Il Team Labour Studio Legale Salvalaio è a fianco delle imprese per supportarle ora e guardare già oltre: chi non si muove è già in ritardo!
Si ricorda che in data 14 marzo 2020 Governo e parti sociali hanno firmato un “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”. La precipua finalità del protocollo è quella di favorire la prosecuzione delle attività consentite in presenza delle necessarie condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
La redazione del protocollo aziendale anti-contagio èobbligatoria e non facoltativa.
Si ricorda che le imprese che sono tenute ad adottare il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro devono altresì applicare le ulteriori misure di precauzione necessarie, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà aziendale e delle situazioni territoriali.
Gli SPISAL territoriali hanno ricevuto mandato di verificare l’attuazione dello stesso nelle aziende. Tra gli atti di verifica si segnalano infatti anche l’adozione di un protocollo anti-contagio, l’elenco dei punti del protocollo nonché l’indicazione relativa all’applicazione dello stesso.
Il Team Labour è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e Help.
Si
riporta di seguito quanto chiarito dall’INPS con circolare n. 47 del 28.03.2020
circa le misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di
ammortizzatori sociali adottate con D.L. n.
18 del 17.03.2020 “Cura Italia”.
imprese di cui all’art. 10
D.Lgs. n. 148 del 14.09.2015
ASSEGNO ORDINARIO
datori di lavoro con più di 5 dipendenti che non rientrano
nell’ambito di applicazione CIGO e CIGS e che operano in settori in cui non
sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali
alternativi
A chi
spetta:lavoratori che alla data del 23.02.2020 risultino alle
dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione (nelle ipotesi di trasferimento
d’azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante
nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso
è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro).
Causale: “COVID-19 nazionale”.
Periodo: per periodi
decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020.
Durata: massimo 9 settimane.
Termine
di presentazione delle domande: fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Decorrenza
del termine:
per
gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel
periodo ricompreso tra la data del 23.02.2020 e la data del 23.03.2020 à
23.03.2020 (il periodo tra il 23.02.2020 e 23.03.2020 è neutralizzato);
per
gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal
24.03.2020 à data di inizio dell’evento
di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Procedure
sindacali: Sì informazione, consultazione e esame congiunto che
devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a
quello della comunicazione preventiva; No comunicazione all’INPS degli
adempimenti citati.
Deroghe alla
disciplina ordinaria:
LIMITI – non trovano applicazione:
limite delle 52
settimane del biennio mobile;
limite delle 26
settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario;
limite dei 24
mesi (o 30 per le imprese del settore edile e lapideo) di durata massima
dei trattamenti nel quinquennio mobile;
limite di 1/3
delle ore lavorabili;
requisito di
anzianità di 90 giorni di lavoro effettivo (ma è necessario che si sia
alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23.02.2020);
DOMANDA
– non sono richiesti:
pagamento del contributo
addizionale;
prova
in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività
lavorativa da parte delle aziende;
dimostrazione
della sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento all’imprenditore
o ai lavoratori;
allegazione
alla domanda della relazione tecnica (è invece richiesta l’allegazione dell’elenco
dei lavoratori destinatari).
I
periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini
di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.
Modalità
di pagamento:
CIGO
modalità
ordinaria tramite conguaglio o pagamento diretto senza obbligo di produzione
della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa
ASSEGNO ORDINARIO
Aziende con
più di 15 dipendenti: modalità ordinaria tramite conguaglio o pagamento diretto
senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà
finanziarie dell’impresa
Aziende con dimensione aziendale
superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti: pagamento diretto
Necessario
smaltimento ferie: NO, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è
ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario.
Malattia: il
trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia
l’indennità giornaliera di malattia, nonché l’eventuale integrazione
contrattualmente prevista.
Autorizzazioni
CIGO/assegno ordinario già in corso o domande già presentate con altra causale: il
periodo concesso con causale “COVID-19 nazionale” prevarrà sulla precedente
autorizzazione o sulla precedente domanda, che saranno annullate d’ufficio per
i periodi corrispondenti.
Assegni
di solidarietà in corso alla data del 23.02.2020: i datori di lavoro iscritti
al FIS che, alla data 23.02.2020, hanno in corso un assegno di solidarietà
hanno la possibilità di presentare domanda
di assegno ordinario. La concessione del trattamento ordinario sospende e
sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i
medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura
dell’orario di lavoro.
Comuni di cui all’Allegato
1 DPCM 1.03.2020: per le
aziende che hanno unità produttive ivi situate, nonché per le imprese collocate
al di fuori dei Comuni interessati, ma con lavoratori residenti o domiciliati
nei Comuni medesimi, il trattamento ordinario di integrazione salariale e
assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 in esame, con causale “COVID-19
nazionale”, eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti
richiesti,
utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”. Pertanto, è possibile per
le predette aziende richiedere l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno
ordinario per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e, per
ulteriori 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. Se i periodi delle due
domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori
interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti
non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.
CIGO PER AZIENDE IN CIGS (art. 20)
Chi può
fare richiesta: imprese che alla data del 23.02.2020 hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario e che devono sospendere il
programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per
effetto dell’emergenza epidemiologica, se rientrano anche nella disciplina
delle integrazioni salariali ordinarie.
Strumento: possibilità
di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui
all’articolo 19.
Causale: “COVID-19 nazionale –
sospensione CIGS”.
