NEWSLETTER SICUREZZA SUL LAVORO

Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante ÂŤMisure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.Âť.

L’art. 13 del D.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021, ha introdotto rilevanti modifiche all’art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Intervenendo sul testo dell’art. 13, in sede di conversione in legge, il Senato della Repubblica ha licenziato un testo normativo che porta con sé importanti novità sulla operatività concreta del D.Lgs. n. 81 del 2008 con un indubbio innalzamento delle tutele, con specifico riguardo alla formazione, all’addestramento, al ruolo dei preposti, ai casi di sospensione dell’impresa.

Inoltre, si interviene sul tema delle regole di utilizzo dei lavoratori autonomi occasionali ed in particolare sul computo dei lavoratori privi di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ai fini del calcolo del 10% per procedere all’emissione di un provvedimento di sospensione dell’attivitĂ  lavorativa e sull’obbligo, da parte dei committenti, di comunicare l’avvio dell’attivitĂ  dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali.

Le novità introdotte sono state successivamente oggetto di chiarimenti da parte dell’INL: la circolare 16 febbraio 2022 n. 1 ha specificato gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la circolare 9 dicembre 2021 n. 4 ha elencato le condizioni in presenza delle quali le violazioni di cui all’Allegato I del nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81 del 2008 comportano l’irrogazione del provvedimento di sospensione dell’impresa; la Circolare 9 novembre 2021 n. 3 ha fornito indicazioni in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale; la nota 2 febbraio 2022, n. 151, ha fornito un parere sulle condizioni di revoca del provvedimento di sospensione; la nota 11 gennaio 2022 n. 29 è intervenuta sull’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ed infine la nota 27 gennaio 2022, n. 109 ha fornito ulteriori chiarimenti sempre sul tema del lavoro autonomo occasionale.

Si propone di seguito una breve sintesi delle novitĂ  introdotte.

Nuovi obblighi in tema di formazione e addestramento.

Quanto alla formazione, di rilievo appaiono le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008 per prevedere anzitutto che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalitĂ  della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • la specificazione delle modalitĂ  della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Altro profilo di novità importante il coinvolgimento in piena equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti per l’obbligo di ricevere una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico in base ai compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro svolti, esattamente secondo quanto stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni.

In merito all’addestramento si stabilisce in primo luogo che l’addestramento consiste in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltrechĂŠ nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81 del 2008).

Per assicurare l’adeguatezza e la specificitĂ  della formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, le attivitĂ  formative degli stessi devono essere svolte interamente con modalitĂ  in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi giĂ  esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008).

A rinforzare tale previsione la miniriforma porta con sé l’applicazione della pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da Euro 1.474,21 a 6.388,23.

Il preposto.

La legge di conversione del D.L. n. 146 del 2021 interviene sugli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81 del 2008 per meglio specificare le funzioni del preposto, che nel contesto del sistema di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro assume ora un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralitĂ  (accanto a datore di lavoro e dirigente).

Si stabilisce l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attivitĂ  secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attivitĂ  di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilitĂ  di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attivitĂ  di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attivitĂ  (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81 del 2008).

Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da Euro 1.500 a 6.000.

Il richiamato art. 19, comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro viene modificato per prevedere che il preposto ha il dovere di:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonchĂŠ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

D’altro canto, si stabilisce che quando il preposto rileva comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, lo stesso preposto è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza.

Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146 del 2021 convertito prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

Inoltre, al preposto è fatto obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva carenze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza: anche tale funzione è presidiata dalla sanzione penale alternativa dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

La rinnovata importante investitura di tutela preventiva e contestuale ulteriormente riconosciuta dalla norma al preposto si muove anche nei riguardi specifici delle attività svolte in regime di appalto o di subappalto, stabilendo che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008).

La rilevanza di tale obbligo di designazione e informativo è evidenziata dalla circostanza che l’inosservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Sospensione dell’impresa

La riscrittura dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 pone una fondamentale attenzione sui nuovi presupposti per l’adozione del provvedimento a contrasto del lavoro irregolare e a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come sottolineato dall’INL nelle circolari n. 3/2021 e n. 4/2021.

Anzitutto la circolare n. 3/2021 cancella ogni forma di discrezionalità, in quanto il personale ispettivo deve ora adottare il provvedimento ricorrendo i nuovi presupposti individuati dalla norma, senza nessuna valutazione di tipo discrezionale (scompare, infatti, dal testo di legge “possono adottare” sostituito dal verbo “adotta”).

L’INL, peraltro, sottolinea che nell’adottare il provvedimento sospensivo gli Ispettori devono comunque valutare l’opportunitĂ  di farne decorrere gli effetti in un momento successivo (“dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attivitĂ  lavorativa in corso che non può essere interrotta”), secondo quanto previsto dall’art. 14, c. 4, D.Lgs. n. 81 del 2008, richiamando testualmente la circolare n. 33 del 2009 del Ministero del lavoro.

La circolare n. 3/2021 però ribadisce l’esigenza di sospendere con effetto immediato le attività nelle quali “si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.

In particolare, secondo l’INL, pur dovendo gli Ispettori fare salve “specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso”, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza deve essere, di norma, “adottato con effetto immediato”.

Sospensione per lavoro irregolare

La prima condizione per l’adozione del provvedimento si realizza in caso di sospensione per lavoro irregolare cioè quando l’INL riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Nella circolare n. 3/2021 si evidenzia che rispetto al testo previgente la percentuale di lavoratori irregolari passa dal 20% al 10%, tuttavia non sono piÚ considerati irregolari (ai fini della sospensione) i lavoratori per i quali non è prevista la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (ad es. coadiuvanti familiari, soci).

La percentuale del 10% va ancora calcolata sul numero dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo, per cui la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’ispezione (anche quando la sospensione è adottata “su segnalazione di altre amministrazioni”, art. 14, c. 3, D.Lgs. n. 81/2008) deve essere considerata “del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato”.

Quanto ai lavoratori da conteggiare nella base di calcolo del 10% la circolare n. 3/2021 richiama anzitutto coloro che rientrano nella nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, ribadendo i precedenti orientamenti forniti dal Ministero del lavoro (ad es. collaboratori familiari, soci lavoratori).

Da ultimo, l’INL sottolinea l’esclusione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare quando il lavoratore è l’unico occupato dall’impresa (c.d. microimpresa, art. 14, c. 4, D.Lgs. n. 81/2008).

Sospensione per violazioni di sicurezza

La circolare INL n. 3/2021 segnala che il provvedimento di sospensione in materia di salute e sicurezza va adottato “tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente” nel nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, sottolineando che il novellato art. 14 “non richiede più che le violazioni siano reiterate”, per cui per consentire l’adozione del provvedimento è “sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I” che espongono:

– a rischi di carattere generale: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

– al rischio di caduta dall’alto: mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;

– al rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;

– al rischio di elettrocuzione: lavori in prossimitĂ  di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

L’INL ricorda che il provvedimento di sospensione per gravi violazioni di sicurezza opera ora a prescindere dal settore di intervento, stante il nuovo testo dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 che attribuisce anche all’Ispettorato nazionale del lavoro, al pari delle Aziende sanitarie locali, il potere di svolgere attività di vigilanza e accertare eventuali illeciti in materia prevenzionistica.

La circolare n. 3/2021 rileva quindi che rispetto alle violazioni indicate nell’Allegato I il personale ispettivo potrà svolgere i dovuti accertamenti adottando i relativi provvedimenti di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 (riservandosi però di “fornire ogni necessario chiarimento con separata nota” circa i contenuti delle singole violazioni).

Inoltre, la norma seguita a prevedere che la sospensione per ragioni di sicurezza è adottata in relazione alla parte dell’attivitĂ  imprenditoriale interessata dalle violazioni (la Circolare n. 3/2021 richiama la Circ. n. 33/2009 e la nota n. 337/2012 del Ministero del Lavoro) o, “in via alternativa”, alle attivitĂ  svolte dai lavoratori privi di formazione ed addestramento o del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto (numeri 3 e 6 del nuovo Allegato I, violazioni che possono essere riferite e circoscritte alla posizione dei singoli lavoratori).

Revoca del provvedimento di sospensione

La circolare n. 3/2021 sottolinea come anche la revoca del provvedimento di sospensione sia stata modificata (art. 14, commi 9-10, D.Lgs. n. 81/2008), ribadendo che anche per la sospensione per lavoro irregolare deve essere verificata l’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori nonché la regolarizzazione anche sul piano degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

L’organo di vigilanza che ha adottato il provvedimento può revocarlo, su istanza dell’imprenditore sospeso, se sussiste anzitutto la regolarizzazione dei lavoratori irregolari, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza: su questo punto l’INL richiama quanto precisato dal Ministero del Lavoro nella nota n. 19570/2015, per cui oltre all’adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento:

– quanto alla sorveglianza sanitaria deve essere effettuata la relativa visita medica, potendosi ritenere sufficiente la prenotazione di essa a condizione che i lavoratori interessati non vengano adibiti a mansioni lavorative per cui necessita il relativo giudizio di idoneitĂ ;

– quanto agli obblighi di formazione e informazione va verificato che sia stata effettivamente programmata l’attivitĂ  formativa del personale da regolarizzare in modo che si concluda entro 60 giorni, mentre l’obbligo informativo dev’essere comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.

Con riferimento alle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di salute e della sicurezza del lavoro, ai fini della revoca, occorre accertare che il datore di lavoro abbia compiutamente provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento oggetto di prescrizione obbligatoria (oltre alla rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza, sebbene la Circolare n. 3/2021 non la richiami espressamente).

L’INL segnala che, a differenza del passato, per effetto dell’ampliamento delle competenze riconosciute dal novellato art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, “gli accertamenti relativi agli adempimenti in materia di salute e sicurezza, anche ai fini della revoca della sospensione, saranno effettuati in tutti i settori di intervento”.

Lavoro autonomo occasionale

Nel contesto dell’art. 14 del T.U. sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) riformato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, il primo comma prevede ora che per poter svolgere legittimamente e in piena regolaritĂ  le operazioni e i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali i committenti hanno l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attivitĂ  di tali lavoratori mediante l’invio di una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.

La norma è posta allo scopo dichiarato di consentire una costante “attivitĂ  di monitoraggio”, ma soprattutto di “contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale”, non soltanto in edilizia, ma in tutti i settori produttivi e commerciali.

Sul piano operativo si rinvia alle modalitĂ  giĂ  previste dall’art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015 per il lavoro intermittente, ma la violazione dell’obbligo di comunicazione per l’avvio delle attivitĂ  dei lavoratori autonomi occasionali è soggetto a una sanzione piĂš elevata rispetto a quelle riguardanti il lavoro a chiamata (la cui omissione è punita con sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400), perchĂŠ la mancata comunicazione preventiva dell’autonomo occasionale comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilitĂ  di diffida (art. 13 D.Lgs. n. 124/2004).

Alla sanzione per l’omessa comunicazione si aggiungerà il provvedimento di sospensione, anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato, a prescindere dalla percentuale di irregolarità non prevista.

Ulteriori novitĂ  introdotte con la legge di conversione

Tra i casi di sospensione per lavoro irregolare, oltre all’ipotesi di rilevazione di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, la legge di conversione prevede anche l’ipotesi di personale occupato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, con particolare riguardo al nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’ITL introdotto dallo stesso art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 novellato.

In questo modo rilevano i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, i soci lavoratori di cooperativa e i tirocinanti di formazione e orientamento senza preventiva comunicazione di assunzione, nonché i lavoratori autonomi occasionali per i quali non sia stata effettuata la nuova comunicazione preventiva, con l’estensione alla generalità dei soggetti operanti in azienda (esclusi soltanto i coadiuvanti familiari e i soci d’opera delle società diverse dalle cooperative).

