NEWSLETTER 3/2026

Novita’ normative

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 1511 del 16 febbraio 2026.

GPS alle guardie giurate: obbligatorio l’accordo sindacale (o l’autorizzazione dell’Ispettorato) per i sistemi di geolocalizzazione negli istituti di vigilanza

Con la nota n. 1511/2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in risposta ad un quesito relativo all’applicazione del D.M. 269/2010 agli istituti di vigilanza privata, conferma la linea intransigente seguita dagli organi amministrativi in tema di controllo a distanza dell’attività lavorativa affermando che i sistemi di geolocalizzazione installati sulle dotazioni delle guardie giurate non costituiscono necessariamente strumenti di lavoro in base all’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori. Pertanto, la loro installazione deve presupporre l’accordo sindacale o, in mancanza, l’autorizzazione amministrativa.

Il parere dell’INL è frutto di un interpello presentato da un istituto di vigilanza, volto a chiarire se l’obbligatorietà della geolocalizzazione prevista dall’allegato A del D.M. 269/2010 possa comportare l’equiparazione dei sistemi Gps agli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione”, con conseguente esclusione della procedura di autorizzazione sindacale o amministrativa.

L’Ispettorato ricostruisce il quadro normativo partendo dal D.M. che, per gli ambiti territoriali più estesi, impone alle agenzie di vigilanza l’utilizzo di un sistema di comunicazioni radio con adeguato supporto planimetrico, ossia la cd. georeferenziazione. Tuttavia, secondo l’INL, la stessa norma contempla soluzioni alternative, come l’attivazione di centrali operative distaccate. Inoltre, il decreto ministeriale è fonte di rango secondario rispetto alla legge n. 300/1970. Per tali motivi, la normativa non viene ritenuta sufficiente a superare l’obbligo di accordo sindacale previsto dall’articolo 4 Statuto dei Lavoratori.

INPS, circolare n. 12 del 5 febbraio 2026.

TFR al Fondo Tesoreria: istruzioni INPS sulla nuova disciplina.

L’INPS ha pubblicato le prime indicazioni amministrative e operative relative alle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria previste dalla legge di Bilancio 2026.

Ricordando che l’obbligo riguarda solo le aziende in possesso dei requisiti dimensionali richiesti, sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato, e solo per i dipendenti che hanno scelto di mantenere il TFR in azienda, l’Istituto precisa che:

  • eventuali riduzioni del numero di addetti che interverranno successivamente non incidono sull’obbligo di versamento;
  • gli eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale vanno esclusi dal computo della media annuale dei dipendenti;
  • per il 2026 i nuovi obblighi trovano applicazione solo per i datori di lavoro già in attività nell’anno 2024;
  • un datore che abbia iniziato l’attività nel 2025 e che, nel corso del 2025, raggiunga la media di 50 dipendenti, è tenuto al versamento al Fondo di Tesoreria a decorrere dal mese di inizio attività.

Decreto n. 20 del 12 febbraio 2026.

Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – Piano integrato per il 2026.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto n. 20 del 12 febbraio 2026, con l’adozione del Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2026.

Segnaliamo in particolare:

•          al fine di diversificare i controlli, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) individuerà i settori da attenzionare non sulla base della mera classificazione del rischio secondo i codici ATECO, ma partendo da un’analisi dei dati concreti riguardanti gli infortuni gravi e mortali, ossia sulla scorta di quanto emerge dai dati INAIL;

•          oltre a edilizia e agricoltura, l’INL attenzionerà le attività manifatturiere e il settore della logistica, limitatamente al magazzinaggio;

per quanto riguarda la Patente a crediti, il Ministero del lavoro è impegnato, con l’INL e gli altri attori interessati, nella definizione dei requisiti per l’assegnazione di crediti aggiuntivi ai fini del rilascio della patente a crediti.

ITL, nota prot. n. 609 del 22 gennaio 2026.

