NEWSLETTER n. 9/2023

Novità normative e giurisprudenziali

Novità NORMATIVE

DIRETTIVA (UE) 2023/970 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. (GUUE del 17-5-2023)

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 maggio 2023 è stata pubblicata la Direttiva (UE) n. 2023/970 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023,  volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro, o per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Gli Stati membri UE dovranno assicurare un regime di tutele e di informazioni sulla parità di retribuzione e su come la retribuzione stessa viene applicata nei rapporti di lavoro.

Viene, inoltre, previsto che i lavoratori che abbiano subito un danno, a seguito di una violazione di un diritto o di un obbligo connesso al principio della parità di retribuzione, avranno il diritto di chiedere e ottenere il pieno risarcimento.

La Direttiva, in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ha come destinatari gli Stati membri dell’Unione.

Questi ultimi dovranno poi emettere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 7 giugno 2026.

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025.”( GU n.190 del 16-8-2023)

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023, la L. n. 112/2023, di

conversione con modificazioni, del D. L. n. 75/2023, con disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

Il decreto prevede, tra l’altro la riorganizzazione del Ministero del lavoro e la modifica dell’assetto organizzativo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per l’assorbimento delle competenze fin qui attribuite all’Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL).

Inoltre, è prevista la velocizzazione delle procedure concorsuali per il personale docente, in attuazione di quanto previsto dal PNRR.

Legge 9 agosto 2023, n. 111 recante “Delega al Governo per la riforma fiscale.” (G.U. n.189 del 14-8-2023)

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023, la L. n. 111/2023, di delega al Governo per la riforma fiscale.

Il Governo dovrà adottare, entro l’agosto del 2025 e nel rispetto dei principi costituzionali, dell’ordinamento dell’Unione europea, del diritto internazionale e dei princìpi indicati nella legge stessa, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.

Decreto Legge 28 luglio 2023, n. 98 recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.” ( GU n.175 del 28.7.2023)

Il D.L. n. 98/2023, entrato in vigore il 29 luglio, reca disposizioni urgenti volte a facilitare, per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cassa integrazione ordinaria (Cigo) e della Cassa integrazione speciale operai agricoli (Cisoa), l’accesso ai relativi trattamenti in presenza di emergenze connesse alle eccezionali ondate di calore.

All’articolo 1, in particolare, attraverso una temporanea modifica della disciplina in materia di Cigo prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, viene consentito alle aziende dei settori edile, lapideo e delle escavazioni di ricorrere alla cassa integrazione senza che i periodi richiesti, ricadenti nel secondo semestre del 2023 (dal 1° luglio al 31 dicembre), incidano nella determinazione del tetto massimo di fruizione dei trattamenti nel biennio mobile.

In base alla disciplina ordinaria, per tutti gli altri datori di lavoro destinatari della Cigo, gli eventi oggettivamente non evitabili (Eone) sono già neutri ai fini del conteggio di questo limite massimo. Tuttavia l’art. 12 del citato D.Lgs. n. 148/2015 esclude dalla neutralizzazione i trattamenti richiesti proprio dalle aziende edili, lapidee e di escavazione.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 25/E del 18 agosto 2023“Profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working) e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri. Novità introdotte dalla legge 13 giugno 2023 n. 83.

La circolare fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge n. 83/2023 sui regimi fiscali che vanno applicati ai redditi prodotti dai lavoratori che svolgono la propria attività in regime di lavoro agile (smart working) e dai lavori frontalieri.

L’Agenzia delle Entrate specifica che rispetto alla residenza fiscale delle persone fisiche che lavorano da remoto si applicano i criteri ordinari previsti dagli articoli 2 e 3 del TUIR, ossia il lavoro si ritiene svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente per svolgere l’attività remunerativa.

Per ciò che concerne i lavoratori frontalieri, ai sensi dell’articolo 23 del Tuir, l’Agenzia chiarisce che la persona fisica residente in Italia sarà soggetta all’imposizione fiscale dello Stato a prescindere da dove i redditi vengano prodotti.

Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 10 agosto 2023 “Agenzie di somministrazione di lavoro – indicazione operative per le istanze di nulla osta al lavoro relative all’ingresso di cittadini non comunitari residenti all’estero.

Con la circolare 10 agosto 2023 il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarisce che anche le agenzie di somministrazione di lavoro con sede nel territorio dello Stato possono presentare le richieste nominative di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori non comunitari residenti all’estero, ai fini dell’instaurazione in Italia di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, tra la medesima agenzia richiedente ed il predetto personale.

Nella circolare si elencano i requisiti necessari per la corretta presentazione dell’istanza da parte dell’agenzia per il lavoro richiedente.

INL, nota n. 1369 del 7 agosto 2023 “Apprendistato stagionale rivolto ai minori (apprendistato per lo svolgimento di attività stagionali di cui all’art. 43, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2015.”

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 1369 del 7 agosto 2023, con la quale, in risposta ad un quesito dell’Ispettorato interregionale del lavoro di Venezia (IIL), ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai requisiti per la stipulazione di un contratto di apprendistato di primo livello, di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, con specifico riguardo alla possibilità per lo studente minorenne, di età compresa tra i 16 ed i 17 anni, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto se proveniente da un istituto scolastico alberghiero.