In secondo luogo, riguardo all’ampiezza della sospensione in materia di salute e sicurezza il nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, che elenca le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ASL), si completa con il ripristino del riferimento al rischio d’amianto, che era stato eliminato dal D.L. n. 146/2021, per cui torna confermata la gravitĂ  della mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto, accanto agli altri inadempimenti giĂ  elencati nell’Allegato, cosĂŹ come illustrati dall’INL nella circolare n. 4/2021.

D’altra parte, riguardo alla tutela dei lavoratori oggetto del provvedimento di sospensione per gravi violazioni di sicurezza o per lavoro irregolare nella legge di conversione si stabilisce espressamente che a fronte del necessario allontanamento degli stessi dal lavoro (come confermato dalla circolare n. 3/2021 dell’INL), il datore di lavoro è obbligato a corrispondere integralmente la retribuzione e a versare i relativi contributi.

Peraltro, in caso di provvedimento di sospensione per violazioni sulla sicurezza o per lavoro irregolare, per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.

Infatti, la previsione dell’art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come novellato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 è stata ulteriormente modificata sostituendo il riferimento al “divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione” al piĂš ampio divieto “di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti cosĂŹ come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”.

Circolare INL 16 febbraio 2022 n. 1, art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215 del 2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, con la quale fornisce le prime indicazioni in riferimento alle modifiche introdotte dall’art. 13 del Decreto Legge n. 146/2021, come convertito dalla Legge n. 215/2021, che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Una prima novità oggetto della circolare è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.

In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Altra novità oggetto della circolare è quella introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 e riguarda gli obblighi di addestramento.

Il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che“l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Circolare INL 9 dicembre 2021 n. 4, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL).

L’INL ha emanato la circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 che fornisce i chiarimenti sulle novità in merito alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (Allegato I del D.Lgs. 81/2008) che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

L’INL, pur riservandosi un successivo intervento alla luce delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione, anticipa le questioni di maggiore rilevanza relative alle singole fattispecie di violazione, specificando le condizioni in presenza delle quali le violazioni di cui all’Allegato I determinano la sospensione dell’attivitĂ  imprenditoriale, con particolar riferimento a: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione; mancata formazione ed addestramento; mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto; mancanza di protezioni verso il vuoto; mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; lavori in prossimitĂ  di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale); omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Circolare INL 9 novembre 2021 n. 3, D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella circolare n. 3/2021, condivisa dal Ministero del Lavoro, illustra il nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Il documento di prassi contiene le prime indicazioni operative sui nuovi requisiti e sulle procedure per sospendere l’impresa per lavoro sommerso (10% dei lavoratori “in nero”) e per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare, l’INL chiarisce che non sono più considerati irregolari (ai fini della sospensione) i lavoratori per i quali non è prevista la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, come ad esempio coadiuvanti familiari e soci.

La circolare INL n. 3/2021 sottolinea l’importanza della previsione contenuta nell’art. 14, c. 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui insieme al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale gli Ispettori del Lavoro possono imporre, unitamente al provvedimento di sospensione, ulteriori e “specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”: si tratta, in effetti, del riconoscimento di un potere generalizzato di disposizione agli Ispettori del lavoro nella materia prevenzionistica.

Nella circolare n. 3/2021 si richiama espressamente il provvedimento di disposizione di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 520/1955, presidiato sul piano sanzionatorio dall’art. 11, comma 2, dello stesso D.P.R. (arresto fino ad un mese o ammenda fino a euro 413; Circ. INL n. 5/2020).

L’INL evidenzia che la disposizione può trovare sempre applicazione, anche quando non ricorrono i presupposti per adottare il provvedimento di sospensione (es. allontanamento del lavoratore in caso di microimpresa).

La circolare n. 3/2021 sottolinea come anche la revoca del provvedimento di sospensione sia stata modificata (art. 14, commi 9-10, D.Lgs. n. 81 del 2008), ribadendo che anche per la sospensione per lavoro irregolare deve essere verificata l’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori nonché la regolarizzazione anche sul piano degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

Nota INL 2 febbraio 2022, n. 151, richiesta parere su condizioni di revoca del provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

L’INL con la nota 3 febbraio 2022 n. 151 si è pronunciato sul quesito concerne le condizioni necessarie ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, laddove lo stesso sia stato adottato per l’irregolare occupazione di lavoratori impiegati nel settore agricolo e nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro.

Si chiedeva se fosse possibile, in tali casi, ritenere condizione sufficiente, ai fini della revoca, la regolarizzazione del rapporto di lavoro attraverso la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 90 giorni, atteso che – come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – in fase di revoca non risulta necessario il requisito del mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi previsto per legge.

Inoltre, con specifico riferimento all’ipotesi di impiego irregolare di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno da parte di aziende agricole, si chiedeva se il solo pagamento della somma aggiuntiva prevista dal citato art. 14 possa consentire la revoca del provvedimento di sospensione.

L’INL in risposta al quesito precisava che le condizioni di legge necessarie per la revoca del provvedimento di sospensione sono, oltre al pagamento della somma aggiuntiva, la regolarizzazione dei lavoratori “in nero” “di norma” – come testualmente chiarito dalla circ. n. 26/2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – “mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione”.

Si riteneva quindi possibile la regolarizzazione del personale interessato con soluzioni contrattuali diverse, pur sempre compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa, restando inteso che eventuali soluzioni di regolarizzazione diverse da quelle indicate dal legislatore, così come il mantenimento in servizio per un periodo di tempo inferiore ai 3 mesi, non consentirà l’ammissione al pagamento della diffida, comunque impartita, ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.

L’INL precisava infine che con riferimento alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, pur nella impossibilità di una piena regolarizzazione e tenuto conto delle differenti modalità di pagamento dei contributi previdenziali per il settore agricolo, in linea con quanto già chiarito con ML circ. n. 26/2015, il datore di lavoro dovrà fornire prova del pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca e provvedere al versamento dei contributi di legge laddove i termini siano già scaduti, ovvero fornire prova della avvenuta denuncia contributiva secondo le modalità previste dall’INPS.

Nota INL 27 gennaio 2022, n. 109, art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – ulteriori chiarimenti.

Con la nota 27 gennaio 2022 n. 109 l’INL fornisce ulteriori chiarimenti, sotto forma di FAQ, sul tema delle regole di utilizzo dei lavoratori autonomi occasionali ed in particolare sugli obblighi di comunicazione dell’avvio dell’attivitĂ  di tale categoria di soggetti.

Nota INL 11 gennaio 2022 n. 29, art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21.12.2022 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attivitĂ  di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

In particolare, al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 – si prevede che:

“con riferimento all’attivitĂ  dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attivitĂ  di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attivitĂ  dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalitĂ  operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.  Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

Con la nota 11 gennaio 2022 n. 29, l’INL ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dei suddetti obblighi, fornendo in particolare precisazioni in merito a: ambito di applicazione, tempistiche, modalità di comunicazione e contenuto della stessa, annullamento della comunicazione e sanzioni.

NEWSLETTER N. 2/2022

NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

NovitĂ  NORMATIVE

Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 2022, n. 3, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivitĂ  economiche e sociali”.

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022, la Legge 21 gennaio 2022, n. 3, di conversione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Il Capo I (Obblighi Vaccinali) comprende gli articoli da 1 a 2-bis.

L’articolo 1 modifica la disciplina dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, giĂ  previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attivitĂ  nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali ed i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalitĂ  e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilitĂ .

Si prevede, inoltre, l’estensione dell’obbligo, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie.

Viene specificato che l’obbligo di vaccinazione, per le categorie suddette, riguarda anche, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (successiva al completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 o all’eventuale dose unica prevista).

Resta ferma l’esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto.

L’articolo 2 estende, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale previsto dall’art. 1 del provvedimento, relativo sia al ciclo primario (o all’eventuale dose unica prevista) sia alla somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso, al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivitĂ  lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivitĂ  lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunitĂ  e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, il personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82.

La disposizione, inoltre, qualifica come illecito amministrativo la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore inadempiente all’obbligo vaccinale.

