È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30.06.2021 il D.L. n. 99 del 30.06.2021, recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
Con l’art. 4 del D.L. n. 99, il Governo ha deciso di mantenere come data ultima del c.d. “blocco dei licenziamenti” il 30.06.2021.
Eccezioni.
I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.
Ai datori di lavoro suddetti resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e
resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
ALTRE IMPRESE.
Al D.L. n. 73 del 25.05.2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) viene aggiunto l’art. 40-bis, che introduce un ulteriore periodo di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.
Tale norma prevede che ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ma che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148 del 14.09.2015, è riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale, per un massimo di 13 settimane, fruibili fino al 31.12.2021.
Per i datori di lavoro che decidano di presentare domanda di integrazione salariale rimane attivo il blocco dei licenziamenti per la durata del trattamento fruito entro il 31.12.2021.
Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi
- di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività,
- nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo,
i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione