NEWSLETTER LEGGE DI BILANCIO PER IL 2022

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

È stata pubblicata, nel Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

La manovra di bilancio contiene riforme strutturali, quali il riordino della normativa ordinaria in materia di Ammortizzatori sociali e misure rilevanti per il lavoro e le politiche sociali, intervenendo su tematiche come la gestione delle crisi aziendali, rilancio dell’apprendistato formativo e tirocini extracurriculari, riforma della sicurezza sui luoghi di lavoro, interventi per giovani e donne, contrasto alla delocalizzazione, riforma del reddito di cittadinanza, misure per la non autosufficienza.

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO e CIGS)

La L. n. 234 del 2021 dispone un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, innovando le disposizioni relative sia agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, sia agli ammortizzatori riconoscibili in caso di disoccupazione involontaria.

Sono state, infatti, apportate modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 148 del 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, come già modificato e integrato:

  • estensione della platea dei beneficiari volta a includere nel sostegno al reddito tutti i lavoratori subordinati, anche con una minima anzianità di lavoro, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio;
  • incremento del quantum del sostegno;
  • introduzione di tutele differenziate per dimensione aziendale e l’estensione delle tutele anche ai lavoratori delle imprese di piccole dimensioni (da 1 a 15 dipendenti).

Viene inoltre ipotizzato un meccanismo di premialità che prevede una riduzione della contribuzione addizionale in caso di mancato ricorso ai trattamenti di integrazione salariale per un tempo significativo.

Viene confermata la gestione esclusiva delle integrazioni salariali da parte dei Fondi bilaterali esistenti.

Per quanto concerne i trattamenti di integrazione salariali ordinari (CIGO), è prevista l’estensione del loro campo di applicazione attraverso il Fondo di integrazione salariale (FIS) alle imprese che attualmente non sono coperte da CIGO e che non aderiscono o non costituiscono Fondi di solidarietà bilaterali.

Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariali straordinari (CIGS), sono estesi a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che non accedono ai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148 del 2015 senza alcuna distinzione settoriale.

Con riferimento alle causali, si specifica che la riorganizzazione aziendale può essere integrata anche per realizzare processi di transizione.

Viene rafforzato il contratto di solidarietà con aumento delle percentuali di riduzione dell’orario di lavoro (si passa dall’attuale 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà, all’80%).

Viene introdotto l’accordo di transizione occupazionale per governare i processi di transizione nel mercato e prevenire la disoccupazione.

Con questo nuovo strumento è previsto un ulteriore sostegno per aiutare gli addetti di aziende con più di 15 dipendenti nelle transizioni occupazionali. Nel dettaglio, si tratta di concedere fino a 12 mesi complessivi di CIGS aggiuntivi (non ulteriormente prorogabile). In sede di procedura di consultazione sindacale dovranno essere definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza della prestazione di integrazione salariale.  È possibile che le Regioni co-finanzino tali interventi formativi e di riqualificazione all’interno delle rispettive misure di politica attiva. I lavoratori interessati da questi 12 mesi di CIGS aggiuntiva accedono al programma Gol.

Si riconosce all’impresa che assume a tempo indeterminato una persona in CIGS, derivante dal nuovo strumento dell’accordo di transizione occupazionale, un incentivo economico, che consiste in un contributo mensile del 50% dell’ammontare CIGS, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore (il contributo non può essere erogato per più di 12 mesi).

Restano ferme tutte le prerogative vigenti dei Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. n. 148 del 2015).

Ammortizzatori sociali per mancanza di lavoro.

Si interviene sostanzialmente su due piani: l’alleggerimento dei requisiti soggettivi e il potenziamento del sussidio economico.

Con riferimento alla NASPI, i requisiti di accesso vengono resi meno rigidi: salta il requisito dei 30 giorni lavorativi per accedere all’indennità di disoccupazione.

Sul versante del quantum, si posticipa la decorrenza del décalage e si introduce un trattamento di maggior favore per quei lavoratori che in ragione dell’età hanno maggiore difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro.

In particolare, si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal sesto mese (oggi quarto); il decalage scatta dall’ottavo mese per i disoccupati over 55.

La NASPI viene anche estesa ad alcune tipologie di operai agricoli a tempo indeterminato.

Si potenzia anche l’indennità di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi (DIS-COLL): si innalza la durata massima, garantendo un numero di mesi di beneficio pari ai mesi di contribuzione versata; si posticipa la decorrenza del décalage; si riconosce la contribuzione figurativa.

Ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria per le imprese dell’industria e delle costruzioni.

Solo per il biennio 2022-2023, per le imprese dell’industria e delle costruzioni arriva un sostegno ulteriore per gestire i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica. A questi datori, che non possono più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria a causa dell’esaurimento dei contatori della CIG, è riconosciuto, in deroga alle disposizioni vigenti e nel limite di spesa di 150 milioni di euro per il 2022 e 150 milioni di euro per il 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31.12.2023.