L’articolo 2-bis prevede, con riferimento a tutto il personale (a tempo determinato e indeterminato) delle pubbliche amministrazioni, il diritto all’assenza dal lavoro, ai fini della somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19, senza alcuna decurtazione del trattamento economico, ivi compreso quello accessorio.

Il Capo II (Impiego delle certificazioni verdi COVID 19) comprende gli articoli da 3 a 6.

Gli articoli 3, 4, comma 1, lettera b), e comma 2, e gli articoli 5 e 6 operano un complesso di modifiche alla disciplina dei certificati verdi COVID-19 e delle misure restrittive inerenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’articolo 3 riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici mesi a nove mesi la durata di validitĂ  del certificato verde COVID-19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 (o dall’eventuale dose unica prevista) e specifica che il medesimo periodo di validitĂ  decorre anche dall’eventuale somministrazione di una dose di richiamo (in proposito va ricordato che l’articolo 3 del D.L. 221/2021 riduce, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, il termine di durata di validitĂ  del certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione da nove a sei mesi.

La riduzione concerne sia il certificato generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 (o dall’assunzione dell’eventuale dose unica prevista) sia quello generato dall’assunzione di una dose di richiamo.

L’articolo 4, comma 1, lettera b), e comma 2, estende – con decorrenza dal 6 dicembre 2021 – all’accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 e modifica – con la medesima decorrenza del 6 dicembre 2021 – la disciplina in materia per le piscine, i centri natatori, le palestre, le strutture sportive per la pratica di sport di squadra ed i centri di benessere.

L’articolo 4, comma 1, lettera a), sopprime il secondo periodo dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 52 del 2021, ai sensi del quale, in zona gialla, è interdetto l’utilizzo degli spogliatoi, se non diversamente stabilito dalle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La lettera c) dell’art. 4, comma 1, estende l’obbligo di certificazione verde COVID-19 (green pass) per l’accesso ai treni interregionali, ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, agli autobus impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, ai traghetti impiegati nei collegamenti nello Stretto di Messina e con le isole Tremiti; tali disposizioni si applicano dal 6 dicembre 2021 e ne sono esclusi i soggetti di etĂ  inferiore ai dodici anni.

Sui mezzi di TPL locale e regionale le verifiche potranno essere svolte secondo modalitĂ  a campione.

La lettera c-bis) dell’articolo 4, comma 1 specifica che la disciplina che richiede, in via transitoria, il possesso di un certificato verde COVID-19 – di base o, a seconda dei casi, “rafforzato” – ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro si applica anche ai titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e di bevande.

DPCM 21 Gennaio 2022, recante “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19INPS, messaggio 21.01.2022 n. 327”.

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2022, il DPCM 21 gennaio 2022 concernente la “Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19“.

Queste le attività che si svolgono al chiuso, per le quali non è richiesto il possesso di una certificazione verde COVID-19:

  • esigenze alimentari e di prima necessitĂ  secondo l’elenco allegato;
  • esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonchĂŠ a quelle veterinarie, per ogni finalitĂ  di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
  • esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attivitĂ  istituzionali indifferibili, nonchĂŠ quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
  • esigenze di giustizia, per le quali e’ consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di etĂ  o incapaci, nonchĂŠ per consentire lo svolgimento di attivitĂ  di indagine o giurisdizionale per cui e’ necessaria la presenza della persona convocata.

Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Decreto Legislativo 21 Dicembre 2021, n. 230 recante “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.”.

Immagine che contiene testo, lenzuola

Descrizione generata automaticamenteÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 il D.Lgs. n. 230/2021 con il quale – in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 46/2021 e nell’ambito delle previsioni legislative approvate nel corso del 2021 per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico – si è provveduto ad istituire l’Assegno Unico e Universale per i Figli a carico.

Si tratta del beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, determinata in base all’ISEE

di cui al DPCM n. 159/2013.