Disciplina: CIGO art. 19
Procedura:
l’azienda deve
presentare al Ministero stesso apposita richiesta di sospensione del
trattamento di CIGS in corso;
la domanda potrà
essere approvata solo dopo il caricamento in procedura del decreto
ministeriale di sospensione della CIGS da parte della Direzione centrale
Ammortizzatori sociali dell’INPS.
Particolarità:
la CIGO sospende
e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in
corso;
al termine della
CIGO, l’azienda potrà chiedere all’INPS, tramite l’invio del modello
telematico “SR40”, una nuova autorizzazione sul secondo decreto per
completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.
FONDI BILATERALI
Strumento:
domanda
di accesso all’assegno ordinario.
Causale: “COVID-19 nazionale”.
Limiti: tetti aziendali
previsti dai rispettivi Fondi.
I datori di lavoro
iscritti ai Fondi in argomento, non aventi la disponibilità finanziaria (tetto
aziendale) ovvero aventi una disponibilità parziale per l’accesso alla
prestazione di assegno ordinario, in assenza di altri motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza, potranno comunque accedere alla suddetta
prestazione.
Procedure
sindacali:
nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato
al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo
aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche
un accordo stipulato in data successiva alla domanda, che l’azienda dovrà
comunque comunicare all’Istituto.
Istruttoria: non implica alcuna
verifica sulla sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non
imputabilità dell’evento à i datori di lavoro
non sono obbligati ad allegare alla domanda la scheda causale, né ogni altra
documentazione probatoria.
Modalità
di pagamento:
ordinaria tramite conguaglio o pagamento diretto
senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà
finanziarie dell’impresa.
CISOA
Chi può
fare richiesta: aziende esercenti attività, anche in forma associata, di
natura agricola, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all’alienazione
dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura.
A chi
spetta: lavoratori
agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo
indeterminato e i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita
come dipendenti.
Causale: “COVID-19
CISOA”.
Disciplina:
artt. 8 ss. L. n. 457 dell’8.08.1972 e ss.mm.ii.
Qualora
l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale
di giornate fruibili, sarà possibile chiedere la tutela della CIG in deroga,
secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale
o di provincia autonoma.
Termine
di presentazione delle domande: quarto mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività
lavorativa.
Modalità
di pagamento:
ordinaria tramite conguaglio o pagamento diretto
senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà
finanziarie dell’impresa.
CIG IN DEROGA
Chi può
fare richiesta: datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli,
della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle disposizioni
in materia di sospensione o riduzione di orario, con esclusione dei datori di
lavoro domestico.
A chi
spetta: lavoratori
che sono impossibilitati, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a
prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze
dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23.02.2020.
Durata:
massimo 9 settimane.
Tali
prestazioni sono aggiuntive sia rispetto alle disposizioni già adottate per i
trattamenti in deroga, che rispetto ai trattamenti specifici previsti per le
Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
Procedure
sindacali:
datori
di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti à
esonerati;
dimensioni
aziendali maggiori à
accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di
lavoro.
Deroghe:
NO requisito
dell’anzianità di effettivo lavoro;
NO contributo
addizionale;
NO riduzione in
percentuale della relativa misura di cui all’articolo 2, comma 66, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa
integrazione in deroga.
Necessario
smaltimento ferie: NO, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è
ostativa all’accoglimento dell’istanza.
Le domande devono essere
presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate.
CIG
IN DEROGA – VENETO
Ambito
di applicazione:
datori di lavoro privati, compreso quello agricolo, con unità
produttive ubicate in Vo’ Euganeo, nonché i datori di lavoro privati che non
hanno sede legale o unità produttive nel Comune suddetto, limitatamente ai
lavoratori in forza che risiedono o sono domiciliati nel predetto Comune;
datori di lavoro del settore privato, compreso quello
agricolo, con unità produttive ubicate nei restanti Comuni del Veneto nonché
per i datori di lavoro privati che non hanno sede legale o unità
produttive/operative in Veneto, limitatamente ai lavoratori in forza che
risiedono o sono domiciliati nei restanti Comuni del Veneto;
datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli
agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, con unità produttive ubicate nei restanti Comuni del
Veneto.
Chi può
fare richiesta:
datori
di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del
terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali
non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori
sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro;
datori
di lavoro che hanno esaurito in periodi di trattamento ordinario e
straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
datori
di lavoro artigiani non edili nel caso di esaurimento del trattamento di cui al
FSBA;
datori
di lavoro del settore privato che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori
sociali, hanno avviato la porcedura in CIGS, limitatamente al periodo che intercorre
dal 23.02.2020 alla data di decorrenza del trattamento in CIGS;
i datori
di lavoro del settore privato che hanno presentato domande di ammortizzatori
ordinari ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020, respinte dall’INPS
per carenza di risorse;
datori
di lavoro del settore privato che sono subentrati a seguito di un cambio di
appalto successivo al 23.02.2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il
subentro;
datori
di lavoro del settore terziario sopra i 50 dipendenti che non possono attivare
la CIGS per la causale crisi aziendale dovuta all’emergenza epidemiologica da
Covid – 19 e i datori di lavoro di cui all’art. 20, comma 1, lett. b), c) e d)
del D.Lgs. n. 148/2015, in attesa di ulteriori chiarimenti dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali.
Esclusioni: datori di lavoro domestico.
A chi
spetta:
lavoratori dipendenti alla data del 23.02.2020, con esclusione di dirigenti,
lavoratori domestici e soci di cooperative privi di rapporto di lavoro subordinato.