Spetterà all’INPS monitorare il rispetto del limite di spesa. Qualora si raggiunga, potranno raggiunga, anche in via prospettica, il plafond stanziato, non si potranno prendere in considerazione ulteriori domande.

Politiche attive per il lavoro

Viene riconosciuto un contributo monetario al datore di lavoro che assume un lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale e viene offerta la possibilità di assumere lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale in apprendistato professionalizzante senza limiti di età.

È esteso altresì l’esonero contributivo per le stabilizzazioni dei giovani a tempo indeterminato, a prescindere da limiti di età, dipendenti da aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali presso la struttura per la crisi d’impresa. L’esonero consiste nell’azzeramento (sgravio del 100%) dei contributi per 36 mesi (3 anni), entro un limite di 6 mila euro annui.

Per tutto il 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi.

In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto, nella misura del cinquanta per cento, l’esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Contratto di espansione

È prevista l’ulteriore estensione del contratto di espansione alle imprese di minore dimensione (prorogato fino al 2023). Si amplia il campo di applicazione, inserendo anche le imprese con almeno 50 addetti, anche calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi. Quindi, anche le imprese con almeno 50 addetti potranno: far uscire personale a non più di 60 mesi dalla pensione (vecchiaia o anzianità); ridurre l’orario dei lavoratori impiegati utilizzando fino a 18 mesi di CIGS anche non continuativi; per gli tutti gli altri addetti non interessati dalle uscite prevedere una riduzione oraria (che può arrivare anche fino al 100%); programmare nuove assunzioni (1 ogni 3 uscite per imprese con organico superiore a mille dipendenti; per le imprese di dimensioni inferiori sarà l’accordo collettivo a definire il rapporto entrate/uscite).

D. Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della L. n. 46 del 2021.

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, riguardante l’istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

Il decreto introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza.

È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.

Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro di ISEE) è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito.

L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.

Tra le novità principali introdotte nel testo approvato a seguito delle osservazioni delle Camere, i trattamenti in favore di figli disabili maggiorenni. Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a 80 euro mensili.

È previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno, che ha validità annuale e va pertanto rinnovata ogni anno, potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.

Il pagamento dell’assegno è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell’anno successivo.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circolare n. 1 del 03.01.2022 (Legge bilancio 2022. Riordino della normativa ordinaria in materia di Ammortizzatori sociali.

Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 1 del 3.12.2022, con la quale fornisce le prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022 (che ha modificato il decreto legislativo n. 148, del 14 settembre 2015.

Le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022 si riferiscono ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022. Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021–2022, in cui la riduzione /sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

INPS, circolare n. 1 del 03.01.2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi. Stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti

L’INPS ha emanato la circolare n. 1 del 3.12.2022, con la quale fornisce le prime indicazioni amministrative inerenti alle nuove misure disciplinate dall’articolo 1, commi 239 e 134, della legge di Bilancio 2022 in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, introduce una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità.

Nello specifico dispone che “alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.

Nella medesima legge di bilancio, l’articolo 1, comma 134, modificando l’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, introdotto in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, confermando i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto, per il 2021, dall’articolo 1, comma 363, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

INPS, circolare n. 2 del 04.01.2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI.

Il comma 221 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), ha apportato importanti modificazioni e integrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che disciplinano, rispettivamente, l’ambito soggettivo di applicazione dell’indennità di disoccupazione NASpI, i requisiti di accesso alla prestazione, nonché la misura e la durata della prestazione medesima.

In particolare, la richiamata disposizione ha ampliato la platea dei destinatari della NASpI, includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240, ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpI anche in ragione dell’età anagrafica del richiedente la prestazione.

Le novità legislative di cui al comma 221 del richiamato articolo trovano applicazione per gli eventi di disoccupazione che si verificano a fare data dal 1° gennaio 2022.

Al riguardo si precisa che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

INPS, circolare n. 3 del 4.01.2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL

L’INPS ha emanato la circolare n. 3 del 4 gennaio 2022, con la quale fornisce le istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Il comma 223 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha infatti introdotto – attraverso l’integrazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – novità di rilievo in ordine alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL, prevedendo:

  • una diversa decorrenza di applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione (c.d. décalage),
  • l’ampliamento della durata massima della prestazione,
  • una diversa modalità di calcolo della durata stessa
  • il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione.

La medesima disposizione prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio destinatari della DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.

NEWSLETTER n. 1/2022

Novità NORMATIVE

Legge 17 dicembre 2021, n. 215, conv. D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

La legge, oltre a confermare le misure introdotte dal decreto-legge, ha introdotto ulteriori novità sia in materia fiscale che di diritto del lavoro.

