D.L. n. 101 del 2019 “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” – tutele economiche e normative per i riders.

Il 4 settembre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 101 del 2019 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzioni di crisi aziendali”.

Il provvedimento era già stato approvato il 6 agosto 2019 (salvo intese) da parte del Consiglio dei Ministri.

L’art. 1 del Decreto in commento, andando a modificare il D. Lgs. n. 81 del 2015, pone l’obiettivo di garantire adeguate tutele economiche e normative per la categoria dei riders.

La legge definisce i riders come i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali. Le piattaforme digitali sono i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza, per via elettronica, le persone per le attività di consegna di beni, determinando le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito e fissandone il prezzo.

La nuova normativa prevede che il rider abbia diritto di essere retribuito:

  • in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente;
  • su base oraria, a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.

I riders sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che è a totale carico dell’impresa, così come gli adempimenti ai fini dell’assicurazione INAIL. Il premio di assicurazione INAIL è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo si assume come retribuzione imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.

Ai fini del monitoraggio viene istituito un Osservatorio presso il Ministero del Lavoro, presieduto dal ministro stesso o da un suo delegato, e composto dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. L’Osservatorio verificherà, in base ai dati forniti da INPS, INAIL e ISTAT, gli effetti delle nuove tutele e proporrà eventuali revisioni alla normativa.

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