
Si riporta di seguito quanto chiarito dall’INPS con circolare n. 47 del 28.03.2020 circa le misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di ammortizzatori sociali adottate con D.L. n. 18 del 17.03.2020 “Cura Italia”.
Si segnala inoltre che la Regione Veneto, con DDR n. 223 del 27.03.2020, è intervenuta fornendo Linee guida per l’applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto e dell’indennità lavoratori autonomi del Comune di Vò Euganeo 2020. Si ricorda infine che la CRCPS ha approvato un nuovo Accordo per la cassa integrazione in deroga.
CIGO e assegno ordinario (art. 19)
Chi può fare richiesta:
CIGO | imprese di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 148 del 14.09.2015 |
ASSEGNO ORDINARIO | datori di lavoro con più di 5 dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione CIGO e CIGS e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi |
A chi spetta: lavoratori che alla data del 23.02.2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione (nelle ipotesi di trasferimento d’azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro).
Causale: “COVID-19 nazionale”.
Periodo: per periodi decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020.
Durata: massimo 9 settimane.
Termine di presentazione delle domande: fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Decorrenza del termine:
- per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23.02.2020 e la data del 23.03.2020 à 23.03.2020 (il periodo tra il 23.02.2020 e 23.03.2020 è neutralizzato);
- per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 24.03.2020 à data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Procedure sindacali: Sì informazione, consultazione e esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva; No comunicazione all’INPS degli adempimenti citati.
Deroghe alla disciplina ordinaria:
LIMITI – non trovano applicazione:
- limite delle 52 settimane del biennio mobile;
- limite delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario;
- limite dei 24 mesi (o 30 per le imprese del settore edile e lapideo) di durata massima dei trattamenti nel quinquennio mobile;
- limite di 1/3 delle ore lavorabili;
- requisito di anzianità di 90 giorni di lavoro effettivo (ma è necessario che si sia alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23.02.2020);
DOMANDA – non sono richiesti:
- pagamento del contributo addizionale;
- prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa da parte delle aziende;
- dimostrazione della sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento all’imprenditore o ai lavoratori;
- allegazione alla domanda della relazione tecnica (è invece richiesta l’allegazione dell’elenco dei lavoratori destinatari).
I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.
Modalità di pagamento:
CIGO | modalità ordinaria tramite conguaglio o pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa |
ASSEGNO ORDINARIO | Aziende con più di 15 dipendenti: modalità ordinaria tramite conguaglio o pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa |
Aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti: pagamento diretto |
Necessario smaltimento ferie: NO, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario.
Malattia: il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista.
Autorizzazioni CIGO/assegno ordinario già in corso o domande già presentate con altra causale: il periodo concesso con causale “COVID-19 nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda, che saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
Assegni di solidarietà in corso alla data del 23.02.2020: i datori di lavoro iscritti al FIS che, alla data 23.02.2020, hanno in corso un assegno di solidarietà hanno la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.
Comuni di cui all’Allegato 1 DPCM 1.03.2020: per le aziende che hanno unità produttive ivi situate, nonché per le imprese collocate al di fuori dei Comuni interessati, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 in esame, con causale “COVID-19 nazionale”, eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti richiesti, utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”. Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e, per ulteriori 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.

CIGO PER AZIENDE IN CIGS (art. 20)
Chi può fare richiesta: imprese che alla data del 23.02.2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, se rientrano anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie.
Strumento: possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all’articolo 19.
Causale: “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.
Disciplina: CIGO art. 19
Procedura:
- l’azienda deve presentare al Ministero stesso apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso;
- la domanda potrà essere approvata solo dopo il caricamento in procedura del decreto ministeriale di sospensione della CIGS da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’INPS.
Particolarità:
- la CIGO sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso;
- al termine della CIGO, l’azienda potrà chiedere all’INPS, tramite l’invio del modello telematico “SR40”, una nuova autorizzazione sul secondo decreto per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.
FONDI BILATERALI
Strumento: domanda di accesso all’assegno ordinario.
Causale: “COVID-19 nazionale”.
Limiti: tetti aziendali previsti dai rispettivi Fondi.
I datori di lavoro iscritti ai Fondi in argomento, non aventi la disponibilità finanziaria (tetto aziendale) ovvero aventi una disponibilità parziale per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, potranno comunque accedere alla suddetta prestazione.
