CORONAVIRUS E DURC NEGLI APPALTI PUBBLICI

DURC VALIDO FINO AL 15 GIUGNO 2020

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), all’art. 103, co. 2, prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è da ritenersi incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione.

È stato dunque stabilito che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020 conservano la loro validità fino al 15.06.2020 (le date del 31.01.2020 e del 15.04.2020 sono incluse).

Il DURC online può essere utilizzato, entro il periodo di validità, in tutti i procedimenti in cui sia richiesto. Per tutto il medesimo periodo è inibita la possibilità di attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale.

IL DURC NEGLI APPALTI PUBBLICI A SEGUITO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS

L’art. 30, co. 5 e l’art. 105, co. 9, del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), prevedono che, in fase di esecuzione del contratto, sia verificata d’ufficio dalla stazione appaltante, prima del pagamento del prezzo d’appalto, la regolarità contributiva. Nel caso in cui da tale verifica risulti un DURC negativo, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei contributi previdenziali, con trattenuta del prezzo dovuto per l’appalto. Non si ha, dunque, la risoluzione del contratto di appalto.

Con messaggio n. 1374 del 25.03.2020, l’INPS conferma quanto previsto con il Decreto “Cura Italia” circa la validità fino al 15.06.2020 dei “Durc On Line” che riportano come scadenza validità una data compresa tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020 (incluse).

D’intesa con l’INAIL sono state fornite le seguenti indicazioni operative.

Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un “Durc On Line” con data di fine validità compresa tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito, devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15.06.2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC (senza, dunque, procedere ad una nuova interrogazione).

Qualora il predetto Documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di “Richiesta regolarità”, che consentirà la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti. Tali dati saranno utilizzabili dall’INPS e dall’INAIL per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.

Le situazioni che possono verificarsi alternativamente sono le seguenti:

  1. il “Durc On Line” è ancora disponibile sul portale in quanto in corso di validità alla data della richiesta in base al D.M. 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta) à in tal caso lo stesso Documento potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte dell’interessato ovvero dei richiedenti;
  2. il “Durc On Line” che conserva la sua validità fino al 15.06.2020, avendo una scadenza compresa tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020, non è più disponibile sul sistema alla data della richiesta à in tal caso si potranno verificare le seguenti ipotesi:
    1. il sistema restituisce un esito di regolarità in automatico e notificherà al richiedente (e ai richiedenti “accodati”) la formazione dell’esito stesso (non sarà necessaria alcuna attività da parte degli operatori);
    1. il sistema evidenzia la presenza di irregolarità che sono determinate da meri disallineamenti degli archivi e che, non richiedendo l’attivazione dell’istruttoria con l’invio dell’invito a regolarizzare, possono essere definite con l’attestazione di regolarità. Il sistema anche in questo caso notificherà al richiedente (e ai richiedenti “accodati”) la formazione dell’esito.

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