Novita’ normative
È stata pubblicata la legge n. 167/2025, recante “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie”.
La legge, in vigore dal 29 novembre 2025, prevede che gli atti normativi del Governo, ad eccezione dei decreti-legge, siano accompagnati da una analisi preventiva degli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (valutazione di impatto generazionale – VIG) da effettuarsi, quale strumento informativo, nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
La legge contiene inoltre deleghe in materia di politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità. Con riferimento alle principali novità in materia lavoro, viene prevista una delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
E ‘stato pubblicato il decreto-legge n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
L’intervento mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo, premiando i datori di lavoro virtuosi e potenziando le attività di vigilanza e l’apparato sanzionatorio.
Tra le maggiori novità in materia di lavoro, si segnalano:
- l’introduzione del codice univoco anticontraffazione al badge di cantiere, nonché l’estensione della tessera di riconoscimento ad altri ambiti considerati a rischio più elevato;
- l’inasprimento delle sanzioni per le imprese sprovviste di patente a crediti e un generale potenziamento dell’attività di vigilanza e dei controlli da parte dell’Ispettorato del Lavoro;
- la specifica che gli indumenti di lavoro costituiscono dispositivi di protezione individuale (DPI);
- la tutela assicurativa garantita agli studenti che svolgano attività di formazione scuola-lavoro estesa ai cd infortuni in itinere;
- la puntualizzazione che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell’orario di lavoro;
- la previsione di visite mediche prima o durante il turno per i lavoratori ad alto rischio di infortunio, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Con specifico riferimento agli obblighi posti a carico dei datori di lavoro operanti nel settore dell’edilizia (fornire ai propri dipendenti il badge identificativo e ottenere la patente a crediti), in continuità con i
principi di prevenzione contenuti nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza al Lavoro e con la disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 36/2023), si prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro nell’orientare la propria attività di vigilanza disponga “in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato”.
Governo: Terzo settore – crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 149 del 20 novembre 2025, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della delega al Governo sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
Sul testo è stata acquisita l’intesa in Conferenza unificata. Inoltre, sono state apportate modifiche che tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e delle interlocuzioni con la Commissione europea.
In materia fiscale, fra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 149 del 20 novembre 2025, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo chiamato Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n.160.
Il provvedimento armonizza la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i princìpi generali che regolano i procedimenti amministrativi che le imprese devono seguire per accedere alle agevolazioni e fornisce le relative disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale. Un decreto che mira a semplificare le procedure, garantire certezza normativa e favorire la partecipazione di tutte le categorie produttive che introduce, all’articolo 10, il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi. Nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, escludendo i requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi definiranno disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio.
In questo modo si conclude un percorso avviato con la legge n. 81/2017 e più volte richiamato nei tavoli di confronto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le categorie professionali: un passo concreto verso l’inclusione e la valorizzazione di tutte le forme di lavoro.
CCNL Metalmeccanici Industria Rinnovo del 28 novembre 2025.
ll 28 novembre 2025 Federmeccanica e Assistal con FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL hanno rilasciato il testo definitivo dell’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria 2025 – 2028. Rispetto alla prima versione circolata il 22 novembre sono stata apportate correzioni alle tabelle retributive, alla decorrenza di alcuni benefici e alla nuova disciplina della somministrazione a tempo indeterminato
Le principali novità del nuovo CCNL Metalmeccanici 2025 – 2028 sono così aggiornate:
Trattamenti retributivi – Sono individuati per tutti i livelli di inquadramento aumenti dei minimi tabellari decorrenti nei mesi di giugno 2026, 2027 e 2028 per 177 euro (53 € nel 2026, 59 € nel 2027, 65 € nel 2028).
Mansioni – Ai fini del diritto al passaggio al livello superiore, il periodo di svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle dell’inquadramento assegnato viene incrementato. Per i livelli più bassi, il periodo continuativo passa da 30 a 60 giorni, mentre quello non continuativo da 75 a 120 giorni nell’arco di un anno o 6 mesi nell’arco di tre anni. Per i livelli più alti, il periodo sale a 4 mesi continuativi ovvero 9 mesi non continuativi.
