NEWSLETTER DECRETO RILANCIO Novità normative – COVID-19

D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. DECRETO RILANCIO, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Quali sono le novità normative?

Innanzitutto il c.d. decreto “Rilancio” ha apportato alcune modifiche al testo del D.L. n. 18 del 2020, chiarendo, modificando o prorogando molte disposizioni in esso contenute ed inoltre ha introdotto nuove disposizioni di natura giuslavoristica per tutelare i lavoratori e salvaguardare le imprese in questo contesto emergenziale.

Di seguito i principali interventi.

  1. DPI – L’art. 66 ha modificato quanto disposto dall’art. 16 del D.L. n. 18 del 2020, prevedendo che, per contenere il diffondersi del virus Covid-19, tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, che nello svolgimento della loro attività lavorativa sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono tenuti ad indossare i dispositivi di protezione individuale quali le mascherine chirurgiche. Tale previsione si applica anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
  2. Licenziamenti – L’art. 80 ha modificato quanto disposto dall’art. 46 del D.L. n. 18 del 2020, il quale stabiliva la sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per due mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020. La proroga della sospensione è ora prevista stabilita retroattivamente per cinque mesi. Viene introdotto il comma 1-bis: il datore di lavoro che, dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
  3. Contratti a termine – L’art. 93 stabilisce che è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
  4. CIGO e FIS – L’art. 68 ha modificato quanto disposto dall’art. 19 del D.L. n. 18 del 2020, prevedendo che i datori di lavoro che hanno sospeso l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria (CIGO) o di assegno ordinario, con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 9 settimane nel corso del periodo tra il 23.02.2020 e il 31.08.2020. C’è, inoltre, la possibilità di incrementare il periodo di ammortizzazione per un periodo di ulteriori 5 settimane per i datori di lavoro che hanno già usufruito integralmente delle suddette 9 settimane. Inoltre, per il periodo compreso tra il 1.09.2020 ed il 31.10.2020, è riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento.

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente il 1.09.2020 a condizione che i medesimi abbiano fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

Si potrà dare domanda di cassa integrazione entro la fine del mese in cui è iniziato il periodo di riduzione o sospensione dell’attività. Tuttavia, il termine di presentazione delle domande riferite a periodi che hanno avuto inizio tra il 23.02.2020 e il 30.04.2020 è fissato al 31.05.2020. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Inoltre, i destinatari dell’assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) saranno legittimati a ricevere l’assegno per il nucleo familiare.

  1. CIGS – L’art. 69 ha modificato quanto disposto nell’art. 19 del D.L. n. 18 del 2020, prevedendo che le aziende in cassa integrazione straordinaria hanno la possibilità di usufruire della cassa integrazione ordinaria o dell’assegno ordinario per “emergenza Covid-19” per la durata di 9 settimane per i periodi decorrenti dal 23.02.2020 al 31.08.2020. Tale periodo può essere incrementato di 5 settimane qualora il datore di lavoro abbia già usufruito delle 9 settimane concesse. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per i periodi decorrenti dal 1.09.2020 al 31.10.2020.
  2. Cassa integrazione in deroga – L’art. 70 ha modificato quanto disposto nell’art. 22 del D.L. n. 18 del 2020, prevedendo che tale ammortizzatore possa essere concesso per ulteriori 5 settimane per i datori di lavoro che tra il 23.02.2020 ed il 31.08.2020 abbiano esaurito le 9 settimane di ammortizzatore previste dal D.L. “Cura Italia”, nonché di ulteriori 4 settimane per il periodo compreso tra il 1.09.2020 ed il 31.10.2020. Per i datori di lavoro dei settori del turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente il 1.09.2020 a condizione che i medesimi abbiano fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.
  3. NASPI e DIS-COLL – L’art. 92 prevede la proroga di due mesi per i lavoratori in Naspi o Dis-Coll scaduta nei mesi di marzo e aprile. Nello specifico, la proroga dell’assegno di disoccupazione si applicherà esclusivamente qualora il periodo di fruizione sia terminato tra il 1° marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 e il termine di due mesi decorre dalla data di scadenza. L’importo dell’assegno di disoccupazione riconosciuto per gli ulteriori due mesi sarà pari all’ultima indennità mensile spettante per la prestazione originaria. Tale proroga non troverà applicazione per chi già beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 17 marzo 2020 n. 1 8, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del Decreto Rilancio.
  4. Congedi per i dipendenti – L’art. 72 ha modificato quanto disposto dall’art. 23 del D.L. n. 18 del 2020, prevedendo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 30 giorni, i giorni di permesso per cui viene riconosciuta una indennità sino al 50% della retribuzione per tutti i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli fino a 12 anni. Queste 30 giornate, coperte da contribuzione figurativa, potranno essere utilizzate a decorrere dal 5.03.2020 al 31.07.2020.

Per i genitori con figli minori di 16 anni è prevista la possibilità di astensione dal lavoro senza la corresponsione di alcuna indennità o riconoscimento di contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro e con divieto di licenziamento, per tutto il periodo di sospensione di servizi educativi per l’infanzia e/o delle attività didattiche di ogni ordine e grado.

