NEWSLETTER DECRETO “CURA ITALIA”: I CHIARIMENTI INPS

In seguito alla pubblicazione in G.U. del D.L. n. 18 del 17.03.2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’INPS è intervenuta fornendo alcune indicazioni operative.

Di seguito una sintesi schematica delle misure emergenziali in materia di lavoro.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

CIGO (art. 19)

Ambito di applicazione: datori di lavoro di cui all’art. 10 d.lgs. 148/2015 che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Strumento: domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale

Causale: “emergenza COVID-19”

Periodo: per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020

Durata: massimo nove settimane, collocabili tra il 23.2.2020 ed il 31.8.2020

Lavoratori beneficiari: lavoratori subordinati (esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio)

Procedura di informazione e consultazione sindacale: procedura snellita con permanenza dell’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva

La domanda:

  • deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
  • non deve essere fornita alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, alla sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori (dunque l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari);
  • è possibile fare domanda con detta causale anche per chi ha già presentato una domanda o ha in corso un’autorizzazione con un’altra causale: il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione.

Le novità dell’istruttoria:

  • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • non si tiene conto dei seguenti limiti: limite delle 52 settimane nel biennio mobile; limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile; limite di 1/3 delle ore lavorabili);
  • non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Erogazione:

  • modalità ordinaria tramite conguaglio su UNIEMENS;

o

  • è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

CIGO per aziende in CIGS (art. 20)

Ambito di applicazione:

  • aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di CIGS, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie;
  • le aziende che, invece, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la CIG in deroga.

Strumento: trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in CIGS.

Durata: massimo nove settimane, con sospensione e sostituzione del trattamento già in corso.

Disciplina: medesima disciplina della CIGO di cui sopra. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

FIS per ASSEGNO ORDINARIO (art. 19 comma 5)

Con riferimento al FIS per assegno ordinario si richiama la disciplina su esposta con le seguenti particolarità.

Lavoratori beneficiari:

  • lavoratori subordinati (esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio) presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.

Le novità dell’istruttoria:

  • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
  • non si tiene conto dei seguenti limiti: limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS); limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile; limite di 1/3 delle ore lavorabili;
  • i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
  • non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

CIGO per aziende con trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)

Ambito di applicazione: datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che alla del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà.

Strumento: le suddette imprese possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19.

Durata: massimo nove settimane.

CIG in deroga (art. 22)

Ambito di applicazione: datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

Soggetti esclusi:

  • datori di lavoro domestico
  • datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà.
  • lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

Strumento: in costanza di rapporto di lavoro, è possibile ottenere, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di CIG in deroga.

Periodo: per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore anove settimane

Requisiti:

  • per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro;
  • per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Non si applicano:

  • le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro
  • il contributo addizionale
  • la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga

Modalità di erogazione: il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Il datore di lavoro deve inoltrare il modello “SR 41”.

In materia di CIGO, CIGS, CIG in deroga e FIS si richiama:

CONGEDI SPECIALI

CONGEDO PARENTALE SPECIALE COVID-19 (art. 23)

Lavoratori dipendenti privati

Durata: per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni

Modalità di fruizione: congedo fruibile in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare.

Periodo: periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile 2020.

Beneficiari e indennità:

  • genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni à indennità pari al 50% della retribuzione;
  • genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età dai 12 ai 16 anni

à nessuna indennità;

  • genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale

à indennità pari al 50% della retribuzione;

  • genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali

à indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19.

Domanda:

  • i genitori che hanno già fatto richiesta ed, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi;
  • i genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
  • i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS

Beneficiari e indennità:

  • genitori con figli di età anche maggiori di 3 anni e fino ai 12 anni à indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità;
  • genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale à indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità;
  • non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS

Beneficiari e indennità:

  • genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età à indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge;
  • genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale à indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge;
  • non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.

PERMESSI 104 RETRIBUITI (art. 24)

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma

3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19 (art. 24)

Il voucher baby-sitting, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, spetta:

  • ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
  • anche in caso di adozione e affido preadottivo;
  • oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale
  • è erogato mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.

Beneficiari:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali).

Il bonus non è fruibile:

  • se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
  • se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

In materia di congedi parentali, permessi legge 104 e bonus baby-sitting si richiama il messaggio INPS n. 1281 del 20 marzo 2020.

LAVORATORI AFFETTI DA COVID-19: QUALE TRATTAMENTO?

LAVORATORI IN QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA EQUIPARATI A MALATTIA (art. 26).

Periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria: è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e NON è computabile ai fini del periodo di comporto.

Certificato di malattia: il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare.

Oneri a carico del datore di lavoro: in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico dei datori di lavoro che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.

Lavoratore in malattia non da COVID-19: il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

DISPOSIZIONI INAIL per COVID-19 (art. 42)

Periodo: dal 23.02.2020 e sino all’1.06.2020.

