informazioni molto dettagliate sui viaggi effettuati, tali da consentire un controllo sull’attività dei lavoratori, svolto in assenza delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. Inoltre, l’informativa resa ai lavoratori era rivolta a tutte le società affiliate del gruppo, incluse quelle con sede extra-Ue, senza indicare in modo chiaro le finalità, le basi giuridiche né i soggetti qualificabili come titolari, responsabili e destinatari del trattamento dei dati.

Gli accertamenti condotti dal Garante hanno inoltre evidenziato che l’accesso alle informazioni raccolte tramite i dispositivi installati sulle auto aziendali era consentito anche al personale di altre società del gruppo, in assenza di un’idonea autorizzazione.

Nel determinare l’importo della sanzione, l’Autorità ha tenuto conto sia del numero limitato di dipendenti coinvolti sia della sospensione immediata del trattamento dei dati ritenuto illecito, disposta dalla società subito dopo la contestazione. Il Garante ha inoltre ordinato la cancellazione dei dati relativi ai viaggi dei lavoratori, raccolti e utilizzati per l’attribuzione dei punteggi di comportamento alla guida.

Garante: l’accesso alla email del lavoratore licenziato vìola la privacy

Il contenuto delle email, i dati di contatto delle comunicazioni e gli eventuali allegati, rientrano nella nozione di corrispondenza e sono quindi tutelati dal diritto alla segretezza. Tale garanzia, riconosciuta anche dalla Costituzione, salvaguarda la dignità della persona e il suo pieno sviluppo nelle relazioni sociali.

Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 18 dicembre 2025, che ha inflitto una sanzione di 40mila euro a una società per violazione della segretezza dell’account email di un amministratore delegato dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Nel reclamo presentato al Garante l’amministratore lamentava che, dopo aver ricevuto una lettera di contestazione disciplinare cui è seguito il licenziamento, l’azienda gli aveva negato l’accesso alla propria casella di posta elettronica aziendale, rimasta attiva. Esercitando i propri diritti, aveva chiesto alla società di disabilitare l’account di posta elettronica, di inoltrare i messaggi ricevuti nel frattempo al suo indirizzo email personale e di attivare una risposta automatica che informasse eventuali mittenti del nuovo indirizzo email. Richiesta tuttavia rimasta inevasa sebbene formulata correttamente ai sensi del GDPR.

Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha accertato che l’azienda non solo continuava a ricevere le email indirizzate al lavoratore, ma addirittura le inoltrava ad un altro account di posta elettronica aziendale. Una pratica scorretta che si era protratta per circa due mesi, superando il limite di 30 giorni previsto dalle regole interne dell’azienda.

Tale modalità prolungata nel tempo ha determinato l’accesso e la conservazione di email personali, in violazione della normativa privacy. L’Autorità ha pertanto ordinato alla società di consentire al lavoratore l’accesso al proprio account aziendale di posta elettronica e ne ha disposto la successiva cancellazione, fatta salva la conservazione di quanto necessario per la tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Nel definire l’ammontare della sanzione, il Garante ha considerato la tipologia e la durata delle violazioni, il mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti del lavoratore e l’assenza di precedenti violazioni della normativa privacy da parte della società.

Monopattini, Garante privacy: sì alla piattaforma per rilascio delle targhe.

Chieste al MIT ulteriori misure a protezione dei dati.

Via libera del Garante privacy allo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio delle targhe dei monopattini, nonché il trattamento dei dati personali dei proprietari dei veicoli.

Nel dare il proprio parere favorevole al testo, il Garante ha tuttavia posto al MIT alcune condizioni per garantire una maggiore tutela dei dati degli interessati.

In particolare, l’Autorità ha chiesto di eliminare il riferimento alla verifica automatica dei dati dei richiedenti il contrassegno tramite “collegamento” con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Tale interrogazione sarebbe infatti non necessaria ed eccessiva, dal momento che l’identificazione digitale avviene già mediante l’autenticazione con SPID o CIE.

Il Garante ha inoltre chiesto al MIT di specificare le banche dati individuate per le verifiche relative alle imprese e ai poteri di rappresentanza del richiedente, per rendere così conformi i trattamenti alla normativa in materia di protezione dei dati.

Infine, l’Autorità ha prescritto che gli adempimenti connessi ai trattamenti posti in essere nell’ambito della piattaforma dal MIT in qualità di titolare, inclusi il rilascio dell’informativa e la gestione dell’esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati, siano di competenza del solo Ministero.

Attivo un nuovo strumento contro il telemarketing selvaggio

SegnalaODM la piattaforma dell’Organismo di monitoraggio del Codice di condotta

Da gennaio 2026 è attiva SegnalaODM, la piattaforma dell’Organismo di Monitoraggio del Codice di Condotta in materia di telemarketing e teleselling che consente agli utenti di segnalare eventuali violazioni da parte degli operatori aderenti.

L’attivazione della piattaforma rappresenta un ulteriore passaggio nell’attuazione del Codice di condotta in materia di telemarketing e teleselling approvato dal Garante privacy nel 2024.

Prima di inviare una segnalazione all’Organismo di Monitoraggio, l’utente deve contattare l’operatore interessato. In caso di mancata o inadeguata risposta, e qualora il comportamento risulti riconducibile a una violazione del Codice di Condotta, sarà possibile procedere con la segnalazione tramite la piattaforma.

Casi transfrontalieri, al via Regolamento UE su reclami e istruttorie

Il 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Regolamento 2025/2518 che stabilisce norme procedurali aggiuntive relative all’applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR): si applicherà a partire dal 2 aprile 2027. L’obiettivo è quello di armonizzare la trattazione dei reclami e la conduzione delle istruttorie nei procedimenti transfrontalieri.

Il nuovo regolamento integra infatti il GDPR, senza modificarne il quadro di cooperazione previsto dal Capo VII, e introduce norme relative allo svolgimento dei procedimenti, sia da parte delle Autorità privacy nazionali, nei casi riguardanti un trattamento transfrontaliero, sia da parte del Comitato europeo per la protezione dei dati (EBDP) durante la composizione delle controversie.

Il Regolamento 2025/2518 stabilisce anche norme relative all’esercizio del diritto di essere ascoltati prima dell’adozione delle decisioni da parte delle Autorità di protezione dati e, a seconda dei casi, dell’EDPB, a favore di reclamanti e parti sottoposte alle indagini.

Tra le novità, inoltre, sono previste disposizioni sui criteri formali di ammissibilità dei reclami relativi a trattamenti transfrontalieri, una procedura di risoluzione rapida dei reclami (early resolution), termini stringenti per la conclusione delle procedure di “sportello unico” (One-Stop-Shop), e l’introduzione di un fascicolo amministrativo e di un fascicolo di cooperazione con specifiche regole di creazione e accesso.

GDPR: Le raccomandazioni n. 1/2026

dell’EDPB sulle norme vincolanti d’impresa

Le Raccomandazioni EDPB n. 1/2026, in consultazione dal 15 gennaio 2026, aggiornano e sostituiscono le precedenti indicazioni del 2018 sulle norme vincolanti d’impresa (BCR). Il documento introduce un modulo standard per le domande di approvazione, chiarisce i contenuti necessari delle BCR e distingue tra elementi da includere nelle norme e quelli da presentare all’Autorità capofila. Le Raccomandazioni ribadiscono che le BCR devono garantire tutele equivalenti al GDPR nei trasferimenti extra UE e illustrano requisiti, ambito applicativo e interazione con gli accordi di

trattamento.

NEWSLETTER 2/2026

Novita’ normative

Legge n. 198 del 29 dicembre 2025, di conversione del decreto-legge n. 159 del 31 ottobre 2025.

Modifiche alla disciplina dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Con la conversione in legge del decreto-legge n. 159/2025, il legislatore è intervenuto in modo significativo sulla disciplina dell’obbligo di assunzione dei lavoratori con disabilità prevista dalla legge n. 68/1999, modificando in particolare le modalità con cui le imprese possono adempiere a tale obbligo. Le innovazioni più rilevanti sono state introdotte attraverso il nuovo articolo 14-bis del decreto e comportano un sensibile ampliamento degli strumenti alternativi all’assunzione diretta.

In base alla normativa previgente, i datori di lavoro con più di cinquanta dipendenti, tenuti a riservare il 7% dei propri posti di lavoro alle persone con disabilità, potevano coprire soltanto una quota molto limitata di tale obbligo – pari al 10% – mediante speciali convenzioni con cooperative sociali e imprese sociali, alle quali venivano affidate commesse di lavoro in cambio dell’assunzione dei lavoratori disabili. Questa percentuale viene ora innalzata in modo drastico fino al 60% dell’obbligo complessivo. D’ora in avanti, pertanto, un’impresa potrà soddisfare oltre la metà del proprio obbligo di assunzione senza procedere ad assunzioni dirette, ma affidandosi allo strumento delle convenzioni.

Parallelamente, il legislatore ha ampliato in modo rilevante il novero dei soggetti che possono partecipare a questo sistema. Oltre alle cooperative sociali e alle imprese sociali, vengono ora espressamente inclusi anche gli enti del Terzo Settore non commerciali e le società benefit, ai quali le aziende possono affidare commesse e che assumono direttamente i lavoratori con disabilità necessari a coprire la quota di riserva.

Una ulteriore innovazione introdotta alla normativa sul collocamento obbligatorio riguarda la possibilità di ricorrere al distacco dei lavoratori disabili. La nuova disciplina consente ai soggetti che assumono i lavoratori – cooperative, enti del Terzo Settore e società benefit – di metterli a disposizione di altre imprese per l’esecuzione delle commesse, purché tale possibilità sia prevista nella convenzione. In questo modo il lavoratore resta formalmente dipendente del soggetto che lo ha assunto, ma svolge concretamente la propria attività presso l’impresa che deve adempiere all’obbligo di assunzione, con una semplificazione significativa dei meccanismi organizzativi.

Contratto a termine in sostituzione per maternità: nuova disciplina e sgravi contributivi.

La legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha inserito all’interno dell’art. 4 del D.lgs. n. 151/2001, che disciplina la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, il comma 2-bis al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e la parità di genere.

L’art. 4 del D.lgs. 151/2001 prevedeva (e prevede tutt’ora) che l’assunzione a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro per congedo di maternità o di paternità o parentale o per malattia del figlio (comma 1) possa avvenire sia con contratto a tempo determinato sia con contratto di somministrazione.

I contratti di lavoro in sostituzione possono decorrere, come dispone il comma 2 dell’art. 4, anche con un anticipo fino ad un mese (elevabile dalla contrattazione collettiva) rispetto al periodo di inizio del congedo, permettendo un affiancamento e un passaggio di consegne tra la lavoratrice uscente e quella subentrante.

La sostituzione, ovviamente, può avvenire anche “a cascata” con adibizione di altra persona a posto della sostituta, ma l’assunzione della “nuova”, che, nella sostanza va a sostituire l’altra persona, trova la motivazione nel congedo per maternità della donna.

Il “nuovo” comma 2-bis dell’art. 4 D.lgs. 151/2001 introduce la possibilità di prolungare alle medesime condizioni il contratto a termine, stipulato per sostituire la lavoratrice in congedo, per un ulteriore periodo di affiancamento della dipendente sostituita, dopo il suo rientro in azienda, non superiore però al primo anno di età del bambino. Tale novella da un lato garantisce all’azienda un passaggio di consegne equilibrato e una continuità “produttiva”, mentre dall’altro lato permette alla lavoratrice madre un rientro in servizio più soft, nonché di poter fruire con maggiore serenità dei periodi previsti dalla legge per l’allattamento, per il congedo facoltativo (fruibile anche ad ore o a giorni) o per la malattia del bambino.

Per effettuare il prolungamento del contratto a termine per sostituzione, disposta dalla norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, occorrerà procedere con una proroga del contratto a tempo determinato.

Da ultimo, occorre rilevare che, anche considerando il prolungamento ex art. 4 comma 2-bis D.lgs. n. 151/2001 e gli eventuali precedenti contratti a termine, la durata complessiva del rapporto tra azienda e lavoratore a tempo determinato non può superare i 24 mesi complessivi.

INPS, circolare n. 1 del 15 gennaio 2026.

Ammortizzatori sociali e Naspi: novità e conferme per il 2026.

Con la circolare n. 1/2026 l’Inps fa il punto sulle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2026, derivanti principalmente dalla legge di Bilancio 2026.

Sono confermate e prorogate molte misure di sostegno al reddito, in particolare per chi lavora in aziende in crisi, nei call center, nei grandi gruppi industriali e nelle aree di crisi complessa, attraverso cassa integrazione e interventi straordinari. Cambiano alcune regole: chi percepisce integrazioni salariali deve comunicare eventuali lavori svolti anche al proprio datore di lavoro.

Importanti novità riguardano anche la NASpI anticipata, che sarà erogata in due rate, e il rafforzamento della tutela della genitorialità, con il congedo parentale utilizzabile fino ai 14 anni dei figli.

Novita’ giurisprudenziali

Corte di Cassazione, ordinanza 8 gennaio 2026, n. 436.

Patto di non concorrenza: legittimo il corrispettivo parametrato alla durata del rapporto.

In un caso che vedeva un lavoratore contestare la validità di un patto di non concorrenza per indeterminatezza del corrispettivo – pattuito in € 5.200 annui, corrisposti in costanza di rapporto e parametrati alla durata del rapporto stesso – la Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva escluso la nullità del patto, affermando che la durata del rapporto incide sulla verifica della congruità del compenso ex art. 2125 c.c., e non sulla sua determinatezza, con conseguente condanna del lavoratore al pagamento della penale per violazione del patto.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso del lavoratore, osserva che: (i) la durata del rapporto di lavoro non incide sulla determinatezza o determinabilità del corrispettivo del patto di non concorrenza, ma rileva esclusivamente ai fini della verifica della sua congruità, trattandosi di piani distinti di validità; (ii) è determinabile il corrispettivo pattuito su base annua e parametrato alla durata effettiva del rapporto, anche se non è indicata una somma complessiva predeterminata al momento della stipula; (iii) nel caso concreto, la Corte d’appello aveva motivatamente escluso la manifesta iniquità o sproporzione del corrispettivo, anche in ragione dell’importo complessivo maturato (€ 26.000) e della limitazione del divieto a uno specifico settore merceologico, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, ordinanza 7 gennaio 2026, n. 336.

Codatorialità e licenziamento: efficacia del recesso del datore formale e requisito dimensionale “di gruppo” per l’art. 18 St. Lav.

Una lavoratrice aveva impugnato il licenziamento intimato dalla datrice “formale”, deducendo l’esistenza di una codatorialità con altre due società del gruppo. In giudizio sosteneva, da un lato, che il recesso comunicato dalla sola datrice formale non potesse spiegare effetti anche nei confronti delle altre codatrici, che non avevano manifestato alcuna volontà risolutiva; dall’altro, che – una volta accertata la codatorialità – il requisito dimensionale per l’applicazione della tutela reale dovesse essere verificato considerando complessivamente i dipendenti di tutte le società coinvolte.

Tribunale e Corte d’appello avevano riconosciuto la codatorialità e la responsabilità solidale delle tre società, ma avevano ritenuto efficace il licenziamento intimato dalla sola datrice formale e, al tempo stesso, escluso la possibilità di sommare gli organici delle diverse società ai fini dell’art. 18 St. lav.

La Cassazione, nel rigettare il primo profilo di censura e nel cassare con rinvio la decisione sul secondo, osserva che: (i) la codatorialità configura un unico rapporto di lavoro a plurisoggettività datoriale, con solidarietà passiva di tutte le società per le obbligazioni scaturenti dal rapporto; (ii) in tale schema, le

iniziative del datore di lavoro formale si riflettono sull’intero rapporto, sicché il licenziamento intimato dal solo codatore formale è idoneo a produrre effetti verso tutti i codatori sostanziali, senza necessità, ai fini della sua efficacia, di una autonoma manifestazione di volontà risolutiva da parte degli altri; (iii) la codatorialità può sussistere anche in presenza di gruppi genuini, senza che sia necessario accertare una simulazione o una frode nel frazionamento dell’attività; (iv) proprio in ragione dell’unitarietà della posizione del lavoratore, anche il requisito dimensionale dell’art. 18, comma 8, St. lav. deve essere verificato con riferimento all’organico complessivo delle società codatrici; (v) diversamente, la tutela connessa all’accertata codatorialità risulterebbe svuotata, specie nei casi in cui il licenziamento sia imputabile a una parte datoriale complessa.

TAR del Lazio, 14 gennaio 2026.

Precettazione: è illegittimo il provvedimento con cui il Ministro dei Trasporti impone la riduzione degli orari dello sciopero, se non c’è la segnalazione della Commissione di Garanzia.

Il TAR accoglie il ricorso presentato da CGIL e UIL contro il Ministero dei Trasporti e dichiara illegittimo il provvedimento con cui quest’ultimo aveva imposto ai sindacati la riduzione dell’orario di uno sciopero convocato – tra gli altri – in vari settori del trasporto pubblico.

Secondo il Collegio, il potere di precettazione spetta al Ministero solo nei casi di previa segnalazione, da parte della Commissione di Garanzia sull’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati conseguente all’esercizio dello sciopero, oppure nei casi di necessità e urgenza. Difettando una specifica motivazione in merito a quest’ultimo requisito, il provvedimento di precettazione impugnato dalle Organizzazioni Sindacali è illegittimo.

Corte di Cassazione, sentenza 23 dicembre 2025, n. 33777.

Clausola sociale e sentenza ex art. 2932 c.c.

La Corte d’appello aveva accolto la domanda di un cuoco di costituzione, in forza della clausola sociale prevista dal CCNL, di un rapporto di lavoro con l’impresa subentrante nell’appalto della mensa in cui in precedenza era addetto, escludendo peraltro, in sede di condanna al pagamento delle retribuzioni arretrate, oltre l’aliunde perceptum lavorativo, anche la pensione di anzianità percepita dal lavoratore. Accogliendo il ricorso di quest’ultimo, la Cassazione, soffermandosi – con indicazioni di sistema rilevanti per le clausole sociali – sugli effetti della sentenza ex art. 2932 c.c., afferma che: (i) la sentenza ex art. 2932 c.c. è costitutiva e, sul piano processuale, acquista efficacia solo con il passaggio in giudicato; (ii) nelle ipotesi in cui l’obbligo a contrarre riguardi un contratto ad effetti obbligatori (come il lavoro subordinato), l’effetto costitutivo – una volta formato il giudicato – retroagisce al momento in cui il contratto definitivo avrebbe dovuto essere concluso; (iii) tuttavia, la retrodatazione degli effetti costitutivi (es. anzianità) non comporta automaticamente il diritto alle retribuzioni per il periodo anteriore al giudicato: in difetto di prestazione lavorativa, la pretesa del lavoratore è di natura risarcitoria, con applicazione della compensatio e quindi detrazione dell’aliunde perceptum pertinente; (iv) in applicazione di tali criteri, la pensione di anzianità non è un’“utilità” detraibile dal risarcimento, perché non deriva dall’impiego della medesima capacità lavorativa e trova titolo nei requisiti legali (età/contribuzione), oltre a esporre il lavoratore a ripetizione da parte dell’ente previdenziale in caso di incompatibilità.

Corte Costituzionale, sentenza 16 dicembre 2025, n. 188.

Salva la legge regionale pugliese sulla soglia retributiva nei CCNL relativi ad appalti pubblici.

Il Governo aveva impugnato per invasione della sfera di competenza statuale la disposizione della

legge della Regione Puglia n. 30/2024 che impone alle stazioni appaltanti regionali (Regione ed enti strumentali) di verificare, nelle procedure di gara per appalti e concessioni, che il CCNL indicato preveda una soglia minima di nove euro l’ora (nel testo originario come “trattamento economico minimo”, poi come “retribuzione minima tabellare”).

La Corte costituzionale dichiara le questioni inammissibili, osservando che: (i) la disciplina regionale non introduce un salario minimo “generale” imposto a tutti i rapporti di lavoro nel territorio, ma opera solo come criterio inserito nella documentazione di gara nell’ambito di appalti e concessioni regionali, cioè nel perimetro dei contratti pubblici, di competenza esclusiva della regione; (ii) i ricorsi del Governo sono costruiti su una prospettiva che tratta la norma come se avesse portata imperativa e diffusa sul mercato del lavoro, senza confrontarsi con lo specifico assetto di interessi proprio delle procedure di evidenza pubblica; (iii) per ciascuno dei parametri di propria competenza esclusiva evocati, il Governo non sviluppa una motivazione “calata” nel contesto delle gare, limitandosi ad affermazioni assertive (ad es. che l’ordinamento non prevede un salario minimo legale) senza spiegare in che modo, in questo particolare ambito, la soglia retributiva determinerebbe il dedotto contrasto costituzionale.

Tribunale di Milano, 15 gennaio 2026.

Azione della Cgil Lombardia per discriminazione collettiva posta in essere dall’agenzia di somministrazione: non si possono escludere dalle assunzioni i lavoratori non comunitari con permesso di soggiorno scadente prima del termine della missione.

È discriminatorio il comportamento dell’Agenzia del lavoro Adecco consistente nell’adozione di una politica aziendale che esclude dalle selezioni di assunzione per contratti di lavoro somministrato i cittadini extra UE in possesso di permesso di soggiorno con validità residua inferiore alla durata prevista dalla missione di destinazione. Secondo il diritto europeo anche una misura apparentemente neutra, la quale produce effetti sfavorevoli anche minimi ma sistematici verso un gruppo protetto (stranieri con permesso di soggiorno) può costituire discriminazione indiretta.

Sul piano processuale, il Tribunale statuisce che i procedimenti antidiscriminatori ex art. 28 D.Lgs. 150/2011 relativi all’ambito lavorativo sono comunque di competenza del Giudice del Lavoro, anche se svolti con un rito particolare. Precisa inoltre che l’azione del sindacato contro la discriminazione collettiva può essere promossa anche dall’associazione sindacale confederale (nel caso specifico la Cgil Lombardia) e non solo dalla specifica associazione di categoria.

Tribunale di Siena, 5 gennaio 2026.

Illegittimo il “Test del carrello” a fini disciplinari: nullo e discriminatorio il licenziamento del cassiere del PAM sottoposto al test della merce nascosta tra i prodotti del carrello.

Ha destato giusto scalpore la vicenda del cassiere di un negozio della catena PAM che è stato licenziato per giusta causa all’esito di un test cui era stato sottoposto da un ispettore interno, presentatosi alla cassa con un carrello pieno di prodotti: parte di questi erano stati occultati in scatole di birra e un sacchetto di ortaggi era stato prezzato con l’etichetta di un prodotto meno costoso. Il cassiere aveva già subito un precedente test, superandolo positivamente, e (a differenza di quanto è stato riferito dalla stampa) sapeva che si trattava di un secondo test, ma in questa occasione entrava in agitazione e compiva degli errori, non avvedendosi di una serie di prodotti che passavano la cassa senza pagamento.

Il Tribunale ricostruisce con attenzione la vicenda rilevando diversi elementi: l’assenza di funzioni di vigilanza e tutela del patrimonio aziendale nella declaratoria delle mansioni del cassiere; la contraddittorietà della formazione impartita nel tempo da PAM sulle modalità di gestione della cassa; il fatto che i test fossero indirizzati soprattutto verso lavoratori più anziani e che il ricorrente fosse l’unico ad averne subiti due; lo stato di ansia che le circostanze avevano indotto nel lavoratore. Conclude il Giudice che l’induzione in errore del lavoratore era il frutto di un comportamento artificioso dell’ispettore, idoneo a trarlo in inganno e finalizzato a precostituire una giusta causa di recesso: afferma dunque la sentenza che l’ordinamento vieta il licenziamento “nel momento in cui in modo fraudolento, illecito, il datore di lavoro artificiosamente precostituisce la apparente causale giustificativa”. Rileva inoltre il Tribunale che sussistono nel caso una serie di indici atti a collocare l’episodio nell’ambito di pratiche dirette ad allontanare i lavoratori più anziani e ‘svecchiare’ il personale, tali da connotare il recesso anche per il suo carattere discriminatorio.

Tribunale di Prato, 29 dicembre 2025.

Nullità del licenziamento per inidoneità fisica temporanea: il lavoratore non ha l’obbligo di dichiarare il proprio stato di salute al momento dell’assunzione.

Il Giudice toscano ha accolto il ricorso di un lavoratore licenziato per sopravvenuta inidoneità alla mansione e ha ordinato alla società la reintegrazione nel posto di lavoro. L’azienda sosteneva l’impossibilità di adibire il dipendente (saldatore) alla mansione svolta senza sostenere costi ed investimenti sproporzionati, contestando inoltre al lavoratore di aver taciuto, al momento dell’assunzione, la propria condizione di salute.

Il Tribunale ha giudicato infondata la posizione datoriale, affermando che, a fronte di un giudizio medico di idoneità parziale e temporanea, il licenziamento non è percorribile se l’azienda non dimostra l’impossibilità di adottare ragionevoli accomodamenti organizzativi. Il Giudice ha inoltre dichiarato il licenziamento nullo in quanto discriminatorio, ribadendo che la pretesa del datore di conoscere la diagnosi o i dati sanitari del dipendente è in contrasto con la normativa sulla privacy.

Tribunale di Parma, 20 settembre 2025.

Frequentante di un corso di formazione equiparata al lavoratore: il Teatro risponde ai sensi dell’art. 2087 c.c. per le violenze e molestie perpetrate dal regista.

In tema di tutela antidiscriminatoria e sicurezza sul lavoro, la partecipazione a un corso di alta formazione professionale finalizzato all’accesso al mondo del lavoro (nella specie, in ambito teatrale) è equiparabile allo svolgimento di un’attività lavorativa. Ne consegue che l’Ente organizzatore risponde solidalmente, per violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., dei danni derivanti da molestie e violenze sessuali commesse da un docente, qualora abbia colposamente omesso la vigilanza su circostanze anomale note (come l’uso notturno dei locali) che rendevano conoscibile il rischio.

Tribunale di Ravenna, 11 dicembre 2025.

Dimissioni per “fatti concludenti” e il rispetto del termine legale: in assenza di disposizioni specifiche non valgono i termini del CCNL per il licenziamento disciplinare.

Il Tribunale di Ravenna chiarisce i presupposti di applicabilità dell’art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs.

151/2015, norma che riconosce nell’assenza ingiustificata una presunzione di volontà di dimissioni del lavoratore. In assenza di specifiche previsioni dei contratti collettivi che individuino termini ad hoc per tale fattispecie, deve trovare applicazione il termine legale minimo di 15 giorni. Non possono infatti essere utilizzati i più brevi termini previsti dai CCNL per il licenziamento dovuto alle assenze ingiustificate, in quanto un’assenza di pochi giorni non può essere ritenuta sufficiente a manifestare una univoca volontà di recedere dal rapporto di lavoro. Nel caso specifico, l’attivazione della procedura dopo soli 14 giorni è stata dunque ritenuta illegittima, comportando l’accertamento che il rapporto di lavoro non è mai legalmente cessato. Il Giudice ha inoltre escluso l’applicazione analogica delle norme sui licenziamenti a una fattispecie che, come quella in esame, non è qualificabile come tale né in senso soggettivo né oggettivo. In assenza di licenziamento, al lavoratore è consentito di esperire l’ordinaria azione di adempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1453 c.c. per ottenere il ripristino della continuità del rapporto e il risarcimento integrale del danno.

Tribunale di Roma, 27 ottobre 2025.

È lecito il patto di stabilità che impone all’apprendista di pagare una penale pari alle giornate di formazione ricevuta in caso di dimissioni senza giusta causa.