In particolare, l’Ispettorato chiarisce che il datore di lavoro e l’istituzione formativa non possono prescindere dal valutare la sussistenza dell’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato “attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma)”, anche alla luce della certificazione finale che dovrà essere rilasciata dall’istituzione formativa di provenienza dello studente ai sensi dell’art. 46, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015.

INL, nota n. 5291 del 21 luglio 2023 “Richieste di integrazione salariale per eventi meteo – temperature elevate.”

Con la nota n. 5291 del 21 luglio scorso l’Ispettorato nazionale del lavoro torna sul tema dei rischi lavorativi connessi alle alte temperature e, nel trasmettere il messaggio Inps n. 2729/2023 relativo alla possibilità di chiedere la Cigo con causale “eventi meteo”, fornisce un’indicazione di dettaglio sulle figure indicate dal Testo unico in materia di sicurezza (Dlgs 81/2008) che possono dettare il blocco temporaneo dell’attività per caldo eccessivo, con conseguente accesso all’integrazione salariale.

Rispetto al richiamo al “responsabile della sicurezza aziendale”, contenuto nel comunicato congiunto Inps-Inail del 26 luglio 2022 e riportato nella propria nota 5056 dello scorso 13 luglio, l’INL chiarisce che deve evidentemente riferirsi ai soggetti cui l’ordinamento riconosce il potere di interrompere l’attività lavorativa.

Tra questi, oltre naturalmente al datore di lavoro, va annoverato il preposto, che tra i doveri fissati dall’articolo 19 del D.Lgs n. 81/2008, alla lettera f-bis, ha proprio quello di interrompere, anche solo temporaneamente, l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità accertate, in caso di deficienze o condizioni di pericolo, emerse durante la propria vigilanza.

INPS, circolare n. 70 del 26 luglio 2023 “Intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Aggiornamento delle disposizioni vigenti.

La circolare in commento riassume le istruzioni e indicazioni amministrative in materia di intervento del Fondo di garanzia per il TFR, nonchè per le ultime mensilità ex D.Lgs n. 80/1992, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa (D.Lgs. n. 14/2019) che ne ha modificato le modalità di intervento.

Relativamente ai presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia, la circolare distingue le due macro aree dei datori di lavoro soggetti a procedure concorsuali e dei datori di lavoro che non lo sono.

Nel primo caso occorre verificare l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro subordinato (con tutta la problematica connessa alle vicende circolatorie dell’azienda), l’apertura di una procedura concorsuale e l’esistenza del credito per retribuzioni o per Tfr rimasto insoluto, al lordo delle ritenute fiscali.

Con riferimento ai datori di lavoro non soggetti a procedura concorsuale, i requisiti per l’accesso al Fondo di garanzia sono costituiti dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, dall’inapplicabilità delle procedure concorsuali (con tutte le questioni che riguardano l’assoggettabilità in astratto o in concreto), dalla prova dell’esistenza del credito e, infine, dall’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata.

La parte finale della circolare consiste in un utile riepilogo descrittivo della documentazione da allegare alla domanda caso per caso con l’intento, già in questa sede, di accorciare i tempi di definizione delle domande ed evitare i molteplici contenziosi che possono scaturire a fronte di domande incomplete o carenti della prova di requisiti fondamentali per l’accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia.

Novità GIURISPRUDENZIALI

Corte Costituzionale, sentenza 13 luglio 2023, n. 143

Legittima per il personale nautico la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Chiamato a decidere su una controversia avente a oggetto spettanze retributive di alcuni dipendenti di una compagnia aerea, il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 937, co. 1, cod. nav., che fa decorrere la prescrizione biennale dei diritti del personale di volo successivamente alla cessazione del rapporto, per irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri rapporti di lavoro assistiti da stabilità reale.

La Corte, nel dichiarare l’infondatezza della questione, osserva che, anche a non voler considerare la sussistenza del metus di un licenziamento ritorsivo o di altro svantaggio, resta comunque fermo quanto già dichiarato nella propria sentenza n. 354/06, secondo cui la specialità del rapporto di lavoro del personale aeronautico non consente una concreta possibilità di un’adeguata ponderazione circa l’eventuale esercizio del diritto, per l’estrema mobilità caratteristica dell’attività di tali lavoratori.

La Corte aggiunge che la questione non può essere accolta neanche nei termini più limitati proposti dalla difesa della compagnia aerea, secondo cui la decorrenza dalla fine del rapporto potrebbe essere riferita, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., al rapporto con l’impresa cedente, e non con l’impresa cessionaria, ciò in quanto la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione dalla cessazione del rapporto.

Corte di Cassazione, ordinanza 24 agosto 2023, n. 25217

Infortunio della colf: responsabilità del datore di lavoro e ripartizione dell’onere probatorio.

In caso di infortunio il lavoratore deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.

Il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità nel 2008, è stato ripreso dalla Cassazione nella recente sentenza n. 25217 dello scorso 24 agosto, con cui è stata annullata la precedente pronuncia di merito che non rispettava la descritta ripartizione dell’onere della prova.

