NEWSLETTER LEGGE DI BILANCIO 2023

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante ”Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.”. (GU n. 303 del 29.12.2022) – Vigente dal 1.01.2023.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n. 197/2022 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025“.

Numerose le novità introdotte in materia di lavoro e di previdenza sociale, con particolare riguardo con riferimento all’ambito giuslavoristico a:

  • detassazione dei premi di produttività;
  • taglio del cuneo fiscale;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • pensione anticipata;
  • APE sociale;
  • trattamento pensionistico anticipato a favore delle lavoratrici;
  • esoneri contributivi;
  • smart working;
  • perequazione dei trattamenti pensionistici;
  • incremento delle pensioni minime;
  • investimenti degli enti previdenziali;
  • riforma del reddito di cittadinanza;
  • semplificazione in materia di ISEE;
  • prestazioni occasionali;
  • assegno unico universale per i figli a carico;
  • congedo parentale;
  • trattamenti di integrazione salariale;
  • fondi sociali;
  • buono portuale;
  • pubblici dipendenti e personale di INL e ANPAL;

La manovra mette in campo 35 miliardi di euro suddivisi nei 21 articoli e 1.017 commi, di cui 903 concentrati nell’articolo 1.

Vediamo, in sintesi, tutte le caratteristiche delle misure introdotte in favore di lavoratori, imprese e famiglie.

Detassazione premi produttività – Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai lavoratori dipendenti (art. 1, comma 63)

La disposizione stabilisce la riduzione al 5%, in luogo del vigente 10%, dell’aliquota sostitutiva applicabile alle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa.

Ai sensi dell’art. 1, comma 182 della L. n. 208/2015 ( Legge di stabilità 2016 ), i premi di risultato di ammontare variabile, erogati in esecuzione dei contratti collettivi aziendali e territoriali, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’ IRPEF pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi (4.000,00 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro).

Tali disposizioni trovano applicazione nel settore privato ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro.

Considerato il mancato gettito fiscale, il costo totale dell’ulteriore detassazione è stimato in 222,3 milioni di euro nel 2023 e 6,9 milioni nel 2024.

Taglio del cuneo fiscale – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 281).

La norma, modificata nel corso della discussione alla Camera, conferma per i periodi di paga dal 1.01.2023 al 31.12.2023, un esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022.

Tale esonero è pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692,00 euro (RAL 35.000,00 euro) e al 3% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923,00 euro (RAL 25.000,00 euro, in luogo dei 1.538,00 euro originariamente previsti prima della discussione alla Camera.

In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre (per la corretta individuazione dell’imponibile cfr. Circolare INPS n. 43 del 22.03.2022 e Messaggio INPS n. 3499 del 26.09.2022).

Gli oneri di finanza pubblica sono stimati in 3.899 milioni di euro per il 2023 e in 869 milioni di euro per il 2024.

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (art. 1, comma 282).

Il nuovo comma introdotto dalla Camera stanzia delle risorse per il triennio 2023 – 2025 pari a 60 milioni di euro per la prima annualità, 6 per la seconda e 8 per la terza, per il finanziamento di un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Quota 103 – Disposizioni in materia di pensione anticipata (art. 1 commi 283 – 285).

In via sperimentale per il 2023 la Legge di Bilancio introduce un’ulteriore fattispecie di pensionamento anticipato al raggiungimento di un’età anagrafica di 62 anni di età e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni (c.d. quota 103).

Possono accedervi i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, e i lavoratori autonomi e parasubordinati se iscritti alle gestioni previdenziali INPS.

E’ escluso dal canale di accesso anticipato il personale militare, quello delle forze dell’ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo (2.818,70 euro).

Il massimale così definito trova applicazione sino al raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia.

Raggiunti i requisiti per il pensionamento anticipato con quota 103, il trattamento decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per i dipendenti pubblici la richiesta di collocamento a riposo deve giungere con un preavviso minimo di 6 mesi.

Regole specifiche sono previste per i lavoratori del comparto scuola che dovranno presentare domanda entro il 28 febbraio per ricevere il primo accredito dall’inizio del nuovo anno scolastico/accademico.

Ai fini del conseguimento del requisito contributivo, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche sono cumulabili gratuitamente (cfr. Circolare INPS n. 11 del 29.01.2019

), a condizione che i periodi non siano tra loro coincidenti o che il soggetto non sia già titolare di altro trattamento pensionistico diretto.

Per quanto concerne il cumulo con redditi di lavoro dipendente, il trattamento liquidato con quota 103 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo sino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde alla soglia di esclusione dalla contribuzione pensionistica.

Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa (art. 1, commi 286 – 287).

Per il lavoratore dipendente, pubblico e privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31.12.2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato quota 103 è riconosciuta la facoltà di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell’importo di contribuzione a proprio carico, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva.

Entro trenta giorni dall’approvazione della Legge di bilancio è prevista l’adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un decreto per la definizione delle modalità attuative della norma.

