NEWSLETTER BACK TO SCHOOL RITORNO A SCUOLA E GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI

COVID-19 e ritorno a scuola

Con la ripresa dell’anno scolastico molti datori di lavoro potrebbero dover affrontare e gestire il problema delle assenze di alcuni dipendenti dovute in casi di contagio dei figli studenti.

In aiuto è intervenuto il Decreto Legge n. 111, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8.09.2020 ed in vigore dal 9.09.2020, recante disposizioni urgenti per far fronte ad identificabili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di particolare interesse è l’art. 5, il quale prevede alcuni strumenti utili per chi ha figli minori di 14 anni:

  • per tutta o parte della quarantena del figlio convivente,il genitore lavoratore dipendente potrà svolgere la prestazione di lavoro da remoto;
  • ove non sia possibile lavorare in modalità agile o, comunque, in alternativa all’ipotesi di cui al punto che precede, uno dei genitori, alternativamente all’altro, potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio. Per questo periodo di congedo straordinario Covid-19 è riconosciuta un’indennità erogata dall’INPS pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità ed i periodi di congedo saranno coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio del congedo straordinario in esame è riconsciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, pertanto laddove dal monitoraggio effettuato dall’INPS emerga che il suddetto limite è stato raggiunto, l’Istituto non prenderà in considerazione altre domande.

Il congedo o lo smart working non vengono concessi per il periodo di quarantena del figlio se l’altro genitore

  • già lavora in modalità agile,
  • usufruisce del suddetto congedo straordinario o
  • non svolge alcuna attività lavorativa.

I benefici previsti dall’art. 5 possono essere riconsociuti per periodi in ogni caso compresi entro il 31.12.2020.

? Qualche dubbio ?

  • In primo luogo, la norma sembra non prevedere un periodo massimo di congedo straordinario, essendo questo collegato alla durata della quarantena.
  • Non sembra nemmeno obbligatoria la presentazione al datore di lavoro (in caso di smart working) o all’INPS (in caso di richiesta di congedo) della documentrazione attestante lo stato di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL.
  • Inoltre, la richiesta del lavoro agile non viene definita quale diritto del lavoratore e, dunque, pare potrebbe essere considerata una mera possibilità che dovrebbeessere avvallata dall’azienda.

Si attendono ulteriori provvedimenti chiarificatori al fine di meglio comprendere la portata normativa della disposizione in esame.

CASI PARTICOLARI

  • Caso confermato da COVID-19

Qualora vi sia un caso confermato da COVID-19, il Dipartimento di Prevenzione prescriverà agli alunni, individuati come contatti stretti, la quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.

  • Positivo ma asintomatico: come comportarsi al lavoro?

L’INPS ha già chiarito che il periodo di quarantena, che scatta con il riconsocimento della positività al virus, è equiparato alla malattia. In presenza di caso asintomatico è possibile lavorare in smart working? Attualmente la risposta sembra essere negativa: se c’è un certificato medico che dispone la malattia non si può lavorare da casa in quanto un peggioramento del caso clinico potrebbe determinare una responsabilità in capo al datore di lavoro.

  • Contatto stretto di un contatto stretto

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di Prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

ALTRI STRUMENTI UTILI

Congedo parentale ex art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001

Qualora il figlio abbia meno di 12 anni, è possibile richiedere il congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001 per un periodo massimo, complessivamente da entrambi i genitori, non superiore a 10 mesi.

Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.

Ai genitori dipendenti spetta:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del congedo, entro i primi 6 anni di età del bambino (dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo di 6 mesi;
  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del congedo, dai 6 agli 8 anni di età del bambino (dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
  • nessuna indennità dagli 8 ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Congedo per malattia ex art. 42 del D.Lgs. n. 151 DEL 2001

Si potrebbe ricorrere anche al congedo per malattia del figlio di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 151 del 2001, ossia quell’astensione facoltativa dal lavoro del genitore qualora il figlio, di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, contragga una malattia. È tuttavia necessario in quetso caso ottenere un certificato rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato, nonché un’autocertificazione in cui si dichiari che l’altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Il beneficio, però, è di massimo 5 giorni lavorativi all’anno.

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