I fatti di causa riguardano l’infortunio occorso a una domestica mentre rimuoveva delle tende utilizzando uno scala.

Di solito l’operazione veniva effettuata con l’ausilio del datore di lavoro ma, nel caso di specie, la lavoratrice aveva deciso di occuparsene da sola, mentre il datore si era assentato temporaneamente per alcune commissioni.

Secondo la Corte di Appello mancava la prova che fosse stato il datore ad impartire alla domestica l’ordine di rimuovere le tende pur in sua assenza e che la scala usata non possedesse una base stabile o antiscivolamento, né, per i giudici di merito, la presenza di un tappeto sul quale lo scaleo sarebbe scivolato poteva essere addebitabile al datore di lavoro assente, potendo essere facilmente rimosso dalla lavoratrice.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione la domestica lamentando che doveva essere il datore di lavoro a dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, dal momento che ella aveva subito l’infortunio lavorando e senza aver messo in atto alcun comportamento abnorme.

La pronuncia della Cassazione richiama l’art. 1218 c.c. secondo cui è il debitore – e, quindi, nel rapporto di lavoro, il datore – a dover provare che l’inadempimento derivi da causa a lui non imputabile.

Come evidenziato dagli Ermellini, comunemente si dice che la colpa del debitore si presume fino a prova contraria o più propriamente che esista un’inversione dell’onere probatorio, nel senso che il debitore è ammesso a provare l’assenza di colpa, pur sempre elemento essenziale della sua responsabilità contrattuale.

Nel rapporto di lavoro, a fronte di un infortunio o di una malattia professionale, questo assunto si traduce nella facoltà per l’attore di invocare la responsabilità contrattuale del datore provando il rapporto di lavoro, l’attività svolta, l’evento dannoso e le conseguenze che ne sono derivate. Non spetta invece al lavoratore provare la colpa del datore danneggiante, né individuare le regole violate, né le misure cautelari che avrebbero dovuto essere adottate per evitare l’evento dannoso. La responsabilità del datore discende, dunque, pur sempre dalla violazione di regole a contenuto cautelare (nessuna responsabilità senza colpa); e non si potrà automaticamente desumere l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate per il solo fatto che si sia verificato il danno. Certamente, il verificarsi dell’infortunio o della malattia non implica necessariamente la colpa (la violazione del TU81/2008 o dell’art. 2087 c.c.), ma semplicemente lo fa presumere; di tale violazione il datore non risponde solo se prova di aver adempiuto, ossia di aver adottato tutte le misure prescritte.

Corte di Cassazione, ordinanza 3 agosto 2023, n. 23702

Licenziamento ritorsivo? La prova grava sul lavoratore.

In caso di licenziamento ritorsivo, l’onere della prova ricade sul lavoratore in base alla regola generale di cui all’art. 2697 c.c., non operando l’art. 5 della L. n. 604/1966, ma esso può essere assolto anche mediante presunzioni; in particolare, ben può il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo di recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 3 agosto 2023, n. 23702).

Corte di Cassazione, sentenza 1 agosto 2023, n. 23445

Contratti di somministrazione su navi da crociera: va rispettata la “temporaneità”

No alla reiterazione dei contratti di somministrazione di lavoro per il personale viaggiante sulle navi da crociera senza rispettare il requisito della temporaneità.

La Corte di cassazione ha così accolto il ricorso di un donna impiegata per un periodo superiore ai 36 mesi su una nave di una grossa compagnia di navigazione. Nelle fasi di merito invece si era vista rigettare la richiesta di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato nei confronti di Costa Crociere o, in via subordinata, nei confronti di Randstad Italia, per violazione dell’articolo 47 CCNL agenzie di somministrazione di lavoro, oltre all’indennità risarcitoria.

In particolare, per la Corte d’appello i rinnovi contrattuali dovevano considerarsi di fatto delle vere e proprie proroghe dello stesso contratto di lavoro, perché le missioni erano state tre, come tre erano i contratti di somministrazione tra Randstad e Costa Crociere, anche se non vi erano state interruzioni tra una missione e l’altra.

La Sezione lavoro, nell’accogliere il ricorso, ricorda la posizione espressa sul punto dalla Corte di Giustizia UE. Secondo i giudici europei, nell’ambito degli indici rivelatori da considerare, va verificato anzitutto se le missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano ad una durata dell’attività presso tale impresa più lunga di quanto possa essere ragionevolmente qualificato come “temporaneo”.

Un aspetto, questo, sul quale la Corte territoriale invece non si è per nulla pronunciata, così come sugli altri eventuali indici espressivi di eventuale abuso nel ricorso reiterato alla somministrazione a termine.

Corte di Cassazione, sentenza 31 luglio 2023, n. 23295

Legittimo il licenziamento del dipendente che molesta la collega.

Integrano il concetto di molestie, che possono giustificare il licenziamento, quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, con assenza di rilievo della effettiva volontà di recare una offesa.

Corte di Cassazione, sentenza 14 luglio 2023, n. 20239

Patto di prova nullo e recesso ad nutum: niente reintegra, ma mera tutela indennitaria.

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 20239 del 14 luglio 2023, si è pronunciata in materia di recesso datoriale ad nutum intimato sulla base di un patto di prova, dichiarato nullo, affermando che, laddove il licenziamento non sia riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015, la tutela applicabile al lavoratore è unicamente indennitaria.

Corte di Cassazione, sentenza 3 luglio 2023, n. 28547

Assenza dal posto di lavoro del dipendente pubblico e truffa aggravata.

Con sentenza n. 28547 del 3 luglio 2023, la della Corte di Cassazione ha affermato che integra il reato di truffa aggravata la condotta del pubblico dipendente che violi l’obbligo di prestare servizio nel rispetto dell’orario di lavoro, in quanto essendo l’orario di lavoro prestabilito in funzione delle esigenze dell’Amministrazione, la sua violazione determina di per se un danno, né vale ad escludere la sussistenza del resto l’autorizzazione da parte del dirigente dell’ufficio allo svolgimento di attività esterna. Siffatta autorizzazione non può non implicare necessariamente l’effettiva esecuzione di tale attività e, comunque, a corretta indicazione degli orari di presenza in ufficio, anche ai fini della verifica del lavoro compiuto.

TAR Lazio, 25 agosto 2023, n. 13442

Clausola sociale e cambio di appalto (pubblico): legittimo assorbire solo metà dei dipendenti.

Nell’ambito del nuovo affidamento del servizio di biglietteria e vigilanza, la società aggiudicatrice proponeva di assorbire solo 73 dipendenti sui 181 interessati al cambio di appalto.

L’aggiudicazione veniva impugnata da una società concorrente, che censurava tra l’altro la violazione dell’art. 4 del CCNL Multiservizi: la disposizione sarebbe più stringente rispetto a quella della lex specialis e troverebbe applicazione perché parte del contratto collettivo accettato dall’impresa.

La norma determinerebbe “il tendenziale obbligo di riassorbimento del personale uscente” e la clausola sociale del capitolato sarebbe illegittima se interpretata nel senso di consentire un riassorbimento solo parziale.

Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendo che: 1. Il nuovo art. 50 ter del CCNL, in realtà, stabilisce che: a) nel caso di cambio appalto “a parità di termini”, la subentrante è tenuta all’assorbimento solo “ove possibile”, in linea con l’organizzazione d’impresa; b) se invece l’appalto presenta “modificazioni”, allora è prevista solo la convocazione dell’aggiudicataria presso davanti alla direzione provinciale del lavoro “per un esame della situazione”; 2. la linea guida n. 13 Anac prescrive che “l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato dovere di assorbimento del personale”, principio “applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola”; 3. non è vero che l’art. 4 del Multiservizi preveda una disciplina più restrittiva: la nuova formulazione prescrive l’assorbimento solo ove l’organizzazione d’impresa lo consenta; l’obbligo quindi non è assoluto, né impone l’assunzione generalizzata a tempo indeterminato; 4. qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 53 ter, co. 5 del CCNL, l’assorbimento non potrebbe comunque applicarsi: a fronte di modifiche sostanziali del servizio, l’unico obbligo è l’avvio di una procedura conciliativa, fermo restando il potere per l’azienda di ricorrere a “processi di mobilità … part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità”.

Con il passaggio dal sistema concessorio all’esternalizzazione, il servizio aveva visto una significativa riduzione delle sedi interessate. 

A fronte di un affidamento sottoposto a modifiche sostanziali, quindi, il Tar ha ritenuto legittima la scelta della subentrante di riassorbire solo parte del personale: tale opzione è risultata conforme con la clausola sociale, rappresentando un equo bilanciamento tra l’interesse al mantenimento dei livelli occupazionali e le necessità organizzative dell’impresa.

Tribunale di Taranto, 17 novembre 2022, n. 2371

Qualora il distacco del personale avvenga nell’àmbito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa (ai sensi del comma 4-ter dell’art. 3, D.L. n. 5/2019), l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente, e si presume iuris et de iure, in forza dell’operare della rete.

La sentenza del Tribunale di Taranto 17 novembre 2022, n. 2371 in esame affronta un caso di “distacco”di personale tra imprese legate da un contratto di rete, confermando l’applicabilità della presunzione assoluta di interesse al distacco in ragione di un programma comune alla base dell’aggregazione.

Il provvedimento indaga, inoltre, il profilo della responsabilità solidale in materia contributiva, richiamando sul punto la L. n. 99/2013, che ha previsto la possibilità per tutte le imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete di accedere alle diverse ipotesi del “distacco semplificato”, della “codatorialità” e dell’“assunzione congiunta” del personale.

NEWSLETTER n. 8/2023

Novità normative e giurisprudenziali

Novità NORMATIVE

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia – Decreto 20 giugno 2023 recante “Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonchè l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati. “(GU n.173 del 26-7-2023)

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2023, il Decreto 20 giugno 2023, con le Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati.

ANAC, Nota illustrativa del Bando tipo n. 1/2023 “ Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

Appalti, pubblicata la relazione illustrativa del Bando tipo, focus sui contratti collettivi

È stata pubblicata sul sito internet dell’Autorità la Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023. Il documento accompagna il Bando tipo e illustra compiutamente le indicazioni contenute nel disciplinare, al fine di agevolarne l’utilizzo da parte delle stazioni appaltanti.

Il documento si compone di 34 paragrafi corrispondenti ai vari articoli del bando tipo. Oltre alla sommaria descrizione, per ogni paragrafo, delle pertinenti clausole del disciplinare, nel documento sono state affrontate alcune questioni particolarmente delicate, sia per la novità, sia per l’impatto atteso sul mercato.

Data la complessità e la novità della materia, particolare attenzione è stata dedicata alle indicazioni relative all’individuazione del CCNL di riferimento da applicare ai lavoratori coinvolti nell’esecuzione del contratto e alla valutazione di equivalenza delle tutele, per il caso di utilizzo, da parte dell’operatore economico, di un CCNL diverso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante.

In particolare, sono stati offerti elementi utili alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per individuare il CCNL sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, mediante l’utilizzo di informazioni agevolmente rinvenibili nell’Archivio dei CCNL gestito dal CNEL e sono stati individuati gli elementi da prendere in considerazione per valutare l’equivalenza delle tutele normative ed economiche tra diversi contratti.

Tale intervento si prefigge l’obiettivo di agevolare le complesse valutazioni rimesse alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, favorendo la corretta e uniforme applicazione della normativa.

Nella relazione illustrativa sono state segnalate, altresì, alcune problematiche interpretative relative alle disposizioni del nuovo codice, in relazione alle quali l’Autorità ha ritenuto opportuno procedere ad una segnalazione ai competenti organi, sollecitando il relativo intervento. Si tratta, in particolare, delle disposizioni  volte a favorire la parità di genere e generazionale e alle cause di esclusione conseguenti all’emanazione di sentenze penali di condanna.

ANAC, “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.”approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023

ANAC: Whistleblowing – le Linee guida operative dal 15 luglio

L’Autorità Nazionale Anticorruzione informa che dal 15 luglio 2023 entrano in vigore le nuove Linee guida (con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023) in materia di protezione delle persone (cd. whistleblower) che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24).

Le nuove Linee Guida, che sostituiscono quelle adottate dall’Autorità con delibera n. 469/2021, forniscono indicazioni e princìpi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, su cui Anac si riserva di adottare successivi atti di indirizzo.

L’ANAC ha pubblicato anche il nuovo  Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio Anac.

La nuova disciplina sul whistleblowing è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall’altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. Le nuove norme hanno l’obiettivo di garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuiscono all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell’intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l’istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

Le disposizioni del D.lgs. n. 24/2023 producono effetti a decorrere dal 15 luglio 2023 per i soggetti del settore pubblico e per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 249.

Pertanto, le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e dalle vecchie Linee guida Anac.

Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249 la nuova disciplina produce effetti dal 17 dicembre 2023.

INPS, circolare n. 57 del 22 giugno 2023 “Legge di Bilancio 2023. Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

A seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione europea all’applicazione dell’esonero contributivo previsto all’articolo 1, comma 297, della L. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) l’INPS, con circolare n. 57/2023, detta le regole cui devono attenersi i datori di lavoro per fruire delle relative agevolazioni.

Possono accedere all’esonero – consistente in una riduzione nella misura del 100% dei contributi a carico del datore (premio Inail escluso), fino a un massimo di 8 mila euro annui – tutti i datori di lavoro privati, escluse le imprese del settore finanziario.

L’agevolazione ha una durata di 36 mesi, elevabili a 48 in alcune regioni del Mezzogiorno, e si applica all’assunzione a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 nei confronti di giovani che non abbiano compiuto il 36° anno di età.

Restano escluse dall’esonero le assunzioni di dirigenti, di apprendisti, di lavoratori intermittenti e di domestici.

INPS, circolare n. 61 del 12 luglio 2023 “Modifiche apportate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla disciplina del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

La circolare n. 61/2023 illustra le modifiche apportate dalla legge di Bilancio per l’anno 2023 (L. n. 197/2022), alla normativa che disciplina il Reddito di cittadinanza, di cui al D.L. n. 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2019.

La legge di Bilancio 2023 non interviene sui requisiti richiesti per poter beneficiare della misura in oggetto, ma ne riduce la sua durata.

In particolare, dal 1.01.2023 al 31.12.2023, la misura è riconosciuta ai beneficiari nel limite massimo di sette mensilità, in sostituzione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019, che determina la durata per il periodo durante il quale il beneficiario si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 2 del richiamato decreto-legge e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi, rinnovabili previa sospensione dell’erogazione della medesima per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.

Novità GIURISPRUDENZIALI

Corte Costituzionale, ordinanza 20 luglio 2023, n. 158

Corte Costituzionale: dopo la riforma, anche il convivente di fatto ha diritto al congedo per assistere il partner disabile.

Con l’ordinanza n. 158 del 20.07.2023, la Corte Costituzionale afferma che, a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. 105/2022, anche il convivente more uxorio ha diritto di usufruire del congedo per l’assistenza del congiunto in situazione di disabilità grave.

Il lavoratore propone ricorso giudiziario d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., al fine di sentir accertato il suo diritto al congedo straordinario per assistere la compagna convivente, non sposata, portatrice di handicap in situazione di gravità.

