NEWSLETTER: COVID-19 COME NUOVA MALATTIA-INFORTUNIO

Con Circolare n. 13 del 3.04.2020 l’INAIL ha fornite indicazioni in merito alla tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro.

Tutela infortunistica Inail nei casi di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro.

L’art. 42, co. 2, del DL 17.03.2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”) stabilisce che “nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi  accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio  2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.

Contenuto: la disposizione in esame chiarisce che la tutela assicurativa INAIL, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Istituto.

Destinatari della tutela: lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal DPR 30.06.1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal D.Lgs. 23.02.2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa INAIL.

Principio della presunzione semplice: per gli operatori sanitari esposti ad un elevato rischio di contagio vige la presunzione semplice di origine professionale, considerata la elevatissima probabilità che essi vengano a contatto con il nuovo Coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza (quali, a titolo esemplificativo, lavoratori che operano in front-office, alla cassa, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, ecc.).

Altri casi oggetto di tutela: nei casi in cui manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare la presunzione semplice, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Infortuni in itinere: sono tutelati dall’Istituto, inoltre, anche i casi di contagio da COVID-19 avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro.

Termine iniziale: decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus.

Si ricorda che

  • il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all’INAIL il certificato medico d’infortunio;
  • permane, per il datore di lavoro, l’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore.

In caso di decesso ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’INAIL.

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