Gli apprendisti devono fare attenzione a cosa prevede il contratto per l’ipotesi di recesso anticipato: il Tribunale romano ha accolto il ricorso di una società contro due suoi ex dipendenti (rimasti contumaci nel giudizio) assunti in apprendistato e ai quali era stata impartita una effettiva formazione, riconoscendo la legittimità della clausola penale apposta ai contratti per l’ipotesi di dimissioni volontarie precedenti al termine del periodo di apprendistato (e prive di giusta causa o giustificato motivo). Secondo la Giudice l’ordinamento non pone limiti all’autonomia privata relativamente alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore e una simile clausola, che prevedeva una penale pari alla retribuzione percepita nelle giornate di formazione, è legittima tutte le volte che l’imprenditore abbia effettivamente sostenuto un costo per la formazione del lavoratore.

NEWSLETTER 1/2026

Novita’ normative

Legge 30 dicembre n. 199/2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026). Principali misure per lavoratori e imprese.

Segnaliamo in sintesi le principali misure in favore di lavoratori e imprese contenute nella Legge di Bilancio 2026.

•          Revisione della disciplina dell’IRPEF. Prevede la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota relativa al secondo scaglione IRPEF (compresa tra 28 e 50mila euro) con risparmi che possono arrivare a 440 euro annui. Al fine di sterilizzare gli effetti della riduzione per chi ha un reddito annuo complessivo superiore a 200mila euro, è stata prevista la riduzione di 440 euro della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri.

•          Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali. Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, assoggetta a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente – nell’anno 2025 – non superiore a 33mila euro.

•          Detassazione dei premi di produttività. Circoscrive ai premi erogati nel 2025 la tassazione agevolata al 5% e riduce all’1% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate nel 2026 e 2027 ai dipendenti del settore privato a titolo di partecipazione agli utili di impresa. Inoltre, innalza a 5mila euro il limite di importo complessivo entro cui si applica la tassazione agevolata (precedentemente fissato in 3mila euro).

•          Proroga della riduzione dell’IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti. Estende all’anno 2026 la norma con cui si prevede, per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50% (ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile).

•          Tassazione di indennità e maggiorazioni retributive al 15%. Per il periodo d’imposta 2026, assoggetta ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al

15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti del settore

privato, a titolo di: maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 66/2003 e dei CCNL); maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale (come individuati dai CCNL); indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni (previsti dai CCNL). La misura opera salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Le misure sono applicate dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40mila euro.

•          Aumento esenzione buoni pasto elettronici. Eleva da 8 a 10 euro la soglia esentasse di buoni pasto resi in forma elettronica.

•          Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario. Esclude, a determinate condizioni, l’applicazione dell’aliquota d’imposta addizionale del 10% sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario. La misura è possibile qualora il soggetto che eroga la remunerazione destini a favore degli Enti del Terzo Settore una somma almeno doppia rispetto all’addizionale dovuta.

•          Assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede che nuove risorse vengano stanziate e destinate a riconoscere l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per l’assunzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto. Demanda a un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la disciplina degli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto dei suddetti limiti di spesa.

•          APE Sociale prorogata al 31 dicembre 2026. Si conferma l’applicazione nel 2026 dell’APE sociale prevista dalla Legge di bilancio per il 2025 (confermando, quindi, per l’accesso alla misura il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi, per i soggetti che si trovino in condizione di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti individuati dalla normativa). Prevede, inoltre, l’applicazione di alcune misure di semplificazione nell’accesso alla domanda anche per i soggetti che verranno a trovarsi, nel corso del 2026, nelle condizioni indicate dalla normativa vigente. Il beneficio non è cumulabile con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.

•          Misure in materia di ammortizzatori sociali. Sono previste le seguenti misure:

– il finanziamento dell’indennità omnicomprensiva per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio;

– proroga, per l’anno 2026, l’esonero dalla contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi;

– proroga, per il 2026 e in deroga ai limiti generali di durata e di alcuni requisiti sul numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi;

– proroga la CIG straordinaria per gli stabilimenti produttivi ILVA per l’anno 2026;

– proroga al 31 dicembre 2026 alcune convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le regioni per le politiche attive a favore dei lavoratori socialmente utili;

– stanziati 20 milioni di euro per la Filiera delle Telecomunicazioni;

– previsti 63,3 milioni di euro di CIGS per salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze delle imprese di interesse strategico nazionale con almeno mille dipendenti, e piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per via della complessità degli stessi;

– previsto un possibile ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale;

– prevista la proroga fino al 2027 dell’efficacia delle misure della CIGS in deroga per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale.

•          Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento. Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori, l’aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028.

•          Disposizioni in materia di previdenza complementare. Dal 1° luglio 2026, scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all’assunzione. La platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare al fondo INPS è estesa, includendo quelle che, negli anni successivi a quello di avvio delle attività, raggiungono i 50 dipendenti. Si escludono per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all’anno precedente inferiore ai 60 dipendenti. Dal 2032, l’obbligo è esteso alle aziende che impiegano almeno 40 dipendenti. Sono inoltre previste specifiche misure per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari, nonché numerose modifiche alla disciplina del finanziamento, delle prestazioni e di attribuzioni della COVIP.

•          Sanzioni per la violazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari. Il provvedimento eleva da 25mila a 500mila euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste nei confronti di chi commette diverse violazioni della disciplina delle forme pensionistiche complementari.

•          Bonus mamme. Sale da 40 a 60 euro mensili il bonus mamme per le lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) con 2 figli e fino al compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, titolari di un reddito da lavoro inferiore a 40mila euro annui, nelle more dell’attuazione dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di bilancio per il 2025 per le lavoratrici madri di 2 o più figli, dipendenti o autonome (posticipato al 2027). Lo stesso incremento è riconosciuto alle madri lavoratrici dipendenti (e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome) con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. In tal caso, il reddito da lavoro non deve provenire da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato o coincidere temporalmente alla vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

•          Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici. A decorrere dal 1° gennaio 2026, riconosce ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, ad esclusione di premi e contributi Inail, a carico del datore di lavoro, per massimo 8mila euro all’anno. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Si prevede che l’esonero spetti: per 12 mesi dalla data di assunzione, qualora sia con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione); per 24 mesi data di assunzione, qualora sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato; per 18 mesi dalla data dell’assunzione originaria, qualora il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. maxi-deduzione).

•          Incentivi per favorire la conciliazione vita-lavoro. Dal 1° gennaio 2026, lavoratrici o

lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo,

o senza limiti di età nel caso di figli disabili, hanno una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o per la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, purché determini una riduzione dell’orario il 40%. In tal caso, i datori di lavoro privati sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL), fino a un massimo di 3mila euro annui nei 24 mesi successivi dalla trasformazione del contratto (o dalla rimodulazione dell’orario). L’esonero è subordinato al mantenimento del complessivo monte orario di lavoro. Si prevede che resti ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

•          Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori. Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, e con l’obiettivo di preservare l’occupazione:

– estende fino al 14° anno di età del bambino il diritto di fruire del congedo parentale, in luogo degli attuali 12 anni;

– estende fino al 14° anno di età del bambino il diritto al prolungamento del congedo parentale previsto per figli con disabilità;

– estende il riconoscimento dell’indennità del 30% della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale (e del suddetto prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità);

– estende le previsioni anche ai casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento;

– con riferimento al congedo per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (riconosciuto alternativamente a ciascun genitore): innalza a 10 giorni (rispetto ai 5 vigenti) il limite massimo di giorni fruibili all’anno; eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.

•          Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità e della parità di genere. In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione), per sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità o parentale, sarà possibile prolungare il contratto per affiancare la lavoratrice sostituita fino al compimento dell’anno del bambino.

•          Istituzione del Fondo per il benessere psicologico. Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene istituito un Fondo per il benessere psicologico con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono finalizzate anche alla promozione di incentivi per aziende e imprese, volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti.

•          Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro. Subordina il riconoscimento della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

•          Indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia. Prevede la possibilità di concedere, fino al 31 dicembre 2026, l’indennità – pari al trattamento di mobilità in deroga – in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, i quali abbiano cessato di percepire la NASpI nel 2020. La misura, che permette di poter percepire l’indennità in continuità con quanto già precedentemente previsto, si rivolge ai lavoratori che nel 2020 hanno fatto richiesta per la concessione dell’indennità (prevista originariamente dalla legge di bilancio per il 2019 e più volte prorogata). Prevede che agli oneri derivanti dalla misura in parola – valutati in euro 1.332.000 per l’anno 2026 – si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

•          Modifiche all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Modifica, dal 1° gennaio 2026, la disciplina in materia di requisiti di accesso all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

•          Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo per le pari opportunità, al fine di assicurare la

tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa, e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza (tramite l’istituzione ed il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti).

Le modalità applicative di molti di questi provvedimenti saranno fornite dai competenti enti ministeriali e previdenziali.

Legge n. 198 del 29 dicembre 2025 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, la Legge n. 198 del 29 dicembre 2025, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Per quanto riguarda la materia lavoro, questi i principali articoli a cui fare riferimento:

Art. 1 – Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL

Art. 2 – Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità

Art. 3 – Disposizioni in materia di attivita’ di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti

Art. 4 – Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Art. 5 – Interventi in materia di prevenzione e di formazione

Art. 7 – Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro

Art. 14 – Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa

Art. 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute.

DM 180/2025 del 17 dicembre 2025

Emanate le linee guida IA per il lavoro.

Con il DM 180/2025 del 17 dicembre 2025, sono state adottate dal Ministero del Lavoro le Linee guida per l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel mondo del lavoro, finalizzate a promuoverne l’adozione consapevole tutelando i diritti dei lavoratori.

Per quanto concerne l’implementazione dell’IA nelle aziende, il Ministero orienta le sue azioni su 3 linee fondamentali:

  • promuovendo la formazione e lo sviluppo delle competenze;
  • tutelando i lavoratori, prevenendo le discriminazioni, proteggendo la privacy e assicurando che l’IA non venga utilizzata in modo improprio nei processi aziendali;
  • riducendo il divario digitale, rendendo l’innovazione accessibile a tutti, contrastando le disuguaglianze territoriali, generazionali e sociali.

Inoltre, nel provvedimento ministeriale si evidenzia come l’adozione dell’IA presenti anche nel lavoro

autonomo alcune criticità, tra cui la riduzione delle opportunità lavorative in determinati settori e la

difficoltà di accesso alle tecnologie avanzate.

Vengono quindi fornite indicazioni operative affinché i lavoratori autonomi possano integrare l’IA nel

loro lavoro in modo vantaggioso, senza subire penalizzazioni o perdita di tutele.

Infine, di particolare interesse risulta la sezione delle Linee guida dedicata ai finanziamenti e agli incentivi per l’adozione dell’IA, laddove vengono illustrate le principali agevolazioni economiche disponibili, suddivise tra finanziamenti erogati direttamente dal Ministero del Lavoro, incentivi di altri Ministeri e misure specifiche per ridurre il divario Nord-Sud, favorendo una digitalizzazione più equa a livello territoriale.

Lavoratori con malattia oncologica oppure invalidante o cronica – Visite, esami e cure mediche. Nuovi permessi.

L’INPS, con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, fornisce le indicazioni per l’attuazione dell’art. 2 della legge n. 106/2025, relativamente ai lavoratori dipendenti del settore privato assicurati presso l’INPS.

Segnaliamo in particolare che dal 2026, i dipendenti del settore privato e pubblico, hanno diritto a 10 ore annue di permesso, qualora siano affetti (o abbiano un figlio affetto):

•          da una malattia oncologica, sia nella fase attiva della cura che nei primi 5 anni successivi alla fine del trattamento della malattia (cd. cd. follow-up precoce), ovvero qualora affetti da malattie invalidante o cronica che comporta un grado di invalidità superiore al 73%;

•          vi deve essere una certificazione della malattia rilasciata dal medico (medicina generale o specialista), operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata;

•          i permessi devono essere utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e micro-biologiche nonché cure mediche frequenti;

•          i permessi vengono concessi in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dal CCNL;

•          viene riconosciuta una indennità economica determinata secondo le regole della malattia;

•          l’indennità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, è direttamente corrisposta dal datore di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale;

•          viene riconosciuta la copertura contributiva figurativa.

Legge 2 dicembre 2025, n. 182

Il lavoratore in cassa integrazione deve avvisare anche la propria azienda se avvia altra attività lavorativa.

Dal 18 dicembre 2025 il lavoratore percettore della cassa integrazione che, durante il periodo di fruizione del trattamento, svolga attività lavorativa, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al

datore di lavoro che ha richiesto l’intervento di integrazione salariale. Lo prevede, all’art. 22, la L. n. 182/2025, recante disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle attività economiche e ai servizi a favore dei cittadini e delle imprese, che così modifica la disciplina relativa

agli obblighi di comunicazione per i lavoratori che percepiscono il trattamento di cassa integrazione.

In base alla ordinaria disciplina sugli ammortizzatori sociali, contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015, sul percettore di cassa gravava già l’obbligo di dare preventiva comunicazione dello svolgimento dell’attività lavorativa alla struttura dell’Inps territorialmente competente, a pena di decadenza dal diritto al trattamento. A seguito della novella legislativa, dal prossimo 18 dicembre l’informazione dovrà essere resa anche al datore di lavoro che lo ha collocato in CIG.

Novita’ giurisprudenziali

Corte di Cassazione, sentenza 11 dicembre 2025, n. 32283.

Chat aziendale e controlli tecnologici: regole per l’utilizzazione ai fini disciplinari.

Un dirigente, licenziato per giusta causa per violazione degli obblighi di riservatezza nel processo di selezione del personale, aveva impugnato il recesso contestando l’utilizzabilità, a fini disciplinari, delle conversazioni estratte da una chat aziendale. Tribunale e Corte d’appello avevano respinto l’impugnativa, ritenendo legittima l’acquisizione e l’utilizzazione delle chat e proporzionata la sanzione espulsiva. La Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso del dirigente, osserva che: (i) la chat aziendale, se utilizzata per comunicazioni di servizio tramite account aziendale, può qualificarsi come “strumento di lavoro” ai sensi dell’art. 4, co. 2, Stat. lav.; la circostanza che la piattaforma sia tecnicamente utilizzabile anche per conversazioni private non esclude, di per sé, tale qualificazione quando la stessa sia in concreto adoperata per esigenze lavorative; (ii) i dati raccolti attraverso strumenti di lavoro sono utilizzabili anche a fini disciplinari, purché siano rispettate le condizioni previste dall’art. 4, co. 3, Stat. lav., e quindi:

(a) che il lavoratore sia stato previamente

e adeguatamente informato sulle modalità d’uso degli strumenti e sull’effettuazione dei controlli; (b) che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva ritenuto soddisfatto il requisito dell’adeguata informazione mediante una policy aziendale, accessibile a tutti i dipendenti e richiamata nel contratto di assunzione, che includeva la messaggistica istantanea tra i sistemi elettronici aziendali e ne prevedeva l’eventuale utilizzo a fini disciplinari in presenza di sospetti di illecito.

Corte di cassazione, sentenza 7 dicembre 2025 n. 31915.

Accertamenti ispettivi INPS e preclusioni successive.

Nel corso dell’ispezione presso una società, riguardante il periodo dal 1996 al 2002, l’INPS aveva accertato l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato con un lavoratore fino al dicembre 1999, escludendolo per il periodo successivo. A seguito poi di una sentenza passata in giudicato tra quel lavoratore e l’impresa che aveva accertato il rapporto di lavoro subordinato anche dal 2000 al 2002, condannando la società alla regolarizzazione contributiva, l’INPS aveva provveduto a richiedere i contributi anche per tale ulteriore periodo. Vi si era opposta in giudizio la società, invocando la norma previdenziale secondo la quale, in caso di accertamento ispettivo, l’eventuale esito favorevole per il contribuente non può essere rimesso in discussione successivamente con ispezioni riguardanti i periodi già esaminati, salvo il caso di comportamenti omissivi o irregolari del datore o di denuncia del lavoratore. Diversamente da quanto stabilito dai giudici di merito, che avevano ritenuto applicabile la preclusione, equiparando l’accertamento giudiziale a quello amministrativo, la Corte esclude che la fattispecie sia riconducibile a quella considerata dalla norma citata. Così venuto meno tale presupposto, diventa necessario, secondo la Corte, procedere all’accertamento del reale atteggiarsi dei rapporti tra le parti, nel cui quadro non può non considerarsi l’esistenza e l’incidenza di una sentenza che ha accertato le circostanze di fatto su cui fonda la pretesa contributiva.

Corte di Cassazione, ordinanza 28 novembre 2025, n. 31120

Acquisizione della superiore qualifica per sostituzione di superiore assente: conta anche la durata.

Nel caso esaminato, si trattava di ben quattro anni di sostituzione del capo ufficio in aspettativa da parte di una impiegata di livello inferiore, fino alla nomina di altro capo ufficio. I giudici di merito avevano respinto la domanda di stabilizzazione nella superiore qualifica, in considerazione del fatto che l’assegnazione superiore era motivata con la necessità di sostituire un superiore assente, a norma dell’art. 2103 c.c., nella versione ante 2015. Cassando con rinvio la decisione dell’appello, la Cassazione osserva che: (i) la regola generale dell’art. 2103 c.c. e della disciplina collettiva applicabile è quella della definitività dell’inquadramento corrispondente alle mansioni superiori svolte in concreto, di norma dopo tre mesi di assegnazione; (ii) la deroga prevista per il caso della sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ha natura eccezionale e, per operare, richiede un sicuro accertamento dell’effettivo rapporto tra assegnazione a mansioni superiori e sostituzione; (iii) tale accertamento dev’essere particolarmente rigoroso quando la sostituzione si protrae per un periodo molto lungo, altrimenti la deroga si traduce in un utilizzo permanente del lavoratore di livello inferiore in mansioni superiori, con abuso della figura del “sostituto”; (iv) alla luce di tali principi, va rilevato che la Corte d’appello ha omesso l’accertamento dell’assenza di un abuso datoriale nell’utilizzo della dipendente di livello inferiore, per cui va disposto un nuovo esame della situazione concreta che valorizzi, in particolare, durata, continuità e natura della sostituzione ai fini del diritto al definitivo inquadramento superiore.

CGUE, sentenza causa C-485/2024.

Corte di Giustizia Europea: lavoro in diversi Paesi – va determinata la legge applicabile

Con sentenza alla causa C-485/24, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che qualora il lavoratore svolga la propria attività in Paesi diversi, va determinata la legge applicabile in caso di cambiamento del luogo di lavoro abituale.

La Corte specifica che il nuovo luogo di lavoro destinato a divenire il luogo di lavoro abituale deve essere preso in considerazione nell’ambito dell’esame dell’insieme delle circostanze al fine di determinare la legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta delle parti.

La Convenzione di Roma limita la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile, nel senso che tale

scelta non può privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto in mancanza di scelta. Al fine di determinare la legge applicabile in tal caso, essa prevede due criteri di collegamento, quello del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro o, in mancanza, la legge del paese in cui si trova la sede che ha assunto il lavoratore. Tuttavia, questi due criteri di collegamento non sono applicabili qualora dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese, nel qual caso è applicabile la legge di quest’ultimo paese.

Secondo la Corte, il primo criterio non consente di identificare un paese quando, nel corso del rapporto di lavoro nel suo insieme, il luogo di lavoro abituale si è spostato da un paese all’altro.

Occorre quindi fare riferimento al secondo criterio, quello della sede dello stabilimento che ha assunto il lavoratore.

Tribunale di Milano, sentenza 4 dicembre 2025.

Stop al dumping contrattuale negli appalti: è antisindacale l’applicazione di contratti peggiorativi. Leso il ruolo del sindacato come regolatore del mercato.

Il Tribunale di Milano ha dichiarato antisindacale la condotta di due società, condannandole per aver applicato ai lavoratori in appalto condizioni economiche e normative inferiori rispetto al contratto “leader” del settore Vigilanza Privata. Il Giudice ha stabilito che l’utilizzo di contratti collettivi sottoscritti da sigle minoritarie, prive dei requisiti di rappresentatività comparata, non costituisce una semplice scelta imprenditoriale, ma una violazione diretta dell’art. 29 co. 1-bis del d.lgs. 276/2003. Tale norma, infatti, impone di garantire al personale impiegato negli appalti un trattamento complessivamente non inferiore a quello del contratto nazionale stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative; la violazione di questo precetto lede direttamente il ruolo del sindacato come “regolatore del mercato”, svilendone la funzione di contrasto al dumping salariale affidatagli dal legislatore. Dall’istruttoria e dalla perizia tecnica è emerso un quadro di netta disparità: i contratti applicati dalle aziende prevedevano retribuzioni più basse e tutele normative carenti su istituti fondamentali come malattia, infortunio e maternità. Il Tribunale ha sancito che tale “non equivalenza” economica e normativa integra gli estremi della condotta antisindacale poiché nega nei fatti la funzione di garanzia delle condizioni minime di impiego.

Tribunale di Milano, sentenza 1° dicembre 2025.

Grida “Palestina libera!” alla Scala: il licenziamento è sproporzionato.

In tema di licenziamento disciplinare, è illegittima per difetto di proporzionalità la sanzione espulsiva irrogata alla lavoratrice che si allontani momentaneamente dalla postazione per inscenare una protesta politica (nella specie, durante un evento di rilevanza istituzionale), qualora la condotta, pur costituendo inadempimento contrattuale, risulti inoffensiva, priva di violenza e inidonea a determinare l’interruzione del servizio o un concreto pericolo per la sicurezza. Con riguardo alle conseguenze sanzionatorie nel rapporto a tempo determinato, qualora la sentenza di accertamento dell’illegittimità

del recesso intervenga successivamente alla scadenza del termine apposto al contratto, al lavoratore spetta la tutela risarcitoria commisurata alle retribuzioni perse dalla data dell’estromissione fino alla naturale scadenza del rapporto, restando preclusa la ricostituzione dello stesso.

Tribunale di Napoli, sentenza n. 4481 del 14 novembre 2025.

WhatsApp idoneo ad integrare la forma scritta del licenziamento

Il Tribunale di Napoli ha affermato come una comunicazione di licenziamento effettuata tramite una comunicazione di messaggistica telefonica è potenzialmente idonea ad integrare la forma scritta ad substantiam prevista dalla normativa.

A tale proposito il giudice evidenzia che, a norma dell’art. 2 della L. n. 604/1966, il licenziamento deve

essere intimato per iscritto senza essere necessarie delle forme sacramentali affinché tale requisito possa considerarsi assolto. Ne consegue che la richiesta forma scritta ad substantiam del licenziamento deve intendersi soddisfatta “in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità (nella specie, la lettera di licenziamento era stata inviata come allegato a messaggio di posta elettronica, il cui ricevimento non era stato contestato) (Cass. n. 29753/17).

Con particolare riferimento al licenziamento intervenuto tramite l’applicazione WhatsApp, il giudice evidenzia come tale modalità appare assolvere all’onere della forma scritta richiesta dalla legge trattandosi di un documento informatico che la stessa parte ricorrente dichiara di aver ricevuto.

In merito è stato affermato dal Tribunale di Catania (Sez. Lavoro), con sentenza del 27 giugno ì2017, che “il recesso intimato a mezzo «WhatsApp» appare assolvere l’onere della forma scritta, allorché parte ricorrente abbia con certezza imputato al datore di lavoro il documento informatico, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale”. Si legge, inoltre, nella parte motivazione della predetta sentenza che “la Suprema Corte ha evidenziato che “in tema di forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali“, potendo ”la volontà di licenziare… essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara” (Cass., civ. sez. lav., 13 agosto 2007, n. 17652, ove è stata ritenuta corretta la decisione del giudice di merito, secondo cui “la consegna del libretto di lavoro…da parte della società con l’indicazione della data di cessazione del rapporto deve essere considerato atto

formato di recesso”; in tal senso, v. anche Cass., civ. sez. lav., 18 marzo 2009, n. 6553).

NEWSLETTER PRIVACY GENNAIO 2026

Emanate le linee guida IA per il lavoro

Con il Decreto ministeriale n. 180 del 17 dicembre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato ufficialmente le Linee guida per l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro, dando attuazione all’art. 12 della legge 23 settembre 2025, n. 132 e nel quadro del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Il provvedimento si inserisce nel più ampio processo di costruzione di una governance nazionale dell’IA e ha l’obiettivo di fornire indirizzi operativi per un’adozione consapevole, sicura e responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi, tenendo conto dei profili giuslavoristici, organizzativi, etici e di tutela dei diritti fondamentali.

Le Linee guida sono state elaborate anche alla luce di una consultazione pubblica svolta tra aprile e maggio 2025 e sono destinate a costituire uno strumento dinamico, soggetto a costante aggiornamento da parte dell’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA nel mondo del lavoro.

Dal punto di vista dei contenuti, il documento affronta in modo sistematico i principali profili legati all’utilizzo dell’IA nel lavoro. In primo luogo, viene delineato lo scenario complessivo di implementazione dell’IA nelle imprese, con particolare attenzione alle PMI, evidenziando benefici in termini di produttività e competitività, ma anche le criticità connesse alla gestione del cambiamento tecnologico

Per quanto concerne l’implementazione dell’IA nelle aziende, il Ministero orienta le sue azioni su 3 linee fondamentali:

  • promuovendo la formazione e lo sviluppo delle competenze.

Un ulteriore asse di intervento riguarda la formazione e lo sviluppo delle competenze, considerati elementi essenziali per accompagnare la transizione digitale e prevenire fenomeni di esclusione o di “stress da automazione”. In questa prospettiva, l’IA è letta non solo come fattore tecnologico, ma come leva di trasformazione organizzativa e culturale.

  • tutelando i lavoratori, prevenendo le discriminazioni, proteggendo la privacy e assicurando che l’IA non venga utilizzata in modo improprio nei processi aziendali.

Le Linee guida affrontano inoltre i profili di tutela dei lavoratori, richiamando espressamente i principi di non discriminazione, protezione dei dati personali e diritto a non essere sottoposti a decisioni esclusivamente automatizzate, in coerenza con il GDPR, lo Statuto dei Lavoratori e la normativa antidiscriminatoria nazionale ed europea.

  • riducendo il divario digitale, rendendo l’innovazione accessibile a tutti, contrastando le disuguaglianze territoriali, generazionali e sociali. N

Nel provvedimento ministeriale si evidenzia come l’adozione dell’IA presenti anche nel lavoro autonomo alcune criticità, tra cui la riduzione delle opportunità lavorative in determinati settori e la difficoltà di accesso alle tecnologie avanzate.

Vengono inoltre fornite indicazioni operative affinché i lavoratori autonomi possano integrare l’IA nel loro lavoro in modo vantaggioso, senza subire penalizzazioni o perdita di tutele.

Di particolare interesse risulta la sezione delle Linee guida dedicata ai finanziamenti e agli incentivi per l’adozione dell’IA, laddove vengono illustrate le principali agevolazioni economiche disponibili, suddivise tra finanziamenti erogati direttamente dal Ministero del Lavoro, incentivi di altri Ministeri e misure specifiche per ridurre il divario Nord-Sud, favorendo una digitalizzazione più equa a livello territoriale.

Ampio spazio è dedicato alle linee guida operative per le aziende, che sono chiamate a mappare i sistemi di IA utilizzati, classificarli in base ai livelli di rischio previsti dall’AI Act e adottare misure adeguate di trasparenza, supervisione umana, tracciabilità e gestione dei dati. Particolare attenzione è riservata ai sistemi di IA ad alto rischio, come quelli utilizzati in ambito HR per la selezione, la valutazione o il monitoraggio dei lavoratori.

Il documento dedica infine specifica attenzione all’uso dell’IA generativa, fornendo un vero e proprio vademecum operativo per PMI e professionisti, volto a prevenire rischi di violazione della privacy, perdita di controllo dei dati e non conformità normativa, ribadendo il principio della supervisione umana e della minimizzazione dei dati trattati.