Il Tribunale di Trieste, investito del caso, solleva questioni di legittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. – dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario per assistere il familiare con disabilità grave.

La Corte Costituzionale rileva che, successivamente all’ordinanza di rimessione, il D.Lgs. 105/2022 ha riformulato la norma censurata e, ai fini del godimento del congedo straordinario per l’assistenza del congiunto con disabilità grave, ha equiparato, al coniuge convivente, il «convivente di fatto».

Secondo i Giudici, detta modifica ha inciso in modo significativo sul quadro normativo di riferimento, integrando il contenuto della disposizione censurata secondo il verso del sollevato dubbio di legittimità costituzionale.

Su tali presupposti, la Consulta dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Trieste per una nuova analisi della fattispecie, alla luce delle citate modifiche normative.

CGUE, sentenza 13 luglio 2023 – causa C‑134/22 (MO contro SM in qualità di curatore fallimentare della G GmbH).

Licenziamento collettivo e dovere di informazione.

Con la sentenza relativa al caso n. C-134/22, la Corte di Giustizia dell’Unione europea precisa che l’obbligo per il datore di lavoro di rendere informazioni alle autorità in caso di licenziamento collettivo consente all’autorità competente di conoscerne le ragioni.

Non rappresenta quindi una tutela per i lavoratori, ma ha la finalità di comunicare, oltre alle ragioni, il numero e le categorie di lavoratori coinvolti e il periodo in cui sono previsti i licenziamenti.

I giudici europei sottolineano inoltre che il mancato adempimento non integra gli estremi per l’invalidità dei licenziamenti collettivi.

Corte di Cassazione, ordinanza 21 luglio 2023, n. 21934

Illegittima la richiesta di svolgere turni di reperibilità in misura abnorme.

La richiesta dello svolgimento di un numero di turni di pronta disponibilità in misura abnorme, rispetto a quanto fissato dalla contrattazione collettiva, è illegittima.

Lo sottolinea la Corte di Cassazione con l’ordinanza 21934/2023.

I giudici rimarcano che il superamento dei limiti di turni normale, vale a dire quello previsto come “di regola”, non è di per sé ragione di inadempimento datoriale.

D’altra parte lo diventa se determina, in concreto, una interferenza rispetto alla vita privata del lavoratore, mettendone a rischio il diritto al riposo.

Viene così accolto il ricorso di un dipendente di un’Asl all’interno della controversia per vedersi risarcire dei troppi turni di reperibilità imposta dal datore di lavoro.

Corte di Cassazione, sentenza 14 luglio 2023, n. 20248

Scarsa produttività e licenziamento.

La violazione dei doveri fondamentali legati al rapporto di lavoro costituisce una ragione di valida intimazione del recesso, anche se non specificatamente previsto dalla normativa negoziale.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20248/2023.

La sentenza trae origine dal ricorso di un dipendente che aveva impugnato il licenziamento irrogato per scarsa resa produttiva (mancato rispetto dei programmi di lavoro): la Corte d’Appello aveva già rigettato la domanda, ritenendo infondata la motivazione adottata dal ricorrente sulla mancata previsione della fattispecie punita all’interno del regolamento aziendale.

La Corte di Cassazione conferma il pronunciamento della Corte d’Appello, sottolineando che il potere di risolvere il contratto di lavoro subordinato per notevole inadempimento degli obblighi deriva al datore direttamente dall’art. 3 della legge 604/1966, senza che sia necessaria una dettagliata previsione nel ccnl o nel regolamento disciplinare.

Corte di Cassazione, ordinanza 11 luglio 2023, n. 19659.

L’indennità sostitutiva delle ferie spetta anche se il lavoratore è sospeso cautelarmente e quindi licenziato per giusta causa.

In giudizio, il dipendente di una ASL, licenziato per giusta causa, aveva chiesto il pagamento delle ferie non godute maturate nel periodo antecedente la sua sospensione cautelare perdurata fino al licenziamento. Attenendosi alla prassi vigente presso la ASL, i giudici di merito avevano accolto parzialmente la domanda, ritenendo non più fruibili le ferie non godute entro il semestre successivo all’anno di maturazione.

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, ribadisce la propria recente giurisprudenza, conforme al diritto comunitario, secondo la quale la perdita del diritto alle ferie non godute consegue solo nel caso in cui il datore di lavoro provi il proprio intervento e la propria collaborazione per consentire e incoraggiare il dipendente a fruirne per tempo; verifica che nel caso in esame la Corte d’appello non aveva effettuato.

Respingendo poi il ricorso incidentale della ASL, la Corte afferma che il fatto che a causa della commissione di un reato il lavoratore sia stato prima sospeso cautelarmente e poi licenziato per giusta causa non incide sulla persistenza del diritto alle ferie maturate nel periodo precedente e non godute.

Corte di cassazione, sentenza 11 luglio 2023 n. 19621.

No al licenziamento se in scritti difensivi si attribuisce al datore di lavoro fatti non veri con espressioni offensive, purché inerenti l’oggetto del giudizio.