Flexible benefits & welfare aziendale – Il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria 2025 – 2028 introduce un significativo potenziamento del welfare aziendale. Dal 2026, il valore del welfare aziendale obbligatorio viene aumentato a 250 euro ( + 50 euro ) per ciascun lavoratore, da erogare entro il 1° giugno di ogni anno e utilizzabile fino al 31 maggio dell’anno successivo. Per l’anno 2026, l’importo dovrà essere reso disponibile entro febbraio.
Orario di lavoro – E’ previsto l’incremento dell’orario plurisettimanale da 80 a 96 ore/anno e innalzamento del tetto complessivo plurisettimanale, comprensivo di lavoro straordinario, a 128 ore.
Permessi – A decorrere dal 2027, ai lavoratori turnisti su 18 o più turni settimanali, non addetti al settore siderurgico, sono riconosciuti permessi aggiuntivi di 4 ore annue. Per coloro che lavorano su 21 turni di un ulteriore permesso di 4 ore, il medesimo monte ore è riconosciuto a partire dal 2028.
Il rinnovo incrementa da 5 a 7 giornate la quota di permessi annui retribuiti (c.d. PAR) utilizzabili per la fruizione collettiva, riduce da 10 a 7 giorni il preavviso per quella individuale e introduce la possibilità di fruire dei PAR anche a gruppi di 2 ore, anziché 4. Viene incrementata anche la soglia di assenza contemporanea al 6% del personale addetto al turno (precedentemente 5%).
Ai lavoratori migranti con più di 5 anni di anzianità di servizio, presso aziende con organici superiori ai 150 dipendenti, è riconosciuta la possibilità di richiedere un’aspettativa della durata minima di un mese e massima di due, non frazionabili, per raggiungere i propri familiari nel Paese di origine.
Congedi parentali – Dal 1° gennaio 2026, sono riconosciuti ai genitori di figli fino a 4 anni di età tre giorni di permesso annuo retribuito in caso di malattia degli stessi. Durante tali giorni, al lavoratore spetta un’indennità a carico dell’azienda pari all’80% della normale retribuzione.
Malati oncologici – Nel recepire integralmente le previsioni di cui alla L. 106/2025, il CCNL Metalmeccanici Industria 2025 -2028 dispone come dal 1° gennaio 2026, ai lavoratori con disabilità certificate saranno riconosciuti:
24 mesi (continuativi o frazionati) di congedo non retribuito con diritto alla conservazione del posto di lavoro e priorità di accesso al lavoro agile alla scadenza del congedo ove la mansione lo consenta;
10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami, analisi e altre cure. Tale diritto spetta anche ai genitori di figli minorenni affetti da una delle suddette patologie.
Ai predetti, al momento del superamento del periodo di comporto, verranno riconosciuti :
ulteriori 30 giorni di conservazione del posto di lavoro per anzianità fino a 3 anni;
ulteriori 45 giorni di conservazione del posto di lavoro per anzianità da 3 a 6 anni;
ulteriori 60 giorni di conservazione del posto di lavoro per anzianità superiore a 6 anni. In tutti e tre i casi al lavoratore spetta un’integrazione economica fino al 80 % della retribuzione.
Causali contratti a termine e conversione – In applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 81/2015, così come modificato dal DL 48/2023 convertito in L. 85/2023, in materia di causali per i contratti a tempo determinato, il CCNL Metalmeccanici Industria 2025 – 2028 fornisce una disciplina ad hoc. La proroga o il rinnovo del contratto a termine, anche in somministrazione, di durata superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi sarà possibile in caso di:
- assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- assunzione di lavoratori che abbiano età inferiore ai 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o vivano soli con una o più persone a carico;
- assunzione di lavoratori che abbiano fruito del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 6 mesi o siano inseriti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi;
- assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento;
- assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata o nell’ambito di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo.
Clausola di stabilizzazione dei contratti a termine – A decorrere dal 1º gennaio 2027, l’utilizzo dei casi sopra indicati che devono essere puntualmente descritti nel contratto individuale, è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato presso la medesima azienda di contratti a termine in misura pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo determinato cessati nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente in forza per i casi di cui sopra restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.
Staff leasing e stabilizzazione oltre i 48 mesi – Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori somministrati a tempo indeterminato che abbiano svolto presso la stessa impresa mansioni di pari livello e categoria legale per oltre 48 mesi complessivi (anche non continuativi) maturano il diritto all’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’impresa utilizzatrice. A tal fine, non rilevano i periodi di missione svolti fino al 30 giugno 2025.