Lavoro “nero” – Patente a crediti – Decurtazioni.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. n. 609 del 22 gennaio 2026, fornisce le prime indicazioni circa le modifiche apportate alla c.d. patente a crediti, di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, dalla Legge n. 198/2025, di conversione del Decreto-Legge n. 159/2025 (c.d. Decreto Sicurezza Lavoro 2025).

In sintesi, questi i chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro:

•          a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse a far data dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria. Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione atteso che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi in parola sono da considerarsi “accertamenti definitivi”.

Eventuali sopravvenute circostanze, che vadano ad incidere sulla efficacia dei verbali, come nel caso di ordinanza di archiviazione, ovvero di impugnazione e annullamento della successiva O.I. da parte della A.G., comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati;

•          per gli illeciti amministrativi commessi tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025, la decurtazione viene effettuata a seguito di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva, secondo la disciplina previgente al Decreto-legge n. 159/2025;

•          per le violazioni amministrative in materia di lavoro “nero”, non troverà applicazione la disposizione secondo la quale “se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate

più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”. La ragione della inapplicabilità di tale disposizione è da individuarsi nel dato testuale del punto 21 dell’Allegato I-bis, il quale stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare”; tale previsione, introdotta in sede di modifica dell’Allegato, risponde all’esigenza di rafforzare l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti, in coerenza con la ratio legis volta a potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive;

•          per tutte le ulteriori violazioni di natura penale, le decurtazioni continueranno ad avvenire in base alle sentenze penali passate in giudicato;

•          sul verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo, qualora nel corso degli accertamenti sia emersa la presenza di lavoratori “in nero”, sarà necessario comunicare che i crediti della patente saranno decurtati secondo quanto previsto dalla relativa disciplina. Di conseguenza, nella redazione del verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo il personale ispettivo avrà cura di inserire nella parte della motivazione, come noto a “compilazione libera”, il seguente periodo: “In forza delle violazioni accertate con il presente verbale saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 (5 crediti per ciascun lavoratore interessato nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3-quater del D.lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)”;

•          sul verbale di prescrizione riferibile alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.lgs. n. 81/2008 occorre inserire l’informazione che: “In caso di inottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite in relazione alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.lgs. n. 81/2008, l’eventuale provvedimento definitivo adottato dall’Autorità Giudiziaria potrà comportare la decurtazione dei relativi crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008”.

•          In caso di ordinanza ingiunzione divenuta definitiva sarà necessario indicare nell’ordinanza stessa un periodo del seguente tenore: “In forza delle violazioni oggetto della presente ordinanza ingiunzione divenuta definitiva saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 (1 credito per la violazione di cui all’articolo 3, comma 3 lett. a) del Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73; 2 crediti per la fattispecie di cui alla lett. b) del medesimo articolo; 3 crediti per la fattispecie di cui alla lett. c) del medesimo articolo nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3- quater del D.lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)”. Poiché in un medesimo verbale emesso a decorrere dal 1° gennaio 2026 potranno essere contestati anche illeciti commessi in data antecedente al 1° gennaio 2026 e, pertanto, ricadenti nella previgente disciplina, si raccomanda il personale ispettivo, in sede di redazione del rapporto ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/1981, di mettere in evidenza le contestazioni per le quali la decurtazione consegua alla emanazione di una O.I. divenuta definitiva;

•          la decurtazione dei crediti sarà effettuata sul portale da parte dei “referenti PAC”, sia in forza di verbali/ordinanze ingiunzione emanati dall’Ispettorato, sia in forza di verbali emessi dagli altri organi di vigilanza o di sentenze definitive; ciò sino al rilascio di ulteriori implementazioni del sistema informatico.

