D.L. CURA ITALIA. CIG, CIGS E CASSA IN DEROGA: CHIARIMENTI INPS E REGIONE VENETO.

Si riporta di seguito quanto chiarito dall’INPS con circolare n. 47 del 28.03.2020 circa le misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di ammortizzatori sociali adottate con D.L. n. 18 del 17.03.2020 “Cura Italia”.

Si segnala inoltre che la Regione Veneto, con DDR n. 223 del 27.03.2020, è intervenuta fornendo Linee guida per l’applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto e dell’indennità lavoratori autonomi del Comune di Vò Euganeo 2020. Si ricorda infine che la CRCPS ha approvato un nuovo Accordo per la cassa integrazione in deroga.

CIGO e assegno ordinario (art. 19)

Chi può fare richiesta:

CIGO imprese di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 148 del 14.09.2015
ASSEGNO ORDINARIO datori di lavoro con più di 5 dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione CIGO e CIGS e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi

A chi spetta: lavoratori che alla data del 23.02.2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione (nelle ipotesi di trasferimento d’azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro).

Causale: “COVID-19 nazionale”.

Periodo: per periodi decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020.

Durata: massimo 9 settimane.

Termine di presentazione delle domande: fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Decorrenza del termine:

  • per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23.02.2020 e la data del 23.03.2020 à 23.03.2020 (il periodo tra il 23.02.2020 e 23.03.2020 è neutralizzato);
  • per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 24.03.2020 à data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Procedure sindacali: informazione, consultazione e esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva; No comunicazione all’INPS degli adempimenti citati.

Deroghe alla disciplina ordinaria:

            LIMITI – non trovano applicazione:

  • limite delle 52 settimane del biennio mobile;
  • limite delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario;
  • limite dei 24 mesi (o 30 per le imprese del settore edile e lapideo) di durata massima dei trattamenti nel quinquennio mobile;
  • limite di 1/3 delle ore lavorabili;
  • requisito di anzianità di 90 giorni di lavoro effettivo (ma è necessario che si sia alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23.02.2020);

DOMANDA – non sono richiesti:

  • pagamento del contributo addizionale;
  • prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa da parte delle aziende;
  • dimostrazione della sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento all’imprenditore o ai lavoratori;
  • allegazione alla domanda della relazione tecnica (è invece richiesta l’allegazione dell’elenco dei lavoratori destinatari).

I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.

Modalità di pagamento:

CIGO modalità ordinaria tramite conguaglio o pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa
ASSEGNO ORDINARIO Aziende con più di 15 dipendenti: modalità ordinaria tramite conguaglio o pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa
Aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti: pagamento diretto

Necessario smaltimento ferie: NO, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario.

Malattia: il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista.

Autorizzazioni CIGO/assegno ordinario già in corso o domande già presentate con altra causale: il periodo concesso con causale “COVID-19 nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda, che saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Assegni di solidarietà in corso alla data del 23.02.2020: i datori di lavoro iscritti al FIS che, alla data 23.02.2020, hanno in corso un assegno di solidarietà hanno la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

Comuni di cui all’Allegato 1 DPCM 1.03.2020: per le aziende che hanno unità produttive ivi situate, nonché per le imprese collocate al di fuori dei Comuni interessati, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 in esame, con causale “COVID-19 nazionale”, eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti richiesti, utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”. Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e, per ulteriori 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.

CIGO PER AZIENDE IN CIGS (art. 20)

Chi può fare richiesta: imprese che alla data del 23.02.2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, se rientrano anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie.

Strumento: possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all’articolo 19.

Causale: “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.

Disciplina: CIGO art. 19

Procedura:

  • l’azienda deve presentare al Ministero stesso apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso;
  • la domanda potrà essere approvata solo dopo il caricamento in procedura del decreto ministeriale di sospensione della CIGS da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’INPS.

Particolarità:

  • la CIGO sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso;
  • al termine della CIGO, l’azienda potrà chiedere all’INPS, tramite l’invio del modello telematico “SR40”, una nuova autorizzazione sul secondo decreto per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.

FONDI BILATERALI

Strumento: domanda di accesso all’assegno ordinario.

Causale: “COVID-19 nazionale”.

Limiti: tetti aziendali previsti dai rispettivi Fondi.