Proroga APE Sociale (art. 1, commi 288 – 291).

La Legge di bilancio proroga l’applicazione sperimentale dell’istituto a tutto il 2023.

Possono accedere all’ APE Sociale i soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta.

L’indennità di Ape Sociale è concessa fino al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e caregivers.

Opzione donna (art. 1, commi 292).

La norma estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31.12.2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

Quanto al regime delle decorrenze, viene confermato quanto previsto nella previgente normativa con il conseguimento al diritto al trattamento pensionistico trascorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti perle lavoratrici autonome e dodici per le lavoratrici dipendenti.

Regole specifiche sono invece previste per le lavoratrici del comparto scuola che, in una fase di prima applicazione, dovranno presentare domanda di collocamento a riposo entro il 28.02.2023, per vedersi erogato il primo assegno dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico.

Esoneri contributivi per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 1 comma 294).

Ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tale esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea ed è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato.

L’incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (importo così modificato dalla Camera, in luogo dei 6.000 euro originariamente previsti dal DDL di legge in esame), riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero in commento si pone in alternativa all’ulteriore esonero dal versamento della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, previsto dall’articolo 8 del D.L. n. 4/2019, nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili.

Esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto di 36 anni (art. 1, commi 297).

La norma estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età l’esonero contributivo totale già previsto dall’articolo 1, comma 10, della L. n. 178/2020:

L’esonero totale dal versamento dei contributi non si applica:

Esonero contributivo per promuovere l’occupazione femminile (art. 1 comma 289).

La Legge di bilancio estende alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime donne effettuate nel biennio 2021- 2022 dall’articolo 1, comma 16, della L. n. 178/2020 per le medesime assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.

Subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

L’assunzione deve riguardare donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

Smart working proroga lavoratori fragili (art. 1, commi 306).

Per il primo trimestre del 2023 è prorogato per i dipendenti, sia pubblici che privati, che versano in condizioni di fragilità accertate secondo i criteri del D.M. 4 febbraio 2022, il diritto a rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile.

I datori di lavoro saranno pertanto tenuti nell’arco dei primi tre mesi del 2023 ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi applicati, senza alcuna decurtazione dello stipendio.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di maggior favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Disposizioni in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici (art. 1, comma 309).

In base alla disciplina generale, gli incrementi a titolo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici– ivi compresi i trattamenti di natura assistenziale – si basano sulla variazione dell’indice del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Nel 2022 la variazione misurata in termini percentuali si attesta al 7,3%.

Per gli anni 2023 – 2024 viene introdotta una disciplina speciale che prevede in via transitoria termini più restrittivi per i soggetti che percepiscono trattamenti superiori a quattro volte il trattamento minimo (525,38 euro).

E’ previsto infatti che:

La revisione assicura una minore spesa pensionistica di circa 2,1 miliardi nel 2023, che arriveranno a circa 4,1miliardi nel 2024.

Incremento transitorio delle pensioni minime (art. 1, comma 310).

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione, è previsto in via eccezionale dal 1° gennaio un incremento di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024, delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

L’incremento si traduce in aumento dell’assegno delle pensioni minime che passa a 600,00 euro per i pensionati da75 anni in su e da 525,38 euro a 571,6 euro per i pensionati al di sotto della soglia.

L’incremento non rileva ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio.

Disposizioni relative agli investimenti degli enti previdenziali (Art. 1, comma 311).

Il comma apporta modifiche alla L. n. 111/2011 che ad oggi demanda ad un decreto ministeriale mai adottato la definizione di disposizioni in materia di investimenti delle risorse finanziarie degli enti digestione delle forme di previdenza obbligatorie.

Nello specifico la nuova norma stabilisce un nuovo termine ordinatorio al 30.06.2023 per l’emanazione del decreto.

Entro questa data il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, dovrà adottare il decreto secondo la nuova procedura.

I singoli enti previdenziali avranno ulteriori sei mesi, dall’emanazione del decreto,

per adottare regolamenti attuativi interni che prevedano un adeguata informazione nei confronti degli iscritti in merito alla gestione del rischio e la governance degli investimenti, nonché la regolazione del conflitto di interessi e della banca depositaria.

Riforma del reddito di cittadinanza (art. 1, comma 313).

Nelle more di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa, la Legge di bilancio prevede alcune modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza, in vista della sua soppressione dal 1.01.2024.

Le economie così realizzate confluiranno nel “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva “istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dal 1.01.2023 è previsto che il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di sette mensilità, a fronte dei diciotto mesi attuali.

La riduzione non si applica ai nuclei familiari al cui interno siano presenti componenti con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.

Sempre dal 1° gennaio, per i beneficiari tenuti all’adesione ad un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo, è disposto l’obbligo di frequentare corsi di formazione e/o riqualificazione professionale di durata semestrale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo.