Trasparenza retributiva e parità salariale.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 159 del 5 febbraio 2026, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Per essere applicabile il provvedimento dovrà essere approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Segnaliamo in particolare che il provvedimento:

•          per essere applicabile dovrà essere approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

•          introduce misure finalizzate a rafforzare la trasparenza dei livelli retributivi e a contrastare le disparità salariali ingiustificate, applicabili ai lavoratori dei settori pubblico e privato, nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato;

•          chiarisce le nozioni di “stesso lavoro” e di “lavoro di pari valore” e individua i presupposti sulla base dei quali lavoratori e lavoratrici possono essere comparati ai fini della parità retributiva. A tal fine, è valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva quale riferimento unitario per la classificazione delle mansioni e dei trattamenti economici, assicurando criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere;

•          prevede che in fase di selezione del personale il datore di lavoro abbia l’obbligo di specificare negli annunci la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista, oltre ad avere il divieto di basare le offerte sulla storia salariale, che non può essere richiesta in fase di selezione;

•          riconosce per i lavoratori già in servizio un diritto di informazione di natura individuale, esercitabile anche in presenza di un sospetto di discriminazione, che consente di conoscere il proprio livello retributivo e i livelli retributivi medi altrui, relativi alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. È previsto che i datori di lavoro possano rendere disponibili tali informazioni anche in via proattiva, attraverso la rete intranet o le aree riservate dei siti aziendali;

•          stabilisce che i sistemi di determinazione e classificazione delle retribuzioni siano fondati su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere, basati sulle competenze, sull’impegno, sulle responsabilità e sulle condizioni di lavoro. In caso di uno scostamento retributivo del 5% tra uomini e donne non adeguatamente giustificato, è previsto un obbligo di motivazione a carico del datore di lavoro e il coinvolgimento delle parti sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e degli organismi di parità per individuare le misure idonee ad eliminare tale divario;

•          istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un organismo incaricato di monitorare e sostenere l’attuazione delle misure previste dal decreto.

INPS circolare n. 8 del 3 febbraio 2026.

Gestione separata – Aliquote contributive su redditi e compensi per l’anno 2026.

L’INPS, con la circolare n. 8 del 3 febbraio 2026, comunica le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2026 dai soggetti iscritti alla Gestione separata.

Nel rinviare alla consultazione della circolare l’analitica descrizione delle aliquote per varie decine di interessati (come i lavoratori parasubordinati, i collaboratori in genere e figure assimilate, i magistrati onorari a esaurimento, i lavoratori nel settore dello sport dilettantistico, nonché i liberi professionisti, compresi i professionisti del settore sportivo dilettantistico), segnaliamo in particolare:

•          per il calcolo della contribuzione dovuta l’aliquota (comprensiva dell’aliquota IVS e delle aliquote aggiuntive sopra descritte) deve essere applicata sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’individuazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi o dagli accertamenti definitivi, se non diversamente disciplinato come, ad esempio, per i compensi erogati ai dottorati di ricerca o incarichi di ricerca;

•          per la generalità delle co.co.co. e figure assimilate: 33,72% (33%+0,50%+0,22%) quando non si applica la DIS-COLL; 35,03% (33%+0,50%+0,22%+1,31%) quando è dovuta anche la DIS-COLL;

•          per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2026, l’aliquota è confermata al 24%, ferma restando l’eventuale presenza delle aliquote aggiuntive ove previste per la specifica fattispecie;

•          per il settore sportivo dilettantistico: l’obbligo contributivo scatta solo sulla quota eccedente 5.000 euro annui, secondo il regime di cassa (e, se ci sono più committenti, considerando la somma dei compensi percepiti); fino al 31 dicembre 2027, i contributi ai fini IVS si calcolano sul 50% dell’imponibile; per i co.co.co. e figure assimilate sportive senza altra copertura: 25% IVS (sull’imponibile “ridotto” al 50% fino al 2027) +2,03% per prestazioni non pensionistiche (0,50%+0,22%+1,31%), calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro; per sportivi pensionati o con altra previdenza: 24% IVS, con la medesima regola del 50% dell’imponibile IVS fino al 2027;

•          per i liberi professionisti senza cassa (con partita IVA): aliquota 26,07% e contributo ISCRO;

•          per i professionisti iscritti alla Gestione Separata non pensionati e non assicurati ad altre gestioni, la circolare indica l’aliquota complessiva del 26,07%;

•          per i professionisti pensionati o con altra previdenza obbligatoria, resta ferma l’aliquota 24%;

•          per professionisti sportivi del dilettantismo.