Sospensioni:

  • sospensione di diritto del decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL (riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione);
  • sospensione, per il medesimo periodo, dei termini di prescrizione;
  • sospensione dei termini di revisione della rendita su domanda del titolare.

Casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro:

  • il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura la relativa tutela dell’infortunato;
  • le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro;
  • i predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico;
  • dette regole si applicano ai datori di lavoro pubblici e privati.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 64)

Beneficiari: soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione

Periodo: per il periodo d’imposta 2020.

Strumento: riconoscimento di un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

PROROGA E SOSPENSIONE TERMINI DECADENZIALI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE E DI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI

PROROGA TERMINI DECADENZIALI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE (art. 34)

Periodo: dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020

Strumento:

  • sospensione di diritto del decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL;
  • sospensione, per il medesimo periodo, e per le medesime materie, dei termini di prescrizione.

Dal 17.03.2020 e per due mesi sono sospesi gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovverosia la richiesta di avviamento agli enti competenti per le quote nel collocamento mirato.

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE di LICENZIAMENTO COLLETTIVO E DIVIETO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (art. 46).

Periodo: a decorrere dal 17.03.2020 e per 60 giorni

Sono sospese:

  • le procedure di licenziamento collettivo;
  • le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

PROROGA TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI, PREVIDENZIALI E FISCALI

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI DOMESTICI (art. 35)

Periodo: in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

Sospensione dei termini:

  • relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico.

Tali pagamenti sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (art. 60)

Prorogati al 20 marzo i:

  • versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni
  • versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali
  • versamenti relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria

 in scadenza il 16 marzo 2020.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (art. 62)

  • Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato à sospensionedegli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tral’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge à sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
  • relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

  • Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello al 17.03.2020 à i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra IL 17.03.2020 e il 31.03.2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate al sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

INDENNITà UNA TANTUM E PREMI PER DETERMINATE

CATEGORIE DI LAVORATORI

È riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa a:

lavoratori autonomi iscritti alla GS e alle gestioni speciali dell’Ago (art. 27 e 28) à

  • liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

lavoratori stagionali del turismo e agricoli (artt. 29 e 30) à

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 ed il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Si richiama, in materia, il messaggio INPS n. 1288 del 20 marzo 2020.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (art. 63)

Beneficiari: titolari di reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro

Periodo: per il mese di marzo 2020

Strumento: spetta un premio, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA

  • DISOCCUPAZIONE AGRICOLA (art. 32): per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 202. Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio.
  • DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL (art. 33): per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1.01.2020 al 31.12.2020, i termini di decadenza per la presentazione della domanda sono ampliati da 68 a 128 giorni.
  • DOMANDA DI INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ: ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della stessa. Le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate d’ufficio.

Si richiama il messaggio INPS n. 1286 del 20 marzo 2020 relativo a NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola. Sono, inoltre, sospesi per due mesi dal 17.03.2020:

  • gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza;
  • le misure di condizionalità;
  • i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL e per i beneficiari di integrazioni salariali;
  • i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.

DIRITTO DI PRECEDENZA AL LAVORO AGILE (art. 39)

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con

disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

ANTI-CONTAGIO

Con la sottoscrizione a livello nazionale del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, si riportano i più importanti adempimenti richiesti ai datori di lavoro:

  • affiggere appositi depliants informativi;
  • possibilità di controllare la temperatura corporea (nel rispetto della normativa privacy) à

la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce trattamento di dati personali. Si suggerisce dunque di rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito se tutto nella norma, nonché fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali, indicando:

  • quale finalità del trattamento, la prevenzione del contagio da COVID-19;
  • quale base giuridica del trattamento, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n.7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;
  • quale durata della conservazione dei dati, il termine dello stato d’emergenza.

È necessario definire misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati, individuando i soggetti preposti al trattamento e fornendo loro le istruzioni necessarie.

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, occorre garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore.

  • per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, (divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente) e prevedere procedure di ingresso, transito e uscita per fornitori esterni fini alla riduzione delle occasioni di contatto, nonché ridurre l’accesso di esterni;
  • pulizia e sanificazione dei locali aziendali e adozione di tutte le precauzioni igieniche personali;
  • garantire in tutte le condizioni di lavoro la distanza interpersonale di lavoro superiore a un metro e predisporre l’uso di DPI in conformità a quanto previsto dall’Oms;
  • favorire orari di ingresso/uscita scaglionati evitando il più possibile contatti nelle zone comuni, garantendo comunque la presenza di detergenti segnalati;
  • prevedere piani di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
  • chiudere i reparti diversi dalla produzione o dei quali è possibile il ricorso allo smart working;
  • limitare al minimo gli spostamenti all’interno del sito aziendale non consentendo le riunioni in presenza;
  • prevedere in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.

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