Privacy, nel rapporto di lavoro vanno trattati solo i dati necessari.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019 un provvedimento che raccoglie ed aggiorna prescrizioni sul trattamento di particolari categorie di dati.

Di sicuro interesse sono le “Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro”: in primo luogo, perché i rapporti di lavoro sono un ambito in cui le novità in materia di privacy rivestono un’importanza maggiore, in secondo luogo perché i poteri dell’Autorità garante e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di verifiche e sanzioni hanno aperto nuovi fronti e questioni nella gestione dei dati Hr.

Se si è in presenza di un dato personale (capace di identificare una persona fisica) e di un rapporto di lavoro (subordinato, autonomo, libero-professionale di amministrazione o collaborazione comunque declinata) allora trovano applicazione le prescrizioni del provvedimento.

Inoltre, il Garante indica le finalità del trattamento dei dati, con particolare riferimento alla “instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro” e alla difesa di un diritto “in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione”.

Nel provvedimento il perimetro del dato relativo ai rapporti di lavoro è individuato in ogni passaggio: dal colloquio pre-assuntivo alla definizione della possibile causa relativa alla cessazione del rapporto stesso. Il Garante ripercorre queste fasi prescrivendo specifiche tutele ed obbligazioni per ognuna.

La fase pre-assuntiva deve comportare trattamento dei dati “strettamente pertinenti” con la ricerca del candidato. Tale principio va applicato alle mansioni ed ai profili professionali per i quali la ricerca è effettuata; i dati esuberanti tale ambito non potranno essere oggetto di valutazione al fine dell’idoneità del candidato, con espressa esclusione dei “dati genetici”, il cui trattamento è definito illegittimo ai fini di valutare l’idoneità professionale, anche ove il candidato abbia prestato il suo consenso.

Una volta assunto il lavoratore fornisce al datore di lavoro i dati necessari all’esecuzione del rapporto. Tali dati non comprendono quelli relativi alle convinzioni religiose, alle idee politiche o all’esercizio di funzioni pubbliche e sindacali.

In linea con le prescrizioni dello Statuto dei Lavoratori, tali ultimi dati sono lecitamente trattati solo per finalità specifiche e previste dall’ordinamento e non per valutare il dipendente.

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