Appalti – Legalità e correttezza negli appalti è garantita dall’ obbligo, per il committente, di verificare sulla corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro in relazione alle attività oggetto di appalto, privilegiando il CCNL firmato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sicurezza sul lavoro – Il rinnovo del CCNL Metalmeccanici industria rende obbligatori i cd. break formativi in materia di sicurezza, da svolgersi durante l’orario di lavoro, nelle unità produttive con più di 200 addetti. Viene inoltre disposta l’analisi post-incidentale per la valutazione delle cause degli infortuni dopo un incidente. Per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) neoeletti prevista una formazione aggiuntiva di 8 ore sui rischi specifici aziendali.
CCNL Dirigenti Terziario 2026 – 2028 – Rinnovo del 5 novembre 2025.
Il 5 novembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e resterà valido fino al 31 dicembre 2028.
L’accordo introduce importanti novità economiche e normative per il triennio 2026–2028, tra cui:
A. Trattamento economico:
È stato pattuito un aumento mensile lordo a regime pari ad 800 euro, suddiviso in tre tranche:
• 320 euro dal 1° gennaio 2026
• 260 euro dal 1° gennaio 2027
• 220 euro dal 1° gennaio 2028.
Questi aumenti retributivi andranno ad incrementare il minimo contrattuale mensile.
Tali incrementi non verranno computati in riduzione o a compensazione di trattamenti individuali già in essere, con la sola eccezione delle somme erogate, successivamente al 31 luglio 2025, a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali o espressamente concesse al fine di garantire il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni.
B. Nuovi minimi contrattuali: fino a 5.140 euro mensili a partire dal 1° gennaio 2028.
C. Credito welfare annuale: riconosciuti 1.500 euro annui per ciascun dirigente nel triennio 2026–2028, con possibilità di destinazione al Fondo Mario Negri. Viene inoltre ridotto a 36,00 euro annui (18,00 a carico del datore di lavoro e 18,00 a carico del datore) il costo di gestione della Piattaforma, attualmente pari a 50 euro annui.
D. Fondo Mario Negri
In ottemperanza al Piano di riequilibrio approvato dalla Covip, viene adeguato il contributo integrativo aziendale al Fondo Mario Negri, elevandolo dall’attuale 2,47% al 2,52%, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al 2,57%, a decorrere dal 1° gennaio 2027 ed infine, al 2,62% a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Si è, inoltre, concordato di incrementare la compartecipazione del dirigente alla previdenza complementare, tramite un aumento del contributo ordinario a carico del dirigente che, dal 1° gennaio 2026, passerà dagli attuali 592,25 a 1.184,49 euro annui. Poiché, le trattenute a carico del dirigente versate al Fondo Mario Negri diminuiscono l’imponibile fiscale, tale modifica contrattuale si risolverà in un minore netto stimato in 28 euro mensili, sulle 12 mensilità effettive, trattenuta che sarà, poi, ampiamente compensata in fase di liquidazione delle prestazioni da parte del Fondo, in considerazione del trattamento fiscale agevolato riservato alle stesse.
E. Contributi previdenziali: incremento delle aliquote al Fondo Mario Negri e all’Associazione Antonio Pastore, con l’adeguamento delle coperture assicurative.
F. Agevolazioni contributive e invecchiamento attivo
Per favorire il ricambio generazionale e non disperdere competenze, è stata introdotta una norma sperimentale che permetterà alle aziende di concordare – a condizioni agevolate – la permanenza dei dirigenti senior, per lo svolgimento di funzioni di tutoraggio e mentoring.
Si tratta di una norma volta al reinserimento in azienda dei dirigenti senior cessati per un qualsiasi motivo e che possono essere stimolati a stipulare un contratto a termine, anche a tempo parziale, con applicazione, per una sola volta per ogni dirigente, dell’agevolazione contributiva di cui all’articolo 30, commi dall’1 al 3 del CCNL per un massimo di tre anni, anche nel caso in cui le agevolazioni contributive contrattuali siano state già utilizzate in precedenti rapporti di lavoro.
Tale agevolazione è riservata a contratti stipulati con dirigenti la cui età anagrafica fino a tre anni inferiore rispetto all’età pensionabile di vecchiaia, attualmente pari a 67 anni.
Viene infine disciplinato il trattamento dovuto ai dirigenti in caso di recesso anticipato da parte del datore di lavoro, rispetto al termine pattuito.