I datori di lavoro iscritti ai Fondi in argomento, non aventi la disponibilità finanziaria (tetto aziendale) ovvero aventi una disponibilità parziale per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, potranno comunque accedere alla suddetta prestazione.

Procedure sindacali: nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda, che l’azienda dovrà comunque comunicare all’Istituto.

Istruttoria: non implica alcuna verifica sulla sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento à i datori di lavoro non sono obbligati ad allegare alla domanda la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

Modalità di pagamento: ordinaria tramite conguaglio o pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

CISOA

Chi può fare richiesta: aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura.

A chi spetta: lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato e i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti.

Causale: “COVID-19 CISOA”.

Disciplina: artt. 8 ss. L. n. 457 dell’8.08.1972 e ss.mm.ii.

Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la tutela della CIG in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di provincia autonoma.

Termine di presentazione delle domande: quarto mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

Modalità di pagamento: ordinaria tramite conguaglio o pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

CIG IN DEROGA

Chi può fare richiesta: datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, con esclusione dei datori di lavoro domestico.

A chi spetta: lavoratori che sono impossibilitati, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23.02.2020.

Durata: massimo 9 settimane.

Tali prestazioni sono aggiuntive sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, che rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Procedure sindacali:

  • datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti à esonerati;
  • dimensioni aziendali maggiori à accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

Deroghe:

  • NO requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
  • NO contributo addizionale;
  • NO riduzione in percentuale della relativa misura di cui all’articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Necessario smaltimento ferie: NO, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.

Le domande devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate.

CIG IN DEROGA – VENETO

Ambito di applicazione:

  1. datori di lavoro privati, compreso quello agricolo, con unità produttive ubicate in Vo’ Euganeo, nonché i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive nel Comune suddetto, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nel predetto Comune;
  2. datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ubicate nei restanti Comuni del Veneto nonché per i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive/operative in Veneto, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni del Veneto;
  3. datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con unità produttive ubicate nei restanti Comuni del Veneto.

Chi può fare richiesta:

  • datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro;
  • datori di lavoro che hanno esaurito in periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
  • datori di lavoro artigiani non edili nel caso di esaurimento del trattamento di cui al FSBA;
  • datori di lavoro del settore privato che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato la porcedura in CIGS, limitatamente al periodo che intercorre dal 23.02.2020 alla data di decorrenza del trattamento in CIGS;
  • i datori di lavoro del settore privato che hanno presentato domande di ammortizzatori ordinari ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020, respinte dall’INPS per carenza di risorse;
  • datori di lavoro del settore privato che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto successivo al 23.02.2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro;
  • datori di lavoro del settore terziario sopra i 50 dipendenti che non possono attivare la CIGS per la causale crisi aziendale dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid – 19 e i datori di lavoro di cui all’art. 20, comma 1, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 148/2015, in attesa di ulteriori chiarimenti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Esclusioni: datori di lavoro domestico.

A chi spetta: lavoratori dipendenti alla data del 23.02.2020, con esclusione di dirigenti, lavoratori domestici e soci di cooperative privi di rapporto di lavoro subordinato.

Presupposti:

  • la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario della normativa in deroga;
  • sospensione dal lavoro a zero ore o con riduzione di orario, determinate dalle cause previste nel D.L. n. 9/2020 e dal DL n. 18/2020;
  • perdita o decurtazione della retribuzione, proporzionata alle ore di lavoro non prestato, per le ore o giornate in cui per legge o per contratto sarebbe spettata;
  • ragionevole previsione di ripresa dell’attività lavorativa.

Modalità di pagamento: pagamento diretto da parte dell’INPS.

Ferie e congedi: eccetto i casi di cui alla suindicata lettera a), il datore di lavoro utilizzerà preferibilmente gli strumenti ordinari di flessibilità (congedo ordinario e ferie 2019) prima dell’accesso alla CIGD.

Procedura sindacale:

  • datori di lavoro di cui alla lettera a): esonerati;
  • datori di lavoro di cui alle lettere b) e c): necessario accordo con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative. È prevista una procedura semplificata: invio da parte del datore di lavoro, tramite pec o mail o fax, o altro canale telematico, dell’informativa (contenente numero lavoratori, periodo richiesto, ore stimate di CIG in deroga, modalità della sospensione), alle OO.SS. e alle RSA/RSU laddove presenti, attivando così la procedura sindacale da esperire entro il termine di 3 giorni lavorativi. Decorso tale termine il datore di lavoro potrà presentare l’istanza di CIGD allegando alla domanda l’evidenza dell’informativa data alle OO.SS.