Nel complesso, le Linee guida adottate con il decreto n. 180/2025 rappresentano un passaggio chiave nel percorso di integrazione tra innovazione tecnologica e tutela del lavoro, offrendo a imprese, professionisti e lavoratori un quadro di riferimento concreto per affrontare l’impatto dell’intelligenza artificiale in modo conforme, sostenibile e responsabile.

Cybersicurezza: pubblicato il documento di indirizzo ACN sulla gestione degli incidenti NIS 2.

Ambito di applicazione.

Coerentemente con il Modello unitario e centralizzato di governance della cybersicurezza adottato da ACN nel 2024, le Linee Guida CAD si applicano all’intera platea dei soggetti indicati dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale o CAD), vale a dire (semplificando) tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico. L’impostazione perseguita è quella di assicurare un livello omogeneo di sicurezza in tutto il settore pubblico, senza differenze legate alla dimensione dell’ente o al suo grado di maturità digital.

Coerentemente con il Modello unitario e centralizzato di governance della cybersicurezza adottato da ACN nel 2024, le Linee Guida CAD si applicano all’intera platea dei soggetti indicati dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale o CAD), vale a dire (semplificando) tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico.

Le fasi del processo di gestione degli incidenti

Il documento di indirizzo di ACN articola la gestione degli incidenti di sicurezza informatica su più fasi funzionalmente connesse tra loro. La suddivisione consente di ricondurre la gestione dell’incidente a una sequenza di attività, ciascuna delle quali risponde a specifiche esigenze organizzative e operative. La composizione del processo in fasi consente di chiarire il perimetro delle attività richieste ai soggetti NIS e di individuare, per ciascun momento della gestione, gli elementi organizzativi, procedurali e di responsabilità rilevanti ai fini dell’attuazione delle misure previste dalla disciplina NIS.

La preparazione si suddivide in tre ambiti distinti, indicati come governo, identificazione e protezione, ciascuno dei quali risponde a esigenze organizzative distinte:

a) Governo

La sotto-fase di governo attiene alla definizione dell’assetto decisionale e organizzativo della gestione degli incidenti. In tale ambito il documento colloca le politiche di sicurezza, l’attribuzione delle responsabilità e la predisposizione del piano di gestione degli incidenti.

Il piano di gestione degli incidenti costituisce lo strumento attraverso il quale il processo viene formalizzato. Lo stesso deve individuare le fasi operative, assegnare i ruoli, disciplinare i flussi informativi e regolare le modalità di comunicazione interna ed esterna. Il documento di indirizzo deve essere approvato da parte degli organi di amministrazione e direttivi e che venga sottoposto a revisione periodica, in funzione dell’evoluzione del contesto di rischio e dell’esperienza maturata nella gestione degli incidenti.

b) Identificazione

La sotto-fase di identificazione riguarda la conoscenza del contesto tecnico e organizzativo nel quale il processo di gestione degli incidenti opera. La stessa comprende le attività di inventariazione dei sistemi informativi e di rete, la classificazione degli asset e l’analisi delle minacce e delle vulnerabilità rilevanti. L’ambito consente al soggetto NIS di disporre di un quadro informativo coerente, necessario per valutare l’impatto degli incidenti e per orientare le decisioni assunte nelle fasi successive del processo.

c) Protezione

La sotto-fase di protezione riguarda l’adozione delle misure destinate a incidere sulla probabilità di accadimento degli incidenti e sull’entità dei loro effetti. In questa sede il documento colloca le misure tecniche e organizzative che concorrono a ridurre l’impatto degli eventi di sicurezza informatica. Le misure di protezione assumono rilievo anche in funzione della gestione dell’incidente, poiché incidono sulle modalità di contenimento e sulle tempistiche di ripristino dei sistemi e dei servizi coinvolti.

Il documento attribuisce rilievo alla chiarezza delle responsabilità lungo il processo di gestione degli incidenti. L’esigenza trova una sede naturale nel piano di gestione degli incidenti richiesto dalla misura RS.MA-01, poiché il piano, per sua funzione, organizza fasi, procedure e flussi decisionali, con indicazione delle strutture coinvolte e della reportistica prevista.

In tale quadro, le Linee guida richiamano la matrice RACI che costituisce un metodo di attribuzione delle responsabilità nella governance NIS. La matrice associa a ciascuna attività del processo quattro posizioni: Responsible, quale soggetto deputato all’esecuzione; Accountable, quale soggetto titolare della responsabilità del risultato; Consulted, quale soggetto chiamato a rendere contributi istruttori; Informed, quale soggetto destinatario di informativa. L’utilità operativa della matrice consiste nel collegamento stabile tra attività e responsabilità, con effetti diretti sulla qualità delle decisioni e sulla tracciabilità delle azioni. La matrice RACI assume rilievo anche sul piano organizzativo, poiché consente di distinguere le responsabilità operative dalle responsabilità di indirizzo e controllo, con particolare riguardo alle decisioni che richiedono il coinvolgimento degli organi di amministrazione e direttivi.

Procedure per la gestione degli incidenti

Nel documento di indirizzo, le procedure vengono intese quale il processo di gestione degli incidenti viene reso operativo, le stesse sono impostate secondo il formato standard, riconducibile alle SOP (Standard Operating Procedure). Tra questi rientrano l’indicazione dell’oggetto e della versione, la definizione dell’ambito di applicazione, la descrizione delle attività operative, l’individuazione degli strumenti necessari e l’assegnazione dei ruoli e delle responsabilità. La rilevanza delle procedure risulta connessa al loro aggiornamento e alla loro verifica nel tempo. Il documento richiede attività periodiche di revisione e di test, in funzione dell’evoluzione del contesto tecnico e normativo e dell’esperienza maturata nella gestione degli incidenti. Le procedure assumono, inoltre, rilievo ai fini della formazione del personale, poiché costituiscono il riferimento operativo per le condotte richieste nelle situazioni di sicurezza rilevanti. Invero, la disciplina delle procedure si raccorda alle misure in materia di formazione. Il documento richiama la misura PR.AT-01, che impone la predisposizione di un piano di formazione in materia di sicurezza informatica rivolto al personale e agli organi di amministrazione e direttivi, con indicazione delle attività e dei contenuti formativi. Per i soggetti essenziali, la misura PR.AT-02 richiede una formazione specifica per il personale che riveste ruoli strategici in materia di sicurezza informatica.

Rilevamento

La fase di rilevamento riguarda l’individuazione e l’analisi degli eventi rilevanti per la sicurezza informatica; la stessa è finalizzata all’accertamento tempestivo del verificarsi di un incidente e alla valutazione della sua possibile estensione.

Il documento qualifica come eventi rilevanti quelli idonei a incidere sulla sicurezza dei sistemi informativi e di rete e che richiedono una valutazione preliminare per stabilirne la riconducibilità a un incidente. A titolo esemplificativo, sono richiamati eventi riconducibili ad anomalie nei processi di autenticazione, variazioni dei privilegi, utilizzo di indicatori di compromissione, traffico di rete sospetto o saturazione delle risorse.

Il monitoraggio presenta due aspetti: un approccio proattivo e su un approccio reattivo. Il primo attiene all’analisi preventiva di indizi di attività malevole e delle informazioni condivise dal CSIRT Italia; il secondo si basa sugli allarmi degli strumenti di sicurezza e sulle segnalazioni interne o esterne. Il documento richiama, inoltre, metodologie di rilevamento IOC-based, anomaly-based e TTP-based, ciascuna con proprie caratteristiche operative.

L’elevato numero di eventi richiede l’impiego di strumenti automatizzati, quali SIEM, SOAR ed EDR, la cui configurazione incide sulla qualità del rilevamento e sulla riduzione dei falsi positivi. Il documento collega tali attività alle misure DE.CM-01 e DE.CM-09 e, per i soggetti essenziali, a obblighi rafforzati in materia di monitoraggio del traffico, degli accessi e degli eventi amministrativi.

L’esito dell’analisi conduce alla dichiarazione dell’incidente e all’attivazione della fase di risposta.

Risposta

La fase di risposta ha inizio con la dichiarazione dell’incidente e costituisce il nucleo operativo del processo, si articola nelle sotto-fasi di segnalazione, investigazione, contenimento ed eradicazione, che possono svilupparsi in modo parallelo in relazione alle caratteristiche dell’evento.

a. Segnalazione

La sotto-fase di segnalazione riguarda la notifica dell’incidente alle autorità competenti e la comunicazione alle parti interessate. Il documento indica le tipologie di incidente soggette a notifica al CSIRT Italia e attribuisce rilievo alla nozione di evidenza dell’incidente, intesa come disponibilità di elementi oggettivi attestanti il verificarsi di una delle fattispecie previste.

L’acquisizione dell’evidenza individua il momento dal quale decorrono i termini per la pre-notifica e per la notifica. La qualificazione dell’incidente si basa sugli effetti prodotti, indipendentemente dalla causa tecnica o dalla natura intenzionale o accidentale dell’evento. Il flusso informativo verso il CSIRT Italia comprende pre-notifica, notifica, relazioni intermedie e relazione finale. Il Referente CSIRT rappresenta il soggetto deputato a curare le interlocuzioni, secondo quanto previsto dal piano di gestione degli incidenti, ferma restando la competenza degli organi di amministrazione e direttivi nei casi di maggiore rilievo.

b. Investigazione

La sotto-fase di investigazione riguarda l’analisi approfondita dell’incidente, con finalità di ricostruzione della dinamica, individuazione della causa e valutazione dell’estensione della compromissione. Il documento descrive tale attività come suscettibile di iterazioni, in relazione all’emersione di nuovi elementi informativi, e richiama, in via esemplificativa, attività di analisi forense, correlazione degli eventi, caratterizzazione dell’incidente e individuazione degli indicatori di compromissione.

c. Contenimento

La sotto-fase di contenimento riguarda le attività dirette a circoscrivere l’incidente e a limitarne l’impatto. Il documento colloca in questa fase la definizione della strategia di contenimento, l’isolamento dei sistemi coinvolti e il monitoraggio delle attività successive anche in riferimento alla tracciabilità delle azioni intraprese e alla valutazione della loro efficacia.

d. Eradicazione

La sotto-fase di eradicazione concerne la rimozione delle cause tecniche dell’incidente e dei meccanismi di persistenza. Il documento richiama attività di bonifica dei sistemi e delle credenziali, mitigazione delle vulnerabilità e installazione degli aggiornamenti di sicurezza, con documentazione delle azioni e verifica degli esiti.

e. Ripristino

La fase di ripristino riguarda il ritorno dei sistemi informativi alle condizioni operative antecedenti all’incidente. Il documento richiama attività di reinstallazione a partire da immagini affidabili, ricollegamento in rete e monitoraggio, collegando tali attività alle misure RC.RP-01 e, per i soggetti essenziali, RC.CO-03, in materia di procedure di ripristino e comunicazione interna.

f. Miglioramento

La fase di miglioramento si estende all’intero ciclo di vita del processo e riguarda l’analisi post-incidente e l’adeguamento delle misure adottate. Il documento richiama le attività di lesson learned, la valutazione dell’efficacia delle procedure e l’aggiornamento delle politiche e dei piani di sicurezza. Tali attività si raccordano alle misure ID.IM-01 e ID.IM-04, nonché alla valutazione periodica delle prestazioni attraverso indicatori e metriche, in una logica di rafforzamento progressivo della capacità di gestione degli incidenti.

Il documento si completa con due Appendici che specificano le tipologie di eventi e di incidenti rilevanti ai fini dell’applicazione del processo di gestione degli incidenti di sicurezza informatica. L’Appendice A riguarda la qualificazione delle tipologie di incidente rilevanti ai fini degli obblighi di notifica, mentre l’Appendice B opera sul piano delle misure di sicurezza, raccordando il processo di gestione degli incidenti al sistema delle misure previste dalla disciplina NIS. Quest’ultima offre un valido supporto ai soggetti NIS nell’applicazione delle misure di sicurezza per la fase di gestione degli incidenti.

NEWSLETTER 12/2025

Novita’ normative

È stata pubblicata la legge n. 167/2025, recante “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie”.

La legge, in vigore dal 29 novembre 2025, prevede che gli atti normativi del Governo, ad eccezione dei decreti-legge, siano accompagnati da una analisi preventiva degli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (valutazione di impatto generazionale – VIG) da effettuarsi, quale strumento informativo, nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

La legge contiene inoltre deleghe in materia di politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità. Con riferimento alle principali novità in materia lavoro, viene prevista una delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

E ‘stato pubblicato il decreto-legge n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

L’intervento mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo, premiando i datori di lavoro virtuosi e potenziando le attività di vigilanza e l’apparato sanzionatorio.

Tra le maggiori novità in materia di lavoro, si segnalano:

  • l’introduzione del codice univoco anticontraffazione al badge di cantiere, nonché l’estensione della tessera di riconoscimento ad altri ambiti considerati a rischio più elevato;
  • l’inasprimento delle sanzioni per le imprese sprovviste di patente a crediti e un generale potenziamento dell’attività di vigilanza e dei controlli da parte dell’Ispettorato del Lavoro;
  • la specifica che gli indumenti di lavoro costituiscono dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • la tutela assicurativa garantita agli studenti che svolgano attività di formazione scuola-lavoro estesa ai cd infortuni in itinere;
  • la puntualizzazione che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell’orario di lavoro;
  • la previsione di visite mediche prima o durante il turno per i lavoratori ad alto rischio di infortunio, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Con specifico riferimento agli obblighi posti a carico dei datori di lavoro operanti nel settore dell’edilizia (fornire ai propri dipendenti il badge identificativo e ottenere la patente a crediti), in continuità con i

principi di prevenzione contenuti nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza al Lavoro e con la disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 36/2023), si prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro nell’orientare la propria attività di vigilanza disponga “in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato”.

Governo: Terzo settore – crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 149 del 20 novembre 2025, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della delega al Governo sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

Sul testo è stata acquisita l’intesa in Conferenza unificata. Inoltre, sono state apportate modifiche che tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e delle interlocuzioni con la Commissione europea.

In materia fiscale, fra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 149 del 20 novembre 2025, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo chiamato Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n.160.

Il provvedimento armonizza la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i princìpi generali che regolano i procedimenti amministrativi che le imprese devono seguire per accedere alle agevolazioni e fornisce le relative disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale. Un decreto che mira a semplificare le procedure, garantire certezza normativa e favorire la partecipazione di tutte le categorie produttive che introduce, all’articolo 10, il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi. Nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, escludendo i requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi definiranno disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio.

In questo modo si conclude un percorso avviato con la legge n. 81/2017 e più volte richiamato nei tavoli di confronto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le categorie professionali: un passo concreto verso l’inclusione e la valorizzazione di tutte le forme di lavoro.

CCNL Metalmeccanici Industria Rinnovo del 28 novembre 2025.

ll 28 novembre 2025 Federmeccanica e Assistal con FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL hanno rilasciato il testo definitivo dell’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria 2025 – 2028. Rispetto alla prima versione circolata il 22 novembre sono stata apportate correzioni alle tabelle retributive, alla decorrenza di alcuni benefici e alla nuova disciplina della somministrazione a tempo indeterminato

Le principali novità del nuovo CCNL Metalmeccanici 2025 – 2028 sono così aggiornate:

Trattamenti retributivi – Sono individuati per tutti i livelli di inquadramento aumenti dei minimi tabellari decorrenti nei mesi di giugno 2026, 2027 e 2028 per 177 euro (53 € nel 2026, 59 € nel 2027, 65 € nel 2028).  

Mansioni – Ai fini del diritto al passaggio al livello superiore, il periodo di svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle dell’inquadramento assegnato viene incrementato. Per i livelli più bassi, il periodo continuativo passa da 30 a 60 giorni, mentre quello non continuativo da 75 a 120 giorni nell’arco di un anno o 6 mesi nell’arco di tre anni. Per i livelli più alti, il periodo sale a 4 mesi continuativi ovvero 9 mesi non continuativi.

Flexible benefits & welfare aziendale – Il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria 2025 – 2028 introduce un significativo potenziamento del welfare aziendale. Dal 2026, il valore del welfare aziendale obbligatorio viene aumentato a 250 euro ( + 50 euro ) per ciascun lavoratore, da erogare entro il 1° giugno di ogni anno e utilizzabile fino al 31 maggio dell’anno successivo. Per l’anno 2026, l’importo dovrà essere reso disponibile entro febbraio.

Orario di lavoro – E’ previsto l’incremento dell’orario plurisettimanale da 80 a 96 ore/anno e innalzamento del tetto complessivo plurisettimanale, comprensivo di lavoro straordinario, a 128 ore.

Permessi – A decorrere dal 2027, ai lavoratori turnisti su 18 o più turni settimanali, non addetti al settore siderurgico, sono riconosciuti permessi aggiuntivi di 4 ore annue. Per coloro che lavorano su 21 turni di un ulteriore permesso di 4 ore, il medesimo monte ore è riconosciuto a partire dal 2028.  

Il rinnovo incrementa da 5 a 7 giornate la quota di permessi annui retribuiti (c.d. PAR) utilizzabili per la fruizione collettiva, riduce da 10 a 7 giorni il preavviso per quella individuale e introduce la possibilità di fruire dei PAR anche a gruppi di 2 ore, anziché 4. Viene incrementata anche la soglia di assenza contemporanea al 6% del personale addetto al turno (precedentemente 5%).

Ai lavoratori migranti con più di 5 anni di anzianità di servizio, presso aziende con organici superiori ai 150 dipendenti, è riconosciuta la possibilità di richiedere un’aspettativa della durata minima di un mese e massima di due, non frazionabili, per raggiungere i propri familiari nel Paese di origine.

Congedi parentali – Dal 1° gennaio 2026, sono riconosciuti ai genitori di figli fino a 4 anni di età tre giorni di permesso annuo retribuito in caso di malattia degli stessi. Durante tali giorni, al lavoratore spetta un’indennità a carico dell’azienda pari all’80% della normale retribuzione.

Malati oncologici – Nel recepire integralmente le previsioni di cui alla L. 106/2025, il CCNL Metalmeccanici Industria 2025 -2028 dispone come dal 1° gennaio 2026, ai lavoratori con disabilità certificate saranno riconosciuti:

24 mesi (continuativi o frazionati) di congedo non retribuito con diritto alla conservazione del posto di lavoro e priorità di accesso al lavoro agile alla scadenza del congedo ove la mansione lo consenta;

10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami, analisi e altre cure. Tale diritto spetta anche ai genitori di figli minorenni affetti da una delle suddette patologie.

Ai predetti, al momento del superamento del periodo di comporto, verranno riconosciuti :

ulteriori 30 giorni di conservazione del posto di lavoro per anzianità fino a 3 anni;

ulteriori 45 giorni di conservazione del posto di lavoro per anzianità da 3 a 6 anni;

ulteriori 60 giorni di conservazione del posto di lavoro per anzianità superiore a 6 anni. In tutti e tre i casi al lavoratore spetta un’integrazione economica fino al 80 % della retribuzione.

Causali contratti a termine e conversione – In applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 81/2015, così come modificato dal DL 48/2023 convertito in L. 85/2023, in materia di causali per i contratti a tempo determinato, il CCNL Metalmeccanici Industria 2025 – 2028 fornisce una disciplina ad hoc. La proroga o il rinnovo del contratto a termine, anche in somministrazione, di durata superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi sarà possibile in caso di:

  • assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
  • assunzione di lavoratori che abbiano età inferiore ai 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o vivano soli con una o più persone a carico;
  • assunzione di lavoratori che abbiano fruito del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 6 mesi o siano inseriti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
  • assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento;
  • assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata o nell’ambito di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo.

Clausola di stabilizzazione dei contratti a termine – A decorrere dal 1º gennaio 2027, l’utilizzo dei casi sopra indicati che devono essere puntualmente descritti nel contratto individuale, è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato presso la medesima azienda di contratti a termine in misura pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo determinato cessati nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente in forza per i casi di cui sopra restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.

Staff leasing e stabilizzazione oltre i 48 mesi – Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori somministrati a tempo indeterminato che abbiano svolto presso la stessa impresa mansioni di pari livello e categoria legale per oltre 48 mesi complessivi (anche non continuativi) maturano il diritto all’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’impresa utilizzatrice. A tal fine, non rilevano i periodi di missione svolti fino al 30 giugno 2025.

Appalti – Legalità e correttezza negli appalti è garantita dall’ obbligo, per il committente, di verificare sulla corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro in relazione alle attività oggetto di appalto, privilegiando il CCNL firmato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.  

Sicurezza sul lavoro – Il rinnovo del CCNL Metalmeccanici industria rende obbligatori i cd. break formativi in materia di sicurezza, da svolgersi durante l’orario di lavoro, nelle unità produttive con più di 200 addetti. Viene inoltre disposta l’analisi post-incidentale per la valutazione delle cause degli infortuni dopo un incidente. Per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) neoeletti prevista una formazione aggiuntiva di 8 ore sui rischi specifici aziendali.

CCNL Dirigenti Terziario 2026 – 2028 – Rinnovo del 5 novembre 2025.

Il 5 novembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e resterà valido fino al 31 dicembre 2028.

L’accordo introduce importanti novità economiche e normative per il triennio 2026–2028, tra cui:

A. Trattamento economico:

È stato pattuito un aumento mensile lordo a regime pari ad 800 euro, suddiviso in tre tranche:

•          320 euro dal 1° gennaio 2026

•          260 euro dal 1° gennaio 2027

•          220 euro dal 1° gennaio 2028.

Questi aumenti retributivi andranno ad incrementare il minimo contrattuale mensile.

Tali incrementi non verranno computati in riduzione o a compensazione di trattamenti individuali già in essere, con la sola eccezione delle somme erogate, successivamente al 31 luglio 2025, a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali o espressamente concesse al fine di garantire il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni.

B. Nuovi minimi contrattuali: fino a 5.140 euro mensili a partire dal 1° gennaio 2028.

C. Credito welfare annuale: riconosciuti 1.500 euro annui per ciascun dirigente nel triennio 2026–2028, con possibilità di destinazione al Fondo Mario Negri. Viene inoltre ridotto a 36,00 euro annui (18,00 a carico del datore di lavoro e 18,00 a carico del datore) il costo di gestione della Piattaforma, attualmente pari a 50 euro annui.

D. Fondo Mario Negri

In ottemperanza al Piano di riequilibrio approvato dalla Covip, viene adeguato il contributo integrativo aziendale al Fondo Mario Negri, elevandolo dall’attuale 2,47% al 2,52%, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 2,57%, a decorrere dal 1° gennaio 2027 ed infine, al 2,62% a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Si è, inoltre, concordato di incrementare la compartecipazione del dirigente alla previdenza complementare, tramite un aumento del contributo ordinario a carico del dirigente che, dal 1° gennaio 2026, passerà dagli attuali 592,25 a 1.184,49 euro annui. Poiché, le trattenute a carico del dirigente versate al Fondo Mario Negri diminuiscono l’imponibile fiscale, tale modifica contrattuale si risolverà in un minore netto stimato in 28 euro mensili, sulle 12 mensilità effettive, trattenuta che sarà, poi, ampiamente compensata in fase di liquidazione delle prestazioni da parte del Fondo, in considerazione del trattamento fiscale agevolato riservato alle stesse.

E. Contributi previdenziali: incremento delle aliquote al Fondo Mario Negri e all’Associazione Antonio Pastore, con l’adeguamento delle coperture assicurative.

F. Agevolazioni contributive e invecchiamento attivo

Per favorire il ricambio generazionale e non disperdere competenze, è stata introdotta una norma sperimentale che permetterà alle aziende di concordare – a condizioni agevolate – la permanenza dei dirigenti senior, per lo svolgimento di funzioni di tutoraggio e mentoring.

Si tratta di una norma volta al reinserimento in azienda dei dirigenti senior cessati per un qualsiasi motivo e che possono essere stimolati a stipulare un contratto a termine, anche a tempo parziale, con applicazione, per una sola volta per ogni dirigente, dell’agevolazione contributiva di cui all’articolo 30, commi dall’1 al 3 del CCNL per un massimo di tre anni, anche nel caso in cui le agevolazioni contributive contrattuali siano state già utilizzate in precedenti rapporti di lavoro.

Tale agevolazione è riservata a contratti stipulati con dirigenti la cui età anagrafica fino a tre anni inferiore rispetto all’età pensionabile di vecchiaia, attualmente pari a 67 anni.

Viene infine disciplinato il trattamento dovuto ai dirigenti in caso di recesso anticipato da parte del datore di lavoro, rispetto al termine pattuito.

G. Sostegno alla genitorialità: confermato il programma “Un Fiocco in Azienda” per promuovere la natalità e favorire il rientro delle neomamme al lavoro.

H. Tutela per gravi patologie: nuove garanzie per i dirigenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti o degenerative: è stato concordato il mantenimento della copertura sanitaria FASDAC per un massimo di 24 mesi, a carico del datore di lavoro, durante il congedo non retribuito che può essere richiesto, ai sensi dell’art. 1 della legge 106/2025, in aggiunta alle tutele contrattuali già in essere in caso di malattia.

I. Garanzia Infortuni Antonio Pastore

Decorso il primo periodo di test della nuova garanzia contrattuale che interviene in caso di infortunio professionale ed extra professionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 7 del CCNL, si è concordato di incrementare il premio a carico delle aziende di un importo pari a 150,00 euro annui. Il premio passerà, quindi, dagli attuali 410,00 a 560,00 euro annui per assicurato. È stata, altresì, introdotta una franchigia che verrà applicata ai rimborsi relativi ad infortuni extra professionali di lieve entità.

J. Politiche attive per la ricollocazione

A decorrere dal 1° gennaio 2026, la tutela contrattuale viene estesa a tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, continuando ad essere escluse le dimissioni volontarie e le cessazioni per giusta causa, con contestuale riduzione del contributo aziendale dovuto al CFMT al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che passa dagli attuali 2.500,00 euro a 2.000,00 euro, importo che si ritiene possa garantire l’inserimento a piani di supporto all’employability dei dirigenti.

K. Formazione continua

Introdotto un impegno per i datori a sostenere anche iniziative di auto-formazione.

L. Equità e trasparenza

Completano l’intesa l’introduzione di misure per la parità di genere, la trasparenza retributiva, il contrasto al dumping contrattuale e un impegno congiunto ad ampliare l’ambito di applicazione del contratto.

Per consultare il testo dell’Accordo, cliccare: https://www.adlabor.it/normativa/contrattazione-sindacale/ccnl-dirigenti-terziario-del-5-novembre-2025/

Debiti contributivi – Dilazione del pagamento

Il Ministero del Lavoro e del MEF, con decreto del 24 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025, disciplina la dilazione dei debiti contributivi dovuti a INPS e INAIL prevista dal l’articolo 23 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203.

La norma attribuisce ai due Istituti la competenza esclusiva a concedere piani di rateazione fino a 60 rate mensili per debiti non affidati alla riscossione, superiori al mezzo milione di euro, per i casi di “difficoltà economico finanziaria temporanea”.

Il decreto individua due tipologie di situazioni in cui è possibile ottenere la dilazione dei debiti, sulla base dell’entità del debito e della difficoltà economico-finanziaria temporanea dichiarata dal contribuente:

•          Importo del debito fino a 500.000 euro: 36 rate (max)

•          Importo del debito oltre 500.000 euro: 60 rate (max)

La valutazione della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria” sarà definita con apposite delibere dei consigli di amministrazione INPS e INAIL, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Il decreto prevede specifiche tempistiche per l’applicazione delle nuove regole:

•          INPS e INAIL devono emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto (29 novembre 2025) le proprie delibere in materia;

•          la richiesta di dilazione e rateazione dei debiti dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro 30 giorni dalle istruzioni operative degli istituti;

•          gli Istituti potranno verificare la situazione finanziaria del richiedente;

Le richieste di dilazione già presentate a partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge 203/2024) potranno essere oggetto di rideterminazione del numero di rate su istanza del debitore.

