
L’AZIENDA NON PUO’ IMPORRE IL TEST SIEROLOGICO AL LAVORATORE
In pieno periodo emergenziale continuano a trovare applicazione i principi in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. Non è dunque ammissibile una raccolta di dati, specialmente sanitari, in modo aprioristico, generalizzato e sistematico.
Ha sollevato, fin da subito, numerose perplessità l’utilizzo in azienda di test rapidi di positività al virus, quando questi comportino la raccolta in modo generalizzato di dati sanitari. Proprio il 14.05.2020 il Garante della Privacy si è espresso in merito all’utilizzo di test sierologici in azienda.
Con apposita domanda inserita nelle FAQ dedicate al trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria, il Garante precisa che il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici solo se disposta dal Medico Competente ed, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie. Solo il medico del lavoro infatti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici. E sempre il Medico Competente può suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili al fine del contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche riguardo alla loro affidabilità e appropriatezza.
Ciò significa che le imprese potranno aderire a campagne di screening pubbliche, senza poter però conoscere l’esito degli accertamenti effettuati. Laddove non vi siano campagne di screening pubbliche, e quindi, in mancanza di una base giuridica abilitante, l’alternativa è prevedere il carattere volontario del test, quindi il consenso liberamente espresso del lavoratore. Occorre sempre assicurare che l’effettuazione del test e la raccolta del dato avvengano attraverso l’azione di operatori sanitari e che siano incluse le garanzie di riservatezza e anonimato.
Resta fermo che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il Medico Competente può stabilire come condizioni di lavoro.