Contenuti necessari informativa:

  1. dati aziendali;
  2. settore produttivo;
  3. indicazione del settore merceologico;
  4. data di avvio procedura della consultazione sindacale, solo nel caso di verbale di accordo;
  5. negli accordi sindacali, assistenza delle parti sociali;
  6. dichiarazione di esaurimento ammortizzatori ordinari;
  7. dichiarazione di mancanza dei requisiti di legge per accedere agli ammortizzatori ordinari e relativa motivazione;
  8. per i datori di lavoro artigiani non edili, dichiarazione di versamento contributo al FSBA ed eventuale dichiarazione di esaurimento dell’utilizzo del trattamento FSBA;
  9. periodo richiesto della CIG in deroga;
  10. numero lavoratori o elenco dei lavoratori interessati alla CIG in deroga;
  11. ore complessive richieste.

Durata:

  • datori di lavoro di cui alla lettera a): massimo 22 settimane, per ogni unità produttiva con sede in Vo’ Euganeo, o che non ha sede in tale Comune, limitatamente ai lavoratori in forza o domiciliati nello stesso Comune;
  • datori di lavoro di cui alle lettere b) e c): massimo 13 settimane per ogni unità produttiva con sede nel Veneto.

Domanda:

  • la domanda deve essere presentata, anche retroattivamente, in via telematica sul portale di CO Veneto, corredata dell’accordo o dell’informativa risultante dalla procedura sindacale (ove necessaria). Dovranno essere indicati anche il periodo e la durata complessiva della sospensione nonché i nominativi di tutti i lavoratori coinvolti;
  • ciascuna domanda di CIGD dovrà interessare un periodo minimo di una (1) settimana, pari a 7 giorni consecutivi, compresi il sabato e la domenica, a prescindere dal giorno della settimana di inizio. Nel caso di un periodo maggiore si dovrà trattare di un multiplo di 7;

Termine di presentazione delle domande:

  • entro il termine perentorio di 40 giorni di calendario dal 27.03.2020, data di apertura del portale CO Veneto per la presentazione della domanda di CIGD, per decorrenze della CIGD sino a tale data;
  • entro il termine perentorio di 40 giorni di calendario dalla data di avvio della procedura di consultazione sindacale, nei casi in cui questa è prevista, o diversamente dalla data di inizio della CIGD, per decorrenze della CIGD dal 28.03.2020 in poi.

Periodo:

  • datori di lavoro di cui alla lettera a): le domande dovranno essere presentate per un arco temporale di massimo 4 mesi, a partire dal 23.02.2020, indicando il fabbisogno presunto in ore, fino ad esaurimento delle settimane disponibili. Nel caso in cui non siano esaurite tutte le settimane potrà essere presentata una nuova domanda.
  • datori di lavoro di cui alle lettere b) e c): le domande dovranno essere presentate per un arco temporale di massimo 2 mesi, a partire dal 23.02.2020, indicando il fabbisogno presunto in ore, fino ad esaurimento delle settimane disponibili. Nel caso in cui non siano esaurite tutte le settimane potrà essere presentata una nuova domanda.

Comunicazioni aziendali: i datori di lavoro devono trasmettere mensilmente all’INPS i modelli “SR 41” per l’erogazione del trattamento (anche in assenza del provvedimento regionale di concessione) entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese di paga successivo a quello della fruizione, ed entro il medesimo termine dovranno compilare il consuntivo mensile per la Regione sul portale di CO Veneto.

I datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS i modelli “SR 41” entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

INDENNITà LAVORATORI AUTONOMI CHE SVOLGONO L’ATTIVITà LAVORATIVA O SONO RESIDENTI O DOMICILIATI NEL COMUNE DI VO’ EUGANEO (PD)

A chi spetta:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi o professionisti;
  • titolari di attività d’impresa;

che svolgono l’attività lavorativa o sono residenti o domiciliati in Vo’ Euganeo alla data del 23.02.2020 e che risultano iscritti all’Ago nonché alla Gestione separata.

Misura del trattamento: Euro 500 mensili.