Quanto alla ripartizione dell’onere contributivo e versamenti, queste sono le quote:

•          parasubordinati: 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente. Tuttavia, l’obbligo di versamento è in capo al committente, che versa entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso (modello F24 telematico; F24 EP per le PA).

•          professionisti: l’onere è interamente a carico loro: il versamento avviene con F24 alle scadenze fiscali previste per il 2026 (saldo 2025 e acconti 2026) e l’acconto 2026 va determinato applicando le aliquote 2026.

INPS circolare n. 4 del 28 gennaio 2026.

Importo 2026 del Ticket licenziamento.

Con la pubblicazione della circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, l’INPS riporta gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione, in vigore dal 1° gennaio 2026.

In particolare:

NASPI: 1.584,70 euro;

DIS-COLL: 1.584,70 euro;

Indennità di disoccupazione agricola: 1.404,03 euro;

ISCRO: l’importo mensile non può essere inferiore a 255,53 euro e superiore a 817,69 euro;

Assegno per attività socialmente utili: 707,19 euro;

Trattamenti di integrazione salariale: 1.423,69 euro lordi e 1.340,56 euro netti.

L’importo del Ticket licenziamento, da pagare all’INPS in caso di recesso involontario del lavoratore dal rapporto di lavoro, è pari a 649,73 euro (41% di 1.584,70 euro) per ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.949,19 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

ITL, nota prot. n. 831 del 28 gennaio 2026.

Sistemi di geolocalizzazione – Veicoli da trasporto rifiuti pericolosi – Legittimità – Condizioni.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. n. 831 del 28 gennaio 2026, fornisce alcuni chiarimenti circa i quesiti concernenti l’eventuale esonero dalla procedura di cui all’art. 4 della Legge 300/1970, per le aziende interessate dall’applicazione del D.M. n. 59 del 2023, che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la loro tracciabilità ai sensi dell’art. 188-bis del D.lgs. n. 152/2006.

In particolare, i quesiti vertono sul fatto se sia possibile che l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi costituirebbe, sulla scorta della normativa richiamata, un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate determinando, pertanto, l’eventuale equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, la mancata applicazione della procedura di cui all’art. 4 della Legge 300/1970.

Per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro:

•          l’art. 188-bis del D.lgs. n. 152/2006, alla lettera b), impone il tracciamento “dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1”. Tale prescrizione, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della Legge n. 300/1970;

•          la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale;

Nell’ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, co. 1, della Legge 300/1970.

Novita’ giurisprudenziali

Corte di Cassazione, ordinanza 15 febbraio 2026, n. 3352.

Accertamento INPS di un’esposizione contributiva: sussiste l’interesse all’azione di accertamento negativo.

La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile la domanda di una società cooperativa agricola di annullamento dell’accertamento ispettivo INPS della insussistenza di numerosi rapporti di lavoro e della esistenza di una consistente esposizione contributiva, ritenendolo improduttivo di effetti immediati nella sfera giuridica del destinatario.

La Cassazione, accogliendo il ricorso della società, afferma che: (i) quando il verbale ispettivo contenga

l’accertamento di violazioni idonee a fondare un recupero contributivo, esso assume carattere concretamente pregiudizievole, radicando l’interesse all’azione di accertamento negativo del rapporto previdenziale; (ii) infatti, sulla base del solo verbale, gli enti previdenziali possono procedere al

recupero dei contributi, con effetti anche sulla regolarità contributiva dell’impresa (DURC) e sulla possibilità di partecipare a gare pubbliche; (iii) l’art. 24, co. 3, D.Lgs. n. 46/1999 ammette espressamente l’azione di accertamento negativo avverso il verbale contenente una pretesa contributiva.