G. Sostegno alla genitorialità: confermato il programma “Un Fiocco in Azienda” per promuovere la natalità e favorire il rientro delle neomamme al lavoro.
H. Tutela per gravi patologie: nuove garanzie per i dirigenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti o degenerative: è stato concordato il mantenimento della copertura sanitaria FASDAC per un massimo di 24 mesi, a carico del datore di lavoro, durante il congedo non retribuito che può essere richiesto, ai sensi dell’art. 1 della legge 106/2025, in aggiunta alle tutele contrattuali già in essere in caso di malattia.
I. Garanzia Infortuni Antonio Pastore
Decorso il primo periodo di test della nuova garanzia contrattuale che interviene in caso di infortunio professionale ed extra professionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 7 del CCNL, si è concordato di incrementare il premio a carico delle aziende di un importo pari a 150,00 euro annui. Il premio passerà, quindi, dagli attuali 410,00 a 560,00 euro annui per assicurato. È stata, altresì, introdotta una franchigia che verrà applicata ai rimborsi relativi ad infortuni extra professionali di lieve entità.
J. Politiche attive per la ricollocazione
A decorrere dal 1° gennaio 2026, la tutela contrattuale viene estesa a tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, continuando ad essere escluse le dimissioni volontarie e le cessazioni per giusta causa, con contestuale riduzione del contributo aziendale dovuto al CFMT al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che passa dagli attuali 2.500,00 euro a 2.000,00 euro, importo che si ritiene possa garantire l’inserimento a piani di supporto all’employability dei dirigenti.
K. Formazione continua
Introdotto un impegno per i datori a sostenere anche iniziative di auto-formazione.
L. Equità e trasparenza
Completano l’intesa l’introduzione di misure per la parità di genere, la trasparenza retributiva, il contrasto al dumping contrattuale e un impegno congiunto ad ampliare l’ambito di applicazione del contratto.
Per consultare il testo dell’Accordo, cliccare: https://www.adlabor.it/normativa/contrattazione-sindacale/ccnl-dirigenti-terziario-del-5-novembre-2025/
Debiti contributivi – Dilazione del pagamento
Il Ministero del Lavoro e del MEF, con decreto del 24 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025, disciplina la dilazione dei debiti contributivi dovuti a INPS e INAIL prevista dal l’articolo 23 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203.
La norma attribuisce ai due Istituti la competenza esclusiva a concedere piani di rateazione fino a 60 rate mensili per debiti non affidati alla riscossione, superiori al mezzo milione di euro, per i casi di “difficoltà economico finanziaria temporanea”.
Il decreto individua due tipologie di situazioni in cui è possibile ottenere la dilazione dei debiti, sulla base dell’entità del debito e della difficoltà economico-finanziaria temporanea dichiarata dal contribuente:
• Importo del debito fino a 500.000 euro: 36 rate (max)
• Importo del debito oltre 500.000 euro: 60 rate (max)
La valutazione della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria” sarà definita con apposite delibere dei consigli di amministrazione INPS e INAIL, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Il decreto prevede specifiche tempistiche per l’applicazione delle nuove regole:
• INPS e INAIL devono emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto (29 novembre 2025) le proprie delibere in materia;
• la richiesta di dilazione e rateazione dei debiti dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro 30 giorni dalle istruzioni operative degli istituti;
• gli Istituti potranno verificare la situazione finanziaria del richiedente;
Le richieste di dilazione già presentate a partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge 203/2024) potranno essere oggetto di rideterminazione del numero di rate su istanza del debitore.
Novita’ giurisprudenziali
Corte di Cassazione, sentenza 24 novembre 2025, n. 30823.
Mancata prova del licenziamento orale o delle dimissioni: conseguenze.
