CORONAVIRUS – GARANTE PRIVACY: NO A INIZIATIVE “FAI DA TE” NELLA RACCOLTA DEI DATI.

Soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti.

Niente iniziative “fai da te” nella raccolta dei dati personali: come ribadito dal Garante Privacy nella comunicazione pubblicata il 2 marzo scorso sul proprio sito Internet, i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori ed in modo “sistematico e generalizzato”, informazioni su eventuali sintomi influenzali dei propri dipendenti e dei suoi contatti personali extralavorativi.

La prevenzione della salute resta una prerogativa dei soggetti che svolgono istituzionalmente questo compito, unici organi deputati a verificare il rispetto delle regole di sanità pubblica.

Come conferma la decisione del Garante, le aziende stesse – pur sottoposte a forti pressioni, come in questi giorni – devono tutelarsi per non compiere atti inutili e per non incorrere in sanzioni anche pesanti.

Molti datori di lavoro pubblici e privati hanno infatti chiesto al Garante la possibilità di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali e vicende relative alla sfera privata.

Il Garante segnala che la normativa d’urgenza adottata nelle ultime settimane prevede che chiunque negli ultimi 14 gg abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l’isolamento fiduciario.

I datori di lavoro devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.

La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.

L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.

Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

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