Viene poi prevista la possibilità di usufruire del “bonus baby sitter” per poter pagare l’iscrizione a servizi integrativi per l’infanzia, centri con funzione educativa o ricreativa o servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. L’importo del bonus è aumentato ad Euro 1.200,00 da erogarsi tramite il libretto famiglia. Per i dipendenti del settore sanitario il bonus è aumentato ad Euro 2.000,00.

  1. Permessi retribuiti – L’art. 73 ha modificato quanto disposto dall’art. 24 del D.L. n. 18 del 2020 prevedendo la possibilità di usufruire di ulteriori 12 giornate nei mesi di maggio e giugno 2020, per tutti coloro che beneficiano dei permessi di cui all’art. 33 della L. n. 104 del 1992.
  2. Sorveglianza sanitaria – L’art. 83 ha previsto che, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus Covid-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio derivante da altri fattori, quali la presenza di altre malattie, patologie oncologiche, o dalla infezione da Covid-19.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.

L’inidoneità alla mansione accertata dal medico competente non giustifica il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

  1. Smart working – L’art. 90 ha previsto che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali. Condizione è che non vi sia un altro genitore che sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito dovuti alla sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o in ogni caso che non lavori.
  2. Indennità lavoratori danneggiati dall’emergenza COVID-19 – Accanto ai professionisti e lavoratori già beneficiari dell’indennità di marzo di Euro 600 ex artt. 27, 28, 29, 30, 38 del decreto Cura Italia, gli artt. 84 (nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19), 85 (lavoratori domestici) e 98 (lavoratori sportivi) del decreto Rilancio prevedono nuove categorie di soggetti beneficiari dei contributi. Di seguito una tabella illustrativa dei bonus previsti dall’art. 84.
CATEGORIAAPRILE 2020MAGGIO 2020
Liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari ad Euro 600Euro 600
Liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019Euro 1000
Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020Euro 1.000
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari ad Euro 600Euro 600
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari ad Euro 600Euro 600
Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 19 maggio 2020Euro 600
Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 19 maggio 2020Euro 1.000
Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 19 maggio 2020Euro 1.000
Lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari ad Euro 600Euro 500
Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodoEuro 600Euro 600
Lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020Euro 600Euro 600
Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensileEuro 600Euro 600
Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad Euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorieEuro 600Euro 600
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno trenta contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore ad Euro 50.000Euro 600Euro 600
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ad Euro 35.000Euro 600Euro 600

COVID-19: TUTELA INFORTUNISTICA E RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

L’INAIL è intervenuto nuovamente in materia di responsabilità del datore di lavoro nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro. Con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 l’Istituto integra e precisa quanto precedentemente indicato con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020.

In particolare, si ribadisce che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro. Ciò in quanto le patologie infettive contratte in occasione di lavoro sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio. Si ricorda, inoltre, che viene riconsociuto anche l’infortunio in itinere e che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, come stabilito dall’art. 42, co. 2 del Decreto Cura Italia convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.

L’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro.

Circa l’accertamento dell’infortunio da contagio da SARS-CoV-2, l’Istituto specifica che occorre in ogni caso accertare la sussistenza dei fatti noti, cioè di indizi gravi, precisi e concordanti sui quali deve fondarsi la presunzione semplice di origine professionale, ferma restando la possibilità di prova contraria a carico dell’Istituto. In tale contesto, l’Istituto valuta tutti gli elementi acquisiti d’ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d’infortunio contenente tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell’evento denunciato.

Infine l’Istituto chiarisce che non possono confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo INAIL con i presupposti per la responsabilità penale e civile del datore di lavoro, che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative: oltre alla prova del nesso di causalità, infatti, occorre anche la prova dell’imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro. Ne consegue che il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale e civile. Pertanto, in questo contesto emergenziale, la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33. L’eventuale azione di regresso si deve basare sul rapporto di causalità tra omissione ed evento verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, pertanto l’Istituto ammette che, in assenza di una comprovata violazione, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

Leggi anche:

  • NEWSLETTER n. 5/2024 - Novità GIURISPRUDENZIALI Corte di Appello di Roma sentenza 2 aprile 2024, n. 1294. La Corte di Appello di Roma ha applicato il principio di recente chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 22 del 22.02.2024, affermando che anche il dirigente licenziato in violazione della procedura disciplinare ex art. 7 Statuto dei lavoratori non ha diritto… Read More
  • NEWSLETTER n. 4/2024 - Novità normative e giurisprudenziali Novità NORMATIVE CCNL Terziario, distribuzione e servizi – Confcommercio: le novità del rinnovo Per i dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi, Confcommercio Imprese per l’Italia con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto in data 22 marzo 2024 l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. Indicate le… Read More
  • NEWSLETTER n. 3/2024 - Novità normative e giurisprudenziali Novità NORMATIVE Legge 23 febbraio 2024 n. 18, in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2024 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2024 è stata pubblicata la legge n. 18/2024, di… Read More