NEWSLETTER DPCM 24.10.2020

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DPCM 24.10.2020

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25.10.2020, il DPCM 24.10.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Sul fronte degli interventi in materia di diritto del lavoro non si registrano particolari novità rispetto alla decretazione precedente.

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

  • esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, le riunioni si devono svolgere in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Si aggiunge che è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Vengono richiamati, a più riprese, i Protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, allegati al medesimo decreto.

L’Allegato 11, in particolare, riporta le misure per gli esercizi commerciali:

1. mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

2. garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura;

3. garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;

4. ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;

5. utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;

6. uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;

7. accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

  • attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  • per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  • per locali di dimensioni superiori a quelle di cui al punto precedente, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

8. informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

L’art. 2del decreto ribadisce che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 12), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato 13), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14).

L’art. 3 prevede che nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli (allegati 12 e 13 al decreto).

È previsto, inoltre, che le pubbliche amministrazioni dispongano una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. È, infine, raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 26.10.2020 e sono efficaci fino al 24.11.2020.

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