Durata: massimo 3 mesi.

Termine per la presentazine delle domande: la domanda deve essere presentata in via telematica sul portale di CO Veneto, entro il termine perentorio di 40 giorni di calendario dal 14 aprile 2020, data di apertura del portale CO Veneto per la presentazione della domanda di indennità.

Alla domanda occorre allegare una attestazione di iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

NEWSLETTER DECRETO “CURA ITALIA”: I CHIARIMENTI INPS

In seguito alla pubblicazione in G.U. del D.L. n. 18 del 17.03.2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’INPS è intervenuta fornendo alcune indicazioni operative.

Di seguito una sintesi schematica delle misure emergenziali in materia di lavoro.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

CIGO (art. 19)

Ambito di applicazione: datori di lavoro di cui all’art. 10 d.lgs. 148/2015 che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Strumento: domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale

Causale: “emergenza COVID-19”

Periodo: per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020

Durata: massimo nove settimane, collocabili tra il 23.2.2020 ed il 31.8.2020

Lavoratori beneficiari: lavoratori subordinati (esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio)

Procedura di informazione e consultazione sindacale: procedura snellita con permanenza dell’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva

La domanda:

  • deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
  • non deve essere fornita alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, alla sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori (dunque l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari);
  • è possibile fare domanda con detta causale anche per chi ha già presentato una domanda o ha in corso un’autorizzazione con un’altra causale: il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione.

Le novità dell’istruttoria:

  • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • non si tiene conto dei seguenti limiti: limite delle 52 settimane nel biennio mobile; limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile; limite di 1/3 delle ore lavorabili);
  • non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Erogazione:

  • modalità ordinaria tramite conguaglio su UNIEMENS;

o

  • è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

CIGO per aziende in CIGS (art. 20)

Ambito di applicazione:

  • aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di CIGS, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie;
  • le aziende che, invece, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la CIG in deroga.

Strumento: trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in CIGS.

Durata: massimo nove settimane, con sospensione e sostituzione del trattamento già in corso.

Disciplina: medesima disciplina della CIGO di cui sopra. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

FIS per ASSEGNO ORDINARIO (art. 19 comma 5)

Con riferimento al FIS per assegno ordinario si richiama la disciplina su esposta con le seguenti particolarità.

Lavoratori beneficiari:

  • lavoratori subordinati (esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio) presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.

Le novità dell’istruttoria:

  • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
  • non si tiene conto dei seguenti limiti: limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS); limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile; limite di 1/3 delle ore lavorabili;
  • i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
  • non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

CIGO per aziende con trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)

Ambito di applicazione: datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che alla del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà.

Strumento: le suddette imprese possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19.

Durata: massimo nove settimane.

CIG in deroga (art. 22)

Ambito di applicazione: datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

Soggetti esclusi:

  • datori di lavoro domestico
  • datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà.
  • lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

Strumento: in costanza di rapporto di lavoro, è possibile ottenere, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di CIG in deroga.

Periodo: per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore anove settimane

Requisiti:

  • per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro;
  • per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Non si applicano:

  • le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro
  • il contributo addizionale
  • la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga

Modalità di erogazione: il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Il datore di lavoro deve inoltrare il modello “SR 41”.

In materia di CIGO, CIGS, CIG in deroga e FIS si richiama:

CONGEDI SPECIALI

CONGEDO PARENTALE SPECIALE COVID-19 (art. 23)

Lavoratori dipendenti privati

Durata: per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni

Modalità di fruizione: congedo fruibile in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare.

Periodo: periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile 2020.

Beneficiari e indennità:

  • genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni à indennità pari al 50% della retribuzione;
  • genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età dai 12 ai 16 anni

à nessuna indennità;

  • genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale

à indennità pari al 50% della retribuzione;

  • genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali

à indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19.

Domanda:

  • i genitori che hanno già fatto richiesta ed, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi;
  • i genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
  • i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS

Beneficiari e indennità:

  • genitori con figli di età anche maggiori di 3 anni e fino ai 12 anni à indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità;
  • genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale à indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità;
  • non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS

Beneficiari e indennità:

  • genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età à indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge;
  • genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale à indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge;
  • non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

PERMESSI 104 RETRIBUITI (art. 24)

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma

3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19 (art. 24)

Il voucher baby-sitting, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, spetta:

  • ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
  • anche in caso di adozione e affido preadottivo;
  • oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale
  • è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Beneficiari:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).

