NEWSLETTER COVID-19: MALATTIA O INFORTUNIO SUL LAVORO?

Nell’ipotesi in cui ci siano casi accertati di coronavirus in occasione di lavoro, il medico che lo certifica dovrà redigere il certificato di infortunio da trasmettere telematicamente all’INAIL. In tale ipotesi, l’ente erogherà le prestazioni anche nel periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore con la conseguente astensione dal lavoro (art. 42, co. 4 D.L. 18/2020).

Gli eventi lesivi derivanti da infezioni da nuovo coronavirus – in occasione di lavoro – gravano sulla gestione assicurativa dell’INAIL, ma non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell’azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato.

La CIRCOLARE INAIL n. 13 del 2020 è intervenuta a fornire chiarimenti in merito alla disposizione in commento.

  • Casi affetti da Covid-19 accertati in occasione di lavoro (comma 2, art. 42, D.L. n. 18 del 2020).

L’INAIL tutela le infezioni da coronavirus occasionate sul lavoro come ipotesi di infortunio sul lavoro.

Destinatari della tutela sono tutti i lavoratori dipendenti, nonché i lavoratori parasubordinati, gli sportivi professionisti dipendenti e i lavoratori appartenenti all’area dirigenziale.

Specifica poi la Circolare che, nell’attuale situazione pandemica l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari, per i quali vige la presunzione semplice di origine professionale, considerata l’altissima probabilità che tali operatori vengano a contatto con il Covid-19.

Ad una condizione di elevato rischio di contagio vengono poi ricondotte anche altre categorie di lavoratori per i quali vige la presunzione semplice di origine professionale. In via esemplificativa: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizia, operatori del trasporto infermieri.

Qualora l’episodio che ha determinato il contagio del lavoratore non sia noto, ovvero non si possa presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni svolte, l’accertamento medico legale seguirà l’ordinaria procedura, privilegiando l’elemento epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Il certificato medico, che il medico certificatore trasmetterà telematicamente all’INAIL, dovrà contenere:

  • i dati anagrafici del lavoratore e del datore di lavoro;
  • data dell’evento e del contagio;
  • data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus, ovvero la data di astensione per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore legata all’accertamento del contagio;
  • qualora non vi sia una presunzione semplice di origine professionale, il medico dovrà indicare la causa o le circostanze di contagio.

Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio l’INAIL ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare il contagio stesso.

Come per tutti gli altri casi di infortunio sul lavoro, i datori di lavoro devono procedere con la trasmissione della denuncia/comunicazione dell’infortunio, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. n. 1124 del 1965.

Particolare attenzione dovrà essere apprestata nella compilazione dei campi relativi alla data dell’evento, alla data dell’abbandono del lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio.

Viene precisato che, in merito alla decorrenza della tutela INAIL, il termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica di avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena sempre per contagio da Covid-19.

  • Infortunio sul lavoro in itinere durante il periodo di emergenza Covid-19.

In base a quanto disposto nella Circolare n. 13 del 2020, gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, sono configurabili come infortunio in itinere.

Poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, la Circolare prevede che, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

  • Casi di dubbia competenza INAIL/INPS.

Nei casi di dubbia competenza, ai sensi della circolare Inail n. 47/INPS n. 69 del 2 aprile 2015, relativi ai lavoratori per i quali vige la convenzione tra Inail e Inps per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune e per i quali è escluso il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, la tutela INAIL non è dovuta ed è necessario procedere alla segnalazione del caso all’INPS, con l’allegazione di tutta la documentazione sanitaria agli atti della pratica al fine di evitare la sovrapposizione di tutela assicurativa.

La segnalazione è trasmessa, mediante la modulistica in uso, tempestivamente alla Sede Inps competente che, previa valutazione in ordine alla riconduzione del caso al proprio campo di azione, trasmette all’Inail il modello attestante il suo accoglimento.

Parimenti, l’INPS, ai sensi delle disposizioni vigenti, procede nei riguardi dell’INAIL laddove rilevi che l’evento denunciato non rientrando nella propria competenza è invece oggetto di tutela assicurativa Inail.

La Sede Inail, in questa fattispecie, previa valutazione in ordine alla riconduzione del caso alla propria

Si segnala, inoltre, che per quanto riguarda gli eventi lesivi afferenti ai lavoratori per i quali non spetta l’indennità di malattia ai sensi della suddetta convenzione, quali per esempio lavoratori assicurati nella speciale gestione per conto dello stato, lavoratori autonomi, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, etc., laddove venga escluso il contagio in occasione di lavoro, la tutela INAIL non è dovuta ed è esclusa la segnalazione del caso per l’attribuzione della competenza all’Inps.

  • Erogazione Fondo gravi infortuni.

Ai familiari di tutte le categorie dei lavoratori, quindi non soltanto dei soggetti assicurati con INAIL, spetta, nell’ipotesi di decesso del lavoratore, la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

LAVORATORI IN QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA EQUIPARATI A MALATTIA (art. 26 D.L. 18/2020).

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e NON è computabile ai fini del periodo di comporto.

Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità pubblica.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante

nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

FAQ INAIL

L’infezione da nuovo Coronavirus è una malattia professionale o un infortunio?

Nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale INAIL del 17 marzo 2020, si chiarisce che l’infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio). Il presupposto tecnico-giuridico è quello dell’equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione del nuovo Coronavirus.