Corte di Cassazione, ordinanza del 13 febbraio 2026, n. 3261.

La Cassazione afferma che lo stress lavorativo non può essere utilizzato come scriminante al fine di escludere la legittimità del licenziamento irrogato ad una lavoratrice che ha utilizzato violenza nei confronti di una assistita.

L’operatrice socio-sanitaria impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per aver tenuto una condotta violenta nei confronti di un paziente assistito, portatore di disabilità.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, non avendo la cooperativa datrice tenuto conto del particolare contesto lavorativo di assistenza a persone – come la paziente vittima della violenza – affette da patologie anche psichiche e, quindi, di difficile gestione con conseguente stress lavorativo.

La Cassazione – ribaltando la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’operatrice socio-sanitaria deve possedere una professionalità che le consenta di gestire lo stress lavorativo derivante dal contesto in cui opera.

Per la sentenza, dunque, detta condizione resterebbe un fattore del tutto irrilevante rispetto alle condotte illecite tenute dalla lavoratrice.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, ritenendo la condotta violenta tenuta dalla dipendente di una gravità tale da legittimare il licenziamento.

Corte di Cassazione, ordinanza 12 febbraio 2026, n. 3145

Un caso di licenziamento ritorsivo per rifiuto della dipendente di lavorare in ambiente nocivo.

Una lavoratrice, già reintegrata dopo l’annullamento di un primo licenziamento ritenuto ritorsivo, era stata nuovamente licenziata per giusta causa per assenza ingiustificata, che la stessa, impugnando il recesso, aveva giustificato con la nocività dell’ambiente di lavoro sotto il profilo climatico e igienico-sanitario.

I giudici di merito avevano ritenuto che l’assenza costituisse una reazione legittima all’inadempimento del datore agli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. di tutela della salute e della dignità, e avevano dichiarato nullo il recesso perché ritorsivo, con reintegrazione ex art. 2, co. 1, d.lgs. n. 23/2015.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso datoriale, afferma che: (i) la responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore può limitarsi ad allegare l’inadempimento datoriale, mentre grava sul datore la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire situazioni di rischio; (ii) tale criterio opera anche quando venga dedotta una situazione di mera “nocività” o pericolo dell’ambiente di lavoro, senza che si sia ancora verificato un danno alla salute: spetta al datore

dimostrare l’assenza di condizioni lesive oltre la soglia del concreto pericolo; (iii) l’accertamento della violazione dell’art. 2087 c.c. legittima il rifiuto della prestazione ex art. 1460 c.c., ove proporzionato e rende ingiustificato il licenziamento fondato sull’assenza; (iv) la natura ritorsiva del recesso può essere desunta, come nel caso in esame, dal complessivo contesto fattuale, inclusa la reiterazione in un arco temporale ristretto di iniziative espulsive già giudicate illegittime.

Corte di Cassazione, ordinanza 11 febbraio 2026, n. 3046.

Cancellazione della S.r.l. e crediti residui del lavoratore.

Nel presente giudizio, l’azione di risarcimento danni a seguito di un grave infortunio sul lavoro è stata promossa, in sede di riassunzione, nei confronti dei due soci e della liquidatrice di una S.r.l. cancellata dal registro delle imprese nel corso dell’originario giudizio, promosso nei confronti della società, del suo amministratore unico e responsabile tecnico e di un altro dipendente.

In proposito, la Cassazione, respingendo il ricorso del lavoratore avverso la decisione dell’appello di rigetto della domanda, ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: (i) la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio, per cui i debiti sociali residui non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali, in caso di società di capitali, rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione; (ii) grava sul creditore l’onere di allegare e provare quanto riscosso dalla liquidazione di una s.r.l., prova non assolta dai ricorrenti; (iii) la responsabilità del liquidatore ha natura extracontrattuale, nella specie azionata solo tardivamente ed è comunque anch’essa soggetta a specifici oneri probatori, qui non assolti.