In un giudizio promosso per l’accertamento dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, con richiesta di differenze retributive e per la dichiarazione di nullità del licenziamento orale, la Cassazione ha modo di ribadire: (i) diversamente dal settore del lavoro pubblico, in quello privato non vige il principio di parità di trattamento tout court tra i dipendenti, per cui l’eventuale differenza di retribuzioni non integra di per sé discriminazione; (ii) in caso di rapporto di lavoro non regolarizzato, le differenze retributive vanno calcolate sottraendo gli importi di fatto percepiti dalla retribuzione lorda spettante, senza operare la “lordizzazione” dei primi; (iii) il lavoratore che deduce il licenziamento orale ha l’onere di provare l’estromissione dal lavoro, ma la mancata prova del licenziamento non consente automaticamente di presumere le dimissioni: se il datore le invoca, è lui a doverle dimostrare; in mancanza di prova sia del licenziamento sia delle dimissioni (o di altra causa
estintiva) deve ritenersi la giuridica continuità del rapporto di lavoro, con diritto del dipendente al risarcimento dei danni causati dal momento della messa in mora del debitore (implicita nella domanda di tutela reale o obbligatoria).
Corte di Cassazione, sentenza 24 novembre 2025, n. 30822
Strumenti di controllo a distanza nella successione di discipline legislative
Un croupier era stato licenziato nel 2017 per essersi appropriato di due banconote da 100 euro durante le operazioni di cambio registrate dalle telecamere installate sopra il tavolo da gioco, su autorizzazione stabilita dall’Ispettorato del lavoro, il quale, prima della modifica dell’art. 4 S.L. ad opera del d.lgs. n. 151/2015, ne escludeva l’utilizzabilità ai fini disciplinari. Nel giudizio di impugnazione del licenziamento, la Corte afferma i seguenti principi: (i) l’art. 4 Statuto dei lavoratori, come modificato nel 2015, consente l’utilizzabilità disciplinare delle immagini raccolte tramite impianti autorizzati, purché risultino rispettati gli obblighi informativi e le regole sulla privacy; (ii) le prescrizioni limitative contenute nelle autorizzazioni amministrative anteriori alla riforma non resistono alla novella del 2015, che prevede l’utilizzabilità “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”; (iii) nella fattispecie, però, la limitazione all’uso disciplinare delle riprese non derivava solo dall’autorizzazione dell’Ispettorato, ma era stata recepita espressamente dal contratto collettivo applicato in azienda, che, introducendo una disciplina più favorevole per il dipendente, resta pienamente valida anche dopo la riforma del 2015.
Corte di Cassazione sentenza n. 30821 del 24 novembre 2025.
Quando il datore di lavoro può ricorrere ad agenzie investigative per controlli a distanza sull’attività dei lavoratori.
Il potere è legittimo se l’indagine è condotta in luoghi pubblici ed è finalizzata non a verificare le modalità con cui il dipendente svolge i compiti ordinari, ma ad accertare la presenza di comportamenti illeciti, come quelli suscettibili di rilevanza penale o idonei a:
▪️ ingannare il datore;
▪️ danneggiare il patrimonio dell’azienda;
▪️ comprometterne l’immagine e la reputazione esterna.
Corte di Cassazione, ordinanza 12 novembre 2025, n. 29823.
Infortunio della badante “in nero” durante il sollevamento dell’assistita: nessuna responsabilità del datore di lavoro se sono state fornite istruzioni adeguate.
Nella causa di risarcimento danni promossa da una badante infortunatasi per sollevare dal letto l’assistita non autosufficiente, la Cassazione rigettando il ricorso della lavoratrice avverso la decisione dell’appello, osserva che: (i) la Corte territoriale ha accertato che la datrice aveva adeguatamente informato e addestrato la lavoratrice sulle tecniche di sollevamento, mostrando concretamente le operazioni da svolgere e precisando le condizioni dell’assistita; (ii) la manovra eseguita rientra tra le tipiche attività proprie della figura professionale della badante, mansione nella quale la ricorrente aveva riferito di possedere esperienza pregressa e rispetto alla quale aveva dichiarato di essere pienamente autonoma; (iii) alla luce di tali accertamenti in fatto, nessuna omissione di informazioni, cautele o mezzi è imputabile al datore di lavoro, con conseguente insussistenza della dedotta violazione dell’art. 2087 c.c.
Corte di Cassazione, ordinanza 11 novembre 2025, n. 29740.
Antisindacali le misure organizzative che impediscono ai dipendenti di decidere fino all’ultimo se aderire allo sciopero.
