D.L. n. 137 del 28.10.2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28.10.2020 il D.L. n. 137 (c.d. Decreto Ristori).

In sintesi, le principali novità in ambito giuslavoristico:

  • Cassa integrazione (art. 12)

Previste ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021.

Le 6 settimane di trattamenti sono riconosciute sia ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui all’art. 1, comma 2, del decreto Agosto (D.L. n. 104 del 2020), decorso il periodo autorizzato, sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalla chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al DPCM del 24.10.2020.

Non è previsto il contributo addizionale per le 6 settimane di cassa integrazione per:

  • datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
  • chi ha avviato l’attività dopo il 1.01.2019;
  • le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24.10.2020.

Negli altri casi è previsto il pagamento di un contributo addizionale pari al:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.
  • Blocco licenziamenti (art. 12, commi da 9 a 11)

Prorogato fino al 31.01.2021 del blocco dei licenziamenti.

Tale limitazione non trova applicazione nei seguenti casi:

  • imprese che hanno cessato l’attività;
  • imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
  • Esonero contributi (art. 12, comma 14)

Per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.01.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

  • Sospensione contributi (art. 13)

Per le aziende interessate dal DPCM 24.10.2020 è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre. I pagamenti di detti contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi, saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

  • Reddito di emergenza (art. 14)

Previste altre 2 mensilità del reddito di emergenza (REM) a favore dei nuclei familiari già beneficiari e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio.

  • Nuove indennità (artt. 15 e 17)

Prevista l’erogazione (da parte della società Sport e Salute S.p.A.), per il mese di novembre 2020, di un’indennità pari ad Euro 800, nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche.

È prevista inoltre una indennità di Euro 1.000 per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato), i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera.

  • Smart working (art. 22)

Esteso lo smart working per i lavoratori con figli. In particolare, con una modifica all’articolo 21-bis del decreto Agosto (D.L. 104 del 2020, convertito dalla legge 126 del 2020), si prevede che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smart working non solo se il figlio con meno di 16 anni è stato posto in quarantena a seguito di un contagio da COVID-19, ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio nonché nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

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