Procedure sindacali: nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda, che l’azienda dovrà comunque comunicare all’Istituto.
Istruttoria: non implica alcuna verifica sulla sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento à i datori di lavoro non sono obbligati ad allegare alla domanda la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Modalità di pagamento: ordinaria tramite conguaglio o pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
CISOA
Chi può fare richiesta: aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura.
A chi spetta: lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato e i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti.
Causale: “COVID-19 CISOA”.
Disciplina: artt. 8 ss. L. n. 457 dell’8.08.1972 e ss.mm.ii.
Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la tutela della CIG in deroga, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di provincia autonoma.
Termine di presentazione delle domande: quarto mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.
Modalità di pagamento: ordinaria tramite conguaglio o pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

CIG IN DEROGA
Chi può fare richiesta: datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, con esclusione dei datori di lavoro domestico.
A chi spetta: lavoratori che sono impossibilitati, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23.02.2020.
Durata: massimo 9 settimane.
Tali prestazioni sono aggiuntive sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, che rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
Procedure sindacali:
- datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti à esonerati;
- dimensioni aziendali maggiori à accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.
Deroghe:
- NO requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
- NO contributo addizionale;
- NO riduzione in percentuale della relativa misura di cui all’articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
Necessario smaltimento ferie: NO, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.
Le domande devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate.
CIG IN DEROGA – VENETO
Ambito di applicazione:
- datori di lavoro privati, compreso quello agricolo, con unità produttive ubicate in Vo’ Euganeo, nonché i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive nel Comune suddetto, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nel predetto Comune;
- datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ubicate nei restanti Comuni del Veneto nonché per i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità produttive/operative in Veneto, limitatamente ai lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni del Veneto;
- datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con unità produttive ubicate nei restanti Comuni del Veneto.
Chi può fare richiesta:
- datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro;
- datori di lavoro che hanno esaurito in periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- datori di lavoro artigiani non edili nel caso di esaurimento del trattamento di cui al FSBA;
- datori di lavoro del settore privato che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato la porcedura in CIGS, limitatamente al periodo che intercorre dal 23.02.2020 alla data di decorrenza del trattamento in CIGS;
- i datori di lavoro del settore privato che hanno presentato domande di ammortizzatori ordinari ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020, respinte dall’INPS per carenza di risorse;
- datori di lavoro del settore privato che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto successivo al 23.02.2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro;
- datori di lavoro del settore terziario sopra i 50 dipendenti che non possono attivare la CIGS per la causale crisi aziendale dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid – 19 e i datori di lavoro di cui all’art. 20, comma 1, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 148/2015, in attesa di ulteriori chiarimenti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Esclusioni: datori di lavoro domestico.
A chi spetta: lavoratori dipendenti alla data del 23.02.2020, con esclusione di dirigenti, lavoratori domestici e soci di cooperative privi di rapporto di lavoro subordinato.
Presupposti:
- la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario della normativa in deroga;
- sospensione dal lavoro a zero ore o con riduzione di orario, determinate dalle cause previste nel D.L. n. 9/2020 e dal DL n. 18/2020;
- perdita o decurtazione della retribuzione, proporzionata alle ore di lavoro non prestato, per le ore o giornate in cui per legge o per contratto sarebbe spettata;
- ragionevole previsione di ripresa dell’attività lavorativa.
Modalità di pagamento: pagamento diretto da parte dell’INPS.
Ferie e congedi: eccetto i casi di cui alla suindicata lettera a), il datore di lavoro utilizzerà preferibilmente gli strumenti ordinari di flessibilità (congedo ordinario e ferie 2019) prima dell’accesso alla CIGD.
Procedura sindacale:
- datori di lavoro di cui alla lettera a): esonerati;
- datori di lavoro di cui alle lettere b) e c): necessario accordo con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative. È prevista una procedura semplificata: invio da parte del datore di lavoro, tramite pec o mail o fax, o altro canale telematico, dell’informativa (contenente numero lavoratori, periodo richiesto, ore stimate di CIG in deroga, modalità della sospensione), alle OO.SS. e alle RSA/RSU laddove presenti, attivando così la procedura sindacale da esperire entro il termine di 3 giorni lavorativi. Decorso tale termine il datore di lavoro potrà presentare l’istanza di CIGD allegando alla domanda l’evidenza dell’informativa data alle OO.SS.