Il bonus non è fruibile:

  • se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
  • se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

In materia di congedi parentali, permessi legge 104 e bonus baby-sitting si richiama il messaggio INPS n. 1281 del 20 marzo 2020.

LAVORATORI AFFETTI DA COVID-19: QUALE TRATTAMENTO?

LAVORATORI IN QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA EQUIPARATI A MALATTIA (art. 26).

Periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria: è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e NON è computabile ai fini del periodo di comporto.

Certificato di malattia: il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare.

Oneri a carico del datore di lavoro: in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico dei datori di lavoro che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.

Lavoratore in malattia non da COVID-19: il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

DISPOSIZIONI INAIL per COVID-19 (art. 42)

Periodo: dal 23.02.2020 e sino all’1.06.2020.

Sospensioni:

  • sospensione di diritto del decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL (riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione);
  • sospensione, per il medesimo periodo, dei termini di prescrizione;
  • sospensione dei termini di revisione della rendita su domanda del titolare.

Casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro:

  • il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura la relativa tutela dell’infortunato;
  • le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro;
  • i predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico;
  • dette regole si applicano ai datori di lavoro pubblici e privati.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 64)

Beneficiari: soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione

Periodo: per il periodo d’imposta 2020.

Strumento: riconoscimento di un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

PROROGA E SOSPENSIONE TERMINI DECADENZIALI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE E DI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI

PROROGA TERMINI DECADENZIALI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE (art. 34)

Periodo: dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020

Strumento:

  • sospensione di diritto del decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL;
  • sospensione, per il medesimo periodo, e per le medesime materie, dei termini di prescrizione.

Dal 17.03.2020 e per due mesi sono sospesi gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovverosia la richiesta di avviamento agli enti competenti per le quote nel collocamento mirato.

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE di LICENZIAMENTO COLLETTIVO E DIVIETO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (art. 46).

Periodo: a decorrere dal 17.03.2020 e per 60 giorni

Sono sospese:

  • le procedure di licenziamento collettivo;
  • le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

PROROGA TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI, PREVIDENZIALI E FISCALI

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI DOMESTICI (art. 35)

Periodo: in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

Sospensione dei termini:

  • relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico.

Tali pagamenti sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (art. 60)

Prorogati al 20 marzo i:

  • versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni
  • versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali
  • versamenti relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria

 in scadenza il 16 marzo 2020.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (art. 62)

  • Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato à sospensionedegli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tral’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge à sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
  • relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

  • Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello al 17.03.2020 à i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra IL 17.03.2020 e il 31.03.2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate al sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

INDENNITà UNA TANTUM E PREMI PER DETERMINATE

CATEGORIE DI LAVORATORI

È riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa a:

lavoratori autonomi iscritti alla GS e alle gestioni speciali dell’Ago (art. 27 e 28) à

  • liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

lavoratori stagionali del turismo e agricoli (artt. 29 e 30) à

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 ed il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Si richiama, in materia, il messaggio INPS n. 1288 del 20 marzo 2020.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (art. 63)

Beneficiari: titolari di reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro

Periodo: per il mese di marzo 2020

Strumento: spetta un premio, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA

  • DISOCCUPAZIONE AGRICOLA (art. 32): per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 202. Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio.
  • DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL (art. 33): per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1.01.2020 al 31.12.2020, i termini di decadenza per la presentazione della domanda sono ampliati da 68 a 128 giorni.
  • DOMANDA DI INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ: ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della stessa. Le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate d’ufficio.

Si richiama il messaggio INPS n. 1286 del 20 marzo 2020 relativo a NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola. Sono, inoltre, sospesi per due mesi dal 17.03.2020:

  • gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza;
  • le misure di condizionalità;
  • i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL e per i beneficiari di integrazioni salariali;
  • i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.

