NEWSLETTER CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 15127 DEL 12.04.2021

Con circolare n. 15127 del 12.04.2021 avente ad oggetto “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata” il Ministero della Salute intende offrire ai datori di lavoro importanti indicazioni pratiche e concrete con riguardo alle modalità di riammissione dei lavoratori dipendenti dopo l’assenza per malattia da Covid-19, alla luce delle novità normative stabilite con il recente “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6.04.2021 da Governo e parti sociali. Il documento delinea puntualmente le diverse fattispecie che possono verificarsi, catalogandole alle lettere da A ad E in ordine di gravità rispetto alle modalità di contrazione dell’infezione, dal grado più alto a quello più basso, come di seguito indicato.

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In questa prima categoria, comprendente coloro che hanno contratto il virus nelle forme più gravi, rientrano:

  • soggetti che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave;
  • soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva.

Nel primo caso i soggetti sopra indicati, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria.

Nel secondo caso per i summenzionati soggetti, possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

In riferimento a questa prima categoria il Ministero della Salute stabilisce ai fini della riammissione al servizio, è sempre necessario un apposito certificato di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, presentato il quale, il medico competente, ove nominato

  • qualora il lavoratore sia stato sottoposto ad un ricovero ospedaliero
  • deve effettuare la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Valutando l’esistenza di eventuali profili specifici di rischiosità ed indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

B) Lavoratori positivi sintomatici

In tale categoria rientrano tutti i lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia diversi da quelli previsti al punto A).

Tali soggetti potranno rientrare in servizio a seguito di:

  • isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo)
  • test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

Sussiste l’onere in capo al lavoratore di presentare ai fini del reintegro, anche in modalità telematica, al datore di lavoro (per il tramite del medico competente ove nominato) la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

C) Lavoratori positivi asintomatici

Compresi in questa fattispecie sono i lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo.

Potranno rientrare al lavoro esclusivamente dopo aver effettuato

  • un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività
  • un test molecolare con risultato negativo al termine dell’isolamento.

Anche in questo caso è previsto l’onere del lavoratore di presentare ai fini del reintegro, anche in modalità telematica, al datore di lavoro (per il tramite del medico competente ove nominato) la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

D) Lavoratori positivi a lungo termine 

Rientrano in questa ipotesi i lavoratori che, secondo le più recenti evidenze scientifiche, continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2, senza presentare sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione).

Tali soggetti potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020), tuttavia, non potranno essere riammessi in servizio prima di aver effettuato:

  • un tampone molecolare o antigenico risultato negativo, effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Ciò in applicazione del principio di massima precauzione ed in applicazione di quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Anche in questo caso il Ministero precisa che incombe sul lavoratore l’onere di inviare il referto del test, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato e specifica che per il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Inoltre nella fattispecie prevista a questo paragrafo, viene espressamente previsto che non è necessaria la la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare “l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08, da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore intervenuta da parte del stesso.

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

L’ultima categoria delinea il profilo del lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo.

Per tale fattispecie il Ministero prevede l’adibizione del soggetto alla modalità di lavoro agile.

Solo qualora ciò non sia possibile, sarà necessario ai fini di giustificare l’assenza, che il proprio medico curante che rilasci una certificazione medica di malattia (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, tale lavoratore deve aver effettuato

  • una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo,
  • tampone molecolare o antigenico con referto di negatività, trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato.

Anche in questa ipotesi è onere del lavoratore informare il datore di lavoro, dell’esito del test, anche per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il Ministero stabilisce inoltre una previsione generale per cui “i lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate”.

Informa infine, che la Circolare sarà passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell’evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

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