Presupposti:
la
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore
di lavoro destinatario della normativa in deroga;
sospensione
dal lavoro a zero ore o con riduzione di orario, determinate dalle cause previste
nel D.L. n. 9/2020 e dal DL n. 18/2020;
perdita
o decurtazione della retribuzione, proporzionata alle ore di lavoro non
prestato, per le ore o giornate in cui per legge o per contratto sarebbe
spettata;
ragionevole
previsione di ripresa dell’attività lavorativa.
Modalità
di pagamento: pagamento
diretto da parte dell’INPS.
Ferie e
congedi: eccetto
i casi di cui alla suindicata lettera a), il datore di lavoro utilizzerà
preferibilmente gli strumenti ordinari di flessibilità (congedo ordinario e
ferie 2019) prima dell’accesso alla CIGD.
Procedura
sindacale:
datori
di lavoro di cui alla lettera a): esonerati;
datori
di lavoro di cui alle lettere b) e c): necessario accordo con le OO.SS. dei
lavoratori comparativamente più rappresentative. È prevista una procedura
semplificata: invio da parte del datore di lavoro, tramite pec o mail o fax, o altro canale telematico,
dell’informativa (contenente numero lavoratori, periodo richiesto, ore stimate
di CIG in deroga, modalità della sospensione), alle OO.SS. e alle RSA/RSU
laddove presenti, attivando così la procedura sindacale da esperire entro il
termine di 3 giorni lavorativi. Decorso tale termine il datore di lavoro potrà
presentare l’istanza di CIGD allegando alla domanda l’evidenza dell’informativa
data alle OO.SS.
Contenuti
necessari informativa:
dati
aziendali;
settore
produttivo;
indicazione
del settore merceologico;
data di
avvio procedura della consultazione sindacale, solo nel caso di verbale di
accordo;
negli
accordi sindacali, assistenza delle parti sociali;
dichiarazione
di esaurimento ammortizzatori ordinari;
dichiarazione
di mancanza dei requisiti di legge per accedere agli ammortizzatori ordinari e
relativa motivazione;
per i
datori di lavoro artigiani non edili, dichiarazione di versamento contributo al
FSBA ed eventuale dichiarazione di esaurimento dell’utilizzo del trattamento
FSBA;
periodo
richiesto della CIG in deroga;
numero
lavoratori o elenco dei lavoratori interessati alla CIG in deroga;
ore
complessive richieste.
Durata:
datori
di lavoro di cui alla lettera a): massimo 22 settimane, per ogni unità produttiva
con sede in Vo’ Euganeo, o che non ha sede in tale Comune, limitatamente ai
lavoratori in forza o domiciliati nello stesso Comune;
datori
di lavoro di cui alle lettere b) e c): massimo 13 settimane per ogni unità
produttiva con sede nel Veneto.
Domanda:
la
domanda deve essere presentata, anche retroattivamente, in via telematica sul
portale di CO Veneto, corredata dell’accordo o dell’informativa risultante dalla procedura sindacale
(ove necessaria). Dovranno essere indicati anche il periodo e la durata complessiva
della sospensione nonché i nominativi di tutti i lavoratori coinvolti;
ciascuna
domanda di CIGD dovrà interessare un periodo minimo di una (1) settimana, pari
a 7 giorni consecutivi, compresi il sabato e la domenica, a prescindere dal
giorno della settimana di inizio. Nel caso di un periodo maggiore si dovrà trattare
di un multiplo di 7;
Termine di
presentazione delle domande:
entro il
termine perentorio di 40 giorni di calendario dal 27.03.2020, data di apertura
del portale CO Veneto per la presentazione della domanda di CIGD, per
decorrenze della CIGD sino a tale data;
entro il
termine perentorio di 40 giorni di calendario dalla data di avvio della
procedura di consultazione sindacale, nei casi in cui questa è prevista, o diversamente
dalla data di inizio della CIGD, per decorrenze della CIGD dal 28.03.2020 in
poi.
Periodo:
datori
di lavoro di cui alla lettera a): le domande dovranno essere presentate per un
arco temporale di massimo 4 mesi, a partire dal 23.02.2020, indicando il
fabbisogno presunto in ore, fino ad esaurimento delle settimane disponibili.
Nel caso in cui non siano esaurite tutte le settimane potrà essere presentata
una nuova domanda.
datori
di lavoro di cui alle lettere b) e c): le domande dovranno essere presentate
per un arco temporale di massimo 2 mesi, a partire dal 23.02.2020, indicando il
fabbisogno presunto in ore, fino ad esaurimento delle settimane disponibili.
Nel caso in cui non siano esaurite tutte le settimane potrà essere presentata
una nuova domanda.
Comunicazioni
aziendali: i
datori di lavoro devono trasmettere mensilmente all’INPS i modelli “SR 41” per
l’erogazione del trattamento (anche in assenza del provvedimento regionale di
concessione) entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese di paga
successivo a quello della fruizione, ed entro il medesimo termine dovranno
compilare il consuntivo mensile per la Regione sul portale di CO Veneto.
I datori di lavoro dovranno
inoltrare all’INPS i modelli “SR 41” entro 6 mesi dalla fine del periodo di
paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento
di concessione se successivo.
INDENNITà
LAVORATORI AUTONOMI CHE SVOLGONO L’ATTIVITà LAVORATIVA O SONO RESIDENTI O
DOMICILIATI NEL COMUNE DI VO’ EUGANEO (PD)
A chi
spetta:
collaboratori
coordinati e continuativi;
titolari
di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
lavoratori
autonomi o professionisti;
titolari
di attività d’impresa;
che svolgono l’attività
lavorativa o sono residenti o domiciliati in Vo’ Euganeo alla data del 23.02.2020
e che risultano iscritti all’Ago nonché alla Gestione separata.
