NEWSLETTER AGGIORNAMENTO PROTOCOLLI ANTI-CONTAGIO E VACCINI IN AZIENDA

Il 6.04.2021 il Governo e parti sociali hanno sottoscritto il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” ed il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il primo protocollo contiene le linee guida per definire ed attuare piani aziendali per la vaccinazione dei lavoratori, mentre il secondo protocollo aggiorna i precedenti accordi del 14 marzo e 24 aprile 2020 per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

VACCINAZIONE IN AZIENDA: IL PROTOCOLLO.

Con il Protocollo sulla realizzazione di punti straordinari di vaccinazione, le aziende potranno procedere alla vaccinazione diretta dei lavoratori che, a prescindere dalla tipologia contrattuale, prestano la loro attività in favore dell’azienda.

I piani aziendali.

I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata ed indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Per le attività vaccinali nei luoghi di lavoro, è stato adottato uno specifico documento (Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro), da applicare sull’intero territorio nazionale per la costituzione, l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.

I piani aziendali sono proposti dai datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive organizzazioni di rappresentanza, all’Azienda Sanitaria di riferimento. Contestualmente, i datori di lavoro dovranno specificare il numero di vaccini richiesti per i lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione.

Adesione del lavoratore su base volontaria.

Le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino dovranno essere realizzate e gestite nel pieno rispetto della scelta volontaria rimessa esclusivamente al singolo lavoratore, nonché delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza e della sicurezza delle informazioni raccolte.

Dovrà, inoltre, essere evitata ogni forma di discriminazione dei lavoratori coinvolti.

Il ruolo del medico competente.

Il medico competente deve fornire adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, nonché assicurare l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato.

La somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità, nonché adeguata formazione per la vaccinazione anti-Covid-19.

Per l’attività di somministrazione del vaccino, il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione.

Il medico competente, nel rispetto della disciplina a tutela della riservatezza dei dati personali, deve assicurare la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.

I costi.

I costi per la realizzazione e gestione dei suddetti piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione, la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

Alternativa alla vaccinazione diretta in azienda.

Laddove i datori di lavoro intendano collaborare all’iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, e dunque in alternativa alla modalità di vaccinazione diretta in azienda, questi possono concludere, anche per tramite delle associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini (assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti).

I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL, con oneri a carico dell’Istituto.

Nelle due ipotesi descritte, il datore di lavoro, direttamente o attraverso il medico competente, ove presente, comunica alla struttura sanitaria privata o all’INAIL il numero complessivo di lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino e sarà la struttura a curare tutti i necessari adempimenti che consentono la somministrazione, ivi compresa la registrazione delle vaccinazioni eseguite.

Vaccinazione durante l’orario di lavoro.

Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.

AGGIORNAMENTO DEI PROTOCOLLI DEL 14 MARZO E 24 APRILE 2020.

Il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoroaggiorna e rinnova i precedenti accordi del 14 marzo e 24 aprile 2020 destinati agli ambienti di lavoro non sanitari.

In particolare, si rileva che ha trovato conferma e condivisione il principio fondamentale secondo cui la pandemia ha natura di rischio biologico generico.

Sono state inserite le novità intervenute in questo anno mantenendo inalterato l’impianto dei precedenti protocolli.

Infine, si segnala:

  • che sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008, le “mascherine chirurgiche” di cui all’art. 16, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24.04.2020;
  • di utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione. Nel caso in cui l’utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
  • che è stata modificata la precedente formulazione relativa alle trasferte, eliminando ogni riferimento al divieto di effettuarne in Italia e all’estero: ora è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente ed il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione;
  • che la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12.10.2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

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