Quali sono le modalità di riconoscimento dell’infortunio da nuovo Coronavirus?

Sono da ammettersi a tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro. In alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto “rischio specifico”, vale la presunzione di esposizione professionale. Per gli eventi riguardanti gli altri casi, si applicherà l’ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Quali sono le categorie di lavoratori che si avvalgono della presunzione semplice?

Rientrano appieno nell’assunto di rischiosità specifica, per la quale l’accertamento medico-legale si avvale della presunzione semplice, le fattispecie riguardanti gli operatori sanitari. Nell’attuale situazione pandemica, questo rischio specifico connota anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc… Questo elenco, anticipato anche nella circolare Inail n. 13, è solo esemplificativo, ma non esaurisce la numerosità delle categorie che possono avvalersi della presunzione di esposizione professionale.

Tra le altre categorie con rischio specifico rientrano gli operatori sociosanitari delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e i tassisti?

Queste categorie, in parte già esplicitate nell’elenco esemplificativo proposto nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020, rientrano appieno tra quelle di lavoratori con elevato rischio di contagio per le quali far valere la presunzione di esposizione professionale.

La tutela INAIL opera anche per altri lavoratori?

Certamente sì. Sono ammessi a tutela tutte le altre categorie di lavoratori che esercitano attività, mansioni e compiti diversi anche per le modalità stesse di espletamento. Per questo amplissimo raggruppamento di lavoratori, non potendosi far valere la presunzione di origine professionale, l’assunzione in tutela seguirà al positivo accertamento medico-legale. Quest’ultimo sarà ispirato all’ordinaria procedura medico-legale, privilegiando gli elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Sono tutelati anche i casi di infezione avvenuti in itinere?

Sì, l’infezione da Covid-19 tutelabile può essere derivata anche da infortunio in itinere. Posto che in quest’ultima fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere. Per tale evento l’accertamento medico-legale si avvarrà di altri elementi di asseverazione, in aggiunta a tutti quelli già richiamati in precedenza, come per esempio dell’esame della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti.

In caso di infezione da nuovo Coronavirus o di sospetto di contagio in occasione di lavoro, cosa si deve fare?

Come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art. 53 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m. Il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza deve trasmettere all’INAIL il certificato di infortunio.

Da quando parte la tutela INAIL?

La conferma diagnostica rappresenta il momento della regolarizzazione del caso da cui far decorrere la tutela. Qualora il soggetto sia stato in malattia (all’epoca sospetta Covid-19) e, quindi, in quarantena o in isolamento fiduciario domiciliare, la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con decorrenza dal momento della attestata assenza dal lavoro. La nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale del 17 marzo 2020, infatti, precisa che la tutela INAIL copre l’intero periodo di quarantena.

Quando il caso è, invece, da porre in riserva di regolarità?

La riserva di regolarità deve essere posta in tutti i casi in cui i dati sanitari disponibili non consentono di porre diagnosi di certezza, anche per le categorie di lavoratori a rischio richiamati nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020. In caso di assenza di infezione da nuovo Coronavirus, il caso non potrà essere accolto dall’INAIL per mancanza dell’evento tutelato, cioè della malattia. La qualificazione di Covid-19 quale infortunio INAIL è oggi fondata sulla positività del test di conferma. Allo stato la diagnosi di sospetto clinico, data la variabilità di quadri e la sovrapposizione con altri processi morbosi, non è da solo utile per ammissione a tutela. Tuttavia, stante la segnalata incostanza nell’effettuazione dei test su tampone, secondaria alle difficoltà operative in fase di emergenza, in tali fattispecie può intendersi per conferma diagnostica ai fini medico-legali-indennitari, la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di Covid19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti. Potrà confortare la diagnosi il risultato del test sierologico, qualora disponibile. Chi tutela la quarantena?

Nel caso di infezione riconosciuta come malattia-infortunio INAIL, il periodo di quarantena viene tutelato dall’Istituto. La tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro. In tutti gli altri casi, stante quanto previsto dal DPCM del 4 marzo 2020, il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps. La misura cautelativa e osservazionale della quarantena viene codificata nelle certificazioni Inps con il codice V29.0.

L’INAIL ha chiuso i propri ambulatori medici al pubblico?

No, l’Inail continua ad erogare i propri servizi sul territorio nazionale. Ha però provveduto, anche sulla base delle disposizioni dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri e dei decreti legge emanati nel tempo, a riorganizzare le attività sanitarie al fine di contenere la diffusione del contagio.

Le attività sanitarie clinico-ambulatoriali continuano a essere erogate presso le sedi INAIL?

Si, nelle note e manate dal direttore generale Inail, è stato sempre ribadito il ruolo sinergico dell’Istituto nei confronti del Servizio sanitario nazionale e questo ha trovato riscontro nella normativa emergenziale di riferimento, tra la quale si richiama il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Ne deriva che devono continuare ad essere garantite queste attività.

In caso di infortunio, ci si deve recare fisicamente presso le strutture dell’INAIL?

In questa fase emergenziale, in cui non devono avvenire spostamenti dal proprio domicilio se non giustificati, è preferibile contattare telefonicamente la sede per avere indicazioni in merito alle azioni da intraprendere. La Sovrintendenza sanitaria centrale ha impartito, infatti, istruzioni per la trattazione medico-legale dei casi che riducono allo stretto indispensabile gli accessi presso le sedi e ha indicato le misure organizzative per assicurare comunque adeguate cure ai soggetti tutelati.

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