CONTENUTI DEL DECRETO
In base al DPCM 22 marzo 2020 e successive modifiche:
- sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto; le attività produttive che sarebbero così sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- sono consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- le attività professionali non sono sospese;
- restano
ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020: “In ordine alle
attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”;
- resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020: “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;
- sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
- è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami”;
- le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
Tali disposizioni producono effetto dal 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020, e si applicano cumulativamente al DPCM 11 marzo. Con il DPCM 11 marzo avevano cessato di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del decreto stesso, le misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020.
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA PREFETTURA
Fatta eccezione per le attività di cui all’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, devono dunque provvedere alla comunicazione al Prefetto della provincia di riferimento le seguenti attività:
- servizi di pubblica utilità e servizi essenziali;
- attività funzionali alla continuità delle filiere indicate nell’allegato 1 del DPCM 22.03.2020: qualora l’attività sia collegata ad una delle filiere delle attività consentite, la Prefettura non darà alcuna risposta (silenzio-assenso) e quindi l’operatore potrà continuare a produrre o commercializzare i suoi prodotti; la Prefettura risponderà solamente nel caso in cui non risconti un collegamento tra l’attività dichiarata e una delle filiere produttive consentite;
- ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza: la Prefettura ammette tra le attività consentite anche quelle che non sono indicate nelle categorie precedenti ma che sono importanti per far fronte all’emergenza. In questi casi nell’autocertificazione vanno comunque indicate la continuità o comunque i collegamenti con le filiere produttive consentite;
- attività degli impianti a ciclo produttivo continuo la cui interruzione può generare danni all’impianto stesso o pericolo di incidenti. Queste attività possono continuare ad essere esercitate comunicando, attraverso il modello predisposto dalla Prefettura, le condizioni di attività dell’impianto. La Prefettura risponderà soltanto in caso in cui ritenga di sospendere l’attività per mancanza dei requisiti;
- attività dell’industria aerospaziale e della difesa nonché attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale: l’autorizzazione deve essere richiesta al Prefetto della provincia dove sono ubicati gli impianti per poter continuare la produzione.
Per le attività di produzione, trasposto, commercializzazione e consegna di farmaci, attrezzature sanitarie, dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e alimentari, non sono previsti adempimenti a carico delle imprese.
Le aziende tenute a comunicare alla Prefettura la continuazione dell’attività lavorativa secondo quanto esposto al punto precedente devono procedere secondo quanto segue:
- i titolari delle imprese che hanno attività produttive ubicate nella provincia di Padova dovranno darne comunicazione alla relativa Prefettura, con nota inviata all’indirizzo mail protocollo.prefpd@pec.interno.it , specificando le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite (è sufficiente indicare le principali, fino ad un massimo di cinque soggetti beneficiari). In alternativa la comunicazione potrà essere inviata per il tramite della Camera di Commercio Industria Artigianato di Padova che coadiuverà l’ufficio fungendo da qualificato punto di raccolta delle comunicazioni. A tal fine potrà essere utilizzato l’indirizzo mail cciaa@pd.legalmail.camcom.it. La comunicazione inoltrata con le modalità sopra indicate consente il legittimo esercizio dell’attività fino all’eventuale adozione del provvedimento di sospensione della medesima che il Prefetto adotterà, qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste. Il modulo è disponibile al seguente link: Modello Comunicazione – Lettere d) e g) D.P.C.M. 22 marzo 2020
- i titolari delle imprese che hanno attività produttive ubicate nella provincia di Venezia, dovranno darne comunicazione alla relativa Prefettura mediante la compilazione dell’apposito modello di comunicazione. L’operatore è tenuto a compilarlo in modo che la Prefettura possa conoscere le imprese o gli enti beneficiari dei prodotti o dei servizi collegati alle filiere consentite. Qualora l’attività sia collegata ad una delle filiere delle attività consentite, la Prefettura non darà alcuna risposta (silenzio-assenso) e quindi l’operatore potrà continuare a produrre o commercializzare i suoi prodotti. La Prefettura risponderà solamente nel caso in cui non risconti un collegamento tra l’attività dichiarata e una delle filiere produttive consentite.
LE SANZIONI
Il DL 25 marzo 2020, n. 19 contempla due diverse tipologie di sanzioni amministrative:
- salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità;
- nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni e il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
In ipotesi di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa viene raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da Euro 500 ad Euro 5000, salvo che il fatto costituisca violazione dell’art. 452 del codice penale o comunque più grave reato (reclusione da uno a cinque anni).
Le disposizioni in esame che vanno così a sostituire sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, con applicazione delle misure amministrative nella misura minima ridotta della metà.
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
Oltre a ricorrere, ove possibile, allo smart working e alla fruizione di ferie e congedi, i datori di lavoro devono adottare un protocollo aziendale anti-contagio in attuazione al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020.