NEWSLETTER N. 2/2021 NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

INPS MESSAGGIO N. 171 DEL 15.01.2021: TUTELE PER I LAVORATORI FRAGILI.

L’INPS, con il messaggio n. 171 del 15.01.2021, ha fornito i primi chiarimenti in merito all’estensione dal 1.01.2021 al 28.02.2021 delle tutele previste dall’articolo 26, commi 1 (lavoratori dipendenti sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva), 2 e 2-bis (lavoratori dipendenti ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, c.d. fragili), del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24.04.2020, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178 del 30.12.2020). Di seguito le novità:

  • per i lavoratori dipendenti del settore privato di cui al comma 1: a decorrere dal 1.01.2021, non vi è più l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”;
  • per i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico c.d. fragili di cui al comma 2: per l’anno 2020, rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela per i periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17.03.2020 ed il 15.10.2020, per l’anno 2021 dal 1.01.2021 al 28.02.2021.

La tutela prevede l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità.

L’Istituto ricorda che la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 28.02.2021 anche la previsione di cui al comma 2-bis del D.L. Cura Italia, in precedenza valida solo dal 16.10.2020 al 31.12.2020, che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento, di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a mansione diversa ricompresa nella medesima area o categoria di inquadramento.

INPS MESSAGGIO N. 101 DEL 13.01.2021: BONUS BABY-SITTING.

L’INPS fornisce istruzioni in merito al bonus per servizi di baby-sitting COVID-19, previsto per remunerare le prestazioni di lavoro effettuate durante la sospensione delle attività didattiche dei figli a causa del Coronavirus.

In particolare, l’Istituto ricorda che potranno essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5.03.2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici, sino al termine del 31.08.2020. Per consentire la fruizione del beneficio per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 28.02.2021.

Il termine viene pertanto allineato con quello stabilito per il nuovo bonus per servizi di baby-sitting nelle c.d. zone rosse.

APPALTI.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1403 del 22.01.2021, si pronuncia in materia di potere organizzativo e di coordinamento dell’appaltante.

La Corte chiarisce che non costituisce deviazione dallo schema tipico dell’appalto genuino il fatto che siano predeterminate in modo analitico nel contratto di appalto le modalità operative del servizio, specificità certamente funzionale alla corretta esecuzione del servizio oggetto del contratto, a fronte della mancata impartizione, da parte della società appaltante, di direttive sullo svolgimento del servizio.

I due requisiti tipici di un appalto genuino sono l’esercizio del potere direttivo e organizzativo dell’appaltatore e l’assunzione, da parte di quest’ultimo, del rischio di impresa.

La predeterminazione delle modalità esecutive del servizio, dettagliatamente descritte nel capitolato, risponde all’esigenza di adeguatezza della prestazione lavorativa alle caratteristiche tecniche del particolare servizio, senza tuttavia incidere sull’autonomia dell’impresa appaltatrice quanto regolazione di turni lavorativi, delle ferie e quant’altro relativo alla gestione del rapporto di lavoro.

OPPOSIZONE A CARTELLA DI PAGAMENTO.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 951 del 20.01.2021, si pronuncia in materia cartella di pagamento e decadenza dall’impugnazione.

La Corte precisa che la scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve.

In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo cessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione.

CRITICA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO SU INTERNET.

Il Tribunale di Lodi, con decreto dell’11.01.2021, dichiara antisindacale il licenziamento intimato ad un rappresentante sindacale per aver criticato su internet le condizioni di lavoro.

Il Tribunale accerta come antisindacale il licenziamento irrogato da una società a una rappresentante sindacale, motivato dalla pubblicazione di un video sul sito del sindacato di appartenenza, nel quale la delegata criticava le condizioni di lavoro della società: condotta ritenuta legittimo esercizio del diritto di critica.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO E LICENZAMENTO.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 149 dell’8.01.2021, chiarisce che la mera cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento.

L’accertata cessazione nell’esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice di merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l’onere probatorio sul medesimo gravante circa l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale.

Il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza di un licenziamento, di modo che al convenuto spetti l’onere di comprovare la legittimità.

REGISTRAZIONI PER PROVARE DEMANSIONAMENTO RITORSIVO.

Il Tribunale di Nova, con ordinanza del 28.12.2020, conferma la legittimità delle registrazioni per finalità di tutela dei propri diritti.

Un dipendente agiva in giudizio per contestare una dequalificazione professionale, producendo come prova alcune registrazioni di colloqui con i superiori. Il datore di lavoro licenziava il lavoratore contestandogli le registrazioni, ritenute illegittime in assenza del consenso dei partecipanti e adducendo la lesione del rapporto fiduciario.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla legittimità delle registrazioni per finalità di tutela dei propri diritti e ritiene il licenziamento ritorsivo, poiché adottato a fronte dell’esercizio legittimo di un diritto.