Corte di Cassazione, ordinanza 9 febbraio 2026, n. 2844.

Limiti al diritto di critica nell’esercizio dell’attività sindacale.

Nel contesto di accertamenti, anche penali, sulle irregolarità del concorso per esami presso un’Agenzia delle dogane, una dirigente sindacale partecipante a tale concorso (poi annullato in autotutela) aveva rilasciato un’intervista a un programma televisivo, collegando tali irregolarità all’intento aziendale di assumere una classe dirigente fedele al mantenimento di un sistema di accertamenti fiscali vessatori nei confronti dei piccoli contribuenti invece dei grandi evasori.

A seguito della sanzione conservativa irrogata alla dipendente per queste affermazioni, era stata promossa anche una azione ex art. 28 S.L. da parte del sindacato, respinta dai giudici di merito. Investita la suprema Corte, questa, respingendo il ricorso, afferma, in diritto, che l’espressione del diritto di critica in esercizio dell’attività sindacale deve rispettare, quanto ai modi, criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, criteri di continenza sostanziale, che consistono, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore, purché non offensivi, nella liceità di argomentare l’esistenza di fatti ignoti, desumendoli da fatti noti, secondo parametri di razionalità sufficiente, in fatto esclusa nel caso dell’intervista in esame dai giudici di merito.

Corte di Cassazione, sentenza 4 febbraio 2026, n. 2375.

L’auto tramviere tossicodipendente non va licenziato, se segue un percorso di disintossicazione.

La ratio degli artt. 124 e 125 D.P.R. n. 309/1990 è quella di assegnare ai lavoratori con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti un diritto alla conservazione del posto, a determinate condizioni: sottoporsi a un programma terapeutico-riabilitativo e portarlo positivamente a termine in regime di aspettativa non retribuita.

La Corte di Cassazione affronta il delicato rapporto tra positività al test antidroga e legittimità del licenziamento, chiarendo il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela del lavoratore tossicodipendente. La decisione distingue tra semplice accertamento di assunzione di sostanze e accesso effettivo a un percorso terapeutico, ribadendo che la conservazione del posto presuppone l’attivazione e la prosecuzione concreta del programma riabilitativo.

La Corte valorizza inoltre la funzione protettiva dell’art. 124 d.P.R. n. 309/1990, escludendone l’applicazione automatica in assenza dei presupposti normativi. Ne emerge un arresto che rafforza la dimensione sostanziale del giudizio disciplinare, nel quadro della tutela della sicurezza collettiva.

L’accertata positività a sostanze stupefacenti di un lavoratore addetto a mansioni a rischio non legittima automaticamente il licenziamento ove il dipendente manifesti e persegua un percorso terapeutico-riabilitativo, trovando applicazione la tutela conservativa prevista dall’art. 124 d.P.R. n. 309/1990; la cessazione dall’espletamento della mansione ex art. 125 del medesimo decreto non comporta, di per sé, un potere espulsivo del datore di lavoro.

Corte di Appello di Milano, sentenza 12 gennaio 2026, n. 921.

Il CCNL applicato deve essere aderente al settore di riferimento dell’azienda.

La ha confermato l’applicabilità di un CCNL diverso rispetto a quello formalmente applicato al rapporto di lavoro (CCNL Logistica in luogo del CCNL Multiservizi) nei confronti di un socio-lavoratore di cooperativa in quanto ritenuto – non solo comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale rispetto a quello applicato, ma soprattutto – maggiormente aderente all’attività della cooperativa datrice di lavoro.

Tribunale di Milano, 12 febbraio 2026.

Illegittima la somministrazione di lavoro oltre i 24 mesi: scatta l’assunzione diretta presso l’utilizzatore

Il Giudice accoglie il ricorso di un lavoratore somministrato e accerta la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato in capo all’utilizzatore, respingendo pertanto la tesi della società relativa alla carenza di interesse ad agire del lavoratore, essendo già assunto a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro. Il Tribunale afferma che in tema di somministrazione di lavoro il superamento

dei 24 mesi presso lo stesso utilizzatore comporta la nullità dei contratti a termine e la costituzione del rapporto diretto: lo strumento della somministrazione, pur lecito, non può infatti tradursi in una reiterazione di missioni tale da eludere la Direttiva europea sul lavoro temporaneo e creare precarizzazione.

