NEWSLETTER LEGGE DI BILANCIO PER IL 2022

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

È stata pubblicata, nel Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021, la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

La manovra di bilancio contiene riforme strutturali, quali il riordino della normativa ordinaria in materia di Ammortizzatori sociali e misure rilevanti per il lavoro e le politiche sociali, intervenendo su tematiche come la gestione delle crisi aziendali, rilancio dell’apprendistato formativo e tirocini extracurriculari, riforma della sicurezza sui luoghi di lavoro, interventi per giovani e donne, contrasto alla delocalizzazione, riforma del reddito di cittadinanza, misure per la non autosufficienza.

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO e CIGS)

La L. n. 234 del 2021 dispone un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, innovando le disposizioni relative sia agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, sia agli ammortizzatori riconoscibili in caso di disoccupazione involontaria.

Sono state, infatti, apportate modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 148 del 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, come già modificato e integrato:

  • estensione della platea dei beneficiari volta a includere nel sostegno al reddito tutti i lavoratori subordinati, anche con una minima anzianità di lavoro, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio;
  • incremento del quantum del sostegno;
  • introduzione di tutele differenziate per dimensione aziendale e l’estensione delle tutele anche ai lavoratori delle imprese di piccole dimensioni (da 1 a 15 dipendenti).

Viene inoltre ipotizzato un meccanismo di premialità che prevede una riduzione della contribuzione addizionale in caso di mancato ricorso ai trattamenti di integrazione salariale per un tempo significativo.

Viene confermata la gestione esclusiva delle integrazioni salariali da parte dei Fondi bilaterali esistenti.

Per quanto concerne i trattamenti di integrazione salariali ordinari (CIGO), è prevista l’estensione del loro campo di applicazione attraverso il Fondo di integrazione salariale (FIS) alle imprese che attualmente non sono coperte da CIGO e che non aderiscono o non costituiscono Fondi di solidarietà bilaterali.

Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariali straordinari (CIGS), sono estesi a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che non accedono ai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148 del 2015 senza alcuna distinzione settoriale.

Con riferimento alle causali, si specifica che la riorganizzazione aziendale può essere integrata anche per realizzare processi di transizione.

Viene rafforzato il contratto di solidarietà con aumento delle percentuali di riduzione dell’orario di lavoro (si passa dall’attuale 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà, all’80%).

Viene introdotto l’accordo di transizione occupazionale per governare i processi di transizione nel mercato e prevenire la disoccupazione.

Con questo nuovo strumento è previsto un ulteriore sostegno per aiutare gli addetti di aziende con più di 15 dipendenti nelle transizioni occupazionali. Nel dettaglio, si tratta di concedere fino a 12 mesi complessivi di CIGS aggiuntivi (non ulteriormente prorogabile). In sede di procedura di consultazione sindacale dovranno essere definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza della prestazione di integrazione salariale.  È possibile che le Regioni co-finanzino tali interventi formativi e di riqualificazione all’interno delle rispettive misure di politica attiva. I lavoratori interessati da questi 12 mesi di CIGS aggiuntiva accedono al programma Gol.

Si riconosce all’impresa che assume a tempo indeterminato una persona in CIGS, derivante dal nuovo strumento dell’accordo di transizione occupazionale, un incentivo economico, che consiste in un contributo mensile del 50% dell’ammontare CIGS, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore (il contributo non può essere erogato per più di 12 mesi).

Restano ferme tutte le prerogative vigenti dei Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 D.Lgs. n. 148 del 2015).

Ammortizzatori sociali per mancanza di lavoro.

Si interviene sostanzialmente su due piani: l’alleggerimento dei requisiti soggettivi e il potenziamento del sussidio economico.

Con riferimento alla NASPI, i requisiti di accesso vengono resi meno rigidi: salta il requisito dei 30 giorni lavorativi per accedere all’indennità di disoccupazione.

Sul versante del quantum, si posticipa la decorrenza del décalage e si introduce un trattamento di maggior favore per quei lavoratori che in ragione dell’età hanno maggiore difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro.

In particolare, si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal sesto mese (oggi quarto); il decalage scatta dall’ottavo mese per i disoccupati over 55.

La NASPI viene anche estesa ad alcune tipologie di operai agricoli a tempo indeterminato.

Si potenzia anche l’indennità di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi (DIS-COLL): si innalza la durata massima, garantendo un numero di mesi di beneficio pari ai mesi di contribuzione versata; si posticipa la decorrenza del décalage; si riconosce la contribuzione figurativa.

Ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria per le imprese dell’industria e delle costruzioni.