SOMMINISTRAZIONE E CREDITI RETRIBUTIVI.

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 18.12.2020, ribadisce che la responsabilità solidale del committente si estende anche ai crediti retributivi dei dipendenti dell’agenzia di somministrazione utilizzati dall’appaltatore.

Il Tribunale, adottando un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, estende la responsabilità solidale del committente anche ai crediti dei lavoratori somministrati all’appaltatore da una agenzia, e utilizzati nell’esecuzione dell’appalto. La sentenza richiama il principio affermato dalla sentenza n. 254 del 2017 della Corte Costituzione, che individua la ratio della citata norma nella tutela dei lavoratori da qualsiasi forma di decentramento o dissociazione tra datore di lavoro e utilizzatore.

Il Giudice ritiene ricompresi nell’area della solidarietà l’indennità sostitutiva di ferie e permessi, l’indennità di mensa, di presenza, il salario di produttività, riconoscendo la natura retributiva di tutti tali elementi.

Sede di lavoro e mansioni non costituiscono elementi essenziali del contratto di lavoro.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28415 del 14.12.2020, chiarisce che la mancata predeterminazione della sede di lavoro e delle mansioni del lavoratore non osta all’esecuzione in forma specifica, mediante sentenza costitutiva, dell’obbligo di assumerlo.

Si trattava di un caso in cui una società subentrante ad altra nella gestione di un servizio di trasporto pubblico regionale, la quale, pur avendo assunto di fronte alla Regione l’obbligo di assumere tutto il personale (predeterminando CCNL, qualifica, retribuzione, anzianità e superminimo), si era rifiutata di assumere un autista perché divenuto inabile alla mansione e perché, comunque, non ne sarebbe stata possibile l’assunzione mediante sentenza costitutiva perché non erano state predeterminate le nuove mansioni e la sede lavorativa. Alla prima obiezione, la Corte ha risposto che il lavoratore, divenuto portatore di handicap, non poteva essere discriminato in quanto tale e, alla seconda, che sede di lavoro e mansioni non costituiscono elementi essenziali del contratto di lavoro ma momenti esecutivi dello stesso, sicché nella situazione data era possibile l’esecuzione specifica dell’obbligo di assumere, mediante sentenza costitutiva del rapporto.

CONGEDI PARENTALI e coppie omosessuali.

Il Tribunale di Milano, con pronuncia del 12.11.2020, si è pronunciato in un caso di mancata concessione del congedo parentale alla seconda madre di minore di una coppia omosessuale, in presenza di legame genitoriale attestato dagli atti di stato civile.

La ATS di Milano, adducendo l’incertezza del quadro normativo della genitorialità delle coppie omosessuali, respingeva la richiesta di congedo parentale proposta da una dipendente che attestava il legame genitoriale esistente con un minore, nato da madre naturale alla quale la stessa è legata da unione civile. Il legame genitoriale era documentato dal certificato di nascita avvenuta all’estero e trascritto dall’Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano.

Il Tribunale, ricostruendo il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, ritiene che il datore di lavoro non possa sindacare la documentazione degli atti di stato civile, e che la mancata concessione costituisca atto discriminatorio, poiché trattamento difforme rispetto a quello che il datore di lavoro avrebbe tenuto a fronte di analoga richiesta del genitore eterosessuale. Il Giudice ritiene che il congedo al quale ha diritto la madre di minore, diversa dalla madre naturale, è quello ex art. 32, comma 1, lett. b), TU 151 del 2001, previsto per il padre lavoratore.

IMPUGNAZIONE STRAGIUDIZIALE LICENZIAMENTO A MEZZO PEC CON SCANSIONE DELL’ATTO CARTACEO SOTTOSCRITTO MA PRIVA DI FIRMA DIGITALE.

Il Tribunale di Roma, con pronuncia del 20.10.2020, chiarisce che è valida l’impugnazione del licenziamento inviata tramite PEC dal legale del lavoratore, con allegata la scansione dell’originale cartaceo sottoscritta da entrambi e priva di firma digitale e che è nullo il recesso adottato in violazione del divieto posto dalla normativa Covid.

Il Tribunale, prendendo posizione nel dibattito giurisprudenziale sorto in tema di validità dell’impugnazione di licenziamento, riconosce efficacia interruttiva della decadenza dei 60 giorni (di cui all’art. 6 L. 604 del 1966) all’impugnazione del licenziamento inviata al datore di lavoro dal legale del lavoratore a mezzo PEC, con allegata la scansione dell’impugnazione cartacea sottoscritta da entrambi, ancorché priva di firma digitale dei medesimi. Accertata la violazione del divieto di licenziamento di cui all’art. 46 del DL 18 del 2020, il Giudice dichiara la nullità del recesso per contrasto con una norma imperativa ai sensi dell’art. 1418 c.c. e dispone la reintegrazione del lavoratore ai sensi dell’art. 18, co.1, L. 92 del 2012.

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