L’Assegno Unico, proprio in quanto misura universale di sostegno alla genitorialità, sostituisce e assorbe tutti i previgenti trattamenti di sostegno al reddito per i nuclei familiari, inclusa la quota delle detrazioni fiscali sinora riconosciuta ai contribuenti in base al numero e alle caratteristiche dei familiari fiscalmente a carico. Soggetti interessati al nuovo trattamento sono tutti i nuclei familiari con figli a carico, definiti secondo i criteri generali contenuti nel TUIR (testo unico delle imposte sui redditi).

Il nuovo trattamento unico a sostegno della genitorialità decorre dal 1° marzo 2022, mentre le domande possono essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.

INPS, messaggio 26.01.2022 n. 403, Proroga delle misure di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15 (esonero per l’occupazione giovanile), da 16 a 19 (esonero per l’occupazione femminile) e da 161 a 168 (c.d. Decontribuzione sud), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, sino al 30 giugno 2022. Aumento dei massimali di aiuto concedibili.

L’INPS, con il messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022 ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni “giovani under 36“, “incentivo donne” e “Decontribuzione sud“, previsti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sino al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Di conseguenza, i benefici potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonchÊ alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) l’Inps precisa che, anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l’esonero giovani e per l’esonero donne, dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890).

Infine, con specifico riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 dicembre 2021, n. 402.

 L’INPS precisa, infine, che la Commissione europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:

– 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;

– 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrĂ  tenersi conto dei nuovi massimali.

INPS, messaggio 21.01.2022 n. 327, Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

L’INPS, con il messaggio n. 327 del 21 gennaio 2022, fornisce le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per i genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Il nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari.

Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di etĂ  e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilitĂ  in situazione di gravitĂ  accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attivitĂ  didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La domanda relativa al congedo in esame deve essere presentata esclusivamente in modalitĂ  telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “MaternitĂ  e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di IdentitĂ  Digitale) di almeno II livello, della Carta di identitĂ  elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

NovitĂ  GIURISPRUDENZIALI

Corte di cassazione, sentenza 23 dicembre 2021 n. 41417

La configurazione dell’unicità di un centro di imputazione giuridica-datore di lavoro fittiziamente riferito a più soggetti non è impedita dalla diversa natura giuridica di questi.

Una dipendente coinvolta dal licenziamento collettivo dell’impresa X, aveva contestato la violazione dei criteri di scelta perché il loro ambito era stato illegittimamente limitato all’impresa X, mentre questa andava considerata unitariamente all’organizzazione di tendenza Y, ambedue costituenti un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. In giudizio, la Corte, essendo stato accertato che il collegamento tra i due enti travalicava la mera collaborazione e configurava una compenetrazione di organizzazione, finalità, mezzi e personale comuni, aveva accertato l’unicità del centro di imputazione giuridica ai fini del rapporto di lavoro, superando l’obiezione dei due enti, relativa alla loro diversa natura giuridica col richiamo al principio di effettività operante in materia di rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione, sentenza 22 dicembre 2021, n. 41271.

Le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale solo qualora venga accertata.

Le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale solo qualora venga accertata – con onere probatorio a carico del lavoratore che deduce l’invaliditĂ  dell’atto di dimissioni – l’inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell’inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso.

Corte di Cassazione, sentenza 17 dicembre 2021 n. 40652

Per l’azione di accertamento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal datore di lavoro formale non è prevista alcuna decadenza finché il lavoratore non riceve un provvedimento scritto che nega la titolarità del rapporto.

Un dipendente era stato licenziato per assenza ingiustificata superiore a tre giorni per essere stato assente alla visita domiciliare di controllo medico della malattia, senza aver comunicato all’azienda la variazione di domicilio. La Corte dichiara annullabile il licenziamento, essendo stato accertato in giudizio che il ricorrente aveva regolarmente comunicato all’INPS la variazione di sede durante la malattia e che, ciononostante, l’INPS aveva erroneamente effettuato la visita di controllo al vecchio indirizzo. Da ciò conseguiva la valutazione d’inesistenza del fatto contestato di “assenza ingiustificata”. Quanto alla mancata comunicazione alla datrice di lavoro della variazione d’indirizzo durante la malattia, la Corte dichiara che tale omissione viola un obbligo preciso, nascente dai doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro; ma poiché tale violazione è punita con una sanzione conservativa dal codice disciplinare, anche per questa via il licenziamento è, diversamente da quanto stabilito dalla Corte d’appello, annullabile con applicazione della tutela reintegratoria e del risarcimento danni in misura contenuta.