Novita’ giurisprudenziali

Corte di Cassazione, sentenza 24 novembre 2025, n. 30823.

Mancata prova del licenziamento orale o delle dimissioni: conseguenze.

In un giudizio promosso per l’accertamento dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, con richiesta di differenze retributive e per la dichiarazione di nullità del licenziamento orale, la Cassazione ha modo di ribadire: (i) diversamente dal settore del lavoro pubblico, in quello privato non vige il principio di parità di trattamento tout court tra i dipendenti, per cui l’eventuale differenza di retribuzioni non integra di per sé discriminazione; (ii) in caso di rapporto di lavoro non regolarizzato, le differenze retributive vanno calcolate sottraendo gli importi di fatto percepiti dalla retribuzione lorda spettante, senza operare la “lordizzazione” dei primi; (iii) il lavoratore che deduce il licenziamento orale ha l’onere di provare l’estromissione dal lavoro, ma la mancata prova del licenziamento non consente automaticamente di presumere le dimissioni: se il datore le invoca, è lui a doverle dimostrare; in mancanza di prova sia del licenziamento sia delle dimissioni (o di altra causa

estintiva) deve ritenersi la giuridica continuità del rapporto di lavoro, con diritto del dipendente al risarcimento dei danni causati dal momento della messa in mora del debitore (implicita nella domanda di tutela reale o obbligatoria).

Corte di Cassazione, sentenza 24 novembre 2025, n. 30822

Strumenti di controllo a distanza nella successione di discipline legislative

Un croupier era stato licenziato nel 2017 per essersi appropriato di due banconote da 100 euro durante le operazioni di cambio registrate dalle telecamere installate sopra il tavolo da gioco, su autorizzazione stabilita dall’Ispettorato del lavoro, il quale, prima della modifica dell’art. 4 S.L. ad opera del d.lgs. n. 151/2015, ne escludeva l’utilizzabilità ai fini disciplinari. Nel giudizio di impugnazione del licenziamento, la Corte afferma i seguenti principi: (i) l’art. 4 Statuto dei lavoratori, come modificato nel 2015, consente l’utilizzabilità disciplinare delle immagini raccolte tramite impianti autorizzati, purché risultino rispettati gli obblighi informativi e le regole sulla privacy; (ii) le prescrizioni limitative contenute nelle autorizzazioni amministrative anteriori alla riforma non resistono alla novella del 2015, che prevede l’utilizzabilità “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”; (iii) nella fattispecie, però, la limitazione all’uso disciplinare delle riprese non derivava solo dall’autorizzazione dell’Ispettorato, ma era stata recepita espressamente dal contratto collettivo applicato in azienda, che, introducendo una disciplina più favorevole per il dipendente, resta pienamente valida anche dopo la riforma del 2015.

Corte di Cassazione sentenza n. 30821 del 24 novembre 2025.

Quando il datore di lavoro può ricorrere ad agenzie investigative per controlli a distanza sull’attività dei lavoratori.

Il potere è legittimo se l’indagine è condotta in luoghi pubblici ed è finalizzata non a verificare le modalità con cui il dipendente svolge i compiti ordinari, ma ad accertare la presenza di comportamenti illeciti, come quelli suscettibili di rilevanza penale o idonei a:

▪️ ingannare il datore;

▪️ danneggiare il patrimonio dell’azienda;

▪️ comprometterne l’immagine e la reputazione esterna.

Corte di Cassazione, ordinanza 12 novembre 2025, n. 29823.

Infortunio della badante “in nero” durante il sollevamento dell’assistita: nessuna responsabilità del datore di lavoro se sono state fornite istruzioni adeguate.

Nella causa di risarcimento danni promossa da una badante infortunatasi per sollevare dal letto l’assistita non autosufficiente, la Cassazione rigettando il ricorso della lavoratrice avverso la decisione dell’appello, osserva che: (i) la Corte territoriale ha accertato che la datrice aveva adeguatamente informato e addestrato la lavoratrice sulle tecniche di sollevamento, mostrando concretamente le operazioni da svolgere e precisando le condizioni dell’assistita; (ii) la manovra eseguita rientra tra le tipiche attività proprie della figura professionale della badante, mansione nella quale la ricorrente aveva riferito di possedere esperienza pregressa e rispetto alla quale aveva dichiarato di essere pienamente autonoma; (iii) alla luce di tali accertamenti in fatto, nessuna omissione di informazioni, cautele o mezzi è imputabile al datore di lavoro, con conseguente insussistenza della dedotta violazione dell’art. 2087 c.c.

Corte di Cassazione, ordinanza 11 novembre 2025, n. 29740.

Antisindacali le misure organizzative che impediscono ai dipendenti di decidere fino all’ultimo se aderire allo sciopero.

Un sindacato aveva contestato, promuovendo ricorso ex art. 28 St. lav., le disposizioni con cui la datrice società autostradale imponeva ai casellanti specifiche procedure da seguire prima dell’inizio dello sciopero (attività preparatorie di 15–60 minuti) e dopo l’avvio dell’astensione (adempimenti

ulteriori non retribuiti, sanzionabili disciplinarmente). La Cassazione, respingendo il ricorso della società avverso l’accoglimento delle domande da parte dei giudici di merito, afferma che: (i) il datore di lavoro può organizzarsi per limitare i danni economici derivanti dallo sciopero, ma le misure adottate non possono incidere sull’effettivo esercizio del diritto di sciopero; (ii) sono antisindacali le procedure che, come nel caso di specie, imponendo attività preparatorie da svolgere prima dell’inizio dell’astensione, costringono di fatto il lavoratore ad anticipare la decisione di scioperare e gli impediscono di scegliere liberamente fino all’ultimo; (iii) sono parimenti antisindacali le disposizioni che, una volta iniziato lo sciopero, impongono al dipendente di svolgere attività lavorativa non retribuita, con minaccia di sanzioni disciplinari.

Corte di Cassazione, ordinanza 11 novembre 2025, n. 29737.

Antisindacale sostituire il CCNL prima della sua scadenza anche se tramite accordo di armonizzazione.

Una società aveva sostituito, prima della sua naturale scadenza, il CCNL metalmeccanici con il CCNL terziario per una parte dei propri dipendenti, sulla base di un “accordo di armonizzazione” stipulato con alcune sigle sindacali diverse da quella ricorrente. La Cassazione, ribadendo l’antisindacalità della condotta della società, afferma che: (i) il datore di lavoro non può unilateralmente disdire un CCNL con scadenza predeterminata, né può sostituirlo con altro contratto collettivo prima della scadenza: la facoltà di recesso appartiene esclusivamente alle parti stipulanti originarie; (ii) la sostituzione anticipata del CCNL vigente configura, per i suoi effetti, una disdetta unilaterale non consentita, anche se operata tramite un accordo concluso con altre organizzazioni sindacali: e nel caso di specie correttamente è stata ritenuta lesiva dell’immagine del sindacato.

Corte di cassazione, sentenza 7 novembre 2025 n. 29577.

Abusivo ricorso alla somministrazione: stabilizzazione possibile anche con l’utilizzatore.

Il dipendente di un’impresa di somministrazione di lavoro, essendo stato inviato presso la medesima impresa utilizzatrice in 47 missioni per un totale di 37 mesi per svolgere identiche mansioni, inquadrate nel medesimo livello, aveva chiesto e ottenuto dalla Corte d’appello di Brescia la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti della società utilizzatrice. Respingendo il ricorso di quest’ultima, la Corte contrasta l’assunto secondo il quale nella somministrazione la regola della trasformazione a tempo indeterminato dopo 24 mesi si applicherebbe unicamente ai contratti a tempo determinato stipulati con l’agenzia di somministrazione. Rileva, viceversa, che (nel regime di cui al D. Lgs n. 81/2015, come modificato dal D.L. n. 87/2018, convertito nella L. n. 96/2018, ritenuto applicabile ratione temporis) il limite di durata e il corrispondente divieto di oltrepassarlo si propagano necessariamente, in ragione del collegamento negoziale e della funzionalizzazione dell’assunzione a termine all’invio in missione, dal rapporto tra agenzia e lavoratore

a quello che lega l’agenzia all’utilizzatore, portando in sé la limitazione dell’impiego temporaneo dello stesso lavoratore in missione presso l’utilizzatore. Ne consegue che, nella situazione data, correttamente il lavoratore può chiedere – e, come il ricorrente originario, chiedere e ottenere – la costituzione del rapporto di lavoro nei confronti di quest’ultimo.

Corte di Cassazione sentenza n. 28772 del 31 ottobre 2025.

Con la sentenza n. 28772 del 31.10.2025, la Cassazione afferma che, ai fini della qualificazione di una collaborazione come etero-organizzata, è sufficiente che l’organizzazione, i tempi e i luoghi del lavoro siano imposti dal committente, anche mediante un algoritmo (sul medesimo tema si veda: Cassazione: è lavoratore subordinato il rider inquadrato come collaboratore a progetto).

I lavoratori, a seguito della sottoscrizione di vari contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la società, ricorrono giudizialmente al fine di ottenere l’accertamento della natura subordinata dei loro rapporti o, in alternativa, la declaratoria della sussistenza di rapporti di lavoro ex art. 2 D.Lgs. 81/2015.

La Corte d’Appello accoglie quest’ultima domanda e condanna la società al pagamento delle differenze retributive spettante ai ricorrenti in forza dell’applicazione del CCNL terziario.

La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva preliminarmente che il carattere esclusivamente personale della prestazione lavorativa, richiesto dalla norma che ha introdotto le collaborazioni etero-organizzate, può essere negato solo in presenza dell’eventuale facoltà del collaboratore di avvalersi di propri ausiliari.

Per i Giudici di legittimità, inoltre, ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, è sufficiente la non occasionalità della prestazione, non essendo rilevante solo la media mensile dei turni effettivamente svolti, ma anche il numero di quelli opzionati dal lavoratore (posto che l’azienda ha la facoltà di assegnare la consegna a un rider diverso da quello che si era prenotato).

Secondo la sentenza, infine, se da un lato resta irrilevante il fatto che la bicicletta sia di proprietà dei lavoratori, dall’altro lato assume carattere decisivo la circostanza che la società (pur mediante algoritmi) eserciti il potere di determinare i tempi e il luogo di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando la natura etero-organizzata delle collaborazioni intrattenute con i riders.

l Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4953 del 29 ottobre 2025, ha affermato che per le “dimissioni per fatti concludenti” vale il termine già previsto dal CCNL per le assenze che danno luogo al licenziamento disciplinare e non i 15 giorni che valgono soltanto se il CCNL non ha disciplinato l’assenza ingiustificata.

Corte di Cassazione, sentenza n. 28365 del 27 ottobre 2025.

Con la sentenza n. 28365 del 27.10.2025, la Cassazione afferma che costituisce un’adeguata informativa ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori la diffusione di una policy che comunichi preventivamente ai dipendenti la possibilità di effettuare verifiche e controlli sugli strumenti informatici aziendali in caso di rilevate anomalie.

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli dalla società datrice sulla base di un controllo effettuato, a seguito del sospetto di operazioni anomale, sul suo PC aziendale.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo rispettate le prescrizioni di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, anche a fronte di un’adeguata informativa fornita ai dipendenti mediante diffusione della policy aziendale sull’utilizzo delle dotazioni informatiche.

La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva preliminarmente che, in caso di sospetti di illeciti perpetrati da un dipendente, la società può procedere al controllo del PC aziendale utilizzato per svolgere la prestazione, a condizione che agisca nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della L. 300/1970.

Le prescrizioni di detta norma, continua la sentenza, risultano rispettate qualora parte datoriale provi di aver fornito al dipendente interessato una adeguata informativa circa l’applicazione di previsioni contrattuali in materia disciplinare in caso di condotte non conformi alla policy aziendale sull’utilizzo degli strumenti informatici.

Secondo i Giudici di legittimità, laddove dai controlli emerga – come nel caso di specie – l’effettivo svolgimento di attività lesive del dovere di diligenza e fedeltà da parte del dipendente, il medesimo è passibile di licenziamento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

Cassazione con la sentenza n. 28367 del 27 ottobre 2025.

È “gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona bene” l’attività extra lavorativa, tra l’altro non occasionale, “potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte, in presenza di prescrizioni mediche che sconsigliavano talune tipologie di sforzi fisici tanto da determinare una limitazione alla prestazione esigibile dalla società”.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28367/2025 con cui conferma la legittimità del licenziamento del dipendente per aver svolto alcuni allenamenti, in qualità di personal trainer, nel corso di un periodo di vigenza di una prescrizione del medico che lo aveva ritenuto inidoneo alla movimentazione manuale di carichi con peso superiore ai 18 kg.

Con la sentenza n. 28367 del 27.10.2025, la Cassazione afferma che è “gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede un’attività extra-lavorativa, affatto occasionale, potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte, in presenza di prescrizioni mediche che sconsigliavano talune tipologie di sforzi fisici tanto da determinare una limitazione alla prestazione esigibile dalla società”.

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver svolto alcuni allenamenti, in qualità di personal trainer, durante un periodo di vigenza di una prescrizione del medico aziendale che lo aveva ritenuto inidoneo alla movimentazione manuale di carichi aventi peso superiore ai 18 kg.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che l’attività extralavorativa era incompatibile con le prescrizioni del medico competente.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l’attività compiuta dal prestatore in ambito extra-lavorativo, anche se non in costanza di malattia, può configurare una violazione dei doveri di correttezza e buona fede tale da giustificare il licenziamento.

Ciò, continua la sentenza, qualora detta attività non sia compatibile con le condizioni fisiche del dipendente che abbiano ridotto la sua capacità lavorativa con rischio di aggravamento delle condizioni stesse.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, una condotta di tal genere è lesiva dell’obbligo di fedeltà, nonché dei principi di correttezza e buona fede.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente, confermando la legittimità del recesso irrogatogli.

Consiglio di Stato sentenza n. 7853 del 7 ottobre 2025.

Somministrati a tempo indeterminato – indennità di disponibilità sempre dovuta.

Con sentenza n. 7853 del 7 ottobre 2025 il Consiglio di Stato, confermando una precedente decisione del TAR, ha affermato che l’indennità di disponibilità, prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 81/2015, è sempre dovuta dall’Agenzia di Lavoro, allorquando il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, è in attesa di essere inviato in missione presso un datore di lavoro cliente.

La disciplina legale non può essere elusa da un regolamento nel quale è stato inserito un termine massimo.

L’Agenzia, impugnando un provvedimento di disposizione, ex articolo 14 del decreto legislativo n. 104/2004, dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, aveva rimarcato di non essere tenuta ad applicare il CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro della somministrazione, non essendo aderente ad alcuna associazione imprenditoriale.

Il Consiglio di Stato ha sancito che il rinvio al CCNL, operato dal Legislatore, riguarda, unicamente, l’ammontare dell’indennità, mentre l’obbligo di versarla integralmente per i periodi di “non lavoro” non è soggetto ad alcuna regolamentazione aziendale.

L’organo supremo della giustizia amministrativa, confermando la bontà della disposizione dell’ITL, ha affermato che l’indennità ha natura retributiva e, come tale, ricade nella parte economica del CCNL.

Tribunale di Milano, 29 ottobre 2025.

Tribunale di Bergamo, 7 ottobre 2025.

Dimissioni per assenza ingiustificata: quale termine per avviare la procedura?

Si segnalano due pronunce intervenute sul tema delle c.d. dimissioni di fatto (o, in termini giuridici, per fatti concludenti), oggetto delle recenti modifiche dell’art. 26 d. Lgs. 151/15, con l’aggiunta a tale disposizione del comma 7 bis.

Con la sentenza 29 ottobre 2025 il Tribunale di Milano ha ritenuto che ai fini di determinare il periodo di assenza ingiustificata oltre il quale, il nuovo c. 7 bis, il rapporto può ritenersi risolto per volontà del lavoratore e il datore può avviare la specifica procedura) si possa fare riferimento alle previsioni formulate dai contratti collettivi nazionali relative alle assenze ingiustificate quali condotte passibili di sanzioni disciplinari espulsive. In sostanza, secondo il giudice milanese, il datore di lavoro potrebbe dare corso alla procedura che equipara l’assenza del lavoratore alla volontà di dimettersi, allo scadere del (di solito breve) periodo cui il CCNL assegna rilievo per sanzionare le assenze ingiustificate.

Di contro, con la sentenza 7 ottobre 2025 il Tribunale di Bergamo esclude detta applicazione, in quanto il termine previsto dai contratti collettivi ai fini disciplinari ha la diversa funzione di individuare la misura dell’inadempimento che le parti collettive ritengono sufficiente a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto lavorativo, con conseguente possibilità per il datore di lavoro di procedere alla sua risoluzione (ma a condizione del rispetto delle garanzie procedurali di cui all’art. 7 L. 300/70). In sostanza, è come se la sentenza dicesse che il datore di lavoro può fare riferimento al periodo indicato dal codice disciplinare se vuole avvalersi del potere di licenziare; se invece vuole far valere le dimissioni per giusta causa deve attendere il decorso del periodo previsto dalla legge (15 giorni), salvo che il CCNL disciplini diversamente anche tale aspetto, autonomamente rispetto al codice disciplinare.

In linea con la sentenza bergamasca, peraltro, si segnala anche la Circolare n. 6/25 del Ministero del Lavoro, la quale afferma che il rinvio operato dalla norma alla contrattazione collettiva (“In caso di

assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro (…)”) deve quindi intendersi riferito a un’eventuale disposizione del CCNL che potrà espressamente regolare (o ha già espressamente regolato dopo l’introduzione del comma 7bis) la nuova e diversa fattispecie introdotta dal legislatore.

NEWSLETTER 11/2025

Novita’ normative

D.L. 31 ottobre 2025 n. 159.

Pubblicato in Gazzetta il nuovo decreto legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le misure adottate con il rafforzano controlli e strumenti di prevenzione. Tra le principali novità:

  • Incentivi premiali per le imprese virtuose e revisione delle aliquote Inail in funzione dell’andamento infortunistico.
  • Nuovo badge digitale per la tracciabilità dei lavoratori e controlli su subappalti.
  • Inasprita la decurtazione dei punti per la patente a crediti.
  • Sul fronte della formazione, esteso l’obbligo di aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche alle piccole imprese.

Previsto inoltre un innalzamento dei requisiti di accreditamento degli enti formativi per gli enti accreditati alla formazione continua

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: risposta ad interpello n. 3 del 13 ottobre 2025.

DURC: rilascio e nozione di “scostamento non grave”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, in relazione al quesito posto dall’ANPIT (Associazione Nazionale per Industria e Terziario), in merito alla possibilità di interpretare la nozione di “scostamento non grave” di cui all’art. 3, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 nel senso che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento ha precisato che, ai fini della regolarità contributiva (e quindi ai fini del rilascio del DURC) è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: nota n. 14744 del 13 ottobre 2025

Dimissioni nel periodo di prova: convalida, chiarimenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, con la quale fornisce chiarimenti in merito alla necessità di convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori tutelati dall’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

In estrema sintesi, per il Ministero le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino, anche se presentate durante il periodo di prova, debbono comunque essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2001.

Novita’ giurisprudenziali

Corte Costituzionale, sentenza 7 ottobre 2025, n 144.

Licenziamento del dipendente pubblico: indennità risarcitoria parametrata sulla retribuzione del TFR.

Cristallizzando i risultati della giurisprudenza relativa al regime applicabile ai licenziamenti illegittimi nella P.A. dopo la modifica apportata all’art. 18 S.L. dalla legge Fornero del 2012, il legislatore del 2017 aveva sostanzialmente optato per l’applicabilità dell’art. 18 S.L. nel testo ante-riforma. In particolare, oltre la reintegrazione, la legge prevede un’indennità risarcitoria commisurata “all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento del t.f.r.”. Poiché solo ad alcuni dipendenti pubblici è applicabile il t.f.r. e ad altri l’ips o il TFS e poiché solo la retribuzione per il computo del tfr è ispirata al principio di omnicomprensività, si era di nuovo posto un problema interpretativo e la giurisprudenza aveva finito per interpretare la norma nel senso che la retribuzione-parametro del t.f.r. fosse applicabile ai soli dipendenti in regime di t.f.r., mentre per gli altri la retribuzione-parametro sarebbe quella del TFS Sul conseguente tema della legittimità costituzionale di questa disparità di trattamento il giudice ha dunque interrogato la Corte costituzionale. Respingendo la questione di costituzionalità sollevata, la Corte contesta il presupposto interpretativo a fondamento della stessa: il legislatore del 2017 ha voluto infatti armonizzare i criteri di liquidazione dell’indennità per tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati, adottando una nozione di t.f.r. astratto e non f riferito a un trattamento concretamente applicabile. Nessuna disparità di trattamento pertanto è ravvisabile: il regime è unico per tutti i dipendenti pubblici, ancorché alcuni di essi non abbiano a suo tempo optato per il TFR.

Cassazione civile, ordinanza 17 ottobre 2025, n. 27719.

La Cassazione fa il punto sull’efficacia soggettiva del CCNL, quando l’azienda esercita attività differenti.

L’individuazione della sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto è rimessa all’autonomia negoziale delle parti, esercitata attraverso l’iscrizione ad un sindacato o ad un’associazione imprenditoriale oppure sulla scorta di un comportamento concludente, a prescindere dal criterio dell’attività svolta. Il datore di lavoro che svolga attività economiche diverse e sia iscritto alle associazioni datoriali stipulanti i rispettivi contratti collettivi è tenuto ad applicare nella propria azienda il contratto collettivo coerente con ciascun settore di attività.

Corte di Cassazione, sentenza 7 ottobre 2025, n. 26956.

Malattia particolarmente grave e comporto nel CCNL logistica.

Nel giudizio di impugnazione di un licenziamento per superamento del periodo di comporto nel settore “logistica” la Corte era chiamata a interpretare la norma del contratto collettivo che esclude dal calcolo del comporto i periodi di “malattie particolarmente gravi” occorsi durante un determinato arco temporale. Secondo la Corte – che conferma il rigetto delle domande -, (i) la nozione di “malattia particolarmente grave”, interpretata con i criteri di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., va intesa in senso restrittivo: dalla lettura coordinata delle diverse norme del CCNL e dal confronto con altri contratti emerge l’intento di escludere dal computo del comporto unicamente le patologie che impongono terapie salvavita o comunque trattamenti indispensabili alla sopravvivenza; (ii) l’onere di documentare la ricorrenza di tale condizione grava sul lavoratore, attraverso la prodizione di certificazione medica che attesti la “patologia grave che richiede terapia salvavita”; (iii) comunicazioni informali (es. messaggi WhatsApp al responsabile per aggiornarlo sull’evoluzione della malattia, come accaduto nel caso di specie) non hanno valore medico-legale e non suppliscono alla certificazione.

Corte di Cassazione, sentenza 7 ottobre 2025, n. 26954.

Revoca del licenziamento di lavoratrice in gravidanza: i 15 giorni decorrono dall’impugnazione, non dalla successiva comunicazione della gravidanza.

Una dipendente, licenziata in data 4 maggio 2022 per giustificato motivo oggettivo, quando era in gravidanza, aveva dapprima impugnato in modo generico il recesso e successivamente comunicato al datore di lavoro il proprio stato. Conseguentemente l’impresa aveva revocato il licenziamento e invitato la dipendente a riprendere servizio, al quale invito la lavoratrice non aveva adempiuto, sostenendo la tardività della revoca a norma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 23/2015 e impugnando su tale base il recesso. La Cassazione accoglie il ricorso della lavoratrice chiarendo che: (i) l’art. 5 del D.Lgs. n. 23/15 attribuisce al datore, nel quadro di un procedimento speciale rispetto alla normativa ordinaria sui licenziamenti illegittimi, il diritto potestativo di revocare entro 15 giorni il licenziamento, col ripristino immediato e retroattivo del rapporto e delle retribuzioni perdute, ma azzerando le ulteriori ordinarie conseguenze favorevoli al dipendente; (ii) trattasi pertanto di istituto eccezionale, la cui disciplina è di stretta interpretazione e va applicata secondo il suo tenore letterale, che fissa il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell’impugnazione, senza distinguere in base alla conoscenza del motivo di invalidità; (iii) trattandosi di un termine di decadenza, non è suscettibile né di sospensione né di interruzione; (iv) la conoscenza successiva dello stato di gravidanza non incide sul decorso del termine, dato che la tutela della maternità non può essere subordinata a un obbligo della lavoratrice di informare preventivamente il datore di lavoro della propria condizione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24973 del 16 settembre 2025.

Perché parte datoriale sia esonerata dall’obbligazione retributiva è necessario che la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro non sia a lei imputabile.

Questo il principio giurisprudenziale confermato dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato illegittima la sospensione della prestazione e della retribuzione disposta dal datore di lavoro in seguito all’ingiustificato rifiuto della ripresa del lavoro offerta dal dipendente provvisoriamente inidoneo alla mansione specifica anche in altre forme conformi alla consolidata prassi aziendale e compatibili con il suo stato di salute.

In caso di lavoratore affetto da una patologia transitoria e ritenuto temporaneamente inidoneo alla mansione specifica, infatti, il datore di lavoro deve dapprima tentare di adibirlo – per quanto possibile – a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento (o a mansioni anche inferiori) e, solo in difetto, è legittimato a sospendere la prestazione e la relativa retribuzione.

Qualora l’accertata inidoneità temporanea alla mansione si fondi sulla condizione di disabilità fisica o psichica del prestatore di lavoro, tuttavia, prima di procedere con la sospensione del rapporto il datore di lavoro deve – senza che ciò comporti un onere eccessivo – provare non solo a ricollocare il dipendente in mansioni equivalenti o inferiori, ma altresì ad adottare i c.d. adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro compatibili con lo stato di salute del lavoratore, come:

  • lo spostamento del lavoratore disabile in locali diversi da quello originario;
  • il trasferimento del lavoratore presso una sede di lavoro più vicina alla residenza;
  • l’adeguamento dei locali, delle attrezzature o delle mansioni (anche tramite la ripartizione dei compiti) alle condizioni di salute del lavoratore disabile;
  • le riduzioni e modifiche degli orari di lavoro;
  • lo svolgimento delle mansioni in regime di lavoro agile.

Infatti, come precisato dal Tribunale di Rovereto con sentenza n. 14 del 8 maggio 2025, la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro in essere con il lavoratore disabile (che legittimerebbe altresì il datore di lavoro alla mancata corresponsione della retribuzione) rappresenta – al pari dell’ipotesi di recesso per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore – l’ultima soluzione praticabile in seguito all’infruttuoso sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 24558 del 4 settembre 2025

Ai fini della legittimità del recesso, il datore deve mettere a disposizione del dipendente licenziato, già dal momento della contestazione, il report investigativo posto a base degli addebiti.

Nel caso di specie il lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli per uso abusivo dei permessi ex lege 104/1992. La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ravvisando una violazione del diritto di difesa del lavoratore per la messa a disposizione del report investigativo, inerente le giornate incriminate, solo in giudizio.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, in tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell’addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire la difesa del lavoratore, mentre non ha per oggetto le relative prove, soprattutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall’azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di lavoro.

Per la sentenza, conseguentemente, è sufficiente che il datore di lavoro indichi la fonte della sua conoscenza.

Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, nel caso di specie, il datore non ha preindicato specificamente i fatti addebitati e, peraltro, non è riuscito a dimostrare nemmeno in giudizio che il personale autore del report fosse autorizzato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità dell’impugnato recesso.