Misura
del trattamento: Euro
500 mensili.
Durata: massimo 3 mesi.
Termine
per la presentazine delle domande: la domanda deve essere presentata in via telematica
sul portale di CO Veneto, entro il termine perentorio di 40 giorni di
calendario dal 14 aprile 2020, data di apertura del portale CO Veneto per la
presentazione della domanda di indennità.
Alla domanda occorre allegare
una attestazione di iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria e alle
forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.
In seguito
alla pubblicazione in G.U. del D.L. n. 18 del
17.03.2020 recante
misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19, l’INPS è intervenuta fornendo alcune indicazioni operative.
Di seguito
una sintesi schematica delle misure emergenziali in materia di lavoro.
AMMORTIZZATORI
SOCIALI
CIGO (art.
19)
Ambito di
applicazione: datori di lavoro di cui all’art. 10 d.lgs. 148/2015 che nell’anno
2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica da COVID-19
Strumento: domanda
di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale
Causale:“emergenza COVID-19”
Periodo: per periodi
decorrenti dal 23 febbraio 2020
Durata: massimo nove
settimane, collocabili tra il 23.2.2020 ed il 31.8.2020
Lavoratori
beneficiari: lavoratori subordinati (esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio)
Procedura
di informazione e consultazione sindacale: procedura snellita con permanenza
dell’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto, che devono
essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello
della comunicazione preventiva
La domanda:
deve
essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui
ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività
lavorativa;
non
deve essere fornita alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento
e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, alla sussistenza
del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai
lavoratori (dunque l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato
alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori
beneficiari);
è
possibile fare domanda con detta causale anche per chi ha già presentato
una domanda o ha in corso un’autorizzazione con un’altra causale: il
periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale” prevarrà sulla
precedente autorizzazione.
Le novità
dell’istruttoria:
non
è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
non
si tiene conto dei seguenti limiti: limite delle 52 settimane nel biennio
mobile; limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e
lapideo) nel quinquennio mobile; limite di 1/3 delle ore lavorabili);
non
occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di
90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle
dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
Erogazione:
modalità
ordinaria tramite conguaglio su UNIEMENS;
o
è
possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il
datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
CIGO per
aziende in CIGS (art. 20)
Ambito di applicazione:
aziende che alla
data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento
di CIGS, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche
alle integrazioni salariali ordinarie;
le aziende che,
invece, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle
integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO,
la CIG in deroga.
Strumento: trattamento
ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in CIGS.
Durata: massimo nove settimane,
con sospensione e sostituzione del trattamento già in corso.
Disciplina: medesima disciplina della
CIGO di cui sopra. La concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni
salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
FIS per
ASSEGNO ORDINARIO (art. 19 comma 5)
Con
riferimento al FIS per assegno ordinario si richiama la disciplina su esposta con
le seguenti particolarità.
Lavoratori
beneficiari:
lavoratori
subordinati (esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio) presso datori di
lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano
mediamente più di 5 dipendenti;
i
datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono
accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari
dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che
non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.
Le novità
dell’istruttoria:
non
è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
non
si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
non si tiene
conto dei seguenti limiti: limite delle 52 settimane nel biennio mobile o
delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione
salariale (FIS); limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile; limite di 1/3
delle ore lavorabili;
i
periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
non
occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di
90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze
dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
il
termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
o di riduzione dell’attività lavorativa.
CIGO per
aziende con trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)
Ambito di
applicazione: datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che
alla del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà.
Strumento:
le suddette imprese possono presentare domanda di concessione
dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19.
Durata: massimo nove
settimane.
CIG in
deroga (art. 22)
Ambito di
applicazione: datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli,
della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle disposizioni
in materia di sospensione o riduzione di orario.
Soggetti
esclusi:
datori di lavoro
domestico
datori di lavoro
che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai
Fondi di solidarietà.
lavoratori
assunti dopo il 23 febbraio 2020.
Strumento: in
costanza di rapporto di lavoro, è possibile ottenere, previo accordo che può
essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,
trattamenti di CIG in deroga.
Periodo: per la
durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non
superiore anove settimane
Requisiti:
per
i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo
sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro;
per
datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo
sindacale, neanche concluso in via telematica.
Non si
applicano:
le
disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro
il contributo
addizionale
la
riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei
trattamenti di cassa integrazione in deroga
Modalità
di erogazione: il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità
di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Il datore di lavoro
deve inoltrare il modello “SR 41”.
In materia
di CIGO, CIGS, CIG in deroga e FIS si richiama:
Durata: per un
periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni
Modalità
di fruizione: congedo fruibile in modalità alternativa, da uno solo dei genitori
per nucleo familiare.
Periodo: periodi
che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile 2020.
Beneficiari
e indennità:
genitori
lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non
superiore ai 12 anni à indennità pari
al 50% della retribuzione;
genitori
lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età dai 12 ai 16
anni
à nessuna
indennità;
genitori
lavoratori dipendenti del settore privato con figli con handicap
in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale
à indennità
pari al 50% della retribuzione;
genitori
che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista
dalla normativa che disciplina i congedi parentali
à
indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il
congedo COVID-19.
