INPS – COVD-19: riconoscimento della tutela previdenziale della malattia.

Il 24.06.2020 è intervenuto l’INPS, con Messaggio n. 2584, per fornire indicazioni operative in merito al riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’art. 26 del D.L. n. 18 del 2020 (conv. in L. n. 27 del 2020) rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”.

Preliminarmente, si precisa che, nell’ambito della categoria dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, l’art. 26 è rivolto ai soli lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’Inps.

Il comma 1 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico. Il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e della quarantena precauzionale.

Pertanto, la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, stante sia l’equiparazione della stessa alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.

Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva). Tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro (periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto).

Ai fini del riconoscimento della tutela di cui al comma 1, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica.

Qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps, mediante i consueti canali di comunicazione.

Il comma 2 dispone che per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, co. 3, L. n. 104 del 1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, co. 1, L. n. 104 del 1992), l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.

In caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 18 del 2020 sono considerati validi, per il riconoscimento dell’indennità di cui al comma 1, i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

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