Un sindacato aveva contestato, promuovendo ricorso ex art. 28 St. lav., le disposizioni con cui la datrice società autostradale imponeva ai casellanti specifiche procedure da seguire prima dell’inizio dello sciopero (attività preparatorie di 15–60 minuti) e dopo l’avvio dell’astensione (adempimenti
ulteriori non retribuiti, sanzionabili disciplinarmente). La Cassazione, respingendo il ricorso della società avverso l’accoglimento delle domande da parte dei giudici di merito, afferma che: (i) il datore di lavoro può organizzarsi per limitare i danni economici derivanti dallo sciopero, ma le misure adottate non possono incidere sull’effettivo esercizio del diritto di sciopero; (ii) sono antisindacali le procedure che, come nel caso di specie, imponendo attività preparatorie da svolgere prima dell’inizio dell’astensione, costringono di fatto il lavoratore ad anticipare la decisione di scioperare e gli impediscono di scegliere liberamente fino all’ultimo; (iii) sono parimenti antisindacali le disposizioni che, una volta iniziato lo sciopero, impongono al dipendente di svolgere attività lavorativa non retribuita, con minaccia di sanzioni disciplinari.
Corte di Cassazione, ordinanza 11 novembre 2025, n. 29737.
Antisindacale sostituire il CCNL prima della sua scadenza anche se tramite accordo di armonizzazione.
Una società aveva sostituito, prima della sua naturale scadenza, il CCNL metalmeccanici con il CCNL terziario per una parte dei propri dipendenti, sulla base di un “accordo di armonizzazione” stipulato con alcune sigle sindacali diverse da quella ricorrente. La Cassazione, ribadendo l’antisindacalità della condotta della società, afferma che: (i) il datore di lavoro non può unilateralmente disdire un CCNL con scadenza predeterminata, né può sostituirlo con altro contratto collettivo prima della scadenza: la facoltà di recesso appartiene esclusivamente alle parti stipulanti originarie; (ii) la sostituzione anticipata del CCNL vigente configura, per i suoi effetti, una disdetta unilaterale non consentita, anche se operata tramite un accordo concluso con altre organizzazioni sindacali: e nel caso di specie correttamente è stata ritenuta lesiva dell’immagine del sindacato.
Corte di cassazione, sentenza 7 novembre 2025 n. 29577.
Abusivo ricorso alla somministrazione: stabilizzazione possibile anche con l’utilizzatore.
Il dipendente di un’impresa di somministrazione di lavoro, essendo stato inviato presso la medesima impresa utilizzatrice in 47 missioni per un totale di 37 mesi per svolgere identiche mansioni, inquadrate nel medesimo livello, aveva chiesto e ottenuto dalla Corte d’appello di Brescia la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti della società utilizzatrice. Respingendo il ricorso di quest’ultima, la Corte contrasta l’assunto secondo il quale nella somministrazione la regola della trasformazione a tempo indeterminato dopo 24 mesi si applicherebbe unicamente ai contratti a tempo determinato stipulati con l’agenzia di somministrazione. Rileva, viceversa, che (nel regime di cui al D. Lgs n. 81/2015, come modificato dal D.L. n. 87/2018, convertito nella L. n. 96/2018, ritenuto applicabile ratione temporis) il limite di durata e il corrispondente divieto di oltrepassarlo si propagano necessariamente, in ragione del collegamento negoziale e della funzionalizzazione dell’assunzione a termine all’invio in missione, dal rapporto tra agenzia e lavoratore
a quello che lega l’agenzia all’utilizzatore, portando in sé la limitazione dell’impiego temporaneo dello stesso lavoratore in missione presso l’utilizzatore. Ne consegue che, nella situazione data, correttamente il lavoratore può chiedere – e, come il ricorrente originario, chiedere e ottenere – la costituzione del rapporto di lavoro nei confronti di quest’ultimo.
Corte di Cassazione sentenza n. 28772 del 31 ottobre 2025.
Con la sentenza n. 28772 del 31.10.2025, la Cassazione afferma che, ai fini della qualificazione di una collaborazione come etero-organizzata, è sufficiente che l’organizzazione, i tempi e i luoghi del lavoro siano imposti dal committente, anche mediante un algoritmo (sul medesimo tema si veda: Cassazione: è lavoratore subordinato il rider inquadrato come collaboratore a progetto).
I lavoratori, a seguito della sottoscrizione di vari contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la società, ricorrono giudizialmente al fine di ottenere l’accertamento della natura subordinata dei loro rapporti o, in alternativa, la declaratoria della sussistenza di rapporti di lavoro ex art. 2 D.Lgs. 81/2015.
La Corte d’Appello accoglie quest’ultima domanda e condanna la società al pagamento delle differenze retributive spettante ai ricorrenti in forza dell’applicazione del CCNL terziario.