Domanda:
i
genitori che hanno già fatto richiesta ed, alla data del 5 marzo, hanno
già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono
presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno
convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi;
i
genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19
e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono
già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS,
utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
i
genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare
domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non
all’INPS.
Lavoratori
iscritti alla Gestione Separata INPS
Beneficiari
e indennità:
genitori
con figli di età anche maggiori di 3 anni e fino ai 12 anni à indennità pari al 50% di 1/365
del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità;
genitori
di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età
purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni
a carattere assistenziale à indennità pari
al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo
dell’indennità di maternità;
non
è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
Lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS
Beneficiari
e indennità:
genitori
con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età à indennità pari al 50% della
retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge;
genitori
di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di
età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri
diurni a carattere assistenziale à indennità pari
al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente
dalla legge;
non
è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
PERMESSI 104 RETRIBUITI (art.
24)
Il numero di giorni di
permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33,
comma
3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate
usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING
COVID-19 (art. 24)
Il voucher baby-sitting,
fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, spetta:
ai genitori di
figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
anche in caso di
adozione e affido preadottivo;
oltre il limite d’età
di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità,
purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni
a carattere assistenziale
è erogato
mediante libretto famiglia di cui di all’articolo 54-bis della legge 24
aprile 2017, n. 50.
Beneficiari:
lavoratori
dipendenti del settore privato;
lavoratori
iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335;
lavoratori
autonomi iscritti all’INPS;
lavoratori autonomi
non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle
rispettive casse previdenziali).
Il bonus non è fruibile:
se l’altro
genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al
reddito;
se è stato
richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.
LAVORATORI AFFETTI DA COVID-19:
QUALE TRATTAMENTO?
LAVORATORI IN QUARANTENA
CON SORVEGLIANZA ATTIVA EQUIPARATI A MALATTIA (art. 26).
Periodo trascorso in
quarantena
con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria: è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico
previsto dalla normativa di riferimento e NON è computabile ai fini del
periodo di comporto.
Certificato
di malattia: il medico curante redige il certificato di malattia con gli
estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza
attiva o alla permanenza domiciliare.
Oneri a
carico del datore di lavoro: in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri
a carico dei datori di lavoro che presentano domanda all’ente previdenziale,
e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente
articolo, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di
130 milioni di euro per l’anno 2020.
Lavoratore
in malattia non da COVID-19: il certificato è redatto dal
medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun
provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.
DISPOSIZIONI INAIL per
COVID-19 (art. 42)
Periodo: dal 23.02.2020 e sino
all’1.06.2020.
Sospensioni:
sospensione di
diritto del decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni
erogate dall’INAIL (riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione);
sospensione, per
il medesimo periodo, dei termini di prescrizione;
sospensione dei
termini di revisione della rendita su domanda del titolare.
Casi accertati diinfezione da
coronavirus in occasione di lavoro:
il medico certificatore
redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente
all’INAIL che assicura la relativa tutela dell’infortunato;
le prestazioni
INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza
domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal
lavoro;
i predetti eventi
infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai
fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento
infortunistico;
dette regole si
applicano ai datori di lavoro pubblici e privati.
Beneficiari: soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione
Periodo: per il periodo d’imposta 2020.
Strumento: riconoscimento di un credito d’imposta, nella
misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli
strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro
per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro
per l’anno 2020.
PROROGA TERMINI
DECADENZIALI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE (art. 34)
Periodo: dal 23 febbraio
2020 al 1° giugno 2020
Strumento:
sospensione
di diritto del decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni
previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL;
sospensione,
per il medesimo periodo, e per le medesime materie, dei termini di
prescrizione.
Dal 17.03.2020 e per
due mesi sono sospesi gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo
7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovverosia la richiesta di avviamento agli
enti competenti per le quote nel collocamento mirato.
SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE di LICENZIAMENTO COLLETTIVO E DIVIETO
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (art. 46).
Periodo: a decorrere dal 17.03.2020 e per 60 giorni
Sono sospese:
le procedure di
licenziamento collettivo;
le procedure
pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Sino alla scadenza del suddetto termine, il
datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere
dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
PROROGA
TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI, PREVIDENZIALI E FISCALI
SOSPENSIONE DEI TERMINI
PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI DOMESTICI (art. 35)
Periodo: in scadenza
nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Sospensione
dei termini:
relativi
ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
dei
premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro
domestico.
Tali
pagamenti sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di
sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
RIMESSIONE IN TERMINI PER
I VERSAMENTI (art. 60)
Prorogati
al 20 marzo i:
versamenti
nei confronti delle pubbliche amministrazioni
versamenti
relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali
versamenti
relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria
in scadenza il 16 marzo 2020.
SOSPENSIONE DEI TERMINI
DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (art. 62)
Soggetti che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato à sospensionedegli
adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle
ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e
comunale, che scadono nel periodo compreso tral’8 marzo 2020 e il 31 maggio
2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla
dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo
di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge à sospesi i
versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8
marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
relativi alle ritenute alla fonte di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti
soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
relativi all’imposta sul valore aggiunto;
relativi ai contributi previdenziali e assistenziali,
e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti
sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in
un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione
fino a un massimo di 5 ratemensili di pari importo a decorrere dal
mese di maggio 2020.
