NEWSLETTER D.L. N. 30 DEL 13 MARZO 2021

NEWSLETTER

D.L. N. 30 DEL 13 MARZO 2021

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13.03.2021 il D.L. n. 30 del 13.03.2021 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 ed interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Viene disposta zona rossa in tutta Italia per il fine settimana di Pasqua ed alternanza tra zone arancioni e rosse per tutto il periodo che va dal 15 marzo al 6 aprile 2021.

Di seguito le principali novità.

REGOLE DAL 15 MARZO AL 6 APRILE.

In tutto il periodo che va dal 15 marzo al 6 aprile in Italia non ci saranno zone gialle.

Con riferimento agli spostamenti, il decreto stabilisce che:

  • dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa;
  • nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

ATTIVITà ECONOMICHE.

  • Attività commerciali al dettaglio.

Nelle zone arancioni restano aperte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Nelle zone rosse le attività commerciali al dettaglio sono chiuse, eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

Sono chiusi, nelle giornate festive e prefestive, gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

  • Servizi alla persona.

I servizi alla persona restano aperti, nel rispetto dei protocolli approvati, solo nelle zone arancioni. Nelle zone rosse restano aperte solo le lavanderie, tintorie e i servizi di pompe funebri e attività connesse, mentre è prevista la chiusura di parrucchieri ed estetisti.

  • Attività di ristorazione.

Le attività di ristorazione sono sospese ma resta possibile la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per bar e altri esercizi simili senza cucina l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.

LAVORO AGILE.

L’art. 2, comma 1, del decreto riconosce al genitore lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di anni sedici, alternativamente all’altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • infezione da SARS Covid-19 del figlio;
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Tale misura si applica fino al 30.06.2021.

CONGEDI PER GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI.

L’art. 2, comma 2 del decreto prevede che, se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro.

Detto beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi della L. n. 104 del 5.02.1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il comma 3 indica che, per i suddetti periodi, che sono coperti da contribuzione figurativa, è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Il comma 5 precisa che, per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. Ad essi è applicata la tutela del divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L’astensione dal lavoro è ammessa per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

COVERSIONE DEI PERIODI DI CONGEDO PARENTALE.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151 del 2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1.01.2021 e fino al 13.03.2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo Covid indennizzato al 50 per cento e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

bonus baby-sitting.

L’art. 2, comma 6, del decreto, riconosce la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitter nel limite massimo complessivo di Euro 100 settimanali.

Il bonus può essere utilizzato per le prestazioni effettuate per far fronte alle medesime situazioni per cui è ammessa la possibilità di fruire del lavoro agile e del congedo (sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio; infezione da SARS Covid-19 del figlio; quarantena del figlio).

Destinatari della prestazione sono:

  • i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
  • i lavoratori autonomi;
  • il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni quattordici.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (la fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Tali misure si applicano fino al 30.06.2021.

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