Tribunale di Asti, 5 gennaio 2022

La quarantena per positivitĂ  al Covid-19 non rientra nel computo del periodo di comporto.

Il Tribunale accoglie il ricorso presentato da una lavoratrice che, posta in quarantena e successivamente in isolamento fiduciario causa Covid-19, si era vista intimare il licenziamento per aver superato il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo di riferimento. Il Giudice ha ritenuto che l’art. 26, co. 1, del D.L. 18/2020 (applicabile ratione temporis al caso), per cui il periodo di quarantena o di isolamento fiduciario non è computabile ai fini del comporto, riguardi non solo i soggetti che hanno avuto contatto con casi confermati di contagio, ma anche i soggetti risultati positivi al virus, in quanto impossibilitati per legge a rendere la prestazione a prescindere dalla comparsa di sintomi legati alla patologia.

Tribunale di Catanzaro, 17 dicembre 2021

Negata la tutela d’urgenza all’operatrice sanitaria sospesa per non essersi sottoposta al vaccino contro il Covid-19.

Il Giudice respinge il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da un’operatrice sanitaria non vaccinata per impugnare il provvedimento di sospensione dalla prestazione lavorativa (e dalla retribuzione) ai sensi dell’art. 4, co. 9, D.L. 44/2021. Il Tribunale non ritiene configurabile il requisito del periculum in mora, stante il periodo determinato previsto dalla legge per la sospensione e la risarcibilità nel giudizio ordinario della temporanea perdita della retribuzione. Nel merito, il Giudice ritiene che il diritto soggettivo al lavoro e alla conseguente retribuzione non sia assoluto, ma suscettibile di bilanciamento con il necessario adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all’art. 2 Cost., sui quali si basa la disciplina che ha introdotto l’obbligo vaccinale per il personale sanitario.

Tribunale di Venezia, 2 dicembre 2021

Utilizzo delle registrazioni sul luogo di lavoro: non è lecito e viola il c.d. GDPR se si tratta di registrazione fatta da altri, in assenza del lavoratore che l’ha poi utilizzata.

La giurisprudenza ormai consolidata riconosce che il lavoratore possa effettuare, e utilizzare come mezzi di prova, registrazioni di colloqui ai quali partecipa personalmente, quando la finalitĂ  sia la tutela della propria posizione e il mezzo impiegato non sia sproporzionato (v. la segnalazione di Cass. n. 12534/2019). Nel caso giudicato dal Tribunale di Venezia, tuttavia, la registrazione prodotta in giudizio da due lavoratori riguardava una riunione alla quale i due non erano presenti, ed era stata effettuata tempo prima da un collega senza che risultassero motivi di tutela di propri diritti: il Giudice ritiene che vi sia violazione della disciplina del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR) e commina a entrambi i lavoratori una sanzione di 5.000,00 euro.

Tribunale di Napoli, 26 novembre 2021

È discriminatoria la mancata concessione del congedo straordinario per assistere un parente disabile perchÊ manca il requisito anagrafico della convivenza.

ll Tribunale accoglie il ricorso ex art. 28 d.lgs. 151/2011 presentato dalla ricorrente, portatrice di handicap grave, per aver il datore di lavoro negato il congedo straordinario previsto dall’art. 42, co. 5, d.lgs. 151/2001 alla parente più prossima in grado di assisterla, per preteso difetto del requisito di convivenza. Operando una lettura costituzionalmente orientata della normativa, il Giudice afferma che detto requisito non debba necessariamente consistere nella coabitazione, intesa come mera coincidenza dell’indirizzo di residenza, essendo sufficiente la presenza di un legame stabile di assistenza continuativa. Il datore è stato condannato al risarcimento del danno da discriminazione, comprensivo anche di una componente sanzionatoria avente funzione deterrente rispetto ad ulteriori condotte dello stesso tipo.