NEWSLETTER Legge di Bilancio e Milleproroghe

LEGGE DI BILANCIO 2021

È in vigore dal 1.01.2021 la .Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178 del 30.12.2020), pubblicata sul supplemento ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020 e modificata dal D.L. n. 182 del 31.12.2020, pubblicato in G.U. n. 323 del 31.12.2020.

Si riassumono di seguito le principali novità in ambito giuslavoristico.

  1. Divieto di licenziamento (art. 1, commi da 309 a 311)

Fino al 31.03.2021:

  • resta precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo e restano sospese le procedure avviate dopo il 23.02.2020;
  • resta preclusa, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
  • restano altresì sospese le procedure in corso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, avviate innanzi all’ITL ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 604 del 1996.

Vengono confermate le esclusioni dal blocco già previste dal c.d. Decreto Agosto (poi confermate dal c.d. Decreto Ristori).

  • Proroga e rinnovo dei contratti a tempo determinato (art. 1, comma 279)

Viene modificato il comma 1 dell’art. 93 del c.d. Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17.07.2020): sono state prorogate fino al 31.03.2021 le deroghe alla disciplina sui contratti a tempo determinato in materia di proroghe e rinnovi, introdotte dapprima con il decreto Rilancio e confermate dal successivo decreto Agosto in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Viene estesa, pertanto, la possibilità per i datori di lavoro di prorogare o rinnovare i contratti a termine senza indicazione di una causale giustificativa, comunque per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, a condizione che l’accordo scritto con il dipendente venga formalizzato entro e non oltre il 31 marzo 2021.fissato nella data del 31.03.2021 il termine per il rinnovo e la proroga dei contratti a tempo determinato. Dunque, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare i contratti per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche in assenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 81 del 2015.

  • Ammortizzatori sociali (art. 1, commi 285, 286 e da 299 a 305)

Prevista l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale per ulteriori 12 settimane collocate nel periodo tra:

  • il 1.01.2021 ed il 31.03.2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  • il 1.01.2021 ed il 30.06.2021 per i trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

A differenza della previgente disciplina, non è più richiesto al datore di lavoro il pagamento di alcun contributo addizionale, indipendentemente dall’eventuale calo di fatturato.

  • Esonero contributivo (art. 1, commi da 306 a 308)

Per i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31.03.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

  • Lavoratori fragili (art. 1, comma 481)

Estese sino al 28.02.2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (disposizioni di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24.04.2020), e dunque:

  • i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, o comunque specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
  • qualora gli stessi siano impossibilitati a lavorare a cagione della loro condizione di salute, l’assenza dal lavoro verrà equiparata al ricovero ospedaliero, purché gli stessi dipendenti siano in possesso di idonea certificazione che attesti l’esistenza di una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita o da disabilità grave.
  • Congedo di paternità (art. 1, commi 25, 363 e 364)

La Legge di Bilancio 2021 estende il concedo obbligatorio del padre lavoratore a 10 giorninonché quello facoltativo di 1 giorno, potendo farvi ricorso non solo in caso di nascita del figlio ma anche nel caso di “morte perinatale”.

  • Incentivo assunzione giovani di età inferiore a 36 anni (art. 1, commi da 10 a 15)

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi (esteso in alcune regioni d’Italia a 48 mesi), nel limite massimo di importo pari ad Euro 6.000 annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Tale esonero è condizionato alla circostanza che i datori di lavoro interessati non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, o comunque non procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo od a licenziamenti collettivi di lavoratori “inquadrati con la medesima qualifica” nella stessa unità produttiva in cui è avvenuta l’assunzione.

  • Incentivo all’occupazione femminile (art. 1, commi 16-17)

È previsto, per le nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuare nel biennio 2021-2022, l’esonero dall’obbligo del versamento dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura del 100% e nel limite massimo di Euro 6.000,00 annui.

Per beneficiare di tale incentivo, le assunzioni in questione dovranno comportare un “incremento occupazionale netto” calcolato sulla base della differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero di lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

  • Lavoratori dei call center (art. 1, comma 280)

Confermata anche per l’anno 2021 l’indennità a favore di aziende operanti nel settore dei call center in relazione ai propri dipendenti a tempo indeterminato, a condizione che:

  • presentino un organico superiore alle 50 unità nei sei mesi precedenti;
  • abbiano unità produttive site in diverse regioni;
  • abbiano attuato, entro la scadenza prevista del 31.12.2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto;
  • i lavoratori per i quali viene richiesto il beneficio non rientrino nell’ambito di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
  1.  APE sociale (art. 1, comma 339)

Prorogata fino al 31.12.2021 la possibilità di usufruire del cosiddetto APE Sociale, introdotto con la legge n. 232 del 2016 e consistente in una indennità erogata dall’INPS ad alcune categorie di lavoratori fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o fino all’ottenimento della pensione anticipata.

DECRETO MILLEPROROGHE.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31.12.2020 il D.L. n. 183 del 31.12.2020 (c.d. Decreto “Milleproroghe”), recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea“.

Di seguito le proroghe di maggiore interesse.

  1. Termini legati ad alcune disposizioni emergenziali.

Proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31.03.2021 dei termini previsti da:

  • art. 16, commi 1 e 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2020, ai sensi del quale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • art. 83 del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 2020, in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale, il quale impone ai datori di lavoro (pubblici e privati) di garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei cd. lavoratori “fragili”;
  • art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 2020, che disciplinano, rispettivamente, la procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di smart working nonché la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla Legge n. 81 del 2017.
  • Esonero contributivo agricoltori.

Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020 previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto Ristori (D.L. n. 137 del 2020), viene sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16.01.2021 fino alla comunicazione da parte dell’INPS degli importi contributivi dovuti e comunque non oltre il 31.03.2021.

  • Società mutuo soccorso.

Con una novella all’art. 43, comma 1, del Codice del Terzo Settore, si consente alle società di mutuo soccorso (SOMS), già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice (3.08.2017), di trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale (APS) entro il 31.12.2021, mantenendo il proprio patrimonio.

Il termine previsto deve intendersi perentorio non ai fini della trasformazione dalla forma giuridica di SOMS a quella di APS o altra associazione del Terzo settore, ma ai soli fini della possibilità di beneficiare del sistema derogatorio suddetto e perciò della possibilità di conservare il proprio patrimonio.

Una volta decorso tale termine, le SOMS potranno volontariamente decidere di trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligate in tal caso a devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina delle società di mutuo soccorso.

  • Recupero indebiti pensionistici.

Prorogato al 31.12.2021 il termine per il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d’imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.

  • Prescrizione contributi previdenziali ed assistenziali.

Sospesi i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dal 31.12.2020 al 30.06.2021. Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora, il decorso della prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso sarà differito al 1.07.2021: il termine di prescrizione, quindi, maturerà una volta decorsi 5 anni da tale data.

  • Blocco degli sfratti.

Fino al 30.06.2021 è prevista la proroga del blocco degli sfratti e quindi la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche se destinati ad uso diverso dalla civile abitazione. Quest’ultima dilazione, però, è limitata “ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”. Sono pertanto esclusi gli sfratti per finita locazione, le sentenze (o le ordinanze) con cui sia stata disposta la restituzione di immobili occupati sine titulo ovvero sulla base di un titolo invalido o inefficace, nonché, infine, l’ingiunzione rivolta al debitore o al custode di rilasciare l’immobile trasferito all’aggiudicatario in seno al processo d’espropriazione, ex art. 586, 2° comma, c.p.c., se non adibito ad uso di civile abitazione del debitore e dei suoi famigliari.

  • Semplificazioni in materia di organi collegiali.

Proroga della possibilità di svolgimento delle sedute in videoconferenza da parte di organi di associazioni private, fondazioni nonché società (comprese quelle cooperative e i consorzi) che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, in ogni caso, non oltre il 31.03.2021.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 137 DEL 28.10.2020.

Il D.L. n. 137 del 28.10.2020 è stato convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 18.12.2020 (c.d. Ristori omnibus), in vigore dal 25.12.2020, che accorpa al proprio interno i Decreti “Ristori bis“, “Ristori ter” e “Ristori quater“, disponendone, contestualmente, l’abrogazione. Di seguito le principali novità introdotte in sede di conversione.

  • Contributo a fondo perduto per operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.

Riconosciuto un contributo a fondo perduto a beneficio degli operatori, con partita IVA attiva alla data del 25.10.2020, dei settori oggetto delle misure restrittive disposte con il DPCM del 24.10.2020. Agli indennizzi sono ammessi anche i soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di Euro. Esclusi invece i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25.10.2020.

Per gli esercenti che operano nei settori alberghiero, delle gelaterie e pasticcerie (anche ambulanti) e dei bar ed esercizi senza cucina, con sede nelle aree di c.d. zona rossa, il contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento.

Il medesimo contributo viene riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al DPCM 3.11.2020.

  • Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

Il nuovo articolo 1-septies riscrive l’art. 14 del D.Lgs. n. 276 del 2003 in materia di cooperative sociali, imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

Viene così specificato che le convenzioni quadro per l’inserimento lavorativo dei lavoratori disabili e svantaggiati possono essere stipulate dai servizi competenti per il collocamento obbligatorio anche con le imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112 del 2017.

  • Esonero contributivo.

Confermata la possibilità di godere di un incentivo economico, sotto forma di esonero contributivo, in alternativa alla fruizione degli ammortizzatori sociali Covid-19. L’incentivo consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo di 4 settimane fruibili entro il 31.01.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020 e con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

I datori di lavoro che hanno richiesto l’esonero contributivo possono rinunciarvi, limitatamente alla frazione di esonero richiesto e non goduto, e contestualmente presentare domanda per accedere al trattamento di integrazione salariale. Tale facoltà potrà essere esercitata anche solo per una parte dei lavoratori interessati dal beneficio.

  • Proroga agevolazioni per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere.

L’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 220, della Legge n. 205 del 2017, a favore delle cooperative sociali che assumono donne vittime di violenze di genere – corrispondente ai complessivi contributi previdenziale a loro carico, nel limite massimo di Euro 350 mensili, per un periodo massimo di 36 mesi decorrenti dall’assunzione – viene esteso anche alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2021 al 31.12.2021.

  • Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per le aziende interessate dal DPCM del 24.10.2020 è prevista la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per il mese di novembre 2020.

Il pagamento di detti contributi potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.03.2021, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determinerà la decadenza dal beneficio della rateazione.

  • Bonus baby sitting.

A partire dal 9.11.2020, limitatamente alle aree del territorio nazionale individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020, i genitori lavoratori di alunni delle scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di babysitting nel limite massimo complessivo di Euro 1.000, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

  • Disposizioni per promuovere l’occupazione giovanile.

L’art. 15-bis stabilisce la proroga per il 2021 dell’agevolazione contributiva introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 in materia di contratti di apprendistato di primo livello. La nuova disposizione prevede pertanto che, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ed il diploma di istruzione secondaria superiore stipulati nel corso del 2021, sia riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiori a 9 uno sgravio contributivo del 100%, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

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