Soggetti
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000
nel periodo di imposta precedente a quello al 17.03.2020 à i ricavi e i compensi percepiti
nel periodo compreso tra IL 17.03.2020 e il 31.03.2020 non sono assoggettati
alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel
mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro
dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente
opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi
e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e
provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate al sostituto
in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a
un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio
2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
INDENNITà UNA TANTUM E PREMI PER DETERMINATE
CATEGORIE
DI LAVORATORI
È riconosciuta un’indennità
per il mese di marzo pari a 600 euro erogata dall’INPS, previa domanda, nel
limite di spesa a:
lavoratori
autonomi iscritti alla GS e alle gestioni speciali dell’Ago (art. 27 e 28) à
liberi
professionisti
titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020;
lavoratori
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari
di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad
esclusione della Gestione separata INPS.
lavoratori
stagionali del turismo e agricoli (artt. 29 e 30) à
lavoratori
dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1.01.2019 ed il 17.03.2020, non titolari di pensione e non
titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
operai agricoli a
tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano
effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
Le indennità non sono
tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di
cittadinanza.
Beneficiari: titolari di reddito
complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore
a 40.000 euro
Periodo: per il mese di
marzo 2020
Strumento: spetta un premio,
che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da
rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro
nel predetto mese.
PROROGA DEI TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE
DELLE
DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE
PROROGA TERMINE
PRESENTAZIONE DOMANDA
DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA (art. 32): per gli operai agricoli a tempo determinato e
indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione
delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande
non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 202. Le
domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare
data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori
termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio.
DISOCCUPAZIONE
NASPI E DIS-COLL (art. 33): per gli eventi di cessazione involontaria
dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1.01.2020 al 31.12.2020,
i termini di decadenza per la presentazione della domanda sono ampliati da
68 a 128 giorni.
DOMANDA
DI INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ: ampliati di 60 giorni i termini
previsti per la presentazione della stessa. Le domande di incentivo
all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività
lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono
state respinte perché presentate fuori termine verranno riesaminate
d’ufficio.
Si richiama il messaggio
INPS n. 1286 del 20 marzo 2020 relativo a NASpI, DIS-COLL e disoccupazione
agricola.
Sono, inoltre, sospesi per due mesi dal 17.03.2020:
gli obblighi
connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza;
le misure di condizionalità;
i relativi
termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL e per i
beneficiari di integrazioni salariali;
i termini per le
convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad
iniziative di orientamento.
DIRITTO DI PRECEDENZA AL
LAVORO AGILE (art. 39)
Fino alla data del 30
aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo
familiare una persona con
disabilità nelle
condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a
condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della
prestazione.
Ai lavoratori del
settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità
lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento
delle prestazioni lavorative in modalità agile.
possibilità
di controllare la temperatura corporea (nel rispetto della normativa privacy)
à
la rilevazione in tempo reale della
temperatura corporea costituisce trattamento di dati personali. Si suggerisce
dunque di rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito se
tutto nella norma, nonché fornire l’informativa sul trattamento dei dati
personali, indicando:
quale
finalità del trattamento, la prevenzione del contagio da COVID-19;
quale
base giuridica del trattamento, l’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n.7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;
quale
durata della conservazione dei dati, il termine dello stato d’emergenza.
È
necessario definire misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i
dati, individuando i soggetti preposti al trattamento e fornendo loro le
istruzioni necessarie.
In
caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura,
occorre garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie
devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi
all’ufficio responsabile del personale di aver avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore.
per
fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare
servizi igienici dedicati, (divieto di utilizzo di quelli del personale
dipendente) e prevedere procedure di ingresso, transito e uscita per
fornitori esterni fini alla riduzione delle occasioni di contatto, nonché
ridurre l’accesso di esterni;
pulizia e sanificazione
dei locali aziendali e adozione di tutte le precauzioni igieniche
personali;
garantire in tutte
le condizioni di lavoro la distanza interpersonale di lavoro superiore a
un metro e predisporre l’uso di DPI in conformità a quanto
previsto dall’Oms;
favorire orari di
ingresso/uscita scaglionati evitando il più possibile contatti nelle zone
comuni, garantendo comunque la presenza di detergenti segnalati;
prevedere piani
di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i
contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
chiudere i
reparti diversi dalla produzione o dei quali è possibile il ricorso allo smart
working;
limitare al
minimo gli spostamenti all’interno del sito aziendale non consentendo le
riunioni in presenza;
prevedere in
azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione.
sono
sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione
di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di
seguito disposto; le attività produttive che sarebbero così sospese possono
proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
sono consentite anche le attività che sono funzionali ad
assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 1,
nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa
comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Il
Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano
le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei
provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata
sulla base della comunicazione resa;
le
attività professionali non sono sospese;
restano
ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020: “In ordine alle
attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
sia attuato il massimo
utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le
attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a
distanza;
siano incentivate
le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
siano sospese le
attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
assumano protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con
adozione di strumenti di protezione individuale;
siano incentivate le operazioni
di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme
di ammortizzatori sociali”;
resta
fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del
Ministro della salute del 20 marzo 2020: “Sono sospese le attività commerciali al
dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di
prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito
degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande
distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito
l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla
tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita
di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie,
le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro”;
sono comunque consentite le attività che erogano servizi
di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990,
n. 146;
è
sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e
consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici
nonché di prodotti agricoli e alimentari;
sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo
continuo,
previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata
l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio
all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le
predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al
periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione
dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della
dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività
dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio
pubblico essenziale;
le “Attività dei call center”
(codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call
center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti
tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite
integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o
sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare
con i clienti per assistenza o reclami”;
le “Attività e altri servizi di sostegno alle
imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività
relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
Tali disposizioni
producono effetto dal 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020, e si
applicano cumulativamente al DPCM 11 marzo. Con il DPCM 11 marzo avevano
cessato di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del decreto
stesso, le misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020.
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA PREFETTURA
Fatta eccezione per le
attività di cui all’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, devono dunque provvedere
alla comunicazione al Prefetto della provincia di riferimento le seguenti attività:
servizi di pubblica utilità e servizi essenziali;
attività funzionali alla continuità delle filiere indicate
nell’allegato 1 del DPCM 22.03.2020: qualora l’attività sia collegata ad una
delle filiere delle attività consentite, la Prefettura non darà alcuna risposta
(silenzio-assenso) e quindi l’operatore potrà continuare a produrre o
commercializzare i suoi prodotti; la Prefettura risponderà solamente nel caso
in cui non risconti un collegamento tra l’attività dichiarata e una delle
filiere produttive consentite;
ogni attività comunque funzionale a fronteggiare
l’emergenza:
la Prefettura ammette tra le attività consentite anche quelle che non sono
indicate nelle categorie precedenti ma che sono importanti per far fronte
all’emergenza. In questi casi nell’autocertificazione vanno comunque indicate
la continuità o comunque i collegamenti con le filiere produttive consentite;
attività degli impianti a ciclo produttivo
continuo la cui interruzione può generare danni all’impianto stesso o
pericolo di incidenti.
Queste attività possono continuare ad essere esercitate comunicando, attraverso
il modello predisposto dalla Prefettura, le condizioni di attività
dell’impianto. La Prefettura risponderà soltanto in caso in cui ritenga di
sospendere l’attività per mancanza dei requisiti;
attività dell’industria aerospaziale e della difesa nonché
attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale: l’autorizzazione
deve essere richiesta al Prefetto della provincia dove sono ubicati gli
impianti per poter continuare la produzione.
Per le attività di produzione,
trasposto, commercializzazione e consegna di farmaci, attrezzature sanitarie,
dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e alimentari, non sono
previsti adempimenti a carico delle imprese.
Le aziende tenute a
comunicare alla Prefettura la continuazione dell’attività lavorativa secondo
quanto esposto al punto precedente devono procedere secondo quanto segue:
i titolari delle imprese che hanno attività produttive
ubicate nella provincia diPadova dovranno darne
comunicazione alla relativa Prefettura, con nota inviata all’indirizzo mail protocollo.prefpd@pec.interno.it ,
specificando le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e
servizi attinenti alle attività consentite (è sufficiente indicare le
principali, fino ad un massimo di cinque soggetti beneficiari). In alternativa
la comunicazione potrà essere inviata per il tramite della Camera di Commercio
Industria Artigianato di Padova che coadiuverà l’ufficio fungendo da
qualificato punto di raccolta delle comunicazioni. A tal fine potrà essere
utilizzato l’indirizzo mailcciaa@pd.legalmail.camcom.it.
La comunicazione inoltrata con le modalità sopra indicate consente il legittimo
esercizio dell’attività fino all’eventuale adozione del provvedimento di
sospensione della medesima che il Prefetto adotterà, qualora ritenga che non
sussistano le condizioni previste. Il modulo è disponibile al seguente link: Modello Comunicazione
– Lettere d) e g) D.P.C.M. 22 marzo 2020
i titolari delle
imprese che hanno attività produttive ubicate nella provincia diVenezia, dovranno darne
comunicazione alla relativa Prefettura mediante la compilazione dell’apposito modello di
comunicazione.
L’operatore è tenuto a compilarlo in modo che la Prefettura possa conoscere le
imprese o gli enti beneficiari dei prodotti o dei servizi collegati alle
filiere consentite. Qualora l’attività sia collegata ad una delle filiere delle
attività consentite, la Prefettura non darà alcuna risposta (silenzio-assenso)
e quindi l’operatore potrà continuare a produrre o commercializzare i suoi
prodotti. La Prefettura risponderà solamente nel caso in cui non risconti un
collegamento tra l’attività dichiarata e una delle filiere produttive consentite.
salvo
che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di
contenimento viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni
contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni
altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità;
nelle
ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o
attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a
30 giorni. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per
impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente
può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata
non superiore a 5 giorni e il periodo di chiusura provvisoria è scomputato
dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di
sua esecuzione.
In ipotesi di
reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa
viene raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
La violazione
intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o
dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al
virus è punita con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da Euro 500 ad Euro
5000, salvo che il fatto costituisca violazione dell’art. 452 del codice penale
o comunque più grave reato (reclusione da uno a cinque anni).
Le disposizioni in
esame che vanno così a sostituire sanzioni penali con sanzioni amministrative si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto in esame, con applicazione delle misure amministrative nella
misura minima ridotta della metà.
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
Oltre a ricorrere, ove
possibile, allo smart working e alla fruizione di ferie e congedi, i
datori di lavoro devono adottare un protocollo aziendale anti-contagio
in attuazione al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro” del 14 marzo 2020.
Buon Mercoledì! Ore 14.00 – “Gestire i collaboratori in smart working” diretta FB con Matteo Busato Make Consulting nel progetto IMPRENDITORI DEL FUTURO
Domani mercoledì 25 marzo diretta Fb parlerò di gestione del personale nel lavoro agile con MATTEO BUSATO (Founder & CEO | Make Group | Make Consulting – Nuovi Talenti -LaFirmaDescrizione).