Contenuti necessari informativa:
- dati aziendali;
- settore produttivo;
- indicazione del settore merceologico;
- data di avvio procedura della consultazione sindacale, solo nel caso di verbale di accordo;
- negli accordi sindacali, assistenza delle parti sociali;
- dichiarazione di esaurimento ammortizzatori ordinari;
- dichiarazione di mancanza dei requisiti di legge per accedere agli ammortizzatori ordinari e relativa motivazione;
- per i datori di lavoro artigiani non edili, dichiarazione di versamento contributo al FSBA ed eventuale dichiarazione di esaurimento dell’utilizzo del trattamento FSBA;
- periodo richiesto della CIG in deroga;
- numero lavoratori o elenco dei lavoratori interessati alla CIG in deroga;
- ore complessive richieste.
Durata:
- datori di lavoro di cui alla lettera a): massimo 22 settimane, per ogni unità produttiva con sede in Vo’ Euganeo, o che non ha sede in tale Comune, limitatamente ai lavoratori in forza o domiciliati nello stesso Comune;
- datori di lavoro di cui alle lettere b) e c): massimo 13 settimane per ogni unità produttiva con sede nel Veneto.
Domanda:
- la domanda deve essere presentata, anche retroattivamente, in via telematica sul portale di CO Veneto, corredata dell’accordo o dell’informativa risultante dalla procedura sindacale (ove necessaria). Dovranno essere indicati anche il periodo e la durata complessiva della sospensione nonché i nominativi di tutti i lavoratori coinvolti;
- ciascuna domanda di CIGD dovrà interessare un periodo minimo di una (1) settimana, pari a 7 giorni consecutivi, compresi il sabato e la domenica, a prescindere dal giorno della settimana di inizio. Nel caso di un periodo maggiore si dovrà trattare di un multiplo di 7;
Termine di presentazione delle domande:
- entro il termine perentorio di 40 giorni di calendario dal 27.03.2020, data di apertura del portale CO Veneto per la presentazione della domanda di CIGD, per decorrenze della CIGD sino a tale data;
- entro il termine perentorio di 40 giorni di calendario dalla data di avvio della procedura di consultazione sindacale, nei casi in cui questa è prevista, o diversamente dalla data di inizio della CIGD, per decorrenze della CIGD dal 28.03.2020 in poi.
Periodo:
- datori di lavoro di cui alla lettera a): le domande dovranno essere presentate per un arco temporale di massimo 4 mesi, a partire dal 23.02.2020, indicando il fabbisogno presunto in ore, fino ad esaurimento delle settimane disponibili. Nel caso in cui non siano esaurite tutte le settimane potrà essere presentata una nuova domanda.
- datori di lavoro di cui alle lettere b) e c): le domande dovranno essere presentate per un arco temporale di massimo 2 mesi, a partire dal 23.02.2020, indicando il fabbisogno presunto in ore, fino ad esaurimento delle settimane disponibili. Nel caso in cui non siano esaurite tutte le settimane potrà essere presentata una nuova domanda.
Comunicazioni aziendali: i datori di lavoro devono trasmettere mensilmente all’INPS i modelli “SR 41” per l’erogazione del trattamento (anche in assenza del provvedimento regionale di concessione) entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese di paga successivo a quello della fruizione, ed entro il medesimo termine dovranno compilare il consuntivo mensile per la Regione sul portale di CO Veneto.
I datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS i modelli “SR 41” entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
INDENNITà LAVORATORI AUTONOMI CHE SVOLGONO L’ATTIVITà LAVORATIVA O SONO RESIDENTI O DOMICILIATI NEL COMUNE DI VO’ EUGANEO (PD)
A chi spetta:
- collaboratori coordinati e continuativi;
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi o professionisti;
- titolari di attività d’impresa;
che svolgono l’attività lavorativa o sono residenti o domiciliati in Vo’ Euganeo alla data del 23.02.2020 e che risultano iscritti all’Ago nonché alla Gestione separata.
Misura del trattamento: Euro 500 mensili.
Durata: massimo 3 mesi.
Termine per la presentazine delle domande: la domanda deve essere presentata in via telematica sul portale di CO Veneto, entro il termine perentorio di 40 giorni di calendario dal 14 aprile 2020, data di apertura del portale CO Veneto per la presentazione della domanda di indennità.
Alla domanda occorre allegare una attestazione di iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.