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PATENTE A PUNTI
LA PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI.
La patente a punti (o patente a crediti) per le imprese e per i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri è uno strumento a tutela dei lavoratori, introdotto dal D.L. n. 19/2024.
La patente, necessaria per le imprese e per i lavoratori autonomi per poter operare nei cantieri temporanei o mobili, è stata introdotta con l’obbiettivo di aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, combattere il lavoro sommerso e tracciare il numero e la gravità degli incidenti sul lavoro.
Dal 1° ottobre è possibile presentare la domanda per ottenere la patente a punti.
Le due opzioni per la prima fase.
Sono due le opzioni messe a disposizione per ottenere la patente:
- le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente accedendo al “Portale dei Servizi” dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), tramite SPID personale o CIE;
- le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, possono presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, concernente il possesso dei requisiti richiesti, tramite PEC (all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it), secondo il modello allegato alla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dello scorso 23 settembre (reperibile sul sito dell’INL).
Tuttavia, dal 1° novembre, scade la fase transitoria e, pertanto, non sarà più possibile operare in cantiere in forza della semplice autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, risultando necessaria la presentazione della domanda.
Chi non deve presentare la domanda.
Le sole esclusioni riguardano:
- i soggetti che nei cantieri effettuano “mere forniture”;
- i soggetti che nei cantieri forniscono “prestazioni di natura intellettuale” (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri);
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
I passaggi successivi.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente, il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche tramite un soggetto delegato, ivi compresi consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF.
All’esito della richiesta, il portale dell’INL genererà un codice alfanumerico e univoco associato alla patente. Una volta completata la fase di verifica sul possesso dei requisiti, la patente sarà poi rilasciata in formato digitale.
In ogni caso, già dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.
I requisiti richiesti.
Per il rilascio della patente è richiesto il possesso di specifici requisiti. Se, in sede di controllo successivo al rilascio, risulti la non veridicità di una o più dichiarazioni rese in ordine alla sussitenza dei requisiti, la patente è revocata.
È possibile richiedere il rilascio di una nuova patente solo una volta decorsi 12 mesi dalla intervenuta revoca.
Nello specifico, i requisiti richiesti sono i seguenti:
- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Informazioni contenute nella patente.
Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nello specifico, sono rinvenibili, nel portale, le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’art. 27, comma 8, del TUSL;
- eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, comma 6, del TUSL.
Attribuzione dei punti.
La patente può ottenere un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:
- crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
- crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
- fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
- crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
- crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Decurtazione dei crediti.
Quando un’azienda riceve sanzioni, in caso di violazione delle normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.
La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto indicato dall’art. 5, comma 2, del decreto che li elenca.
Sospensione della patente.
La sospensione della patente:
- è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente per colpa grave;
- può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione, suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile a colpa grave.
La sospensione è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
Il provvedimento è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente e la durata della sospensione non può, in ogni caso, essere superiore a 12 mesi. Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso.
Sanzioni per chi opera senza patente o con crediti insufficienti.
I soggetti che, in violazione della normativa, operino in cantiere senza patente o con crediti inferiori a 15 sono puniti con:
- sanzione amministrativa fino al 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro;
- interruzione immediata delle attività nel caso in cui il punteggio della patente scenda sotto i 15 crediti, con la possibilità di riprendere le attività solo una volta che i crediti saranno reintegrati.