Orgogliosa di essere parte del progetto IMPRENDITORI DEL FUTURO .
Studio Salvalaio è a disposizione
con un team di professionisti dedicato a far fronte ad ogni esigenza per
la organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alla gestione del personale
che lavora a distanza, alle soluzioni per assenze dei dipendenti, agli
strumenti per far fronte al calo di lavoro, ai profili che riguardano la
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per ogni questione contattateci
all’indirizzo info@studiosalvalaio.com
Soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni
del Ministero della salute e delle istituzioni competenti.
Niente iniziative “fai da te” nella
raccolta dei dati personali: come ribadito dal Garante Privacy nella
comunicazione pubblicata il 2 marzo scorso sul proprio sito Internet, i datori
di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori ed in modo “sistematico e
generalizzato”, informazioni su eventuali sintomi influenzali dei propri
dipendenti e dei suoi contatti personali extralavorativi.
La prevenzione della salute resta una prerogativa dei soggetti che svolgono istituzionalmente questo compito, unici organi deputati a verificare il rispetto delle regole di sanità pubblica.
Come conferma la
decisione del Garante, le aziende stesse – pur sottoposte a forti pressioni,
come in questi giorni – devono tutelarsi per non compiere atti inutili e per
non incorrere in sanzioni anche pesanti.
Molti datori di lavoro
pubblici e privati hanno infatti chiesto al Garante la possibilità di acquisire
una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di
sintomi influenzali e vicende relative alla sfera privata.
Il Garante segnala che
la normativa d’urgenza adottata nelle ultime settimane prevede che chiunque
negli ultimi 14 gg abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico,
nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba
comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del
medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio,
l’isolamento fiduciario.
I datori di lavoro
devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e
generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o
indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi
influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque
rientranti nella sfera extra lavorativa.
La finalità di
prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da
soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.
L’accertamento e la
raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle
informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori
sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi
deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente
adottate.
Resta
fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi
situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per quanto concerne le assenze dal
lavoro numerose sono le questioni sorte circa il fatto se la retribuzione sia
dovuta o meno.
Se l’assenza è dovuta per
ordine della pubblica utilità (che impedisce al lavoratore di uscire di
casa), la retribuzione è dovuta in quanto si tratta di sopravvenuta
impossibilità che non dipende dalla volontà del lavoratore. In questi casi è
stata avanzata la richiesta di emanazione di un provvedimento normativo che
preveda la Cassa Integrazione Ordinaria.
Nell’ipotesi di assenza
dovuta alla sospensione dell’attività per ordine pubblico, anche qui si
ripresenta l’impossibilità della prestazione lavorativa indipendentemente dalla
volontà del lavoratore e pertanto la retribuzione è dovuta, anche qui
ricorrendo alla Cassa Integrazione.
L’assenza per
quarantena dei lavoratori in osservazione a causa della manifestazione di
sintomi riconducibili al virus rappresenta un’ipotesi assimilabile al ricovero
per altre patologie e dunque si richiamano – in quanto integrate – le disposizioni
relative all’assenza per malattia.
Per quanto riguarda l’assenza
dovuta a quarantena volontaria da parte di chi è rientrato dalle zone a rischio
o sia entrato in contatto con soggetti a rischio, essendo obbligatoria
la comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente
per territorio, nelle more della relativa decisione dell’autorità pubblica tale
ipotesi è assimilabile alle astensioni obbligate da provvedimenti pubblici.
Infine, l’assenza
per mero timore del contagio, senza che ricorrano le condizioni su
citate, non pare possa essere considerata giustificabile e dunque si ricadrebbe
nell’ipotesi di assenza ingiustificata dal lavoro, con possibili conseguenti
provvedimenti disciplinari.
La Corte di Cassazione con sentenza 24.01.2020 n. 1663 chiude il “Caso Foodora”. La Corte ha confermato la decisione che aveva ritenuto i riders quali collaboratori “etero-organizzati” ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81 del 2015. Tuttavia, la disciplina del lavoro subordinato va applicata interamente.
La Suprema Corte, dopo molta attesa, si
è pronunciata sul caso dei riders di
Foodora, dopo che la Corte d’Appello di Torino (ribaltando il primo grado)
aveva ritenuto applicabile a quei lavoratori il primo comma dell’art. 2 del D. Lgs.
n. 81 del 2015, il quale prevede che ai rapporti di collaborazione le cui
modalità di esecuzione sono organizzate dal committente debba applicarsi la disciplina del lavoro subordinato.
Da segnalare
soprattutto due aspetti, che possono valere anche per l’attuale disciplina
legale:
a) la Cassazione si
sottrae al dibattito teorico su cosa siano, giuridicamente, i collaboratori
“etero-organizzati” ex art. 2 del D. Lgs.
81 del 2015 (correggendo l’appello torinese, che aveva parlato di un “tertium genus” intermedio tra autonomia
e subordinazione); ciò che conta, dice la Corte, è la finalità anti-elusiva della disciplina, che estende le regole del
lavoro subordinato a soggetti per i quali, in virtù della mancanza di una
autonomia organizzativa, si ritiene sussista un bisogno specifico di tutela; proprio per questo – ed è altra
affermazione importante – l’art. 2 non
può essere interpretato in maniera restrittiva;
b) l’estensione ai
collaboratori ex art. 2 delle regole
del lavoro subordinato non può essere
selettiva (come aveva detto l’appello), ma tali regole devono applicarsi
integralmente (salvi eventuali casi di incompatibilità oggettiva).