La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva preliminarmente che il carattere esclusivamente personale della prestazione lavorativa, richiesto dalla norma che ha introdotto le collaborazioni etero-organizzate, può essere negato solo in presenza dell’eventuale facoltà del collaboratore di avvalersi di propri ausiliari.
Per i Giudici di legittimità, inoltre, ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, è sufficiente la non occasionalità della prestazione, non essendo rilevante solo la media mensile dei turni effettivamente svolti, ma anche il numero di quelli opzionati dal lavoratore (posto che l’azienda ha la facoltà di assegnare la consegna a un rider diverso da quello che si era prenotato).
Secondo la sentenza, infine, se da un lato resta irrilevante il fatto che la bicicletta sia di proprietà dei lavoratori, dall’altro lato assume carattere decisivo la circostanza che la società (pur mediante algoritmi) eserciti il potere di determinare i tempi e il luogo di lavoro.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando la natura etero-organizzata delle collaborazioni intrattenute con i riders.
l Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4953 del 29 ottobre 2025, ha affermato che per le “dimissioni per fatti concludenti” vale il termine già previsto dal CCNL per le assenze che danno luogo al licenziamento disciplinare e non i 15 giorni che valgono soltanto se il CCNL non ha disciplinato l’assenza ingiustificata.
Corte di Cassazione, sentenza n. 28365 del 27 ottobre 2025.
Con la sentenza n. 28365 del 27.10.2025, la Cassazione afferma che costituisce un’adeguata informativa ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori la diffusione di una policy che comunichi preventivamente ai dipendenti la possibilità di effettuare verifiche e controlli sugli strumenti informatici aziendali in caso di rilevate anomalie.
Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli dalla società datrice sulla base di un controllo effettuato, a seguito del sospetto di operazioni anomale, sul suo PC aziendale.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo rispettate le prescrizioni di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, anche a fronte di un’adeguata informativa fornita ai dipendenti mediante diffusione della policy aziendale sull’utilizzo delle dotazioni informatiche.
La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva preliminarmente che, in caso di sospetti di illeciti perpetrati da un dipendente, la società può procedere al controllo del PC aziendale utilizzato per svolgere la prestazione, a condizione che agisca nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della L. 300/1970.
Le prescrizioni di detta norma, continua la sentenza, risultano rispettate qualora parte datoriale provi di aver fornito al dipendente interessato una adeguata informativa circa l’applicazione di previsioni contrattuali in materia disciplinare in caso di condotte non conformi alla policy aziendale sull’utilizzo degli strumenti informatici.
Secondo i Giudici di legittimità, laddove dai controlli emerga – come nel caso di specie – l’effettivo svolgimento di attività lesive del dovere di diligenza e fedeltà da parte del dipendente, il medesimo è passibile di licenziamento.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.
Cassazione con la sentenza n. 28367 del 27 ottobre 2025.
È “gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona bene” l’attività extra lavorativa, tra l’altro non occasionale, “potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte, in presenza di prescrizioni mediche che sconsigliavano talune tipologie di sforzi fisici tanto da determinare una limitazione alla prestazione esigibile dalla società”.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28367/2025 con cui conferma la legittimità del licenziamento del dipendente per aver svolto alcuni allenamenti, in qualità di personal trainer, nel corso di un periodo di vigenza di una prescrizione del medico che lo aveva ritenuto inidoneo alla movimentazione manuale di carichi con peso superiore ai 18 kg.
Con la sentenza n. 28367 del 27.10.2025, la Cassazione afferma che è “gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede un’attività extra-lavorativa, affatto occasionale, potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte, in presenza di prescrizioni mediche che sconsigliavano talune tipologie di sforzi fisici tanto da determinare una limitazione alla prestazione esigibile dalla società”.
Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver svolto alcuni allenamenti, in qualità di personal trainer, durante un periodo di vigenza di una prescrizione del medico aziendale che lo aveva ritenuto inidoneo alla movimentazione manuale di carichi aventi peso superiore ai 18 kg.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che l’attività extralavorativa era incompatibile con le prescrizioni del medico competente.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l’attività compiuta dal prestatore in ambito extra-lavorativo, anche se non in costanza di malattia, può configurare una violazione dei doveri di correttezza e buona fede tale da giustificare il licenziamento.