DIRITTO DI PRECEDENZA AL LAVORO AGILE (art. 39)

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con

disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

ANTI-CONTAGIO

Con la sottoscrizione a livello nazionale del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, si riportano i più importanti adempimenti richiesti ai datori di lavoro:

  • affiggere appositi depliants informativi;
  • possibilità di controllare la temperatura corporea (nel rispetto della normativa privacy) à

la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce trattamento di dati personali. Si suggerisce dunque di rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito se tutto nella norma, nonché fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali, indicando:

  • quale finalità del trattamento, la prevenzione del contagio da COVID-19;
  • quale base giuridica del trattamento, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n.7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;
  • quale durata della conservazione dei dati, il termine dello stato d’emergenza.

È necessario definire misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati, individuando i soggetti preposti al trattamento e fornendo loro le istruzioni necessarie.

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, occorre garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore.

  • per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, (divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente) e prevedere procedure di ingresso, transito e uscita per fornitori esterni fini alla riduzione delle occasioni di contatto, nonché ridurre l’accesso di esterni;
  • pulizia e sanificazione dei locali aziendali e adozione di tutte le precauzioni igieniche personali;
  • garantire in tutte le condizioni di lavoro la distanza interpersonale di lavoro superiore a un metro e predisporre l’uso di DPI in conformità a quanto previsto dall’Oms;
  • favorire orari di ingresso/uscita scaglionati evitando il più possibile contatti nelle zone comuni, garantendo comunque la presenza di detergenti segnalati;
  • prevedere piani di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
  • chiudere i reparti diversi dalla produzione o dei quali è possibile il ricorso allo smart working;
  • limitare al minimo gli spostamenti all’interno del sito aziendale non consentendo le riunioni in presenza;
  • prevedere in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.

ATTIVITA’ SOSPESE ED ESCLUSIONI. DPCM 22.03.2020 E SANZIONI

CONTENUTI DEL DECRETO

In base al DPCM 22 marzo 2020 e successive modifiche:

  • sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto; le attività produttive che sarebbero così sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • sono consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • le attività professionali non sono sospese;
  • restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020: “In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
    • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”;
  • resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020: “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;
  • sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
  • è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  • sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami”;
  • le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Tali disposizioni producono effetto dal 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020, e si applicano cumulativamente al DPCM 11 marzo. Con il DPCM 11 marzo avevano cessato di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del decreto stesso, le misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020.

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA PREFETTURA

Fatta eccezione per le attività di cui all’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, devono dunque provvedere alla comunicazione al Prefetto della provincia di riferimento le seguenti attività:

  • servizi di pubblica utilità e servizi essenziali;
  • attività funzionali alla continuità delle filiere indicate nell’allegato 1 del DPCM 22.03.2020: qualora l’attività sia collegata ad una delle filiere delle attività consentite, la Prefettura non darà alcuna risposta (silenzio-assenso) e quindi l’operatore potrà continuare a produrre o commercializzare i suoi prodotti; la Prefettura risponderà solamente nel caso in cui non risconti un collegamento tra l’attività dichiarata e una delle filiere produttive consentite;
  • ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza: la Prefettura ammette tra le attività consentite anche quelle che non sono indicate nelle categorie precedenti ma che sono importanti per far fronte all’emergenza. In questi casi nell’autocertificazione vanno comunque indicate la continuità o comunque i collegamenti con le filiere produttive consentite;
  • attività degli impianti a ciclo produttivo continuo la cui interruzione può generare danni all’impianto stesso o pericolo di incidenti. Queste attività possono continuare ad essere esercitate comunicando, attraverso il modello predisposto dalla Prefettura, le condizioni di attività dell’impianto. La Prefettura risponderà soltanto in caso in cui ritenga di sospendere l’attività per mancanza dei requisiti;
  • attività dell’industria aerospaziale e della difesa nonché attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale: l’autorizzazione deve essere richiesta al Prefetto della provincia dove sono ubicati gli impianti per poter continuare la produzione.

Per le attività di produzione, trasposto, commercializzazione e consegna di farmaci, attrezzature sanitarie, dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e alimentari, non sono previsti adempimenti a carico delle imprese.

