RITENUTE IRPEF NEGLI APPALTI

Il 24 dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 124 del 2019 (c.d. Decreto Fiscale) il quale, all’art. 4, contiene importanti novità relative ai versamenti IRPEF negli appalti, introducendo l’art. 17-bis nel D. Lgs. n. 241/1997.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono introdotti obblighi più gravosi a carico delle imprese sia committenti che appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie di opere o servizi aventi un valore annuo superiore a € 200.000,00 e caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso il committente, con utilizzo di beni strumentali riferibili a quest’ultimo (c.d. labour intensive).

Nello specifico le nuove disposizioni pongono:

a) in capo al committente un inedito obbligo (sanzionato col pagamento di una somma in caso d’inosservanza) di richiedere all’impresa appaltatrice e a quella subappaltatrice copia delle singole deleghe di pagamento (con la documentazione di supporto) relative al versamento di ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio;

b) in capo alle imprese appaltatrici/subappaltatrici l’obbligo di rilasciare le suddette deleghe di pagamento con la documentazione di supporto (elenco nominativo dei dipendenti impiegati mensilmente nell’opera, orario di lavoro osservato etc.).

Inoltre, l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente. Detto elenco dovrà prevedere:

  • i lavoratori, identificati mediante codice fiscale;
  • il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non ottemperi all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti omesso o insufficiente il versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione, entro novanta giorni, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

In caso di inottemperanza a tale blocco, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Alle prestazioni dei servizi in parola viene infine estesa l’eccezione alla regola vigente in materia di soggetto passivo d’IVA, per cui al relativo pagamento provvede non l’appaltatore ma il committente (c. d. inversione contabile o reverse charge).

I nuovi pesanti oneri a carico dei committenti possono, in un certo senso, essere limitati sulla base della sussistenza dei seguenti presupposti:

  • le imprese devono risultare in attività da almeno tre anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi di imposta alle quali si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi all’IRPEF, all’IRAP, ed alle ritenute ed ai contributi previdenziali non superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti o non vi siano provvedimenti di sospensione, con la sola eccezione di somme oggetto di piani di rateazione in corso.

Il presupposto per evitare i pesanti oneri è rappresentato dal rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate alla impresa richiedente di una certificazione, la cui validità è di 4 mesi dall’emanazione.