Ciò, continua la sentenza, qualora detta attività non sia compatibile con le condizioni fisiche del dipendente che abbiano ridotto la sua capacità lavorativa con rischio di aggravamento delle condizioni stesse.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, una condotta di tal genere è lesiva dell’obbligo di fedeltà, nonché dei principi di correttezza e buona fede.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente, confermando la legittimità del recesso irrogatogli.
Consiglio di Stato sentenza n. 7853 del 7 ottobre 2025.
Somministrati a tempo indeterminato – indennità di disponibilità sempre dovuta.
Con sentenza n. 7853 del 7 ottobre 2025 il Consiglio di Stato, confermando una precedente decisione del TAR, ha affermato che l’indennità di disponibilità, prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 81/2015, è sempre dovuta dall’Agenzia di Lavoro, allorquando il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, è in attesa di essere inviato in missione presso un datore di lavoro cliente.
La disciplina legale non può essere elusa da un regolamento nel quale è stato inserito un termine massimo.
L’Agenzia, impugnando un provvedimento di disposizione, ex articolo 14 del decreto legislativo n. 104/2004, dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, aveva rimarcato di non essere tenuta ad applicare il CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro della somministrazione, non essendo aderente ad alcuna associazione imprenditoriale.
Il Consiglio di Stato ha sancito che il rinvio al CCNL, operato dal Legislatore, riguarda, unicamente, l’ammontare dell’indennità, mentre l’obbligo di versarla integralmente per i periodi di “non lavoro” non è soggetto ad alcuna regolamentazione aziendale.
L’organo supremo della giustizia amministrativa, confermando la bontà della disposizione dell’ITL, ha affermato che l’indennità ha natura retributiva e, come tale, ricade nella parte economica del CCNL.
Tribunale di Milano, 29 ottobre 2025.
Tribunale di Bergamo, 7 ottobre 2025.
Dimissioni per assenza ingiustificata: quale termine per avviare la procedura?
Si segnalano due pronunce intervenute sul tema delle c.d. dimissioni di fatto (o, in termini giuridici, per fatti concludenti), oggetto delle recenti modifiche dell’art. 26 d. Lgs. 151/15, con l’aggiunta a tale disposizione del comma 7 bis.
Con la sentenza 29 ottobre 2025 il Tribunale di Milano ha ritenuto che ai fini di determinare il periodo di assenza ingiustificata oltre il quale, il nuovo c. 7 bis, il rapporto può ritenersi risolto per volontà del lavoratore e il datore può avviare la specifica procedura) si possa fare riferimento alle previsioni formulate dai contratti collettivi nazionali relative alle assenze ingiustificate quali condotte passibili di sanzioni disciplinari espulsive. In sostanza, secondo il giudice milanese, il datore di lavoro potrebbe dare corso alla procedura che equipara l’assenza del lavoratore alla volontà di dimettersi, allo scadere del (di solito breve) periodo cui il CCNL assegna rilievo per sanzionare le assenze ingiustificate.
Di contro, con la sentenza 7 ottobre 2025 il Tribunale di Bergamo esclude detta applicazione, in quanto il termine previsto dai contratti collettivi ai fini disciplinari ha la diversa funzione di individuare la misura dell’inadempimento che le parti collettive ritengono sufficiente a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto lavorativo, con conseguente possibilità per il datore di lavoro di procedere alla sua risoluzione (ma a condizione del rispetto delle garanzie procedurali di cui all’art. 7 L. 300/70). In sostanza, è come se la sentenza dicesse che il datore di lavoro può fare riferimento al periodo indicato dal codice disciplinare se vuole avvalersi del potere di licenziare; se invece vuole far valere le dimissioni per giusta causa deve attendere il decorso del periodo previsto dalla legge (15 giorni), salvo che il CCNL disciplini diversamente anche tale aspetto, autonomamente rispetto al codice disciplinare.
In linea con la sentenza bergamasca, peraltro, si segnala anche la Circolare n. 6/25 del Ministero del Lavoro, la quale afferma che il rinvio operato dalla norma alla contrattazione collettiva (“In caso di
assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro (…)”) deve quindi intendersi riferito a un’eventuale disposizione del CCNL che potrà espressamente regolare (o ha già espressamente regolato dopo l’introduzione del comma 7bis) la nuova e diversa fattispecie introdotta dal legislatore.