In un caso in cui il dipendente di una società era stato licenziato in tronco perché in un giudizio da lui promosso nei confronti della datrice di lavoro per ottenere differenze retributive aveva usato in scritti difensivi, per sostenere le proprie tesi, espressioni di aspra critica, con l’attribuzione di fatti costituenti in astratto reato (violenza privata), la Corte, confermando la non ricorrenza della calunnia nell’attribuzione di fatti di violenza per difetto dell’elemento del dolo, ha ricordato l’esimente stabilita dall’art. 598 c.p. per le offese concernenti l’oggetto della causa contenute negli scritti difensivi, alle quali, come all’attribuzione di fatti non veri, ma verosimili, non è pertanto consentito reagire col licenziamento.

Corte di cassazione, ordinanza 5 luglio 2023 n. 19023

Lo smart working non radica la competenza territoriale del giudice del lavoro.

Nel giudizio in cui un lavoratore rivendicava differenze retributive per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro originariamente intermittente a termine, il Tribunale di Roma aveva declinato la propria competenza territoriale, in favore, alternativamente, tra gli altri, del tribunale di Civitavecchia, luogo in cui il dipendente svolgeva la propria attività lavorativa in smart working.

In sede di regolamento necessario di competenza, la Corte di cassazione, pur ricordando l’ampiezza che la propria giurisprudenza attribuisce alla nozione di unità produttiva aziendale (al fine dell’individuazione del foro della dipendenza cui è addetto il lavoratore, uno dei tre possibili fori in materia), ribadisce peraltro che essa presuppone comunque un collegamento oggettivo e soggettivo del luogo della prestazione con l’organizzazione aziendale, collegamento che non è rinvenibile nel caso in esame, in cui l’abitazione del dipendente fungeva da mero luogo della prestazione (tra l’altro temporaneo e non unico), senza ulteriori elementi che ne connotassero in qualche modo l’inserimento nell’organizzazione aziendale.

Corte di cassazione, sentenza 26 giugno 2023 n. 18168.

Inutilizzabili i controlli della posta aziendale del dipendente effettuati in base a un semplice sospetto.

Un dirigente era stato licenziato in tronco in base alle informazioni raccolte dal datore di lavoro attraverso l’esame della sua corrispondenza con la posta aziendale in dotazione, che avrebbe rilevato condotte violative dei doveri di diligenza e di fedeltà.

In giudizio, la Cassazione, confermando l’accoglimento delle domande per la mancata giustificazione del controllo tecnologico, qualifica l’accertamento operato dal datore di lavoro come inerente ai c.d. controlli difensivi in senso stretto, come tali sottratti all’osservanza delle disciplina di cui all’art. 4, comma 1° (versione attuale) dello Statuto dei lavoratori, ma non all’obbligo di motivarli con il fondato (su fatti precisi, da provare in giudizio) sospetto dell’avvenuta commissione di una condotta illecita.

Tali controlli devono inoltre essere svolti con l’osservanza del terzo comma dell’art. 4 (preventiva informazione sui controlli e rispetto del codice della privacy), nel quadro di un corretto contemperamento degli interessi dell’impresa con quelli alla dignità del lavoratore.

Corte di Cassazione, sentenza 23 giugno 2023, n. 18063.

Anche al pubblico dipendente è dovuto il compenso per lavoro straordinario autorizzato, anche se illegittimamente (quindi ex art. 2126 c.c.).

L’infermiere di un ospedale si era visto negare dalla Corte d’appello il richiesto compenso per prestazioni svolte d’estate oltre l’orario ordinario in due diversi anni, con la motivazione dell’assenza di requisiti oggettivi (tra cui l’autorizzazione della Regione) e soggettivi richiesti dal CCNL applicato, in materia di “prestazioni aggiuntive”.

La decisione non supera il vaglio della Cassazione, che, pur confermando la correttezza del ragionamento dei giudici di merito, lo ritiene insufficiente a sostenere il rigetto della domanda. Il diritto del lavoratore a vedersi remunerare il lavoro oltre il debito orario deriva, infatti, secondo la Corte, non dalla disciplina delle “prestazioni aggiuntive”, ma da quella del lavoro straordinario, che presuppone unicamente l’autorizzazione, anche implicita, del datore di lavoro (e non anche della Regione) e spetta, a norma dell’art. 2126 cod. civ., anche se tale autorizzazione è illegittima.

Corte di cassazione, ordinanza 20 giugno 2023 n. 17643.

Se il diritto alle ferie non si estingue …

La sentenza è interessante anche in quanto esamina dettagliatamene la giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di godimento delle ferie nel corso del rapporto di lavoro, con la necessaria collaborazione del datore di lavoro, che deve operare con diligenza e buona fede al fine di consentire al dipendente di superare ogni remora che si opponga all’effettiva fruizione di un periodo annuale di riposo e di svago.

Il mancato adempimento di questa collaborazione, il cui espletamento deve essere all’occorrenza provato dal datore, comporta la permanenza del diritto alle ferie non godute per tutta la durata del rapporto di lavoro e la sua trasformazione in un’indennità finanziaria alla cessazione (o prima, ma allora anche l’indennità non si prescrive in corso di rapporto). Deriva pertanto dall’impossibilità che in questo caso le ferie si estinguano la conseguenza che la prescrizione dell’indennità finanziaria che le sostituisce decorra solo dalla cessazione del rapporto.