Corte d’Appello di Milano, 17 settembre 2025.

l trasferimento di una lavoratrice disabile a una unità locale più vicina al suo domicilio può configurare un accomodamento ragionevole.

La Corte accoglie il ricorso di una lavoratrice e ne riconosce il diritto a essere trasferita presso la sede di lavoro più vicina alla sua abitazione, configurando tale misura come un “accomodamento ragionevole” dovuto in ragione della sua disabilità, pur non qualificata come grave. Il provvedimento della Corte ha giudicato illegittimo il rifiuto del datore di lavoro, affermando che per l’azienda fosse possibile trovare soluzioni organizzative tali da garantire la parità di trattamento, senza oneri sproporzionati o eccessivi. Dagli atti è emerso, infatti, come presso la sede più vicina all’abitazione della lavoratrice risultassero impiegati dei lavoratori somministrati e adibiti allo svolgimento di mansioni compatibili con quelle della dipendente.

Tribunale di Venezia, 16 luglio 2025.

Applicata la sentenza 129/2024 della Corte costituzionale: se il CCNL prevede per la condotta una sanzione conservativa il lavoratore deve essere reintegrato sul posto di lavoro

Qualora il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro preveda per una specifica condotta illecita (ricevere mance dai fornitori in violazione del regolamento aziendale) una sanzione di tipo conservativo, il datore di lavoro non può legittimamente licenziare il dipendente per quella stessa condotta. In tal caso, il fatto contestato viene considerato giuridicamente “inesistente”, nel senso che è inidoneo a giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, il licenziamento è illegittimo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, anche nel regime del Jobs Act. Nel caso specifico, il Giudice ha ritenuto che il divieto di percepire mance per i lavoratori a cui si applica il CCNL Turismo Pubblici Esercizi si estenda anche alle somme in denaro elargite dai fornitori, ma che tale divieto non possa in ogni caso condurre a un licenziamento.

Tribunale di Campobasso, decreto n. 1352 16 luglio 2025.

Il Tribunale di Campobasso rigetta il ricorso per la repressione della condotta antisindacale in un caso di sostituzione del CCNL (da TLC a BPO, settore terziario, call center) durante l’ultrattività.

La decisione desta interesse perché incentrata in massima parte sull’interpretazione delle clausole temporali (ultrattività, rinnovo, disdetta etc). Nel caso di specie, il Tribunale:

  • chiarisce che l’ultrattività è questione rimessa all’autonomia collettiva (inapplicabile l’art. 2074 c.c.)
  • aderisce alle discutibili pronunce della Cassazione del 2021 e successive che ravvedono nell’ultrattività fino al rinnovo un termine negoziale (così escludendo la facoltà di recesso degli stipulanti)
  • ravvede, in assenza di disdetta, l’inapplicabilità della ultrattività fino al rinnovo, pure prevista
  • ravvede l’applicabilità della clausola di “rinnovo automatico” la quale, in assenza di previsione espressa di un termine o senza chiarire che gli effetti si sarebbero protratti fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL

Ne segue che non incorre in una condotta antisindacale, né viola la clausola di ultrattività, la scelta del datore di lavoro di applicare un CCNL diverso, stipulato dalla associazione datoriale di appartenenza. Non deve rilevare, prosegue il giudice, la valutazione circa il carattere peggiorativo del contratto successivo, almeno ai fini della valutazione della condotta datoriale ex art. 28 St. lav., né l’eventuale dimostrazione del carattere peggiorativo del trattamento normativo ed economico implica automaticamente una lesione dei beni protetti dalla norma sulla repressione della condotta sindacale (in tal senso sono “salve le valutazioni delle eventuali competenti sedi di merito in caso di controversie instaurate da singoli lavoratori”, i.e. per rivendicare l’insufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost.).

Le norme di incentivo all’applicazione di contratti stipulati da soggetti comparativamente più rappresentativi (ad es. art. 51 del d.lgs. 81 del 2015; e art. 29 comma 1 bis del d.lgs. 276 del 2003) non dimostrano che, a fronte del cambio volontario del CCNL, sia stato violato l’interesse a contrattare dei sindacati comparativamente più rappresentativi.

NEWSLETTER 10/2025

Novita’ normative

Legge 23 settembre 2025, n. 132.

Pubblicata la legge delega che regolamenta l’uso dell’intelligenza artificiale nel lavoro. Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda la materia lavoro, questi gli articoli di riferimento:

Art. 11. (Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro)

L’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

L’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell’Unione europea.

Art. 12. (Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale. L’Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio medesimo. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13. (Disposizioni in materia di professioni intellettuali)

L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale

oggetto della prestazione d’opera.

Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Legge n. 106 del 18 luglio 2025.

Lavoro agile da autorizzare anche se sussiste la priorità. Un ulteriore criterio di priorità in favore dei malati oncologici.

La L. 106/2025, all’art. 1 comma 4, ha inserito una disposizione in materia di accesso allo smart working in favore dei malati oncologici. Tale norma prevede infatti espressamente che una volta decorso il periodo di congedo non retribuito previsto al comma 1 – che non può essere superiore a 24 mesi ed è richiedibile dai dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% – il lavoratore dipendente vanta il diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile.

A tal fine è necessaria, oltre alla preventiva richiesta di fruizione del predetto congedo, la richiesta di smart working al termine del congedo stesso, sempre che la prestazione lavorativa svolta risulti compatibile con lo svolgimento in modalità agile.

Si evidenzia che l’indicato criterio di priorità si affianca ai criteri di priorità previsti dal comma 3-bis dell’art. 18 della L. 81/2017, come sostituito dal D.Lgs. 105/2022, e dal comma 6-bis dell’art. 33 della L. 104/92, che di seguito si riepilogano sinteticamente.

Per legge, i datori di lavoro pubblici e privati devono considerare con priorità le richieste di smart working avanzate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o, senza alcun limite di età, con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92.

Allo stesso modo, devono essere considerate con priorità le richieste avanzate da lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1 della indicata L. 104/92, o che siano caregivers, i quali vengono definiti dall’art. 1 comma 255 della L. 205/2017 come coloro che assistono e si prendono cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ex L. 76/2016, di un familiare o di un affine entro il secondo grado o – nei soli casi indicati dall’art. 33 comma 3 della L. 104/92 – di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità (anche croniche o degenerative), non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ex art. 3 comma 3 della medesima legge o sia titolare di indennità di accompagnamento ex L. 18/80.

Il comma 6-bis dell’art. 33 della L. 104/92 prevede poi che i lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 di tale articolo hanno diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile ai sensi dell’art. 18 comma 3-bis della L. 81/2017 o ad altre forme di lavoro flessibile, restando ferme le eventuali previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

Si evidenzia, infine, che il citato art. 18 prevede il divieto di sanzionare, demansionare, licenziare, trasferire, o sottoporre ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro la lavoratrice o il lavoratore che abbiano richiesto di fruire del lavoro agile. Qualunque misura adottata in violazione di tale divieto è da considerarsi nulla in quanto ritorsiva o discriminatoria.

Inoltre, il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo alla fruizione del lavoro agile, secondo quanto disposto dal comma 3-bis dell’art. 18 della L. 81/2017, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della

certificazione della parità di genere ex art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006 o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

Circolare INPS n. 130 del 30 settembre 2025.

Chiarimenti in materia di pignorabilità delle somme erogate dall’Istituto a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità di sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Con la Circolare n. 130 del 30 settembre 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti in materia di pignorabilità delle somme erogate dall’Istituto a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità di sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In prima battuta, l’Istituto ha illustrato il quadro normativo, ricordando la distinzione, contenuta nell’art. 545 c.p.c., tra crediti del tutto impignorabili e crediti parzialmente pignorabili, ossia pignorabili entro certi limiti e a determinate condizioni.

Rientrano nella prima categoria, ai sensi dell’art. 545 comma 2 c.p.c., i crediti aventi per oggetto “sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza”. Sono cioè da considerarsi non pignorabili le somme erogate dall’INPS per prestazioni di malattia, maternità, paternità nonché quelle connesse ai congedi parentali, alle prestazioni antitubercolari, ai permessi e ai congedi straordinari per assistenza ai disabili. In ogni caso, tali crediti possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso lo stesso Ente previdenziale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto, ovvero da omissioni contributive, ai sensi dell’art. 69 della L. 153/69.

Invece, nella seconda categoria, ossia quella dei crediti parzialmente pignorabili, ai sensi del primo, terzo e quarto comma dell’art. 545 c.p.c., rientrano, oltre ai crediti alimentari, anche i crediti retributivi. In particolare, l’INPS evidenzia come la pignorabilità delle indennità sostitutive della retribuzione sia consentita esclusivamente per i crediti alimentari e per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni e per ogni altro credito nella misura di un quinto. Si evince, quindi, una regola generale per cui le somme aventi natura di reddito da lavoro possono essere pignorate fino a un quinto del loro importo, fatta salva la possibilità, da parte del giudice, di disporre una diversa misura per i crediti alimentari.

L’INPS precisa, poi, che nel caso in cui il credito da prestazione sostitutiva della retribuzione venga pignorato più volte da diversi creditori, trova applicazione il limite di pignorabilità dei crediti di natura retributiva del debitore nell’ipotesi della simultanea esistenza di più crediti nei suoi confronti. In tal senso, il quinto comma dell’art. 545 c.p.c. dispone che il limite di un quinto possa essere esteso fino alla metà nell’eventualità di simultaneo concorso tra le diverse cause di credito indicate ai commi precedenti del medesimo articolo. Di conseguenza, anche per la soddisfazione dei crediti alimentari, i crediti previdenziali sostitutivi della retribuzione possono essere pignorati fino alla metà e, nell’ipotesi in cui il medesimo credito sia già assoggettato a esecuzione forzata, lo stesso è pignorabile al massimo nella misura pari alla differenza tra la metà del credito da prestazione e quanto già assoggettato al precedente pignoramento.

Per quanto attiene alla fase esecutiva dell’ordinanza di assegnazione, l’INPS precisa come, salvo diversa disposizione giudiziale, in caso di più pignoramenti debba essere data esecuzione al provvedimento relativo alla procedura esecutiva notificata in data anteriore: in caso di precedenti procedure esecutive già attive sul trattamento previdenziale, si può dare esecuzione al pignoramento

solo dopo l’integrale soddisfo di tali posizioni.

Inoltre, in assenza di disposizioni specifiche nel provvedimento di assegnazione, l’Ente previdenziale individua alcuni criteri cui fare affidamento:

  • se la notifica dei pignoramenti viene effettuata nella medesima data o se nell’ambito dello stesso procedimento esecutivo concorrono più crediti, l’importo da trattenere e da destinare ai diversi creditori deve essere contenuto nei limiti di un quinto;
  • qualora nell’ambito dello stesso procedimento esecutivo concorrano più creditori e nel provvedimento di assegnazione non sia stata specificata la percentuale di ripartizione delle somme, le medesime devono imputarsi in parti uguali a ciascuno dei creditori pignoratizi;
  • in caso di pignoramenti notificati nella medesima data, preso atto che la quota di un quinto trattenuta in fase di accantonamento cautelare è stata ripartita in parti uguali tra le diverse procedure esecutive, deve essere data tempestiva esecuzione all’ordinanza di assegnazione che pervenga in data anteriore;
  • in presenza di un provvedimento di assegnazione da eseguire in concorso ad altro terzo pignorato, il recupero del debito deve intendersi ripartito al 50%;
  • se coesistono trattenute per finanziamento con estinzione dietro cessione del quinto e trattenute per pignoramento, queste ultime devono essere sempre applicate in via prioritaria rispetto a quelle inerenti al finanziamento.

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 233/E del 9 settembre 2025.

Auto concesse in uso promiscuo.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 233/E del 9 settembre 2025, fornisce indicazioni circa la corretta applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali delle somme eventualmente trattenute ai dipendenti, per gli optional dagli stessi richiesti sui veicoli loro assegnati in uso promiscuo ed, in particolare, se debbano essere sottratte o meno dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.

Questa, in estrema sintesi, la risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Qualora il datore di lavoro trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui veicoli concessi in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, le stesse non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, per cui tali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

Agenzia delle Entrate, interpello n. 249/E del 18 settembre 2025.

Dipendente in servizio all’estero – Assicurazione sanitaria – Trattamento fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 249/E del 18 settembre 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito al corretto regime fiscale da applicare al premio della polizza assicurativa sottoscritta dal datore di lavoro in favore dei dipendenti che prestano servizio all’estero nei paesi dove non è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta e dei relativi familiari a carico conviventi.

Questa, la risposta dell’Agenzia delle Entrate:

l’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali,

in relazione al rapporto di lavoro». Tale disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. ”principio di onnicomprensività”), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo

51; lo stesso articolo 51, comma 2, lettera a), primo periodo, dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge»; con circolare 23 dicembre 1997, n. 326, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l’assistenza sociale risponde «a finalità fondate unicamente sulla solidarietà collettiva a soggetti che versano in uno stato di bisogno» e che si qualificano come ”contributi previdenziali” quei contributi versati in ottemperanza di legge al fine di garantire al dipendente specifiche prestazioni previdenziali; sulla base della normativa e della prassi richiamata, il contratto di assicurazione sanitaria (malattia, infortunio e maternità) che il datore di lavoro ha sottoscritto non può essere ricondotto alla categoria dei ”contributi assistenziali”, non riscontrandosi alcuna finalità di ”solidarietà collettiva” nei confronti di soggetti che versano in uno stato di bisogno, né a quella dei ”contributi previdenziali”, come sopra descritti; di conseguenza, il premio della polizza sottoscritta dall’Istante in favore dei propri dipendenti che prestano servizio all’estero concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Garante privacy provvedimento n. 363 del 23 giugno 2025.

No alla divulgazione dei motivi dell’assenza dei dipendenti.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il Provvedimento n. 363 del 23 giugno 2025, ha sanzionato una società che ha divulgato dati personali, anche di natura sensibile, relativi ai motivi dell’assenza dal lavoro del proprio personale.

In particolare, le informazioni relative ai motivi delle assenze, indicate mediante sigle sintetiche (“MAL” in luogo di malattia, “104” in luogo di “permesso assistenza disabili, l. n. 104/1992”, “SOSP” in luogo di sospensione/sanzione disciplinare, ecc.) venivano rese disponibili a tutti i dipendenti, mediante affissione delle tabelle dei turni di servizio sulle bacheche aziendali, posizionate presso i depositi aziendali dei mezzi di trasporto utilizzati per la gestione del servizio, nonché tramite l’invio di una e-mail ai dipendenti dell’azienda.

Novita’ giurisprudenziali

Tribunale di Bari, sentenza 17 settembre 2025, n. 1557.

La legittimità dello staff leasing.

La sentenza evidenzia che lo staff leasing è coerente con il diritto comunitario, poiché la Direttiva 2008/104/CE si applica solo ai lavoratori assegnati “temporaneamente” a un’impresa utilizzatrice.

La stabilità del rapporto a tempo indeterminato esclude la precarietà che la direttiva mira a contrastare.

La normativa italiana (artt. 31 e 34 D.Lgs. 81/2015) consente lo staff leasing e garantisce tutele specifiche: il lavoratore è assunto dall’agenzia a tempo indeterminato, gode dell’indennità di disponibilità e di concrete prospettive di ricollocamento

La sentenza procede ad una analisi puntuale delle fonti comunitarie che mette in luce la differenza tra contratto a termine e staff leasing.

Un chiarimento utile dopo alcune decisioni che hanno generato incertezza: lo staff leasing è legittimo e non contrasta con la direttiva europea sul lavoro interinale.

Nello specifico, secondo il Tribunale, infatti, lo staff leasing assicura stabilità al lavoratore, sulla base del rapporto a tempo indeterminato con l’agenzia interinale e quindi non contrasta con la Direttiva 2008/104/CE che regola il lavoro in somministrazione, sottolineandone la natura temporanea e stabilendo misure con l’abuso delle missioni a termine.

Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro con la sentenza in parola si è pronunciato su un ricorso relativo alla somministrazione di lavoro ed alla corretta interpretazione dello staff leasing, ossia la somministrazione a tempo indeterminato con missione parimenti a tempo indeterminato.

La sentenza conferma che le imprese possono ricorrere allo staff leasing nei limiti fissati dal D.Lgs. 81/2015, mentre ai lavoratori viene comunque garantita la stabilità occupazionale grazie al contratto a tempo indeterminato stipulato con l’agenzia di somministrazione.

Nel caso di specie, il lavoratore ricorrente, appartenente alle categorie protette ex L. 68/1999, aveva prestato attività lavorativa continuativa presso un’impresa utilizzatrice dal 2018 al 2024, tramite contratti di somministrazione stipulati con un’agenzia per il lavoro. Nel proprio ricorso, il lavoratore ha sostenuto l’illegittimità dei contratti di somministrazione, ritenendoli utilizzati in modo abusivo per coprire esigenze permanenti. Ha quindi chiesto che fosse dichiarata la nullità degli stessi e che venisse riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice, oppure, in via subordinata, la corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 39 del D.Lgs. 81/2015.

La società, dal suo canto, ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando che la cessazione della missione era dovuta al contratto di solidarietà in vigore nello stabilimento e che il rapporto del lavoratore con l’agenzia era comunque proseguito presso un’altra azienda. Ha inoltre evidenziato la piena legittimità dello staff leasing, ritenuto conforme alla normativa nazionale e coerente con gli obiettivi di tutela e garanzia occupazionale.

Il Giudice del lavoro, nella propria disamina, ha ricostruito l’evoluzione normativa della somministrazione di lavoro in Italia.

Con la L. 196/1997 è stato introdotto il lavoro interinale, primo modello di fornitura temporanea di manodopera. Successivamente, il D.Lgs. 276/2003 ha riformato la disciplina, legittimando la somministrazione a tempo indeterminato e aprendo la strada al cosiddetto staff leasing.

Infine, il D.Lgs. 81/2015 ha riordinato l’intera materia, confermando e regolamentando lo staff leasing all’art. 31, fissandone limiti e condizioni applicative.

La Direttiva europea 2008/104/CE regola il lavoro tramite agenzia interinale, sottolineandone la natura temporanea e imponendo misure contro l’abuso delle missioni a termine.

Tuttavia, secondo il Tribunale, essa non si applica allo staff leasing, in quanto il rapporto con l’agenzia è a tempo indeterminato e assicura già stabilità al lavoratore.

Il Tribunale ha motivato la propria decisione chiarendo che lo staff leasing, ossia la somministrazione a tempo indeterminato con missione parimenti a tempo indeterminato, non rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva in parola, la quale disciplina esclusivamente le missioni a termine.

Di conseguenza, non può configurarsi alcun abuso del principio di temporaneità, poiché il lavoratore conserva un rapporto stabile con l’agenzia di somministrazione, che garantisce tutele occupazionali e possibilità di ricollocazione.

Inoltre, l’ordinamento italiano pone limiti quantitativi precisi (art. 31 del D.Lgs. 81/2015), scongiurando il rischio di strutture imprenditoriali prive di dipendenti diretti. Alla luce di tali considerazioni, il Giudice ha rigettato il ricorso.

La decisione, in definitiva, chiarisce che:

  • la somministrazione a tempo determinato resta soggetta ai limiti della Direttiva e al principio di temporaneità;
  • lo staff leasing è uno strumento distinto, che garantisce stabilità al lavoratore e flessibilità all’impresa;
  • i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia godono di tutele ulteriori, come la possibilità di ricollocazione in nuove missioni.

La pronuncia contribuisce a delimitare il campo di applicazione della normativa UE, confermando la legittimità di discipline nazionali che prevedono la somministrazione a tempo indeterminato.

Corte di Cassazione, ordinanza 24 settembre 2025, n. 26021.

Il datore deve provare di aver adottato tutte le misure per evitare l’infortunio.

Al lavoratore spetta invece dimostrare il danno e il nesso eziologico con le mansioni svolte.

Il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro ha l’onere di dare prova, da un lato, del nesso causale tra lo svolgimento delle proprie mansioni e l’infortunio occorso e, dall’altro, delle conseguenze che ne sono derivate, limitandosi, invece, ad allegare l’inadempimento datoriale.

Nel caso di specie un lavoratore agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento di tutti i danni subiti in seguito a un infortunio sul lavoro: nello svolgimento delle sue mansioni di trafiliere, mentre tagliava un tondino di ferro con le forbici, veniva colpito all’occhio sinistro da un pezzo del metallo rimosso, riportando una gravissima lesione.

In primo luogo, la Cassazione chiarisce che la responsabilità ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone nei medesimi termini di cui all’art. 1218 c.c., con riferimento all’inadempimento delle obbligazioni. Il lavoratore deve pertanto allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione; il datore, d’altro canto, deve provare che il danno sia dipeso da causa a lui non imputabile, cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza predisponendo tutte le misure atte a evitarlo.

Ciò detto, i giudici di legittimità evidenziano come il lavoratore avesse allegato e provato l’esatta dinamica del sinistro, nonché il nesso eziologico che lo connetteva al rapporto di lavoro: aveva, cioè, dimostrato che le lesioni subite erano state cagionate da un pezzo di ferro che si era conficcato nel suo occhio sinistro nel corso dello svolgimento della sua mansione. Da qui, avrebbe dovuto sorgere l’obbligo del datore di provare di aver adempiuto a tutte le prescrizioni di sicurezza necessarie in base alla lavorazione svolta.

In merito, la Corte precisa come l’oggetto dell’onere della prova a carico del datore attenga al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, nonché di quelle suggerite dall’esperienza, dall’evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto, a maggior ragione quando l’esecuzione della prestazione sottopone il lavoratore a un particolare pericolo insito nella mansione, come può essere quella di tagliare un tondino di ferro con le forbici.

Inoltre, aggiungono i giudici di legittimità, quanto all’ampiezza della diligenza richiesta al datore, viene precisato come quest’ultimo rimanga responsabile altresì per la omessa predisposizione di tutte le misure e cautele idonee e preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore, anche per la mancata vigilanza circa l’uso dei dispositivi di protezione individuale.

Ed è proprio quest’ultimo punto a essere centrale: il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano rispettate: la condotta colposa del dipendente non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa. La Corte chiarisce infatti come il c.d. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussista solo laddove questi abbia posto in essere “un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante” rispetto al procedimento lavorativo e alle indicazioni ricevute, in forza di una scelta arbitraria volta a generare e ad affrontare una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.

C.G.U.E. sentenza 38/24 del 11 settembre 2025.

Tutela dei diritti delle persone disabili – Estensione ai genitori di bambini disabili.

Con sentenza C-38/24 pubblicata l’11 settembre 2025 la Corte di Giustizia Europea ha affermato che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, ai sensi della direttiva quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000), si estende anche a un lavoratore che ne è vittima a causa dell’assistenza che fornisce a suo figlio, affetto da disabilità.

Secondo la Corte, per garantire l’uguaglianza tra i lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli idonee a consentire loro di fornire l’assistenza necessaria ai loro figli disabili, con il limite del carattere sproporzionato che tale onere potrebbe comportare per il datore di lavoro. Di conseguenza, il giudice nazionale dovrà verificare che, in tale causa, la domanda del lavoratore non costituisca un onere del genere.

Corte di Cassazione, sentenza 28 agosto 2025, n. 24100.

Legittimo il licenziamento del lavoratore ultras violento con la polizia.

La Cassazione fa chiarezza su passaggio in giudicato della condanna penale e tempestività della contestazione disciplinare.

In materia di licenziamento e condotte extralavorative, al fine di valutare la tempestività della sanzione disciplinare, deve farsi riferimento alla condanna in sede penale e al relativo passaggio in giudicato.

È questo il principio recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 24100/2025, nell’ambito di una controversia che vedeva coinvolto un lavoratore, con la qualifica di operaio, licenziato per aver riportato una condanna ad una pena detentiva di otto mesi con sentenza passata in giudicato per delle azioni commesse al di fuori dal contesto lavorativo.

Il dipendente – punito per “oltraggio alle forze di polizia di stato e istigazione a commettere delitti di resistenza e delitti contro la persona” nonché per “aver offeso con più azioni […] l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale” – integrava detti reati nel contesto delle tifoserie calcistiche, anche mediante l’utilizzo di frasi gravemente ingiuriose.

Già la Corte d’Appello di Catania aveva affermato la legittimità del licenziamento, ponendo in evidenza la gravità dei fatti per i quali il dipendente veniva condannato in sede penale, in considerazione delle fattispecie incriminatrici violate, del concreto disvalore penale derivante dalla natura delle persone offese e dei beni giuridici tutelati nonché della reiterazione delle condotte nel corso di ben due anni. Il licenziamento veniva, pertanto, ritenuto giustificato per il motivo soggettivo, sebbene si trattasse di reati commessi al di fuori dell’attività lavorativa, stante la compromissione dell’elemento fiduciario che connota il rapporto di lavoro.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi su ricorso del lavoratore, conferma quanto statuito dal giudice di seconde cure: anche se tali azioni venivano commesse al di fuori dell’attività lavorativa, le stesse si sostanziavano in fatti gravi di negazione di valori etici e morali, tali da pregiudicare appunto la “statura morale” del lavoratore e da giustificarne il licenziamento disciplinare.

Nel caso in esame viene in rilievo anche un altro aspetto della questione, che attiene al tempo decorrente tra irrogazione della contestazione disciplinare e commissione del fatto: le condotte del dipendente erano note al datore sin dal 2010 e la sentenza della Corte d’Appello penale veniva emessa

nel dicembre del 2012; nessuna conoscenza ne aveva però il datore sino al mese di ottobre 2016, in cui veniva emessa la contestazione disciplinare. Ebbene, sul punto la Corte chiarisce come l’arco temporale tra i fatti e la loro contestazione debba decorrere dall’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall’astratta conoscibilità dei fatti stessi. Ad

un’attenta analisi, il “prudente indugio” del datore di lavoro che attende l’esito del processo penale prima di procedere alla contestazione disciplinare, si pone nell’interesse del lavoratore, che sarebbe altrimenti colpito da accuse avventate.

Ai fini della valutazione della tempestività della sanzione disciplinare deve, quindi, aversi riguardo alla

condanna in sede penale e al relativo passaggio in giudicato. Né assume rilievo la circostanza per cui il datore di lavoro si sia attivato per conoscere gli esiti del procedimento penale: quest’ultimo infatti ha il potere, ma non l’obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, non essendo previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Sicché, in conclusione, la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione, bensì alla data in cui l’illecito “viene conosciuto in termini circostanziati”.

Corte di Cassazione sentenza n. 29 agosto 2025, n. 24204.

Il datore di lavoro non può visionare la e-mail degli ex dipendenti, considerati sleali, attraverso i server aziendali: i messaggi provengono comunque da account privati protetti da password ed i titolari non hanno concesso alcuna autorizzazione.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24204/2025, richiamando il pronunciamento della Corte europea dei Diritti dell’uomo (ricorso 61496/08): le comunicazioni trasmesse dai locali dell’impresa rientrano nella nozione di vita privata e di corrispondenza e non sono consentiti controlli senza informativa su possibilità, forma e controllo degli accessi.

Sono illegittime la conservazione e la categorizzazione, da parte del datore di lavoro, dei dati personali dei dipendenti tratti da account privati. È quanto è tornata a sancire la Cassazione, confermando quanto deciso dalla Corte d’appello di Milano nell’ambito di una causa che vedeva contrapposta una società e alcuni ex dipendenti.

Nel dettaglio, le indagini e gli accessi da parte del datore di lavoro erano avvenuti a seguito delle dimissioni di un gruppo di dipendenti per intentare un’azione risarcitoria dei danni causati dai comportamenti sleali di detti dipendenti, accertati mediante consulenza tecnica informatica con riferimento a comunicazioni mail effettuate mediante account privati dei lavoratori.