Sulla stessa direttiva si pone l’intervento che condiziona l’erogazione del reddito ai beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni all’adempimento dell’obbligo scolastico.

Viene meno il concetto di “offerta congrua “definito sulla base di criteri che tengono conto della coerenza con le esperienze e le competenze maturate dall’utente, della distanza della sede di lavoro dalla propria abitazione e di altri parametri retributivi e contrattuali.

Con questa modifica viene rivisto poi il regime della decadenza dalla prestazione.

Attualmente la decadenza interviene se non viene accettata la seconda offerta congrua nei primi diciotto mesi di fruizione o la prima dopo il rinnovo del beneficio.

Con le nuove regole la decadenza dalla misura di sostegno è prevista già dalla prima offerta di lavoro senza parametri di congruità.

Altre modifiche prevedono che la componente di reddito pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari, sia erogata direttamente al locatore fino ad un massimo di 3.360 € annui.

E’ inoltre previsto che i redditi da lavoro stagionale o intermittente non concorrano alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.

La norma infine dispone che i comuni debbano impiegare tutti, e non più almeno un terzo dei beneficiari, nell’ambito dei progetti di utilità collettiva.

Misure di semplificazione in materia di ISEE (Art. 1, comma 323).

La Legge di bilancio prevede un intervento legislativo volto a favorire la presentazione della DSU in modalità precompilata.

A tal fine è previsto che fino al 31.12.2022 permanga la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata, ma che, a decorrere dal 1.07.2023, la presentazione della DSU avvenga prioritariamente in modalità precompilata.

Ad un successivo decreto è demandata l’individuazione delle ulteriori semplificazioni e le modalità operative per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS.

L’erogazione di molti servizi e prestazioni sociali è effettuata in base alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente ponderata attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) caratterizzata, nella versione precompilata, dalla coesistenza di dati autodichiarati da parte del cittadino con dati forniti direttamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’ INPS.

Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (art. 1, commi 342 – 354).

Le modifiche apportate alla disciplina delle prestazioni occasionali sono volte a consentire un più ampio ricorso all’istituto.

Viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore in riferimento alla totalità dei prestatori.

Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo annuale che può essere percepito da ciascun prestatore.

La platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale viene ampliata.

In base alla nuova previsione, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come previsto dalla disciplina previgente) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

La disciplina è, altresì, estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club.

Per il settore agricolo è prevista l’introduzione di una disciplina sperimentale, valida per il biennio 2023-2024, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.

Tale disciplina prevede che le prestazioni di lavoro occasionale possono riguardare solo specifiche categorie di lavoratori:

Prevista inoltre una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro, e la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato come sanzione per il superamento del limite dei 45 giorni.

Prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione ed è poi obbligato a darne comunicazione al competente Centro per l’impiego.

Le violazioni degli obblighi di comunicazione, o l’utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.

L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato resta preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, tenuto conto della scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

In ogni caso il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Assegno unico universale per i figli a carico (art. 1 commi 357 e 358).

Con decorrenza dal 1.01.2023, la Legge di bilancio revisiona i criteri di calcolo degli importi dell’assegno unico universale per supportare maggiormente le famiglie numerose e i nuclei familiari che accolgono al proprio interno figli disabili.

Nello specifico:

Congedo parentale (art. 1, comma 359).

Il comma 359 apporta modifiche alle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità per quanto concerne il congedo parentale.

Con la novella viene riconosciuto un ulteriore mese di congedo da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino riconosciuto in alternativa, anche per frazioni di periodo, alla madre o al padre. Viene inoltre innalzata dal 30 all’80% l’indennità corrisposta durante l’astensione.

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31.12.2022.

Risorse finanziarie per trattamenti di integrazione salariale (art. 1, commi 325 – 329).

Sono stanziati 70 milioni di euro a favore dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale (comma 325).

Per le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa vengono destinati 10 milioni (comma 327).

Spettano invece 19 milioni di euro all’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (comma 328) e 50 milioni di euro per il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale delle imprese che cessano l’attività produttiva (comma 329).

Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare (art. 1, comma 434).

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il “Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare”, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l’erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del trattamento, la platea dei beneficiari, nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

Fondo per le periferie inclusive (art. 1, comma 362).

Al fine di favorire e promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo denominato “Fondo per le periferie inclusive“.

I criteri di gestione saranno previsti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo (art. 1, comma 603).

Nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito il “Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo”, al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l’inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro.

Il Fondo avrà una dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale (art. 1, comma 471).

Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il “Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale”, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal 1.01.2023 al 31.12.2026, di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all’80% della spesa sostenuta, per le imprese titolari di autorizzazione o di concessione, finalizzato inter alia ad incentivare modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio e della sua erogazione.

Una tantum per i pubblici dipendenti. (art. 1, comma 330).

Nel solo anno 2023, sarà erogato un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

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