Per quanto concerne le assenze dal lavoro numerose sono le questioni sorte circa il fatto se la retribuzione sia dovuta o meno.
- Se l’assenza è dovuta per ordine della pubblica utilità (che impedisce al lavoratore di uscire di casa), la retribuzione è dovuta in quanto si tratta di sopravvenuta impossibilità che non dipende dalla volontà del lavoratore. In questi casi è stata avanzata la richiesta di emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria.
Nell’ipotesi di assenza dovuta alla sospensione dell’attività per ordine pubblico, anche qui si ripresenta l’impossibilità della prestazione lavorativa indipendentemente dalla volontà del lavoratore e pertanto la retribuzione è dovuta, anche qui ricorrendo alla Cassa Integrazione.
- L’assenza per quarantena dei lavoratori in osservazione a causa della manifestazione di sintomi riconducibili al virus rappresenta un’ipotesi assimilabile al ricovero per altre patologie e dunque si richiamano – in quanto integrate – le disposizioni relative all’assenza per malattia.
- Per quanto riguarda l’assenza dovuta a quarantena volontaria da parte di chi è rientrato dalle zone a rischio o sia entrato in contatto con soggetti a rischio, essendo obbligatoria la comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nelle more della relativa decisione dell’autorità pubblica tale ipotesi è assimilabile alle astensioni obbligate da provvedimenti pubblici.
- Infine, l’assenza per mero timore del contagio, senza che ricorrano le condizioni su citate, non pare possa essere considerata giustificabile e dunque si ricadrebbe nell’ipotesi di assenza ingiustificata dal lavoro, con possibili conseguenti provvedimenti disciplinari.