In primo grado, il tribunale di Milano aveva accolto parzialmente il ricorso della società, relativamente all’utilizzabilità, nel procedimento, delle comunicazioni mail dei lavoratori, affermando che, sebbene fossero state estratte da account privati, erano state fatte confluire sul server aziendale, per cui la corrispondenza doveva considerarsi aperta e non chiusa. Di opposto avviso, i giudici d’appello, che avevano quindi respinto il ricorso del datore di lavoro, il quale, invece, sosteneva che la corrispondenza prodotta era stata “tutta rinvenuta sui sistemi informatici aziendali di sua proprietà“, quali personal computer e server e, quindi, “consultabile senza alcuna chiave di accesso” in quanto la società era titolare dei sistemi informatici e aziendali.

La Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di secondo grado e ha rigettato il ricorso della società: “la posta acquisita dal datore di lavoro proveniva da account personali, sebbene inseriti sul server aziendale, per accedere ai quali occorreva una password“. La Corte d’ Appello – aggiunge la Cassazione – ha “correttamente applicato i principi” sanciti dalla sentenza della Corte di Strasburgo del 2017, nella quale “è stato affermato che le comunicazioni trasmesse dai locali dell’impresa nonché dal domicilio di una persona possono essere comprese nella nozione di ‘vita privata’ e di ‘corrispondenza’

contenuta all’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

I criteri della CEDU e la tutela della privacy – La Cassazione rileva che nel giudizio di appello si è tenuto in considerazione anche dei criteri fissati dalla CEDU “in tema di rispetto dei principi della finalità

legittima (il controllo nelle sue varie forme deve essere giustificato da gravi motivi), della proporzionalità (il datore di lavoro deve scegliere, nei limiti del possibile, tra le varie forme e modalità di adeguato controllo, quelle meno intrusive) e della preventiva dettagliata informazione ai dipendenti sulle possibilità, forme e modalità del controllo in modo tale che, in ossequio alla necessità di contemperare le esigenze datoriali di controllo con quelle di tutela della privacy del dipendente, non è

stata ritenuta consentita un’attività di controllo massivo, mentre sono state considerate indispensabili le opportune informative in merito alla possibile attività di controllo, con esclusione, in tale ottica, di controlli preventivi proprio perché si esulerebbe dal piano difensivo‘”.

Nel caso in esame, osserva la Corte, i dipendenti avevano “precisato che non avevano impostato alcuna opzione per ricevere le mail personali sul medesimo applicativo di posta elettronica utilizzato sul pc aziendale e di non avere concesso alcuna autorizzazione“, mentre “la società non aveva dimostrato di avere impartito specifiche disposizioni finalizzate a regolamentare le modalità di controllo e/o di duplicazione della corrispondenza dei lavoratori“.

Ancora, la pronuncia osserva che, “anche in relazione ad una eventuale asserita equiparazione degli account dei lavoratori a quelli aziendali, è stato più volte precisato che in tema di tutela della riservatezza nello svolgimento del rapporto di lavoro, sono illegittime la conservazione e la categorizzazione dei dati personali dei dipendenti, relativi alla navigazione in Internet, all’utilizzo della posta elettronica ed alle utenze telefoniche da essi chiamate, acquisiti dal datore di lavoro attraverso impianti e sistemi di controllo la cui installazione sia avvenuta senza il positivo esperimento delle procedure di cui all’art. 4 della legge n. 300 del 1970. “

Le tutele dello Statuto dei Lavoratori trovano, pertanto, applicazione anche ai controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori quando comportino la possibilità di verifica a distanza dell’attività di questi ultimi ed in assenza dell’acquisizione del consenso individuale e del rilascio delle informative previste dal d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Tribunale di Bologna decreto del 22 settembre 2025.

Comunicazioni del datore di lavoro ai dipendenti e attività antisindacale.

Con decreto del 22 settembre 2025 il Tribunale di Bologna ha affermato che durante le trattative sindacali il datore di lavoro può comunicare al proprio personale la propria posizione relativa alle materie portate al tavolo negoziale, senza che ciò, pur se effettuato ripetutamente, possa essere considerato un ostacolo all’esercizio dell’attività sindacale.

Secondo il Tribunale non vi è violazione dell’articolo 28 della legge n. 300/1970, che è una disposizione finalizzata ad impedire la compromissione della libertà e dell’esercizio della suddetta attività: secondo il giudice i ripetuti comunicati non hanno scavalcato le organizzazioni sindacali, né hanno leso la loro immagine.

Tribunale di Ferrara, sentenza del 2 settembre 2025 n. 155.

La committente può far fronte allo sciopero impiegando suoi dipendenti.

L’azione per reprimere la condotta antisindacale non può essere diretta nei confronti di soggetti diversi dal datore.

Il procedimento di repressione della condotta antisindacale non può essere esteso nei confronti di soggetti terzi estranei al rapporto di lavoro ed, in particolare, rispetto al committente nell’ambito di un contratto di appalto.

A seguito della cessazione di un rapporto di appalto, i lavoratori, dipendenti dell’impresa appaltatrice, avevano proclamato uno sciopero di tre giornate, dal 28 al 30 aprile 2025; senonché, nel corso di tale arco temporale, l’azienda committente aveva sostituito i lavoratori scioperanti con dipendenti propri. Inoltre, la stessa committente aveva assunto, in quegli stessi giorni, 14 dipendenti dell’appaltatrice, divenendo datrice di lavoro degli scioperanti.

Detto comportamento, secondo l’organizzazione sindacale promotrice dell’astensione collettiva, integrava una condotta antisindacale, in quanto dannosa per l’efficacia della protesta.

Con ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Ferrara, il sindacato agiva nei confronti della committente specificando, in punto di legittimazione passiva, come la nozione di “datore di lavoro” di cui all’art. 28 della L. 300/70 avrebbe dovuto essere interpretata in senso “logico” e “teleologico”, in considerazione delle mutazioni dei rapporti di lavoro e della frammentazione delle attività d’impresa: l’utilizzatrice sarebbe quindi un soggetto passivamente legittimato, in quanto parte attiva nel conflitto e destinataria delle richieste sindacali. L’organizzazione sindacale sosteneva, poi, come dovesse ravvisarsi un’ipotesi di crumiraggio esterno (che si sostanzia nell’assunzione di personale esterno da parte del datore di lavoro che subisce lo sciopero dei propri dipendenti) per aver, l’impresa committente, sostituito i lavoratori scioperanti con propri dipendenti.

D’altro canto, l’impresa eccepiva il difetto di legittimazione passiva rispetto all’azione di cui all’art. 28 della L. 300/70, specificando altresì come, una volta aver preso atto della proclamazione dello sciopero, la stessa si era organizzata impiegando 15 propri dipendenti; ciononostante, lo sciopero aveva comunque generato un calo produttivo. Inoltre, la datrice evidenziava che i 14 lavoratori assunti – ex dipendenti dell’appaltatrice – non erano stati utilizzati per minimizzare i pregiudizi dello sciopero, avendo il rapporto decorrenza dal 1° maggio 2025.

Investito della controversia, il Tribunale estense chiarisce in prima battuta come la committente abbia utilizzato il proprio personale – già in forze – per fronteggiare l’impatto dello sciopero, non assumendo quindi personale esterno neanche tra gli ex dipendenti dell’appaltatrice. Viene rilevato come, nella fattispecie, non possa ravvisarsi un’ipotesi di crumiraggio esterno: in primo luogo, la sostituzione degli scioperanti non avveniva ad opera della datrice ed, in secondo luogo, la committente usava personale interno, senza effettuare nuove assunzioni.

A ben vedere, la sostituzione operata nel caso di specie era solo parziale, temporanea e non neutralizzava l’azione sindacale, posto che l’azienda subiva contraccolpi nella sua attività produttiva, né può acquisire rilievo l’assunzione di una parte del personale scioperante, dal momento che il rapporto di lavoro avrebbe avuto inizio dal 1° maggio, cioè dal giorno successivo all’ultimo giorno dello sciopero.

Infine, per quanto attiene ai profili inerenti alla legittimazione passiva della committente, il giudice di Ferrara chiarisce come l’art. 28 della L. 300/70 possa essere utilizzato per reprimere le condotte ritenute antisindacali poste in essere esclusivamente dal datore di lavoro e non anche da parte di soggetti estranei al rapporto (a meno che la condotta sia materialmente posta in essere da terzi, ma comunque riconducibile al datore; nel qual caso, l’azione sarà “certamente proponibile” nei confronti di quest’ultimo). In tal senso è il dato letterale della norma, la quale fa espresso riferimento, quale soggetto passivo del procedimento, al datore: “[q]ualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti […]”.

Detta argomentazione può valere anche in presenza di fenomeni di “sdoppiamento” tra la figura del datore di lavoro e quella dell’utilizzatore della prestazione posto che, da un lato, la norma introduce un procedimento speciale, non potendo essere pertanto interpretata analogicamente e che, dall’altro, il datore di lavoro è il soggetto sul quale gravano gli obblighi in materia di diritti sindacali; solo quest’ultimo può ledere le prerogative sindacali in materia di tutela dei lavoratori. Infine, dovendo il giudice emettere un provvedimento di condanna alla cessazione della condotta e di rimozione degli effetti, il destinatario può essere soltanto il datore di lavoro: l’ordine del giudice, rafforzato da sanzioni penali in caso di non ottemperanza, non potrebbe essere indirizzato nei confronti di un soggetto terzo.

NEWSLETTER 9/2025

Novita’ normative

Legge n. 118 del 8 agosto 2025: contributi per lavoratrici madri e per il benessere dei lavoratori del settore turistico.

Il Parlamento ha pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2025, la L. 8 agosto 2025, n. 118, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Di particolare interesse quanto previsto dall’articolo 6 (“Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli“). Slitta al 2026 il parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e le lavoratrici autonome, previsto dall’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Nelle more dell’attuazione della norma, per l’anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico ed alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, con 2 figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico ed alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2025 e fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.

Le somme non rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Una ulteriore disposizione riguarda il benessere dei lavoratori del comparto turistico ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 14).

Proprio al fine di migliorare il benessere dei lavoratori è autorizzata, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l’anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l’erogazione di contributi volti a sostenere

investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l’erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

Le risorse sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico ricettivo, gestiscono strutture turistico ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Sempre all’interno dell’articolo 14, è stato inserito il comma 6 bis che prevede la proroga, sino al 31 dicembre 2026, della causale basata su “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti“, che potrà essere prevista all’interno dei contratti a tempo determinato.

Contratti a termine: causale per esigenze individuate dalle parti fino al 31 dicembre 2026.

In fase di conversione del decreto legge n. 95/2025 (c.d. Decreto Economia) nella Legge n. 118/2025, pubblicata in G.U. n. 184 del 9 agosto 2025, è stato inserito, all’articolo 14, il comma  6 bis che prevede all’interno dell’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, n. 81/2015 (TU sui contratti di lavoro), la modifica del termine al “31 dicembre 2026”.

Questo il nuovo articolo 19, comma 1:

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b bis) in sostituzione di altri lavoratori.”

Anche per il 2026 sarà possibile, al superamento dei primi 12 mesi in contratti a termine, utilizzare una causale individuata dalle parti in base ad “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva“, ma solo qualora non sia presente alcuna casistica prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale.

CCNL per le agenzie di somministrazione di lavoro: in vigore i testi definitivi.

Ratificati i testi dei due CCNL agenzie di somministrazione lavoro Assolavoro e Assosom e associazioni datoriali Assolavoro e Assosom e sindacali NIDIL CGIL FELSA CISL e UILTEMP che hanno firmato il 22 luglio 2025, a Roma il testo definitivo del CCNL somministrazione, per i dipendenti delle agenzie per il lavoro che occupa, in Italia, circa un milione di persone l’anno.

L’accordo precisa che alla luce del principio di ultra vigenza condiviso nei precedenti rinnovi e fermo restando quanto previsto dall’accordo sulle decorrenze sottoscritto in data 13 febbraio 2025, le parti concordano che il CCNL decorre dal 21 luglio 2025 e sarà in vigore fino al 20 luglio 2028, salvo quanto di seguito specificato: la disciplina di cui all’art. 10, par. Ebitemp lettera h) nonché dell’accordo delle parti sociali del 3 febbraio 2025 “welfare sanitario”, di cui all’allegato n. 15, decorrono dal. 1 giugno 2025.

Il comunicato stampa sindacale evidenzia in particolare il miglioramento delle condizioni economiche con aumenti superiori al 15% per l’indennità di disponibilità e aumenti del 20% sulle prestazioni erogate dalla bilateralità, l’introduzione di una specifica assicurazione sanitaria di settore.

Dal punto di vista normativo, la principale novità è costituito dall preavviso di 3 giorni in caso di proroga per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi con indennizzo in caso di violazione razionalizzato e potenziato lo strumento della clausola sociale per i cambi appalto.

Vengono anche migliorate le tutele individuali, con una particolare attenzione alla maternità, sia sui rapporti di lavoro a termine sia a tempo indeterminato, alle malattie ingravescenti, alle persone migranti, al contrasto alle molestie e alle donne vittime di violenza con l’introduzione di uno specifico sostegno economico.

In tema di formazione si introduce le possibilità di FAD con indennità di frequenza e formazione continua di alta specializzazione, oltre ad un rafforzamento del diritto mirato.

Introdotta, inoltre, la contrattazione di secondo livello con le agenzie per il lavoro; sul fronte delle relazioni sindacali, decentramento dei percorsi di gestione anche sui singoli siti per monitorare le condizioni di lavoro e il rispetto della parità di trattamento.

Introdotta anche la nuova procedura di ricollocazione plurima per i casi di fuoriuscite plurime dalle aziende utilizzatrici per assicurare maggiori tutele anche ai lavoratori e alle lavoratrici in somministrazione.

INPS: genitore intenzionale in una coppia di donne, diritto al congedo obbligatorio di paternità.

messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025, recepisce la sentenza n. 115, depositata in data 21 luglio 2025, della Corte Costituzionale che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 27 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile”.

Ne consegue che, come precisato nell’ultimo comma dell’articolo 27 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, anche per la madre intenzionale la comunicazione di fruizione del congedo in oggetto deve essere fatta al proprio datore di lavoro, il quale provvede all’anticipazione dell’indennità per conto dell’Istituto.

La domanda telematica di congedo deve essere presentata direttamente all’INPS solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l’anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro (cfr. il paragrafo 2.5 della Circolare INPS n. 122/2022).

Le lavoratrici dipendenti di pubbliche Amministrazioni devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, non avendo l’Istituto competenza per tali lavoratrici.

La fruizione del congedo e l’anticipazione della relativa indennità spetta solo al lavoratore padre che risulti tale nei registri di stato civile o sulla base di provvedimento di adozione o di affidamento collocamento. Così pure, in caso di lavoratrice madre intenzionale, la stessa, come stabilito dalla sentenza in oggetto, deve risultare genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento collocamento.

Nuovi permessi per i malati oncologici. Viene poi prevista la possibilità di fruire di un congedo non retribuito per un periodo non superiore a 24 mesi.

È stata pubblicata la L. 18 luglio 2025 n. 106 che contiene le disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

La legge, che entra entrata in vigore il 9 agosto 2025, all’art. 1 riconosce la possibilità di fruire di un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi in favore dei dipendenti sia pubblici sia privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Durante il periodo di congedo, che non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali (salvo riscatto da parte del lavoratore), il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non percepisce la retribuzione, né può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. La norma precisa che il congedo è compatibile con ulteriori eventuali benefìci, anche economici e che la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

Decorso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile, se la prestazione lavorativa lo consenta.

In relazione alle medesime malattie, la norma prevede poi la sospensione dell’esecuzione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa per il committente per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare da parte di un lavoratore autonomo di cui all’art. 14 comma 1 della L. 81/2017 (norma che per la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente prevede la sospensione dell’esecuzione del rapporto su richiesta del lavoratore, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente).

Quanto ai permessi aggiuntivi, questi sono riconosciuti a decorrere dal 1 gennaio 2026.

Da tale data, l’art. 2 della legge in esame dispone il diritto dei dipendenti affetti, o con figlio minore

affetto, da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, di fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso.

Per tali permessi, che si aggiungono alle tutele previste dalla normativa vigente e dai CCNL, è riconosciuta un’indennità economica e la copertura figurativa, ma devono essere utilizzati per le specifiche esigenze individuate dalla norma,ovvero: visite; esami strumentali; analisi chimico-cliniche e microbiologiche; cure mediche frequenti. È poi richiesta la prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

L’indennità spettante è determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia; nel settore privato è corrisposta direttamente dai datori di lavoro, che possono successivamente recuperarla tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.

Per le ore di permesso aggiuntive si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.

Le disposizioni contenute nella L. 106/2025 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3/2001.

Sempre a tutela dei malati oncologici si ricorda infine il decreto del ministero della salute del 5 luglio 2024 che contiene la disciplina delle modalità e delle forme ai fini del rilascio del certificato di oblio oncologico, previsto dalla L. 193/2023 (si veda “Certificato di oblio oncologico da rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta” del 3 agosto 2024).

Auto in uso promiscuo ai dipendenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 192/e del 22 luglio 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del calcolo del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevedendo nuove percentuali da applicare ai contratti stipulati dal 1 gennaio 2025.

La questione sottoposta all’agenzia delle entrate erano:

  • se ai fini della determinazione del fringe benefit delle auto aziendali debba applicarsi la normativa vigente alla data di stipula del contratto di assegnazione tra il datore di lavoro e il dipendente, anche nel caso in cui la consegna effettiva del veicolo avvenga successivamente al 1 gennaio 2025;
  • se la stipula del contratto di assegnazione entro il 31 dicembre 2024 consenta di applicare la normativa precedente in materia di fringe benefit, indipendentemente dalla data di consegna del veicolo;
  • se la data di consegna del veicolo sia rilevante esclusivamente per determinare il momento di decorrenza dell’applicazione del fringe benefit al dipendente, senza influenzare la normativa di riferimento applicabile.

La risposta dell’agenzia delle entrate è stata in sintesi che nel caso prospettato, ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul ”valore normale”, al netto dell’utilizzo aziendale.

L’individuazione del Preposto si misura in concreto e non formalmente.

La nomina può essere valida anche per lavoratori con ridotta anzianità di servizio o assunti come apprendisti.

Anche un lavoratore con limitata anzianità di servizio ovvero assunto con contratto di apprendistato può ricoprire il ruolo di preposto.

Ciò che conta sono le effettive capacità di adempiere agli obblighi previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 per tale figura.

Lo ha chiarito la recente nota congiunta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e della conferenza delle regioni e province autonome che, in ragione di alcune scelte organizzative di imprese operanti in ambito ferroviario di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) o tra lavoratori in apprendistato, ha esaminato in modo approfondito il ruolo del preposto, una figura chiave nella filiera della salute e sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.

Già con l’interpello n. 5/2023 il Ministero del Lavoro aveva spiegato come il preposto rivesta un fondamentale ruolo di garanzia rispetto ai lavoratori, al punto che vi è sempre l’obbligo di una sua individuazione, sanzionato dall’art. 55 comma 5 lett. D) del D.Lgs. 81/2008 (norma che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione dell’art. 18 comma 1 lett. B-bis), riferito proprio alla nomina del preposto).

Occorre ricordare che, secondo la definizione contenuta all’art. 2 comma 1 lett. E), il preposto deve sovrintendere alla attività lavorativa e garantire l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Affinché tali compiti non restino meramente potenziali ma risultino effettivi e concretamente esercitabili, il preposto deve necessariamente avere adeguate competenze professionali. Ciò innanzitutto attraverso una specifica formazione, come previsto dall’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/2008. Inoltre, il preposto deve disporre anche di poteri di iniziativa. Lo stesso art. 19 conferisce allo stesso un ruolo attivo nella misura in cui, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Tanto premesso, ci si è chiesti se lavoratori che, almeno sulla carta, sembrano avere una più limitata esperienza lavorativa, possano ugualmente svolgere i compiti che la legge affida al preposto o se, in difetto, tale nomina sia del tutto inefficace tanto da risultare tamquam non esset. La scelta operata è quella di puntare alla sostanza più che alla forma, partendo dal presupposto che non vi sono esplicite disposizioni che in modo tassativo impediscano a un lavoratore con una minima anzianità o con una particolare tipologia contrattuale come quella dell’apprendistato di essere individuato quale preposto.

Muovendo da quanto previsto dagli artt. 18 e 28 dello stesso D.Lgs. 81/2008 ma anche da quanto affermato di recente dalla stessa Cassazione (Cass. Pen. 15 febbraio 2024 n. 6790), la nota in esame spiega, quindi, come non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista. Del resto, secondo quanto affermato dalla suprema Corte, una scelta aprioristica di far discendere l’inidoneità allo svolgimento dei compiti di preposto alla sicurezza dalla sola qualifica giuslavoristica rivestita dall’apprendista ma anche dalla ridotta anzianità di servizio sarebbe illegittima e irragionevole. Come detto, ciò che conta è la concreta capacità di esercitare in modo efficace i poteri impeditivi di eventi lesivi in danno dei lavoratori, in connessione con la responsabilità del datore di lavoro. Tutto questo ha una immediata ricaduta sui controlli ispettivi, volti a verificare la corretta individuazione del preposto che, quindi, non potrà fermarsi al mero dato formale ma richiederà un più attento approfondimento della figura scelta. Secondo l’ispettorato e la conferenza delle regioni e delle province autonome soprattutto nelle ipotesi di lavoratori con ridotta anzianità o assunti con contratto di apprendistato, eventualmente già qualificati per la mansione, ma che non abbiano terminato il percorso professionalizzante triennale, il personale ispettivo dovrà tenere conto del contesto nel quale il soggetto è chiamato a operare e verificare che la formazione abbia permesso al preposto di apprendere, in concreto, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie a svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa.

Novita’ giurisprudenziali

Corte costituzionale sentenza n. 118 del 21 luglio 2025: incostituzionale il limite di 6 mensilità per i licenziamenti nelle piccole imprese sotto i 15 dipendenti.

La consulta boccia il tetto massimo delle sei mensilità per l’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo.

È incostituzionale il tetto massimo delle sei mensilità previsto per l’indennizzo spettante al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo nelle imprese di piccole dimensioni.

Così si è espressa la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 118, 21 luglio 2025, dichiarando l’illegittimità dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs. 23/2015, limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.

La questione era stata posta dal Tribunale di Livorno che, con l’ordinanza del 2 dicembre 2024 aveva rilevato come la tutela garantita dall’art. 9 comma 1 del D.Lgs. 23/2015 ai dipendenti di imprese di piccole dimensioni in caso di illegittimità del licenziamento fosse inadeguata, prevedendo un risarcimento dimezzato e comunque confinato entro un limite di sei mensilità. Tale disposizione, individuando una forbice estremamente ridotta, dalle tre alle sei mensilità, non consentirebbe al giudice di operare una “personalizzazione” del risarcimento in relazione alle circostanze del caso concreto e ciò in applicazione di un criterio quello delle dimensioni occupazionali del datore di lavoro riferito a un fattore esterno al rapporto di lavoro, criterio, peraltro, “non più idoneo, di per sé, a rilevare la reale forza economica del datore medesimo”.

La Consulta ricorda in prima battuta che tale disciplina è già stata oggetto di decisione: con la pronuncia n. 183/2022, la Corte, dichiarando la questione di costituzionalità inammissibile, aveva domandato al legislatore di intervenire, sottolineando come “un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe stato tollerabile”, specificando altresì che l’eventuale riproposizione della questione l’avrebbe indotta a “provvedere direttamente”.

Anche in considerazione del tempo decorso, la Consulta asserisce la fondatezza della questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs. 23/2015, come detto limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”. Nel dettaglio, il giudice delle leggi precisa che la violazione dei principi costituzionali non deve ravvisarsi nel dimezzamento degli importi delle indennità previste dagli art. 3 comma 1, 4 comma 1 e 6 comma 1 del D.Lgs. 23/2015, bensì nell’imposizione del tetto massimo delle sei mensilità: in forza di detto limite, insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità, si realizza una tutela indennitaria incompatibile con la “necessaria personalizzazione del danno subito dal lavoratore” (cfr. Corte Cost. n. 194/2018). Contenere in tal modo le conseguenze indennitarie a carico del datore di lavoro, prosegue la Corte, rende la tutela risarcitoria in questione sostanzialmente analoga a una forma di liquidazione legale forfetizzata e standardizzata, inidonea a venir incontro alle specificità del caso concreto: così limitato, l’indennizzo non può essere tale da garantire un effettivo ristoro del pregiudizio sofferto dal lavoratore, ristoro che, pur potendo essere circoscritto, non può essere del tutto sacrificato, neppure in nome dell’esigenza di prevedibilità e di contenimento dei costi.

La Consulta conclude, quindi, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs. 23/2015 ed esprimendo al contempo l’auspicio che il legislatore intervenga sulla disciplina, nel rispetto del principio in forza del quale il criterio del numero dei dipendenti dell’impresa non può più

costituire l’esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro e, quindi, della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare anche altri fattori ugualmente significativi, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale ed euro unitaria.

Corte Costituzionale sentenza del 21 luglio 2025 n. 115.

Immagine che contiene persona, interno, vestiti, computer

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.Ha diritto al congedo di paternità la lavoratrice madre intenzionale in una coppia di donne che risultano genitori nei registri dello stato civile.

È quanto stabilisce la Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2025 che ritiene costituzionalmente illegittimo l’articolo 27 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Corte di Cassazione sentenza 16 luglio 2025 n. 19630.

Ai fini NASpI anche le pause imposte dal datore si considerano come giornate di lavoro effettivo.

In tema di accesso alla NASpI, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 22/2015, nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall’art. 1 comma 171 della L. 207/2024, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19630, ha ribadito che il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato oltre che da giornate di ferie o di riposo retribuito, anche da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione.

I giudici di legittimità hanno inoltre statuito come al fine del computo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione” si escludano, vengano, cioè, neutralizzati, i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni (cfr. Cass. nn. 15660/2025, 13529/2025 e 13562/2025; si veda “Diritto alla Naspi anche se la prestazione lavorativa non è eseguita” del 22 maggio 2025).

Detti principi sono stati ribaditi nell’ambito di una controversia che vedeva coinvolto un lavoratore licenziato per riduzione del personale per giustificato motivo oggettivo il 16 maggio 2016; in precedenza, il datore di lavoro, dal 2 giugno 2015 e sino al licenziamento, non aveva consentito al lavoratore di rendere la prestazione, imputando a “ferie” i giorni non lavorati.

I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso presentato dal lavoratore, evidenziano come le ferie e i riposi rappresentino dei momenti connaturali al rapporto di lavoro, durante la cui fruizione vi è piena vitalità e, quindi, effettività del lavoro stesso. La Corte quindi chiarisce come il lavoro effettivo sia sempre comprensivo di quelle pause periodiche della prestazione lavorativa che, poiché finalizzate al recupero delle energie psico fisiche del lavoratore, sono equiparabili alla concreta esecuzione delle mansioni.

Ciò vale anche nel caso di specie, in cui si verificava la sospensione del rapporto nel periodo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione”, a causa del rifiuto datoriale di ricevere la prestazione; il rapporto di lavoro, dunque, doveva considerarsi effettivo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 22/2015.

Tribunale di Como, sentenza del 7 luglio 2025.

Ottenuta la tutela in via d’urgenza per la lavoratrice part-time cui era stata imposta una modifica di orario in assenza di una clausola elastica. Dovuto anche il risarcimento indipendentemente dalla prova del pregiudizio.