In materia di somministrazione, viene prorogata al 30.09.2022 la possibilità per le agenzie di somministrazione di utilizzare lavori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Da ultimo, non possono passare inosservate le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 81/2008, le quali completano il quadro delle novità introdotte in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La legge di conversione, sempre ai fini del contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, prevede che l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali debba essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro da parte del committente e, inoltre, dispone, in caso di violazione di quanto sopra descritto, l’ applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

In più, per tutto il periodo di sospensione, si prevede che:

  • sia fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
  • il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i contributi previdenziali ai lavoratori interessati.

Inoltre, la legge, intervenendo sull’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, introduce, per il datore di lavoro, l’obbligo di individuare il preposto, il quale sarà chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

  • sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
  • in caso di appurata non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
  • in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
  • in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

In materia di trattamenti di integrazione salariale, il nuovo provvedimento conferma quanto previsto dall’articolo 11 del decreto-legge, garantendo:

  • ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e a cui sia stato già autorizzato interamente il periodo di 28 settimane di cui all’art. 8, comma 2, del Decreto Sostegni (comma 3), la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021;
  • ai datori di lavoro che operano nei settori dell’industria tessile e della conciatura e per i quali sia decorso il periodo di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’art. 50-bis, comma 2, del Decreto Sostegni bis, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Tuttavia, come novità il nuovo articolo 11-bis dispone che i termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, collegati all’emergenza epidemiologica Covid-19, scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, siano differiti al 31.12.2021.

Vengono confermate anche le misure in materia di congedi parentali di cui all’articolo 9 del decreto-legge e permane dunque la possibilità di astenersi dal lavoro, fino la 31.12.2021, per i genitori di figli minori di 16 anni in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, di infezione da Covid-19 o di quarantena disposta dalle strutture sanitarie. Nel dettaglio, in caso di figlio convivente minore di 14 anni verrà corrisposto al lavoratore un’indennità pari al 50 % della retribuzione, mentre, nel caso in cui l’età del minore sia inferiore ai 16 e superiore ai 14 anni, non verrà corrisposta alcuna retribuzione o indennità, ma saranno riconosciuti la contribuzione figurativa, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Rilevanti sono altresì le nuove misure introdotte a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico. La legge stabilisce che le imprese residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che impieghino per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell’inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico, siano qualificate start-up a vocazione sociale ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D.L. n. 179/2012 e, in più, si prevede per i datori di lavoro, la possibilità di presentare domanda ad un incentivo, per un periodo di 36 mesi e nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Procedendo con ordine, il nuovo articolo 9-bis del testo in esame modificando l’art. 12-bis del D.L. n. 41/2021, istituisce un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2022, per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento.

Nel dettaglio, attraverso il Fondo, verrà riconosciuto un beneficio, per un importo massimo di 800 euro mensili e per un numero di mensilità da stabilirsi con successivo decreto ministeriale attuativo, ai genitori in stato di bisogno al fine di garantire la capacità di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all’incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8.03.2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.

Il nuovo provvedimento mira ad agevolare la ripresa economica del paese introducendo importanti sostegni economici per i datori di lavoro e garantendo maggiori tutele per i lavoratori.

INPS, messaggio 511.2021 n. 3809, Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.

L’INPS, con il messaggio n. 3809/2021, fornisce le modalità operative per la fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020, articolo 1, comma 16), in seguito alla decisione del 27.10.2021 della Commissione europea, che ha autorizzato la concessione dello sgravio, ritenendolo una misura di aiuto di Stato ammessa.

Il perimetro delle potenziali beneficiarie definito dall’Inps risulta tuttavia assai circoscritto. Lo sgravio contributivo fino a 6mila euro annui – portato dalla Legge di Bilancio 2021 per quest’anno e per il prossimo dal 50% al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – varrà difatti per contratti a tempo indeterminato, a termine, o per stabilizzare rapporti di lavoro, ma le lavoratrici da assumere dovranno appartenere a specifiche categorie di “donne svantaggiate”:

  • con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Novità GIURISPRUDENZIALI

Corte costituzionale sentenza 21.12.2021, n. 250.

Legittima l’esclusione della stabilizzazione presso la P.A. per i lavoratori somministrati

Con la sentenza 21 dicembre 2021, n. 250 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento all’art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 9, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla “stabilizzazione” mediante diretta assunzione a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione utilizzatrice, secondo la modalità prevista dal comma 1 della medesima disposizione, poiché la fattispecie complessa del contratto di somministrazione a tempo determinato, diversamente dalla parallela fattispecie del contratto a termine, non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore somministrato ed ente utilizzatore.

Corte di cassazione, sentenza 29 novembre 2021 n. 37286

Un caso di retribuibilità del tempo per recarsi con auto aziendale dal proprio domicilio presso i clienti dell’azienda e tornare.