Le aziende tenute a comunicare alla Prefettura la continuazione dell’attività lavorativa secondo quanto esposto al punto precedente devono procedere secondo quanto segue:

  • i titolari delle imprese che hanno attività produttive ubicate nella provincia di Padova dovranno darne comunicazione alla relativa Prefettura, con nota inviata all’indirizzo mail protocollo.prefpd@pec.interno.it , specificando le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite (è sufficiente indicare le principali, fino ad un massimo di cinque soggetti beneficiari). In alternativa la comunicazione potrà essere inviata per il tramite della Camera di Commercio Industria Artigianato di Padova  che coadiuverà l’ufficio fungendo da qualificato punto di raccolta delle comunicazioni. A tal fine potrà essere utilizzato l’indirizzo mail cciaa@pd.legalmail.camcom.it. La comunicazione inoltrata con le modalità sopra indicate consente il legittimo esercizio dell’attività fino all’eventuale adozione del provvedimento di sospensione della medesima che il Prefetto adotterà, qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste. Il modulo è disponibile al seguente link: Modello Comunicazione – Lettere d) e g) D.P.C.M. 22 marzo 2020
  • i titolari delle imprese che hanno attività produttive ubicate nella provincia di Venezia, dovranno darne comunicazione alla relativa Prefettura mediante la compilazione dell’apposito modello di comunicazione. L’operatore è tenuto a compilarlo in modo che la Prefettura possa conoscere le imprese o gli enti beneficiari dei prodotti o dei servizi collegati alle filiere consentite. Qualora l’attività sia collegata ad una delle filiere delle attività consentite, la Prefettura non darà alcuna risposta (silenzio-assenso) e quindi l’operatore potrà continuare a produrre o commercializzare i suoi prodotti. La Prefettura risponderà solamente nel caso in cui non risconti un collegamento tra l’attività dichiarata e una delle filiere produttive consentite.

LE SANZIONI

Il DL 25 marzo 2020, n. 19 contempla due diverse tipologie di sanzioni amministrative:

  • salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità;
  • nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni e il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In ipotesi di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa viene raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da Euro 500 ad Euro 5000, salvo che il fatto costituisca violazione dell’art. 452 del codice penale o comunque più grave reato (reclusione da uno a cinque anni).

Le disposizioni in esame che vanno così a sostituire sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, con applicazione delle misure amministrative nella misura minima ridotta della metà.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Oltre a ricorrere, ove possibile, allo smart working e alla fruizione di ferie e congedi, i datori di lavoro devono adottare un protocollo aziendale anti-contagio in attuazione al Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.

IMPRENDITORI DEL FUTURO

Domani mercoledì 25 marzo diretta Fb parlerò di gestione del personale nel lavoro agile con MATTEO BUSATO (Founder & CEO | Make Group | Make Consulting – Nuovi Talenti -LaFirmaDescrizione).

Orgogliosa di essere parte del progetto IMPRENDITORI DEL FUTURO .

Vogliamo ripartire più forti di prima!

EMERGENZA CORONAVIRUS HELP ALLE AZIENDE CLIENTI

Studio Salvalaio è a disposizione con un team di professionisti dedicato a far fronte ad ogni esigenza per la organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alla gestione del personale che lavora a distanza, alle soluzioni per assenze dei dipendenti, agli strumenti per far fronte al calo di lavoro, ai profili che riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per ogni questione contattateci all’indirizzo info@studiosalvalaio.com

CORONAVIRUS – GARANTE PRIVACY: NO A INIZIATIVE “FAI DA TE” NELLA RACCOLTA DEI DATI.

Soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti.

Niente iniziative “fai da te” nella raccolta dei dati personali: come ribadito dal Garante Privacy nella comunicazione pubblicata il 2 marzo scorso sul proprio sito Internet, i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori ed in modo “sistematico e generalizzato”, informazioni su eventuali sintomi influenzali dei propri dipendenti e dei suoi contatti personali extralavorativi.

La prevenzione della salute resta una prerogativa dei soggetti che svolgono istituzionalmente questo compito, unici organi deputati a verificare il rispetto delle regole di sanità pubblica.

Come conferma la decisione del Garante, le aziende stesse – pur sottoposte a forti pressioni, come in questi giorni – devono tutelarsi per non compiere atti inutili e per non incorrere in sanzioni anche pesanti.

Molti datori di lavoro pubblici e privati hanno infatti chiesto al Garante la possibilità di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali e vicende relative alla sfera privata.

Il Garante segnala che la normativa d’urgenza adottata nelle ultime settimane prevede che chiunque negli ultimi 14 gg abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l’isolamento fiduciario.

I datori di lavoro devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.

La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.

L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.

Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.