Solo per il biennio 2022-2023, per le imprese dell’industria e delle costruzioni arriva un sostegno ulteriore per gestire i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica. A questi datori, che non possono più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria a causa dell’esaurimento dei contatori della CIG, è riconosciuto, in deroga alle disposizioni vigenti e nel limite di spesa di 150 milioni di euro per il 2022 e 150 milioni di euro per il 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31.12.2023.

Spetterà all’INPS monitorare il rispetto del limite di spesa. Qualora si raggiunga, potranno raggiunga, anche in via prospettica, il plafond stanziato, non si potranno prendere in considerazione ulteriori domande.

Politiche attive per il lavoro

Viene riconosciuto un contributo monetario al datore di lavoro che assume un lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale e viene offerta la possibilità di assumere lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale in apprendistato professionalizzante senza limiti di età.

È esteso altresì l’esonero contributivo per le stabilizzazioni dei giovani a tempo indeterminato, a prescindere da limiti di età, dipendenti da aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali presso la struttura per la crisi d’impresa. L’esonero consiste nell’azzeramento (sgravio del 100%) dei contributi per 36 mesi (3 anni), entro un limite di 6 mila euro annui.

Per tutto il 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi.

In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto, nella misura del cinquanta per cento, l’esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Contratto di espansione

È prevista l’ulteriore estensione del contratto di espansione alle imprese di minore dimensione (prorogato fino al 2023). Si amplia il campo di applicazione, inserendo anche le imprese con almeno 50 addetti, anche calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi. Quindi, anche le imprese con almeno 50 addetti potranno: far uscire personale a non più di 60 mesi dalla pensione (vecchiaia o anzianità); ridurre l’orario dei lavoratori impiegati utilizzando fino a 18 mesi di CIGS anche non continuativi; per gli tutti gli altri addetti non interessati dalle uscite prevedere una riduzione oraria (che può arrivare anche fino al 100%); programmare nuove assunzioni (1 ogni 3 uscite per imprese con organico superiore a mille dipendenti; per le imprese di dimensioni inferiori sarà l’accordo collettivo a definire il rapporto entrate/uscite).

D. Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della L. n. 46 del 2021.

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, riguardante l’istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

Il decreto introduce un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza.

È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale.

Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro di ISEE) è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito.

L’assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.

Tra le novità principali introdotte nel testo approvato a seguito delle osservazioni delle Camere, i trattamenti in favore di figli disabili maggiorenni. Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a 80 euro mensili.

È previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno, che ha validità annuale e va pertanto rinnovata ogni anno, potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

Per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l’assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.

Il pagamento dell’assegno è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell’anno successivo.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circolare n. 1 del 03.01.2022 (Legge bilancio 2022. Riordino della normativa ordinaria in materia di Ammortizzatori sociali.

Prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 1 del 3.12.2022, con la quale fornisce le prime linee di indirizzo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022 (che ha modificato il decreto legislativo n. 148, del 14 settembre 2015.

Le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022 si riferiscono ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022. Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021–2022, in cui la riduzione /sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

INPS, circolare n. 1 del 03.01.2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi. Stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti

L’INPS ha emanato la circolare n. 1 del 3.12.2022, con la quale fornisce le prime indicazioni amministrative inerenti alle nuove misure disciplinate dall’articolo 1, commi 239 e 134, della legge di Bilancio 2022 in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, introduce una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità.

Nello specifico dispone che “alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.

Nella medesima legge di bilancio, l’articolo 1, comma 134, modificando l’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, introdotto in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, confermando i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto, per il 2021, dall’articolo 1, comma 363, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

INPS, circolare n. 2 del 04.01.2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI.

Il comma 221 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), ha apportato importanti modificazioni e integrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che disciplinano, rispettivamente, l’ambito soggettivo di applicazione dell’indennità di disoccupazione NASpI, i requisiti di accesso alla prestazione, nonché la misura e la durata della prestazione medesima.

In particolare, la richiamata disposizione ha ampliato la platea dei destinatari della NASpI, includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240, ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpI anche in ragione dell’età anagrafica del richiedente la prestazione.

Le novità legislative di cui al comma 221 del richiamato articolo trovano applicazione per gli eventi di disoccupazione che si verificano a fare data dal 1° gennaio 2022.

Al riguardo si precisa che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

INPS, circolare n. 3 del 4.01.2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL

L’INPS ha emanato la circolare n. 3 del 4 gennaio 2022, con la quale fornisce le istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Il comma 223 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha infatti introdotto – attraverso l’integrazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – novità di rilievo in ordine alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL, prevedendo:

  • una diversa decorrenza di applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione (c.d. décalage),
  • l’ampliamento della durata massima della prestazione,
  • una diversa modalità di calcolo della durata stessa
  • il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione.

La medesima disposizione prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio destinatari della DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.

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