Con accordo aziendale del 2013, era stata mutata l’organizzazione del lavoro dei dipendenti dell’impresa addetti a lavorazioni all’esterno presso vari clienti: mentre in precedenza questi timbravano il cartellino in azienda e veniva loro retribuito anche il tempo per recarsi e per tornare dai clienti, successivamente si recavano direttamente dal cliente indicato dall’azienda tramite cellulare aziendale, il quale serviva anche per segnalare l’arrivo a destinazione e il termine del lavoro. Nel quadro di questa nuova organizzazione veniva detratta ad ogni operatore mezz’ora di retribuzione giornaliera. Promosso dai dipendenti il giudizio per ottenere il pagamento di questa mezz’ora, la Corte, pur ribadendo la regola per cui non è retribuibile il tempo per recarsi al lavoro e tornare al proprio domicilio, conferma la fondatezza delle domande in considerazione delle particolarità del caso esaminato. La Corte trae ulteriori elementi di giudizio dal fatto che l’auto aziendale (anche se ricoverata presso il domicilio del dipendente) era utilizzabile solo per recarsi presso i clienti e che questi erano indicati dalla società, la quale poteva anche mutare in viaggio la destinazione.

Corte di cassazione, sentenza 25 novembre 2021 n. 36729

Il dipendente deve comunicare anche al datore di lavoro il luogo in cui è reperibile durante il periodo di malattia.

Un dipendente era stato licenziato per assenza ingiustificata superiore a tre giorni per essere stato assente alla visita domiciliare di controllo medico della malattia, senza aver comunicato all’azienda la variazione di domicilio. La Corte dichiara annullabile il licenziamento, essendo stato accertato in giudizio che il ricorrente aveva regolarmente comunicato all’INPS la variazione di sede durante la malattia e che, ciononostante, l’INPS aveva erroneamente effettuato la visita di controllo al vecchio indirizzo. Da ciò conseguiva la valutazione d’inesistenza del fatto contestato di “assenza ingiustificata”. Quanto alla mancata comunicazione alla datrice di lavoro della variazione d’indirizzo durante la malattia, la Corte dichiara che tale omissione viola un obbligo preciso, nascente dai doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro; ma poiché tale violazione è punita con una sanzione conservativa dal codice disciplinare, anche per questa via il licenziamento è, diversamente da quanto stabilito dalla Corte d’appello, annullabile con applicazione della tutela reintegratoria e del risarcimento danni in misura contenuta.

Tribunale di Venezia, 4.11.2021

Licenziamento per giustificato motivo per cambio d’appalto: è nullo per violazione del divieto di legge vigente nel periodo della pandemia Covid, se il datore di lavoro, appaltatore uscente, non verifica che l’impresa subentrante proceda effettivamente all’assunzione.

La normativa sul divieto dei licenziamenti per motivi economici ed organizzativi, vigente in costanza di pandemia fin dal marzo 2020, ha previsto alcune eccezioni tra cui quella della riassunzione del lavoratore da parte dell’impresa subentrante in un appalto. Nel caso specifico, tuttavia, l’assunzione non si è verificata perché la disciplina applicabile non prevedeva un obbligo assoluto: ciò nonostante, e senza verificare l’esito della dichiarazione di cambio d’appalto, l’impresa uscente ha comunque effettuato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che è stato dunque dichiarato nullo per violazione del divieto di legge, con diritto della lavoratrice alla reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 2 d.lgs. 23/2015.

Corte d’appello di Roma, 20 settembre 2021

Il lavoratore deve essere avvertito dell’imminente superamento del periodo di comporto, se le assenze indicate in busta paga sono inferiori a quelle reali.

Il Collegio, in riforma della sentenza di primo grado, dispone la reintegrazione di un lavoratore che aveva impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto sulla base del fatto che nelle buste paga fosse indicato un numero di assenze per malattia inferiore a quelle effettive. La Corte, pur condividendo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in assenza di una specifica previsione del CCNL, sul datore non grava l’obbligo di avvisare il lavoratore del prossimo superamento del comporto, ha affermato che nel caso specifico l’errore nei prospetti presenze fosse idoneo a generare nel ricorrente un ragionevole affidamento sul numero di assenze conteggiate dalla società, tale da poter qualificare il mancato avvertimento come condotta contraria a buona fede.

Corte di cassazione, ordinanza 2 dicembre 2021 n. 37985

Il termine di decadenza per far valere la responsabilità solidale del committente di un appalto di servizi non si applica all’azione degli enti previdenziali.

La Corte ribadisce la propria interpretazione costante dell’art. 29, secondo comma D. Lgs n. 276/2003, respingendo l’eccezione di decadenza ivi prevista in un caso in cui l’INPS aveva agito, oltre il biennio dalla cessazione di un appalto di servizi, nei confronti del committente per ottenere il pagamento dei contributi previdenziali omessi dall’appaltatore.