Tribunale di Palermo, 20 giugno 2023

Diritto dei sindacati alle informazioni sul funzionamento dell’algoritmo e decreto trasparenza: società di food-delivery condannata per condotta antisindacale.

Il Tribunale di Palermo accoglie il ricorso ex art. 28 L. 300/1970 e condanna per condotta antisindacale una società di consegne a domicilio, ordinandole di fornire all’organizzazione sindacale ricorrente informazioni sui sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati come previsto dal “decreto trasparenza”.

Secondo il Tribunale, poiché a norma del D.L. 104/2022 la legittimazione attiva alla richiesta di informazioni sui sistemi automatizzati compete non soltanto al lavoratore ma anche alle RSA, RSU o alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il relativo diniego di per sé limita e compromette l’attività sindacale e va quindi considerato antisindacale.

Non è invece rilevante che la società abbia già rilasciato alcune di queste informazioni ai singoli lavoratori.

Nell’articolata pronuncia, tra l’altro, viene accolta anche la domanda di condanna alla c.d. astreinte ex art. 614 bis c.p.c., non ritenendo estensibile all’azione ex art. 28 l’esclusione prevista dalla norma del codice di procedura per le controversie di lavoro.

Tribunale di Milano, 12 giugno 2023

Mancata proroga del contratto a termine alla lavoratrice somministrata in gravidanza: accertata la discriminazione diretta.

Dopo aver comunicato al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, alla ricorrente, lavoratrice somministrata impiegata in un appalto di pulizie, veniva comunicato che il suo contratto di lavoro somministrato a tempo determinato, già prorogato quattro volte, non sarebbe stato rinnovato. Contemporaneamente, l’agenzia di somministrazione comunicava altresì la cessazione anticipata del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego, per poi rettificare la comunicazione indicando come termine la scadenza dell’ultima proroga.

Il Tribunale, anche sulla base del coevo rinnovo del contratto di altri colleghi di lavoro, ha valutato tali elementi una manifestazione univoca del fatto che la gravidanza costituisse l’unica ragione della perdita di possibilità per la lavoratrice di vedersi prorogare il contratto a termine.

Il trattamento deteriore della ricorrente rispetto alle colleghe che sono rimaste in servizio integra, quindi, una discriminazione diretta in ragione dello stato di gravidanza; l’accertata condotta discriminatoria configura il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno per il lucro cessante costituito dalla perdita di chances.

Tribunale di Torino, 27 aprile 2023

Trasferimento di sede del lavoratore e diritto alla NASPI.

In presenza di un trasferimento ad una sede che si trova a oltre 50 km dalla residenza del lavoratore, la NASpI per perdita involontaria del rapporto spetta tanto in caso di dimissioni quanto per risoluzione consensuale.

Nel pronunciamento viene rilevato come il trasferimento configuri una notevole variazione delle condizioni di lavoro, rendendo involontaria la perdita dell’occupazione sia di fronte al caso di dimissioni sia nell’ipotesi di una risoluzione consensuale.

Nel caso in questione, la decisione del lavoratore di dimettersi per un trasferimento di tale natura va ritenuta una scelta imputabile a terzi e non volontaria, da cui il diritto di percepire l’indennità, a prescindere dalla legittimità o meno della scelta organizzativa datoriale.

Tribunale di Parma, 18 aprile 2023

È nullo il licenziamento per superamento del comporto se parte delle assenze sono imputabili alle mansioni svolte e dunque a colpa del datore di lavoro, anche se ha fatto affidamento sulla valutazione del medico del lavoro.

Al fine della verifica dell’effettivo superamento del comporto da parte del lavoratore, occorre sottrarre dai giorni di assenza per malattia quelli causati dall’assegnazione a mansioni incompatibili con il suo stato di salute.

Nel caso di specie, la consulenza medico-legale ha riscontrato che la patologia sofferta dal ricorrente trovava un peggioramento nelle stesse mansioni assegnate dal datore di lavoro. Il CTU nominato dal Tribunale ha criticato i giudizi di idoneità del medico competente, per non aver tenuto conto delle particolari attività di movimentazione di carichi svolte dal ricorrente, indicate come cause dell’ingravescenza della patologia.

Il Tribunale ha dunque accertato che le assenze per malattia erano imputabili al datore di lavoro, poiché quest’ultimo, nel fare affidamento sulle valutazioni del medico competente, sopporta il rischio delle conseguenze derivanti dal giudizio errato di quest’ultimo.

Tribunale di Bari, 17 gennaio 2023 n. 97

Attenzione ai maltrattamenti tra colleghi: vanno puniti, anche se non è mobbing

Il Tribunale di Bari, Sez. lav., con la sentenza 17 gennaio 2023, n. 97, ha disposto che il datore di lavoro deve tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore ex art. 2087 c.c., rimuovendo le conseguenze lesive delle condotte vessatorie messe in atto tra colleghi o, quantomeno, impedendo che analoghe situazioni si verifichino nuovamente in futuro, anche quando non vi è mobbing.