Il Tribunale accoglie il ricorso proposto in via di urgenza da una lavoratrice (vedova e madre di due

figli minori) contro la modifica dell’orario di lavoro concordato col datore di lavoro in assenza di una clausola che prevedesse tale possibilità. Il pericolo nel ritardo della tutela viene riconosciuto considerati i turni imposti anche in orari incompatibili con gli impegni di cura dei figli.

La lavoratrice ottiene anche il risarcimento del danno (liquidato in via equitativa nella misura del 25% della retribuzione per il periodo di modifica degli orari) in base alla disposizione dell’art. 10, co. 3, D.Lgs. 81/2015 la quale, parlando espressamente di “diritto” al risarcimento, riconosce tale forma di tutela indipendentemente dalla prova di un effettivo pregiudizio.

Corte di Cassazione, sentenza 3 luglio 2025, n. 18073.

Non computabile nel comporto la malattia in caso di sospensione in CIG.

Nel giudizio di impugnazione di un licenziamento per superamento del periodo di comporto (periodo massimo di tolleranza delle assenze per malattia da parte del datore di lavoro), il dipendente aveva, tra l’altro, sostenuto l’erroneità di computo in quest’ultimo di 15 giorni di malattia intervenuta mentre egli era sospeso in CIG. Accogliendo il ricorso del lavoratore avverso la sentenza d’appello che gli aveva dato torto, la Corte interpreta il principio di prevalenza della CIG sulla malattia, espresso dall’art. 3, comma 7 D. Lgs. n. 148/2015, nel senso che esso non è limitato alle indennità, ma incide sul titolo dell’assenza, per cui nel momento della CIG non può più operare il regime dell’assenza per malattia, che non va pertanto comunicata, certificata o controllata e che non è computabile nel comporto.

Corte di Cassazione, sentenza 3 luglio 2025, n. 18063.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: obbligo di repêchage rafforzato per il lavoratore che assiste un familiare disabile.

Nel giudizio di impugnazione del licenziamento per soppressione del posto promosso da un dipendente che fruiva della legge n. 104/1992 per assistere la moglie invalida all’80% e che aveva rifiutato un’alternativa perché comportante un orario di lavoro diverso da quello del passato e ritenuto più oneroso per lo svolgimento dell’assistenza, pur disponibile a ogni altra collocazione con l’orario consueto, la Corte, cassando la sentenza d’appello che aveva respinto le domande, ricorda la regola dell’onere di repêchage che grava sul datore di lavoro in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quale espressione del principio del licenziamento come estrema ratio e afferma che, in caso di lavoratori che prestano assistenza a familiari disabili, tale obbligo assume un rilievo rafforzato: la necessità di garantire la cura del congiunto impone infatti un bilanciamento pregnante tra esigenze produttive e doveri di solidarietà. Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva errato nel non rilevare che dagli atti introdotti in giudizio erano risultate assunzioni successive al licenziamento con l’orario richiesto dal ricorrente, circostanza che dimostrava che la società non aveva adempiuto all’onere su di essa gravante.

Corte d’Appello di Campobasso sentenza del 30 giugno 2025 n. 43.

È legittimo il licenziamento del dipendente sottoposto a misure interdittiva: sussiste l’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Immagine che contiene vestiti, persona, interno, Lavoro

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.Nella fattispecie, un’operatrice socio sanitaria aveva impugnato il licenziamento intimatole da una casa di riposo in seguito all’applicazione nei suoi riguardi della misura cautelare dell’interdizione per sei mesi dall’esercizio dell’attività lavorativa.

Il Tribunale di Larino aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, ma la Corte d’Appello ha riformato tale decisione. Il collegio molisano ha evidenziato che non sussistevano gli estremi del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, dal momento che l’astensione della dipendente dal lavoro non era a lei imputabile, poiché dovuta alla predetta misura interdittiva.

Tuttavia, ha rilevato che la sottoposizione della lavoratrice a quest’ultima avrebbe potuto legittimarne il licenziamento per giustificato motivo oggettivo qualora la casa di riposo, in base a una valutazione ex ante e non ex post, non avesse avuto interesse a ricevere dalla stessa ulteriore prestazione.

Corte di Cassazione, ordinanza 28 giugno 2025, n. 17383.

Ancora sulla natura del diritto alle festività infrasettimanali.

Torna il tema della natura, derogabile o non, del diritto del dipendente a fruire del riposo nelle festività infrasettimanali, in un giudizio in cui i ricorrenti svolgevano la propria attività lavorativa in turni distribuiti su sette giorni.

La Cassazione ribadisce, in proposito che il diritto all’astensione nelle giornate di festività infrasettimanali riconosciuto dalla legge (con diritto alla retribuzione giornaliera) non è assoluto, ma disponibile e può quindi essere oggetto di rinuncia da parte del lavoratore (con diritto a un’ulteriore retribuzione giornaliera) mediante accordo individuale o per effetto di un contratto collettivo stipulato dal sindacato cui il lavoratore abbia conferito specifico mandato; a tal fine, è sufficiente che il contratto individuale richiami espressamente la disciplina collettiva di settore, qualora questa pur non negando il diritto al riposo preveda un’articolazione dell’orario di lavoro su sette giorni, includendo i festivi, frutto di una valutazione preventiva e condivisa delle esigenze di bilanciamento tra diritto individuale e continuità operativa del servizio, alla luce delle peculiarità del settore di riferimento.

Tribunale di Ravenna, 26 giugno 2025.

Cessione di attività costituente un ramo d’azienda “leggero”: la giurisprudenza della Corte di giustizia europea impone di assegnare rilevanza al dissenso dei lavoratori sulla cessione del rapporto al cessionario.

La sentenza del Tribunale ravennate ripercorre l’evoluzione della disciplina del trasferimento d’azienda, in ambito comunitario e nazionale, per rilevare come l’allargamento del campo di applicazione della Direttiva europea a rami d’azienda c.d. leggeri, non coincidenti con la disciplina civilistica ex art. 2555 c.c., avesse una finalità protettiva dei lavoratori interessati al trasferimento, ma garantendo nel contempo il diritto al dissenso alla cessione, con l’effetto di permanere alle dipendenze del cedente (diritto da regolare da parte degli ordinamenti nazionali, cosa che l’ordinamento italiano non ha fatto in modo espresso). Il Tribunale ne ricava la conseguenza che, oltre a valutare i requisiti di sussistenza oggettiva del ramo preesistente al trasferimento, assuma rilevanza anche il dissenso espresso dal lavoratore trasferito (che, quando riguarda la maggioranza degli interessati, mette in discussione l’esistenza stessa di una cessione di ramo d’azienda).

Tribunale di Vicenza sentenza n. 315 del 5 giugno 2025.

Per la competenza territoriale non rileva l’abitazione del lavoratore in smart working.

L’abitazione non è una dipendenza aziendale se rappresenta unicamente il luogo di svolgimento del lavoro agile.

Il lavoratore, avente mansioni di commerciale esterno, impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli, incardinando il procedimento presso il foro competente rispetto alla propria abitazione ove svolgeva l’attività in regime di smart-working.

Nel costituirsi in giudizio, la società datrice eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito. Afferma che la residenza del lavoratore che svolge la prestazione in smart-working non è un elemento che può essere valorizzato al fine della determinazione della competenza territoriale in caso di instaurazione di un giudizio.

NEWSLETTER PRIVACY 8/2025

AGOSTO 2025

Il Garante Privacy blocca la diffusione delle immagini dell’autopsia di Chiara Poggi Lesione gravissima della dignità della vittima e dei suoi familiari.

Il Garante Privacy ha disposto, d’ufficio e in via d’urgenza, con provvedimento dell’11.07.2025 il blocco nei confronti di un soggetto che sta rendendo disponibile online, a pagamento, un video contenente le immagini dell’autopsia di Chiara Poggi.

Con lo stesso provvedimento, l’Autorità avverte i media e i siti web che l’eventuale diffusione delle immagini risulterebbe illecita in quanto in contrasto con le Regole deontologiche dei giornalisti e la normativa privacy.

Il Garante invita dunque chiunque entri nella disponibilità di tali immagini, compresi i mezzi di informazione, ad astenersi dalla loro diffusione che anche in considerazione della violenza esercitata nei confronti della vittima lederebbe in modo gravissimo la sua dignità e quella dei suoi familiari.

L’Autorità si è riservata l’adozione di ulteriori provvedimenti anche di carattere sanzionatorio.

Sanzione di 420mila euro del Garante Privacy ad Autostrade per l’Italia S.p.A. per aver trattato in modo illecito i dati personali di una dipendente, poi utilizzati per giustificarne il licenziamento.

L’intervento dell’Autorità è seguito al reclamo della lavoratrice che aveva segnalato l’utilizzo, da parte della società, di contenuti estratti dal proprio profilo Facebook e da chat private su Messenger e WhatsApp per motivare i procedimenti disciplinari a proprio carico. Tra i contenuti utilizzati figuravano anche stralci virgolettati di commenti e descrizioni di foto.

Dagli accertamenti del Garante è emerso che i contenuti erano stati utilizzati dal datore di lavoro senza una base giuridica valida, attraverso screenshot forniti da alcuni colleghi e da un soggetto terzo, presenti tra gli “amici” della dipendente su Facebook e attivi nelle sue conversazioni private su Messenger e WhatsApp.

Le comunicazioni, inoltre, riguardavano opinioni e scambi avvenuti in contesti estranei al rapporto di lavoro, non rilevanti ai fini della valutazione dell’idoneità professionale. Nel motivare la sanzione, il Garante ha sottolineato che una volta accertato il carattere privato delle conversazioni e dei commenti pubblicati, tra l’altro, in ambienti digitali ad accesso limitato la società avrebbe dovuto astenersi dal farne uso.

L’impiego di tali informazioni, infatti, ha violato i principi di liceità, finalità e minimizzazione previsti dalla normativa privacy. L’Autorità ha inoltre ribadito che i dati personali presenti sui social network, o comunque accessibili online, non possono essere utilizzati liberamente e per qualunque scopo, solo perché visibili a una platea più o meno ampia di persone. Anche nell’ambito dell’attività disciplinare il datore di lavoro è tenuto a bilanciare correttamente tale potere con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti agli interessati.

Il principio di finalità, ha ricordato l’Autorità, impone che i dati siano raccolti per scopi specifici, espliciti e legittimi, e trattati in modo coerente con tali scopi. Pertanto, l’utilizzo nel procedimento disciplinare di messaggi scambiati su canali privati di comunicazione è avvenuto in violazione della segretezza e riservatezza della

Garante Privacy: lavoro, no alle impronte digitali per la rilevazione presenze il Garante sanziona un istituto scolastico.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 4.06.2025, ha affermato che l’uso dei dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se previsto da una norma specifica che tuteli i diritti dei lavoratori.

Tale trattamento deve rispondere a un interesse pubblico e rispettare criteri di necessità e proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito.

Su tale presupposto, il Garante Privacy, a seguito di un reclamo, ha sanzionato un Istituto di Istruzione superiore di Tropea per 4mila euro per aver impiegato un sistema di riconoscimento biometrico che, allo scopo di rilevarne la presenza e di prevenire danneggiamenti e atti vandalici, richiedeva l’uso delle impronte digitali del personale amministrativo.

I lavoratori coinvolti erano quelli che avevano rilasciato il proprio consenso e che non intendevano ricorrere a modalità tradizionali di attestazione della propria presenza in servizio.

Nel rilevare la violazione della normativa privacy, italiana ed europea, il Garante ha ricordato quanto già espresso in un precedente parere del 2019: non può ritenersi proporzionato l’uso sistematico, generalizzato e indifferenziato per tutte le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, a causa dell’invasività tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato.

La mancanza di un’idonea base giuridica, in merito al trattamento dei dati biometrici, non può essere colmata neppure dal consenso dei dipendenti che non costituisce, di regola, un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo, sia pubblico che privato, a causa dell’asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro.

Nel definire la sanzione il Garante ha tuttavia tenuto conto sia della buona collaborazione offerta dall’Istituto nell’ambito dell’istruttoria che dell’assenza di precedenti violazioni analoghe.

Marketing: il Garante sanziona per 45 mila euro una società di rivendita auto online e – mail senza consenso e mancato controllo sulla filiera dei partner.

Il Garante Privacy con provvedimento 27.03.2025 ha accertato che una società non aveva disciplinato correttamente i rapporti con i partner pubblicitari che potevano così trattare i dati dei clienti senza alcun controllo e in violazione della normativa privacy.

Il rivenditore di auto avrebbe infatti dovuto adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che i trattamenti effettuati da terzi, fossero conformi al regolamento e che l’interessato avesse prestato il proprio consenso alla ricezione di messaggi pubblicitari. a un rivenditore di auto online per trattamento illecito di dati personali ai fini di marketing.

Il procedimento trae origine dal reclamo di un cliente che lamentava la ricezione di numerose e-mail indesiderate e il mancato riscontro alle richieste di esercizio dei diritti sanciti dal Regolamento.

Nel reclamo, l’interessato precisava di aver ricevuto i messaggi da indirizzi Email sempre diversi, facenti capo a partner promozionali della società di cui ignorava l’esistenza.

Numerosi gli illeciti riscontrati.

In particolare, il Garante ha accertato che la società non aveva disciplinato correttamente i rapporti con i partner pubblicitari che potevano così trattare i dati dei clienti senza alcun controllo e in violazione della normativa privacy.

Il rivenditore di auto avrebbe infatti dovuto adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che i trattamenti effettuati da terzi, fossero conformi al regolamento e che l’interessato avesse prestato il proprio consenso alla ricezione di messaggi pubblicitari.

Al riguardo, il Garante ribadisce che tra le misure minime che i titolari del trattamento devono adottare vi è l’acquisizione dei consensi in modalità double optin, un processo che richiede agli utenti di confermare due volte la propria intenzione di iscriversi a contenuti promozionali, garantendo così maggiori tutele sia per gli interessati che per i titolari.

Per quanto riguarda il mancato riscontro alle richieste di esercizio dei diritti, il Garante ha accertato che l’errata qualificazione dei ruoli ha vanificato l’opposizione manifestata dal cliente: l’inserimento in black list effettuato dalla società non aveva infatti prodotto alcun risultato sui partner che avevano continuato a inviare le comunicazioni promozionali.

Tenuto conto che la società ha rescisso i contratti con i partner e ha interrotto l’attività pubblicitaria tramite Email, il Garante non ha ingiunto misure correttive.

G7 Privacy: azioni comuni per un ambiente digitale più sicuro Concluso a Ottawa, il vertice delle Autorità di protezione dei dati dei 7 Grandi.

Promuovere la fiducia nell’economia digitale e sostenere l’innovazione nel rispetto della privacy e della protezione dei dati personali.

È questo l’impegno condiviso dalle Autorità di protezione dei dati personali con la dichiarazione approvata a conclusione del G7 Privacy che si è svolto in Canada il 17, 18, 19 e 20 giugno.

Secondo i Garanti le azioni comuni intraprese contribuiranno a creare un ambiente digitale più sicuro per il futuro.

Il trattamento dei dati dovrebbe essere progettato per servire l’umanità, per questo le Autorità incoraggiano sviluppatori e innovatori a riflettere sui contenuti della dichiarazione approvata a Ottawa.

Inoltre, dando seguito al piano d’azione adottato al G7 di Roma nel 2024, le Autorità invitano a promuovere un’innovazione responsabile e a proteggere i minori, dando priorità alla privacy.

“I bambini vogliono e hanno il diritto di essere cittadini digitali attivi sostiene la dichiarazione e meritano una protezione forte e adeguata, che tenga conto dei loro interessi e permetta loro di partecipare pienamente al mondo digitale”.

Nel corso del vertice, inoltre, è stato dato conto delle attività dei tre gruppi di lavoro del G7 privacy: libera e responsabile circolazione dei dati, Tecnologie emergenti e intelligenza artificiale e Cooperazione per l’attuazione di regole comuni.

L’obiettivo è l’adozione a dicembre, nel corso di una riunione programmata, dei restanti documenti sui temi affrontati, che riguardano tra gli altri: le procedure per rendere operativa la DFFT in un contesto globale; l’uso responsabile dei dati nei dispositivi smart home; la definizione di un modello condiviso di applicazione della normativa sulla protezione dei dati. Il Collegio del Garante Italiano, rappresentato dal presidente Pasquale Stanzione, dalla vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni e dai componenti Agostino Ghiglia e Guido Scorza, ha partecipato attivamente a tutti i tavoli di lavori, alle discussioni collegiali, con interventi e dichiarazioni, oltre agli eventi collaterali del G7, in tema di tecnologie per il rafforzamento e il miglioramento della privacy e al Privacy Symposium finale sulle prospettive della protezione dei dati personali nell’era digitale. In particolare, la prof.ssa Cerrina Feroni, nell’ambito dell’evento svoltosi il 16 e il 17 giugno organizzato dall’OCSE, dal Governo Canadese e dall’Agenzia per l’innovazione digitale Giapponese, ha tenuto una relazione sul ruolo delle Autorità di protezione dati personali nella promozione delle PETs, alla quale si sono aggiunte le riflessioni nel dibattito presentate dal dott. Ghiglia.

Al presidente Stanzione è stato poi chiesto un intervento di apertura ai lavori del G7 volto ad evidenziare il “passaggio di testimone” rispetto all’edizione romana del 2024.

La vicepresidente ha, quindi, illustrato il volume preparato dal Garante italiano contenente i documenti e gli interventi del G7 2024, che è stato consegnato a tutti i partecipanti.

Quanto ai contenuti più specifici, tra i vari temi affrontati dal Collegio del Garante nelle varie sessioni, il dott. Ghiglia è intervenuto sulla libera e responsabile circolazione dei dati sostenendo la crucialità della cooperazione tra le giurisdizioni, in particolar modo al di fuori dello spazio economico europeo, per supportare e facilitare flussi di dati transfrontalieri sicuri, affidabili e conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali.

L’Avv. Scorza ha affrontato la questione delle nuove tecnologie con riguardo alle possibilità che esse possono aprire anche per la protezione dei dati personali, la prof.ssa Cerrina Feroni ha esaminato il ruolo dell’enforcement al fine di individuare strategie comuni alla luce delle analogie e delle differenze dei vari ordinamenti giuridici.

Il Presidente ha concluso con un intervento sulle prospettive future del G7 sia sotto il profilo delle procedure che degli ambiti di azione futura.

L’Avv. Scorza ha partecipato a Ottawa al Privacy Symposium del 20 giugno, intervenendo nell’ambito della tavola rotonda fra le varie autorità presenti al G7 per sottolineare come non si possa continuare a sacrificare il best interest del minore sull’altare del mercato e degli interessi commerciali, mentre il presidente Stanzione, la vicepresidente Cerrina Feroni, il componente Ghiglia a Montreal, invitati dalla McGill University, sono stati protagonisti di un dibattito pubblico sul ruolo del Garante Italiano in ambito di intelligenza artificiale e dati sanitari e sui temi affrontati nel G7.

Privacy e AI: Meta addestra i suoi sistemi con i dati degli utenti che non si sono opposti.

A decorrere dalla fine del mese di maggio 2025, Meta ha dato avvio all’impiego dei dati personali degli utenti maggiorenni di Facebook e Instagram al fine di addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale, a prescindere dalla legittima acquisizione del consenso.

Meta società capogruppo delle piattaforme Facebook, Instagram e WhatsApp ha comunicato di avere avviato, a partire dalla fine di maggio 2025, l’utilizzo dei dati personali degli utenti maggiorenni che non hanno esercitato il diritto di opposizione, allo scopo di alimentare e perfezionare i propri sistemi di intelligenza artificiale generativa, tra cui Meta AI e LLaMA (Large Language Model Meta AI).

L’iniziativa, formalmente giustificata dalla finalità di “miglioramento tecnologico”, ha comportato l’elaborazione di contenuti resi pubblici dagli utenti, quali testi, immagini e interazioni condivise sulle piattaforme, ad eccezione secondo le dichiarazioni ufficiali delle conversazioni private e i messaggi riservati.

L’assenza di una manifestazione espressa di dissenso da parte dell’utente è stata interpretata da Meta quale forma implicita di adesione al trattamento, fondando tale presunzione sulla base giuridica del legittimo interesse del titolare, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679.

Tale impostazione, tuttavia, si confronta con un orientamento consolidato, sia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sia nelle linee guida adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati tra cui si segnalano il parere WP217 e le Linee guida 06/2020 secondo cui ogni passaggio a una finalità ulteriore rispetto a quella originaria, in particolare quando comporta forme di trattamento potenzialmente invasive, impone una verifica stringente in ordine alla compatibilità, alla proporzionalità, alla trasparenza e all’intelligibilità dell’informativa resa all’interessato, conformemente ai principi sanciti dall’articolo 5 del GDPR.

NEWSLETTER 8/2025

Novita’ normative

Residenza estera a rischio se il datore di lavoro concede lo smart working. Il lavoro agile può incidere sull’individuazione dello Stato con più stretto collegamento.

Nell’attuale contesto lavorativo è frequente il caso in cui le persone siano assunte da datori di lavoro esteri, i quali concedono di svolgere, per alcuni periodi, l’attività lavorativa da remoto in modalità agile nel proprio Stato di origine, dove risiedono anche i familiari o le persone con cui si hanno legami significativi. Questa situazione comporta alcuni profili di rischio legati all’individuazione della residenza fiscale.

Si pensi, ad esempio, a una lavoratrice che abbia stipulato un contratto con una società estera in cui siano previsti 10-12 giorni al mese di smart working, durante i quali la persona presta attività in Italia, presso l’abitazione di proprietà del compagno, non coniugato. La stessa ha a disposizione un immobile nello Stato estero mediante contratto di locazione mentre non possiede immobili o conti correnti in Italia.

In un caso come quello prospettato, sotto il profilo della normativa, l’art. 2 del TUIR, in vigore dal 2024, pone una prima criticità rispetto al criterio del domicilio fiscale che reca la specifica accezione di “luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”, privilegiando dunque le relazioni personali e familiari rispetto a quelle prettamente economiche.

Nella nozione di “relazioni personali e familiari”, secondo l’Agenzia delle Entrate, rientrano sia i rapporti tipici , sia le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato.

Allo stesso modo, precisa l’Agenzia, può assumere rilievo la dimensione stabile dei rapporti sociali. Secondo Assonime le relazioni personali e sociali devono essere segnalate da elementi fattuali, come la presenza significativa sul territorio dell’individuo o del suo nucleo familiare, nonché attraverso l’utilizzo dei servizi e delle infrastrutture disponibili nel territorio dello Stato. Fatte queste premesse, il caso prospettato, in cui la persona presenta un legame affettivo rilevante sul territorio italiano (il compagno), potrebbe essere suscettibile di contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, la quale potrebbe ritenere configurato il domicilio fiscale in Italia.

Allo stesso modo, andrebbe attentamente monitorato il parametro della presenza fisica, laddove, unitamente al periodo di smart working, la persona, come logico, trascorresse in Italia i periodi di pausa dal lavoro; se, cumulativamente, gli stessi rappresentassero la maggior parte del periodo di imposta, sarebbe integrato un elemento ulteriore per considerare la persona residente in Italia.

Una volta verificata la residenza fiscale in Italia in base ai criteri domestici, occorre poi valutare se, in base ai criteri convenzionali, la stessa potrebbe invece essere qualificata come non residente.

Sempre facendo riferimento al caso ipotizzato, la persona disporrebbe di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati e bisognerebbe quindi indagare il luogo in cui è stabilito il centro di interessi vitali, il quale considera sia le relazioni personali, sia le relazioni economiche.

Tale valutazione richiede di contemperare gli elementi con valenza diversa; ad esempio, avere un conto in banca, carte di credito, una patente in un determinato Stato non dovrebbe rilevare in modo incisivo per la determinazione del centro di interessi vitali, posto che si tratta di elementi che possono essere ottenuti velocemente e facilmente, mentre la casa famigliare, la presenza di figli, di un partner e di un lavoro in un certo Stato denotano un maggiore collegamento con tale territorio. In tale ottica, rileva anche l’evoluzione dei rapporti personali sul territorio, per cui un eventuale matrimonio con il partner, residente in Italia, esprimerebbe la volontà di un collegamento durevole con l’Italia e ciò anche se la persona ha spostato le proprie relazioni economiche all’estero. In questo contesto, nell’interpretazione della norma internazionale, un possibile elemento da valorizzare sarebbe legato alla riconoscibilità esterna dell’attività economica prestata; ove, infatti, vi siano interessi economici fortemente radicati sul territorio estero e riconoscibili a terzi, si potrebbe sostenere che il centro di interessi vitali è stabilito nello Stato estero, superando in questo modo la nozione di domicilio fiscale. La questione non sarebbe invece di facile risoluzione avendo riguardo a un consulente con clienti all’estero, in quanto l’attività di consulenza è soggetta a forte mobilità e quindi non in grado di determinare un forte collegamento con lo Stato estero. Ove non sia possibile stabilire il luogo del centro di interessi vitali, in virtù della sussistenza di rapporti economici e sociali all’estero, si passerebbe alla terza regola, relativa al luogo di soggiorno abituale, da stabilire in termini di frequenza, durata e regolarità.

Salvo l’elenco delle attività discontinue per il lavoro intermittente.

L’INL, in accordo con il Ministero del Lavoro, conferma il rinvio al RD 2657/23, nonostante la sua abrogazione.L’abrogazione del RD 2657/23, contenente la tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, da parte della L. 56/2025, come era già stato anticipato non comporta conseguenze sul lavoro intermittente. Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) che, con la nota n. 1180/2025, ha definitivamente risolto i dubbi sollevati da una parte degli addetti ai lavori circa l’esistenza di un potenziale vuoto normativo, che poteva incidere sulla concreta possibilità di fare ricorso al lavoro a chiamata. Come chiarito con la circolare INL n. 1/2021, ai fini della stipula di un contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 81/2015, devono sussistere alternativamente le cosiddette condizioni oggettive o quelle soggettive. Queste ultime si riferiscono al requisito anagrafico del lavoratore, previsto dal comma 2 dell’art. 13, secondo il quale il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni. Le condizioni oggettive, invece, sono disciplinate dal comma 1 del medesimo art. 13, in forza del quale è possibile fare ricorso al contratto di lavoro intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Il Senato della Repubblica, con la seduta dell’8 luglio 2025, ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante le disposizioni in materia di conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per esami e cure mediche a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche.

Il DdL era già stato approvato dalla Camera dei Deputati a marzo e interviene su più punti:

  • congedo biennale: periodo di congedo non retribuito fino a 24 mesi con conservazione del posto di lavoro;
  • smart working: diritto prioritario al lavoro da remoto dopo il congedo, se la mansione lo permette;
  • permessi per visite, esami e cure: ulteriori 10 ore annue di permessi indennizzati, esteso ai genitori di minori malati;
  • lavoratori autonomi: sospensione dell’attività che passa da 150 a 300 giorni per anno solare.

Il 2 luglio 2025 Min. Lavoro: firmato il Protocollo quadro per le emergenze climatiche.

Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ha sottoscritto il protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

Nei prossimi giorni si proseguirà con la raccolta delle firme di tutte le parti sociali che intendono aderire.

INPS, messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025.

Trattamenti di integrazione salariale per caldo eccessivo.

Tenendo conto dell’incidenza che le condizioni climatiche attuali, caratterizzate da elevate temperature notevolmente superiori alla media stagionale, hanno sullo svolgimento delle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, l’INPS, con il messaggio del 3.07.2025, sintetizza le indicazioni in merito alle modalità con cui richiedere le prestazioni di integrazione salariale e ai criteri per la corretta valutazione delle istanze

Per le dimissioni di fatto serve una disposizione ad hoc nel CCNL.

Il Ministero del Lavoro ribadisce che in difetto di espressa previsione contrattuale vale il termine legale di 15 giorni di assenza ingiustificata.

Le disposizioni del CCNL sulle assenze ingiustificate, previste per il licenziamento, non possono dar luogo a dimissioni di fatto.

