Novità normative covid-19
D.L. 16 GIUGNO 2020, N. 52 “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione dei rapporti di lavoro”.
L’art. 1, D.L. n. 52 del 2020 prevede la possibilità per i datori di lavoro, che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso di 14 settimane, di usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente all’1.09.2020. Resta, in ogni caso, ferma la durata massima di 18 settimane.
Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione competente.
Proprio in relazione al Decreto in commento è intervenuto l’INPS con Messaggio n. 2489 del 17.06.2020 disponendo:
- Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario: le aziende che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020, incrementate di ulteriori 5 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di 9 settimane; solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020;
- Assegno al nucleo familiare (ANF) per il periodo di percezione dell’assegno ordinario in relazione alla causale Covid-19: ai beneficiari dell’assegno ordinario, concesso a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, limitatamente alla causale ivi indicata, è concesso l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale;
- Termini di trasmissione delle domande: le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15.07.2020. Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il medesimo decreto stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17.07.2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del D.L. n. 52 del 2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
- Cassa integrazione guadagni in deroga: Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9+5 autorizzate dall’Inps), possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1.09.2020. La durata massima complessiva dei trattamenti di CIGD globalmente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.
- Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell’INPS: La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, Assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18 del 2020, vale a dire dal prossimo 18.06.2020. In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18.06.2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3.07.2020.
D.P.C.M. 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16.05.2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Decreto conferma le raccomandazioni già predisposte dai precedenti provvedimenti emanati nel corso dell’emergenza epidemiologica.
Tutte le attività di impresa commerciali ed industriali devono far rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra le persone; per quanto attiene le attività di commercio al dettaglio è necessario che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Per quanto riguarda le attività professionali, viene raccomandato il massimo utilizzo del lavoro agile per lo svolgimento della prestazione, l’incentivo delle ferie o dei congedi retribuiti e l’adozione dei dispositivi di protezione individuale nell’ipotesi in cui non sia possibile far mantenere la distanza di almeno un metro.
ANTICIPO TFS/TFR – D.P.C.M. 22.04.2020, n. 51
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 15.06.2020, in vigore dal 30.06.2020, il D.P.C.M. n. 51 del 22.04.2020, recante il Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR (indennità di fine servizio e trattamento di fine rapporto), in attuazione dell’art. 23, co. 7, del D.L. n. 4 del 2019 (conv., con modificazioni, in L. n. 26 del 2019).
Possono chiedere l’anticipo TFS/TFR (non ancora liquidato): i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché’ il personale degli enti pubblici di ricerca, cui e’ liquidata la pensione in quota 100; i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al trattamento di pensione, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
L’anticipo del TFS/TFR rientra tra i contratti di credito, pertanto, in relazione alla richiesta di finanziamento la banca renderà disponibile al richiedente l’informativa precontrattuale e contrattuale. Entro 3 mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata o dell’importo in unica soluzione del TFS/TFR, il soggetto erogatore rimborsa alla banca il relativo ammontare dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, comunicato dalla stessa banca in sede di perfezionamento dell’operazione. Entro 30 giorni dalla data di maturazione delle rate di TFS/TFR successive alla prima, l’ente erogatore provvede a rimborsare il cessionario.
La domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR è presentata dal richiedente all’ente erogatore. Per gli iscritti alle casse previdenziali gestite dall’INPS la domanda è presentata secondo le modalità indicate nell’apposita sezione del sito INPS. La domanda on line può essere presentata direttamente dall’utente munito di PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto. Gli enti di patronato e gli altri intermediari dell’INPS saranno espressamente delegati dal richiedente alla presentazione della domanda di certificazione. Una volta ottenuta la certificazione il richiedente dovrà presentare la domanda di anticipo del TFS/TFR alla banca indicando anche il c/c a lui intestato o cointestato sul quale accreditare l’importo finanziato. L’ente erogatore entro il termine perentorio di 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla banca la presa d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto di anticipo TFS/TFR e rende indisponibile l’importo dell’anticipo del TFS/TFR. Qualora, in esito alle proprie verifiche, l’ente erogatore comunichi alla banca un diverso importo cedibile o l’impossibilità di perfezionare l’operazione di anticipo TFS/TFR, la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR decade e il richiedente potrà eventualmente presentare una successiva proposta di contratto di anticipo TFS/TFR.
I.N.L., Nota del 3.06.2020 n. 160: divieto di licenziamenti e proroga dei contratti a termine
Con la nota n. 160/2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcune precisazioni relativamente alle modifiche apportate dal DL n. 34/2020 (decreto Rilancio) al precedente DL n. 18/2020 (decreto Cura Italia), di rilievo per le attività di competenza delle proprie articolazioni territoriali. In particolare, vengono poste in evidenza, oltre alle modifiche volte a protrarre sino al 17 agosto 2020 il divieto di operare licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, quelle intervenute in materia di proroghe o rinnovi “acausali” dei contratti di lavoro a tempo determinato. Riguardo a quest’ultimo tema, è interessante osservare come l’Ispettorato proponga una lettura restrittiva della disposizione contenuta nell’art. 93 del DL n. 34/2020 (“è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato”), interpretandola nel senso che sono consentiti il rinnovo o la proroga acausali dei contratti in corso a condizione che la loro durata non superi la data del 30 agosto 2020
CIG in deroga per aziende plurilocalizzate
L’INPS ha emanato il Messaggio n. 2503 del 18.06.2020, con il quale fa presente che, per la presentazione delle domande per il trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate, l’azienda provvede ad inviare la domanda di integrazione salariale con il sistema del ticket all’INPS accedendo ai servizi per aziende e consulenti, utilizzando il link CIG e Fondi di Solidarietà – CIG Straordinaria e Deroga, selezionando CIG Straordinaria e Deroga.
Le suddette domande dovranno essere trasmesse dalle aziende in relazione alle singole unità produttive censite dall’INPS, anche qualora il decreto concessorio abbia autorizzato unità operative.
L’INPS evidenzia che il flusso di gestione è stato così delineato al fine di consentire il monitoraggio del rispetto del limite massimo del periodo di sospensione concedibile di cassa integrazione in deroga pari a 9 o 13 settimane, il cui conteggio viene effettuato per singola unità produttiva dell’azienda.
INPS – BONUS BABY-SITTING
L’INPS è intervenuto prima con Messaggio n. 2350 del 5.06.2020, poi con Circolare n. 73 del 17.06.2020, esplicando l’avvio di una nuova procedura per la presentazione delle domande per i nuovi bonus per i servizi di baby-sitting. L’INPS ha confermato l’alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo specifico COVID e con riferimento all’altro genitore l’INPS ha precisato che non deve essere percettore di NASpI o di altro strumento a sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.
NOTA INL n. 64 del 15.05.2020 – CIGO Covid-19 anche per i lavoratori in nero accertati dagli ispettori.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la Nota n. 64 del 15.05.2020, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compatibilità della richiesta di cassa integrazione con causale CIGO COVID-19 anche in relazione a dipendenti regolarizzati a seguito di accesso ispettivo.
L’accesso ai trattamenti di integrazione salariale appare essere condizionato alla circostanza che il lavoratore sia stato regolarizzato entro il termine del 17.03.2020.