DPCM 2 marzo 2021 NEWSLETTER

DPCM 2 MARZO 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2.03.2021 il DPCM 2.03.2021 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19, prevede nuove misure restrittive, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021.

Viene confermato il divieto di spostamento tra regioni o province autonome fino al 27 marzo (con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità), nonché la divisione dell’Italia in zone bianche, gialle, arancioni e rosse.

Di seguito le principali novità.

MISURE PER L’INTERO TERRITORIO NAZIONALE.

Rimane l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché, per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, di rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24.04.2020, nonché gli altri specifici protocolli per i rispettivi ambiti di competenza (protocollo per i cantieri del 24.04.2020 e protocollo per il settore trasporto e logistica del 20.03.2020).

Le pubbliche amministrazioni devono:

  • assicurare le percentuali più elevate possibile di lavoro agile (nella misura di almeno il cinquanta per cento del personale impiegato in attività che possono essere svolte in tale modalità);
  • disporre una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, ad eccezione del personale sanitario e socio sanitario, nonché di quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali;
  • adottare nei confronti dei genitori lavoratori dipendenti di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 104 del 2020 convertito in L. n. 126 del 13.10.2020, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell’attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Per i datori di lavoro privati si raccomanda la differenziazione dell’orario di ingresso del personale, nonché l’utilizzo della modalità di lavoro agile.

ZONE BIANCHE.

Nelle zone bianche si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) ed i protocolli di settore.

ZONE Gialle.

Nelle zone gialle rimane confermato il coprifuoco: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, mentre è fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività od usufruire di servizi non sospesi.

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni, mentre per il settore privato svolgere le riunioni in modalità a distanza è fortemente raccomandato.

Le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e si raccomanda l’applicazione delle seguenti misure per gli esercizi commerciali:

  • mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
  • garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
  • garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
  • ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, che devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
  • utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
  • uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
  • accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

  • informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali o strutture assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Le attività di ristorazione sono consentite dalle 5.00 alle 18.00 (fatta eccezione per la ristorazione negli alberghi ed altre strutture ricettive, che resta consentita senza limiti di orario limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati). È sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto (per i soggetti con codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00).

È fatto obbligo nei locali pubblici ed aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Per le attività professionali:

  • si raccomanda l’utilizzo della modalità di lavoro agile, ove l’attività possa essere svolta a domicilio o in modalità a distanza;
  • si incentiva il ricorso a ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • si raccomanda che siano assunti protocolli anti-contagio;
  • si incentivano le operazioni di sanificazioni dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

ZONE ARANCIONI.

Per le zone arancioni trovano applicazione le misure previste per l’intero territorio nazionale, nonché quelle previste per le zone gialle, fatte salve le misure più rigorose di seguito indicate.

Nelle zone arancioni è vietato ogni spostamento in entrata ed in uscita dai territori interessati salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È inoltre vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, fatta eccezione per la ristorazione negli alberghi ed altre strutture ricettive, che resta consentita senza limiti di orario limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati. È consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto (per i soggetti con codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00).

ZONE ROSSE.

Per le zone rosse trovano applicazione le misure previste per l’intero territorio nazionale, nonché quelle previste per le zone gialle, fatte salve le misure più rigorose di seguito indicate.

Nelle zone rosse è vietato ogni spostamento in entrata ed in uscita dai territori interessati, nonché all’interno dei medesimi, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di cui all’Allegato 23 al DPCM, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia concesso l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, fatta eccezione per la ristorazione negli alberghi ed altre strutture ricettive, che resta consentita senza limiti di orario limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati.

È consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto (per i soggetti con codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00).

Fatta eccezione per le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie e servizi di pompe funebri e attività connesse, le attività inerenti servizi alla persona sono sospese.

Inoltre, i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, mentre il personale non in presenza presta la propria attività in modalità agile.

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