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con una specifica FAQ con la quale è ritornato sul valore e sull’impatto reale delle attuali disposizioni del contratto collettivo in relazione alla nuova procedura di risoluzione per fatti concludenti del rapporto di lavoro, contenuta nel c.d. Collegato Lavoro, vigente dal 12 gennaio 2025.

Un intervento quanto mai necessario alla luce di una serie di interpretazioni nate dalla recente sentenza n. 87/2025 del Tribunale di Trento che, secondo alcuni commentatori, sembrava aver messo in discussione alcuni principi stabiliti dallo stesso Ministero con la circ. n. 6/2025.

L’elemento oggetto di discussione attiene alle clausole del contratto collettivo, già esistenti alla data di entrata in vigore della nuova procedura, che sanzionano con il licenziamento l’assenza ingiustificata, individuando la relativa durata.

Una parte della dottrina ha ritenuto, all’indomani della vigenza delle nuove disposizioni sulle dimissioni per assenza ingiustificata del lavoratore, di poter mutuare i termini previsti dai contratti collettivi per l’ipotesi di licenziamento, derogando così al più lungo termine legale di almeno 15 giorni, previsto, in mancanza di previsione contrattuale, dal nuovo comma 7 bis dell’art. 26 del D.Lgs. 151/2015.

Sul punto, come ribadito ulteriormente dal Ministero nella FAQ in commento, la circolare ministeriale n. 6/2025 è stata netta, chiarendo che le eventuali previsioni della contrattazione collettiva devono essere espressamente riferite a questa nuova fattispecie ed, inoltre, che il termine eventualmente individuato per legittimare la risoluzione del rapporto per comportamento concludente non deve essere inferiore a quello individuato dalla legge, ossia almeno 15 giorni.

La ragione di ciò, spiega il Ministero, è data dalla circostanza per cui l’elemento essenziale della risoluzione per fatti concludenti è il silenzio del lavoratore, che non deve aver fornito alcun motivo dell’assenza.

Ciò determina la necessità di un termine più ampio rispetto ai pochi giorni già previsti dai contratti collettivi per il licenziamento, “perché in quel caso la procedura di garanzia prevista dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori consente lo scrutinio delle opposte ragioni ed il controllo di legittimità delle decisioni”.

La fattispecie delle dimissioni di fatto ha, invece, un presupposto del tutto differente. Già in passato, prima che l’istituto delle dimissioni fosse disciplinato dal citato art. 26, che ha introdotto la specifica forma telematica, la Cassazione ha più volte ribadito che, per le dimissioni per fatti concludenti, quindi, non espresse formalmente, il comportamento del lavoratore deve essere inequivocabile, ovvero tale da non lasciare spazio ad altre interpretazioni se non quella della volontà di dimettersi.

La scelta ministeriale di non creare commistione tra assenza ingiustificata con profili disciplinari, da un lato, e assenza ingiustificata con valenza dimissionaria, dall’altro, appare, quindi, quanto mai condivisibile e in linea con i citati orientamenti giurisprudenziali, che non vengono intaccati, come già

sostenuto da chi scrive, dalla tanto discussa decisione del giudice trentino.

Secondo il Ministero, infatti, la lettura fornita nella circolare n. 6/2025 non appare superata dalla sentenza n. 87/2025 del Tribunale di Trento che attenendosi al petitum della controversia ha peraltro adottato un provvedimento di reintegrazione, dichiarando l’illegittimità del licenziamento e negando completamente la configurabilità delle dimissioni di fatto nel caso concreto.

Peraltro, nel caso specifico, lo stesso Tribunale, proprio in relazione al perfezionamento del termine utile alla fattispecie dimissionaria, pur richiamando la disposizione contenuta nel CCNL a fini disciplinari, sottolinea come nessun argomento contrario è stato svolto dalla società convenuta nella propria memoria di costituzione, atteso che tale profilo, per nulla indagato dal giudice, non era oggetto di discussione tra le parti. Inoltre, il Ministero, a ulteriore conferma della propria linea interpretativa, evidenzia come la norma stessa abbia previsto un generico richiamo alle previsioni del contratto collettivo, senza fare riferimento, come avrebbe potuto, al termine contrattuale connesso al licenziamento.

Pertanto, nel silenzio del legislatore, il termine cui la norma fa riferimento non può che essere quello che la contrattazione collettiva dovrà prevedere per lo specifico caso di risoluzione di rapporto per fatti concludenti del lavoratore e, in mancanza, l’unico termine possibile è quello legale di 15 giorni.

Pubblicato il 25 Giugno 2025 Garante Privacy: Lavoro no alle impronte digitali per la rilevazione presenze.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che l’uso dei dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se previsto da una norma specifica che tuteli i diritti dei lavoratori.

Tale trattamento deve rispondere a un interesse pubblico e rispettare criteri di necessità e proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito.

Su tale presupposto, il Garante Privacy, a seguito di un reclamo, ha sanzionato un Istituto di Istruzione superiore di Tropea per 4mila euro per aver impiegato un sistema di riconoscimento biometrico che, allo scopo di rilevarne la presenza e di prevenire danneggiamenti e atti vandalici, richiedeva l’uso delle impronte digitali del personale amministrativo.

I lavoratori coinvolti erano quelli che avevano rilasciato il proprio consenso e che non intendevano ricorrere a modalità tradizionali di attestazione della propria presenza in servizio.

Nel rilevare la violazione della normativa privacy, italiana ed europea, il Garante ha ricordato quanto già espresso in un precedente parere del 2019: non può ritenersi proporzionato l’uso sistematico, generalizzato e indifferenziato per tutte le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, a causa dell’invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato.

La mancanza di un’idonea base giuridica, in merito al trattamento dei dati biometrici, non può essere colmata neppure dal consenso dei dipendenti che non costituisce, di regola, un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo, sia pubblico che privato, a causa dell’asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro.

Nel definire la sanzione il Garante ha tuttavia tenuto conto sia della buona collaborazione offerta dall’Istituto nell’ambito dell’istruttoria che dell’assenza di precedenti violazioni analoghe.

Decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 disposizioni urgenti in materia fiscale.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, il decreto legge n. 84/2025 reca, fra le varie disposizioni, novità relative alla gestione delle trasferte dei lavoratori: rispetto a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025 sulla tracciabilità delle spese sostenute in trasferta, si prevede ora che l’obbligo, imposto al lavoratore, di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili ai fini dell’esenzione fiscale e previdenziale delle somme allo stesso rimborsate, valga solamente per le trasferte effettuate

sul territorio dello Stato e non, invece, per quelle all’estero.

Si evidenzia inoltre la modifica alla disciplina della c.d. maxi deduzione prevista dal D.Lgs. n. 216/2023, in quanto con riferimento alla maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato viene eliminato il riferimento alle società collegate.

Decreto legge 11 aprile 2025 n. 48, convertito con legge 9 giugno 2025 n. 80: sgravi contributivi e apprendistato per i detenuti che lavorano all’esterno.

Il decreto legge n. 48/2025, convertito nella legge n. 80/2025 pubblicata in G.U. il 9 giugno 2025, introduce rilevanti misure per favorire il reinserimento socio lavorativo dei detenuti.

In particolare, estende ai detenuti che lavorano all’esterno degli istituti penitenziari, compresi coloro che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, i benefici contributivi già previsti per il lavoro intramurario.

I datori di lavoro che li assumono possono accedere agli sgravi contributivi disciplinati dalla L. n. 193/2000, incentivando così l’inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione penale.

Il decreto prevede inoltre che tali detenuti possano essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, al pari di quanto già stabilito per i lavoratori liberi, offrendo così percorsi formativi strutturati.

Le disposizioni hanno l’obiettivo di ridurre la recidiva, promuovere la responsabilità individuale e rafforzare le opportunità di integrazione post detentiva attraverso il lavoro.

Novita’ giurisprudenziali

Corte Costituzionale, sentenza n. 118 del 21.07.2025, la

Incostituzionale il tetto di 6 mensilità per i licenziamenti nelle piccole imprese.

La Corte Costituzionale afferma che è incostituzionale il limite di 6 mensilità a titolo di indennità risarcitoria previsto dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 in caso di licenziamento illegittimo irrogato da una azienda che occupa meno di 15 dipendenti.

Nel caso di specie, la lavoratrice, assunta dopo il marzo 2015 da una azienda con meno di 15 dipendenti, impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatole.

Il Tribunale di Livorno, investito del caso, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2015, ritenendo che lo stesso non fosse idoneo né a svolgere il ruolo di deterrente, né a garantire adeguatezza e congruità.

Secondo il Giudice rimettente, infatti, detta norma, da un lato, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti delle piccole e grandi aziende e, dall’altro lato, prevendendo una tutela standardizzata, impedisce una necessaria personalizzazione del risarcimento a seconda dei vizi, più o meno gravi, del recesso.

La Corte rileva che la norma censurata è incostituzionale, stante l’imposizione del limite massimo di 6 mensilità di indennità risarcitoria che è fisso ed insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento.

Secondo i Giudici, detto dato va letto unitamente alla previsione secondo cui, in favore dei dipendenti di piccole imprese, vi è il riconoscimento di importi dimezzati rispetto a quelli indicati in favore dei lavoratori occupati in aziende più grandi, seppur destinatari di licenziamenti parimenti illegittimi.

Alla luce di ciò, per la Consulta, l’ammontare dell’indennità in questione risulta “circoscritto entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato” né da “assicurare la funzione deterrente della stessa indennità nei confronti del datore di lavoro”.

Su tali presupposti, la Corte “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 … limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.

Corte di Cassazione ordinanza n. 13048 del 16 maggio 2025

Limiti all’oggetto del patto di non concorrenza. Il compenso pattuito non deve essere iniquo in relazione al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione della sua capacità di guadagno.

Il patto con il quale viene limitato lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del lavoratore e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.

In materia si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, con ordinanza n. 13048 del 16 maggio 2025.

Nel dettaglio, la Cassazione è stata chiamata a decidere in merito alla legittimità di un patto di non concorrenza con cui veniva imposto a una lavoratrice il divieto di prestare attività a favore di imprese operanti in tutti i settori di cui si occupava la precedente datrice di lavoro, per lo svolgimento di qualsiasi mansione.

Confermando le pronunce dei giudici di prime e di seconde cure, la cassazione ha chiarito come, nel caso di specie, dovesse ritenersi non congruo il compenso pattuito poco più di 3.000 Euro lordi, rispetto alle limitazioni subite (considerato anche l’arco temporale di estensione dell’accordo 15 mesi nel quale la lavoratrice avrebbe dovuto astenersi dal realizzare attività lavorative).

Nell’assumere tale decisione, La Corte ha fatto proprio un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, per valutare la validità di un patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede innanzitutto che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’art. 1346 c.c.; va poi verificato, ex art. 2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in relazione al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione della sua capacità di guadagno.

A ben vedere, tale pronuncia limita la valutazione circa la legittimità dell’accordo in relazione all’ammontare del compenso, vagliando, in altre parole, la proporzionalità di quest’ultimo rispetto al sacrificio assunto dal lavoratore.

Ma, indipendentemente dall’ammontare del corrispettivo, ci si può chiedere fino a che punto possa essere vincolata l’attività futura del prestatore di lavoro.

Ebbene, una risposta a tale domanda viene fornita dalla recente pronuncia n. 13051/2025, con cui la Cassazione, riprendendo il principio di diritto sopracitato, aggiunge: “che il patto non sia di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale”.

Viene valorizzata, quindi, la professionalità del lavoratore che, dopo aver cessato la precedente attività lavorativa, deve essere posto in condizioni tali da assicurarsi un guadagno idoneo alle sue esigenze di vita.

Tanto assunto, è fondamentale aggiungere come l’attitudine di un patto di non concorrenza a influire sulle capacità di rioccupazione del lavoratore comporti una valutazione congiunta dell’oggetto e dell’estensione territoriale dell’accordo: tanto più ampio è l’oggetto, tanto meno potrà esserlo il territorio, e viceversa.

È bene, quindi, ricordare come anche il riferimento territoriale debba essere individuato specificamente, nonché come la giurisprudenza ritenga validi patti di non concorrenza estesi a tutto il territorio nazionale ed, in determinate circostanze, anche al territorio europeo; ciò, ad esempio, nel caso in cui l’impresa stipulante abbia carattere multinazionale e l’accordo stesso presenti un oggetto molto circoscritto di attività inibite.

Infine, la valutazione di questi l’elementi non può prescindere da una considerazione rispetto ad un altro aspetto fondamentale del patto, ossia la sua durata temporale. In merito a ciò, tuttavia, già l’art. 2125 c.c. Summenzionato individua dei limiti: 3 anni per la generalità dei lavoratori, 5 anni per i dirigenti.

Per le dimissioni di fatto valide solo le giornate successive al 12 gennaio 2025.

Lo ha stabilito il Tribunale di Trento con la prima rilevante sentenza in merito alle dimissioni di fatto.

Le giornate di assenza ingiustificata, che determinano l’effetto estintivo del rapporto di lavoro per dimissioni “di fatto” sono solo quelle successive all’entrata in vigore della nuova procedura di risoluzione, contenuta nel c.d. Collegato lavoro (l. 203/2024), vigente dal 12 gennaio 2025.

Lo ha stabilito il Tribunale di Trento con la sentenza n. 87/2025, la prima pronuncia di merito che offre numerosi spunti di riflessione.

Nel caso di specie una lavoratrice, a seguito di interruzione della possibilità di lavorare mediante smart working, non si era presentata a lavoro, maturando, a decorrere dal 7 gennaio 2025, una serie di giorni di assenza.

Il datore di lavoro, rifacendosi all’art. 238 comma 4 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che consente il licenziamento disciplinare in ragione di assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare, ha ritenuto perfezionata la fattispecie di dimissioni per fatti concludenti, prevista dal nuovo comma 7 bis dell’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, provvedendo in data 13 gennaio 2025 a inoltrare a mezzo PEC la prevista comunicazione al servizio lavoro della provincia autonoma di Trento.

Il primo aspetto, sul quale si incentra fondamentalmente la motivazione del giudice, attiene al momento a partire dal quale è possibile attribuire all’assenza del lavoratore una specifica valenza giuridica.

Sul punto il Tribunale, muovendo dal principio del tempus regit actum e dell’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto, spiega come il sostantivo actus indichi una condotta o comportamento in generale e, quindi, un qualsiasi fatto umano giuridicamente rilevante, non già soltanto un negozio giuridico ossia una manifestazione di volontà produttiva di effetti giuridici, quali le “dimissioni per fatti concludenti”.

Pertanto, le giornate di assenza antecedenti al 12 gennaio non possono essere considerate una semplice preesistente situazione di fatto che abilita, successivamente a tale data, la possibilità di attivare la procedura di risoluzione del rapporto.

In tal senso solo una condotta successiva può acquisire il valore giuridico richiesto dal comma 7 bis.

Muovendo da tale ragionamento il Tribunale ritiene non perfezionato l’istituto, accogliendo la tesi della ricorrente che ha qualificato la fattispecie come licenziamento orale attuato mediante il rifiuto di ricevere la prestazione della lavoratrice.

Innanzitutto, appare interessante evidenziare come secondo il giudice la totale assenza dei presupposti di cui all’art. 26 riconduca l’interruzione del rapporto a un licenziamento (precisamente orale, con le conseguenze normative previste dall’art. 2 del D.Lgs. 23/2015), mentre il diritto alla ricostituzione del rapporto, paventata tanto dall’INL quanto dal Ministero, per le ipotesi in cui il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav di cessazione, potrebbe discendere unicamente da un accertamento negativo dello stesso ispettorato, investito dalla comunicazione, ovvero da un’azione giudiziaria del lavoratore che, secondo quanto previsto proprio dall’ultimo periodo del comma 7 bis, dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

Altra questione attiene alla circostanza per cui il giudice, ai fini delle dimissioni di fatto, sembra attribuire valore ai giorni di assenza previsti dal CCNL ai fini disciplinari, peraltro inferiori al termine legale di 15 giorni.

Invero il Ministero, con circolare n. 6/2025, ha sostenuto la necessità che il CCNL preveda una norma che individui una durata di assenza ingiustificata con valore dimissionario, non potendo mutuare quanto stabilito al diverso fine disciplinare, sottolineando, inoltre, che il CCNL non può derogare in peius, fissando un termine inferiore ai 15 giorni.

Peraltro, proprio in relazione al perfezionamento del termine utile alla fattispecie dimissionaria, lo stesso giudice, pur richiamando la disposizione contenuta nel CCNL a fini disciplinari, sottolinea come nessun argomento contrario è stato svolto dalla società convenuta nella propria memoria di costituzione. Infine, una menzione merita anche il passaggio della sentenza nella parte in cui afferma che “il concetto di assenza in tanto può avere un senso in quanto vi sia un obbligo, contrario, di presenza: invece, sarebbe contraddittorio e privo di senso parlare di assenza dal lavoro in riferimento a giorni festivi o comunque non lavorativi”.

In tal modo, pertanto, il giudice sembra aderire a un conteggio dei giorni di assenza non di calendario ma di effettivo lavoro.

Corte di Cassazione, ordinanza 23 giugno 2025, n. 16839.

Contitolarità del rapporto di lavoro e responsabilità solidale.

La Corte d’Appello aveva accertato la contitolarità tra due società del rapporto di lavoro di un dirigente, ritenuto fraudolentemente imputato a una sola di esse e, nonostante il licenziamento intimato dalla società apparentemente datrice, aveva dichiarato la prosecuzione del rapporto con l’altra.

La Cassazione, accogliendo il ricorso della società da ultimo indicata, afferma che: la codatorialità, la quale prescinde dalla natura simulata o fraudolenta del fenomeno del collegamento tra imprese, determina la responsabilità solidale tra i diversi codatori che utilizzano contemporaneamente la prestazione dei medesimi dipendenti, ma non dà luogo ad alcuna duplicazione dell’obbligazione lavorativa, né sotto il profilo retributivo né sotto quello della titolarità del rapporto; in presenza di una pluralità di codatori il lavoratore deve impugnare il licenziamento intimato da uno di essi nei confronti di tutti i soggetti che esercitano poteri datoriali: in mancanza, non opera la solidarietà e il rapporto deve intendersi risolto; la Corte territoriale ha errato nel ritenere che il rapporto prosegua con la sola società non autrice del licenziamento, trascurando il fatto che l’impugnazione non era stata estesa a tutti i codatori.

Corte di Cassazione, sentenza 23 giugno 2025, n. 16773.

Ferie non godute nelle società in house.

Il dipendente di una società in house aveva chiesto la condanna della datrice a pagargli l’indennità sostitutiva di ferie non godute nel corso del rapporto di lavoro, ottenendola dal Tribunale, con la motivazione che le restrizioni alla monetizzazione delle ferie stabilite in Italia per i pubblici dipendenti vanno disapplicate perché in contrasto col diritto comunitario; e dalla Corte d’Appello con la motivazione che tali disposizioni non si applicano al rapporto di lavoro con le società in house, che rimane privato.

Respingendo il ricorso della società contro quest’ultima sentenza, la Cassazione chiarisce che: l’ultimo approdo della giurisprudenza in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute, maturata nel dialogo tra le Corti, afferma l’incomprimibilità del diritto alle ferie retribuite, cui è inscindibilmente connesso il diritto all’indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione per cause non imputabili al lavoratore, riconoscendone la natura fondamentale e inderogabile; tale giurisprudenza si è sviluppata con riferimento a fattispecie riguardanti datori di lavoro pubblici, per i quali possono operare limiti organizzativi e vincoli di spesa pubblica: nel caso concreto, invece, la natura privatistica della società in house esclude ogni possibilità di limitare il diritto del lavoratore all’indennità; le società in house, infatti, pur sottostando a controlli pubblici e vincoli contabili, restano soggetti formalmente e sostanzialmente privati nei rapporti di lavoro: ad esse non si applicano le norme del pubblico impiego salvo specifiche deroghe previste dalla legge.

Corte di Cassazione, ordinanza 17 giugno 2025, n. 16358.

Licenziamento con più addebiti: l’infondatezza di uno non esclude di per sé la giusta causa.

Una soprano, dipendente di una Fondazione lirico sinfonica, era stata licenziata per giusta causa sulla base di due distinti addebiti disciplinari: l’allontanamento in due occasioni dal domicilio durante le fasce di reperibilità in periodo di malattia e la partecipazione, senza autorizzazione, a una cerimonia religiosa dove

aveva cantato in un coro.

La Corte d’Appello, concentrando il proprio esame esclusivamente sul secondo episodio, ne aveva escluso la rilevanza disciplinare, disponendo la reintegrazione della dipendente.

La Cassazione, cassando con rinvio la sentenza, chiarisce che: in presenza di un licenziamento per giusta causa fondato su una pluralità di condotte, ogni addebito conserva autonoma rilevanza, salvo che la parte che vi ha interesse provi che solo la loro valutazione congiunta può giustificare la cessazione del rapporto; nel caso in esame, la Corte territoriale ha omesso ogni valutazione dell’addebito pacificamente accertato relativo agli allontanamenti durante le fasce di reperibilità.

Il giudice del rinvio dovrà quindi esaminare anche questo profilo per verificare se, da solo, fosse sufficiente a legittimare il licenziamento.

Tribunale di Roma, 17 giugno 2025.

È ritorsiva la revoca delle facilitazioni di viaggio ai dipendenti che facciano valere i propri diritti nei confronti della parte datoriale.

Il Tribunale ha accolto il ricorso dei lavoratori di una compagnia aerea che si erano visti sospendere le facilitazioni di viaggio per aver intentato una causa contro il datore di lavoro.

La compagnia aveva agito in base a un proprio Regolamento che prevedeva espressamente la revoca delle agevolazioni in caso di giudizio azionato dal dipendente nei confronti della Società.

Il Giudice ha annullato la revoca delle agevolazioni di viaggio, riconoscendone la natura manifestamente ritorsiva, sorretta da motivo illecito unico e determinante; la condotta datoriale ha configurato un’ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento dei lavoratori non solo legittimo, ma addirittura espressione di un diritto avente rango costituzionale.

È stata invece esclusa la sussistenza di una discriminazione, perché la prassi aziendale ha interessato indistintamente tutti i lavoratori che abbiano proposto un giudizio nei confronti della società, mancando un “termine di confronto”, ossia la dimostrazione che un soggetto abbia subito un trattamento difforme rispetto ad altri che si trovavano nelle medesime condizioni.

Corte di Cassazione, ordinanza 15 giugno 2025, n. 16019.

Non discriminatoria l’indennità di maternità se l’INPS applica un criterio poi superato dalla giurisprudenza.

Immagine che contiene interno, persona, vestiti, Viso umano

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.La Corte d’Appello aveva ritenuto discriminatoria per la donna in gravidanza la condotta dell’INPS e del datore di lavoro relativa all’erogazione a un’assistente di volo dell’indennità di maternità in misura ridotta per il mancato computo della metà dell’indennità di volo, superando in tal modo un’eccezione di decadenza riferibile alle sole controversie previdenziali.

La Cassazione accoglie il ricorso dell’INPS e chiarisce che: il trattamento effettuato costituiva il frutto di una interpretazione della relativa legge corrente al momento dell’erogazione e solo successivamente mutato; non può configurarsi una discriminazione diretta ex art. 25, co. 2 bis, D.Lgs. n. 198/2006 in assenza di un trattamento deteriore riconoscibile come tale già al momento della sua applicazione di conseguenza, esclusa la discriminazione, la domanda della lavoratrice va ritenuta diretta alla riliquidazione di una prestazione previdenziale e, come tale, soggiace al regime di decadenza previsto dall’art. 47 D.P.R. n. 639/1970, la cui eventuale ricorrenza va accertata dal giudice di rinvio.

Cassazione, ordinanza 15 giugno 2025, n. 15987.

Comunicazione del licenziamento tra presunzione di conoscenza e prova contraria.

Un dipendente pubblico aveva impugnato tardivamente il licenziamento per inidoneità assoluta e permanente comunicatogli dal Comune datore di lavoro, sostenendo di non aver potuto rispettare il termine per l’impugnazione perché non era venuto a conoscenza della lettera di recesso, ricevuta presso la propria abitazione dalla madre convivente che, per tutelarlo psicologicamente, non gliel’aveva comunicata. Tribunale e Corte d’Appello avevano dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza, ritenendo perfezionata la presunzione di conoscenza legale ex art. 1335 c.c. al momento della ricezione dell’atto da parte del familiare.

La Cassazione conferma la decisione di merito ribadendo che: la presunzione di conoscenza dell’atto recettizio si fonda sull’equivalenza giuridica tra conoscenza e conoscibilità dell’atto, purché regolarmente ricevuto al domicilio del destinatario; tale presunzione può essere superata solo con prova contraria oggettiva, relativa a circostanze estranee alla volontà del destinatario che abbiano impedito l’effettiva possibilità di venire a conoscenza dell’atto; nel caso di specie, il lavoratore non ha offerto elementi istruttori sufficienti a dimostrare l’esistenza di impedimenti oggettivi alla conoscibilità della lettera di licenziamento.

Tribunale Napoli Nord, Sez. lav., sentenza 16 aprile 2025, n. 1758.

Legittimo il licenziamento con trasmissione del Modello Unilav via WhatsApp?

Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 1758 del 16 aprile 2025, ha affrontato la questione della validità del licenziamento comunicato tramite WhatsApp, con allegato il modello Unilav. Il giudice ha stabilito che la comunicazione del licenziamento, anche se effettuata attraverso strumenti informatici come WhatsApp, soddisfa il requisito della forma scritta previsto dall’art. 2 della L. n. 604/1966, purché la comunicazione contenga le generalità delle parti, gli estremi del rapporto di lavoro, la data e la

motivazione del recesso, e sia effettivamente portata a conoscenza del lavoratore.

La sentenza sottolinea che la ricezione e la conoscenza da parte del lavoratore sono elementi essenziali per la validità della comunicazione, e che la trasmissione del modello Unilav tramite WhatsApp, se non contestata e seguita da una reazione del lavoratore, integra pienamente i requisiti di legge.

La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che riconosce la validità delle comunicazioni di licenziamento effettuate con mezzi informatici, purché garantiscano certezza e trasparenza nella manifestazione della volontà datoriale.

Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 150 del 17.03.2025.

Costituisce giusta causa di licenziamento la condotta del dipendente che bacia sulla bocca una collega contro la sua volontà, anche se la stessa non si attiva immediatamente per segnalare il comportamento del molestatore.

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver abbandonato il posto di lavoro a causa dello stato di ebrezza conseguente alla partecipazione alla festa di pensionamento di un collega e per avere, nella stessa occasione, molestato fisicamente un’altra collega.

Il Tribunale accoglie la predetta domanda, non ritenendo provata la giusta causa di recesso a fronte dell’inattendibilità dei testi escussi. La Corte d’Appello di Torino, censurando l’impugnata pronuncia di merito, rileva che il comportamento tenuto da una vittima di molestie a sfondo sessuale successivamente all’evento non può in alcun modo inficiare la veridicità dello stesso. In particolare, secondo i Giudici, a nulla rileva che la vittima, come nel caso di specie, non abbia subito chiesto aiuto al personale di sorveglianza ed abbia avvisato la società qualche giorno dopo l’accaduto invece che nell’immediato.

Per la sentenza, infatti, una persona molestata può avere mille ragioni per non attivarsi (subito) contro il molestatore e per non denunciarlo penalmente, per esempio per evitare ulteriori noie o per non sopportare il rischio di non essere creduta, senza che ciò escluda la gravità dell’evento.

Su tali presupposti, la Corte d’Appello di Torio accoglie il ricorso della società, affermando la legittimità del licenziamento dalla stessa irrogato.