NEWSLETTER D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 DECRETO SOSTEGNI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22.03.2021 il D.L. n. 41 del 22.03.2021, in vigore dal 23.03.2021, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Di seguito le principali novità.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.

L’art. 1, commi da 1 a 9, prevede un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

  • Destinatari.

Soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o producono reddito agrario, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

  • Esclusi.
  • i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.03.2021;
  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
  • Condizioni.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro ed a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Il requisito relativo al calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1.01.2019.

  • Ammontare del contributo.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori ad Euro 100.000;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad Euro 100.000 e fino ad Euro 400.000;
  • 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori ad Euro 400.000 e fino a 1 milione di Euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di Euro e fino a 5 milioni di Euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro.

Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di:

  • Euro 1.000,00 per le persone fisiche;
  • Euro 2.000,00 per i soggetti diversi.

In ogni caso, l’importo massimo spettante non supererà l’importo di Euro 150.000,00.

  • Modalità di erogazione.

Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

  • Presentazione della domanda.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. La domanda dovrà essere trasmessa, anche per il tramite degli intermediari abilitati, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

CASSA INTEGRAZIONE.

L’art. 8 prevede una ulteriore proroga della cassa integrazione Covid-19, con la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, di richiedere:

  • fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1.04.2021 ed il 30.06.2021;
    • fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1.04.2021 ed il 31.12.2021.

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

Prorogata anche la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 1.04.2021 ed il 31.12.2021.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI.

Con l’art. 8, comma 9, viene confermato il blocco dei licenziamenti individuali e collettivi:

  • fino al 30.06.2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;
    • fino al 31.10.2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.

Il divieto di licenziamento non si applica:

  • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
    • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
    • nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
    • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 22 del 2015.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

contratti a termine.

L’art. 17 dispone la proroga, dal 31.03.2021 al 31.12.2021, della possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 2015.

La novità ha efficacia a far data dall’entrata in vigore del Decreto Sostegni e nella sua applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

LAVORATORI FRAGILI.

L’art. 15 estende fino al 30.06.2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili dall’art. 26 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 2020).

In particolare, viene prorogata fino al 30.06.2021 la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile.

Nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30.06.2021 l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero.

Viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

NASPI.

All’art. 16 viene previsto che a decorrere dal 23.03.2021 e fino al 31.12.2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Indennità per lavoratori atipici, spettacolo, stagionali.

Con l’art. 10, viene riconosciuta un’ulteriore indennità di Euro 2.400 ai lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo già indennizzati con il Decreto Ristori, che abbiano continuato a soffrire delle conseguenze economiche del perdurare del periodo pandemico.

È, inoltre, riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari ad Euro 2.400 ai seguenti lavoratori dipendenti autonomi che, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30.04.2021:

  • dipendenti stagionali, o in somministrazione del turismo e degli stabilimenti termali nel turismo o negli stabilimenti termali che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1.01.2019 ed il 23.03.2021;
  • dipendenti stagionali e in somministrazione in altri settori diversi da quelli di cui sopra che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1.01.2019 ed il 23.03.2021;
  • intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1.01.2019 ed il 23.03.2021;
  • autonomi privi di partita IVA con contratti occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio.

Indennità per lavoratori sportivi.

È riconosciuta un’indennità di importo variabile tra Euro 1.200 e 3.600.

REDDITO di cittadinanza e DI EMERGENZA.

Con riferimento al reddito di cittadinanza, l’art. 11 prevede che, per l’anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di Euro 10.000 annui, il beneficio economico è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del reddito familiare fino ad un massimo di 6 mesi.

L’art. 12 riconosce l’erogazione di 3 mensilità (da marzo a maggio 2021) del reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Annullamento dei carichi.

Il comma 4 dell’art. 4 prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino ad Euro 5.000 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione):

  • alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino ad Euro 30.000;
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile fino ad Euro 30.000.

Adeguamenti statutari ETS.

L’art. 14, comma 2, interviene nuovamente sull’art. 101, comma 2, del Codice del Terzo settore (di cui al D.lgs. n. 117 del 2017), prorogando dal 31.03.2021 al 31.05.2021 il termine entro cui ONLUS, ODV e APS costituite prima del 3.08.2017 possono effettuare gli adeguamenti statutari con procedura semplificata.

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