Tribunale di Lecce. sentenza 4 febbraio 2026, n. 857.

Il Tribunale di Lecce interviene su un tema importante nella gestione dei contratti a termine: il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato ex art. 24 D.Lgs. 81/2015.

  • Il diritto non sorge automaticamente alla cessazione del contratto a termine.
  • Nasce solo quando il lavoratore manifesta per iscritto la volontà di avvalersene.
  • Tale manifestazione costituisce condizione costitutiva del diritto.
  • Il diritto si estingue in ogni caso decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto.

Non violano l’art. 24 le assunzioni a tempo indeterminato effettuate:

✔️ prima della manifestazione scritta del lavoratore;

✔️ dopo il decorso di un anno dalla cessazione del rapporto.

La difficoltà del contesto lavorativo non attenua la responsabilità disciplinare se quella stessa difficoltà è ciò per cui il lavoratore è stato formato.

Tribunale di Brescia, 27 gennaio 2026.

Inefficacia delle dimissioni per fatti concludenti: necessari almeno 15 giorni di assenza ingiustificata.

In tema di risoluzione per assenza ingiustificata, le dimissioni per fatti concludenti si perfezionano esclusivamente con il decorso del termine di quindici giorni di legge o del diverso termine specificamente previsto dal CCNL per tale ipotesi.

È esclusa l’applicazione analogica dei termini più brevi pattuiti per il licenziamento disciplinare, data la diversa natura e ratio degli istituti. Pertanto, è inefficace la comunicazione risolutiva inviata dal datore prima della scadenza legale in assenza di specifica norma contrattuale; ne deriva la continuità giuridica del rapporto e il diritto del lavoratore alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno.

Tribunale di Bergamo. sentenza n. 50/2026 del 22 gennaio 2026, n. 50.

Attività sportiva durante la malattia: quando è legittima?

La sentenza sottolinea un’importante precisazione: il criterio della “compatibilità terapeutica”.

Non basta accertare che il lavoratore abbia svolto attività fisica durante la malattia. Occorre verificare, in concreto, se tale attività sia idonea a compromettere la guarigione oppure, al contrario, sia coerente con le prescrizioni mediche.

Nel caso esaminato:

  • lavoratore affetto da sclerosi multipla aggravata da stato ansioso-depressivo;
  • partecipazione a partite di calcetto durante l’assenza;
  • medici curanti che raccomandavano attività fisica e mantenimento delle relazioni sociali.

Il giudice ha dichiarato illegittimo il licenziamento, valorizzando la funzione terapeutica dell’attività svolta e superando automatismi presuntivi.

  • Per le patologie fisiche, l’attività sportiva può essere elemento aggravante.
  • Per i disturbi psichici o neuropsichiatrici, può invece risultare parte integrante del percorso di cura.

Tribunale di Padova, sentenza 8 maggio 2025, n. 462.

Smart working ed infortunio sul lavoro.

Con la sentenza n. 462 dell’8 maggio 2025, il Tribunale di Padova – Sezione Lavoro ha accolto le richieste di una lavoratrice infortunatasi durante lo svolgimento dell’attività in modalità smart working.

La vicenda trae origine da una caduta avvenuta nel corso della prestazione lavorativa da remoto, che aveva comportato: lesioni persona, intervento chirurgico; ricovero ospedaliero.

Alla lavoratrice non erano state riconosciute integralmente le tutele richieste, né il rimborso delle spese mediche e legali sostenute.

A seguito del ricorso giudiziale, durante il quale l’INAIL ha riconosciuto di un’invalidità permanente del 9%, il giudice ha stabilito il diritto al rimborso integrale delle spese.

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