NEWSLETTER LEGGE DI CONVERSIONE MILLEPROROGHE

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1.03.2021 la L. n. 21 del 26.02.2021, di conversione del c.d. decreto Milleproroghe (D.L. n. 183 del 30.12.2020).

Si segnala che nella legge di conversione sono confluiti anche i D.L. n. 3 del 15.01.2021 e n. 7 del 30.01.2021, facendo comunque salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici già sorti.

Di seguito le principali novità in ambito giuslavoristico.

LAVORO AGILE.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione, il lavoro agile “semplificato”, previsto dal Decreto Milleproroghe sino al 31.03.2021, è stato esteso fino alla fine dello stato di emergenza connesso all’epidemia da Covid-19 e comunque non oltre il 30.04.2021.

Ne consegue che, qualora lo stato di emergenza dovesse essere ulteriormente esteso oltre il 30.04.2021, la proroga della misura necessiterebbe di una ulteriore ed espressa previsione normativa.

  • Settore privato.

La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della L. n. 81 del 22.05.2017 dovrà essere favorita e potrà essere attivata dai datori di lavoro in relazione ad ogni rapporto di lavoro subordinato, prescindendo dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e sempre nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni legislative.

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, secondo la documentazione disponibile sul relativo sito internet.

Nella forma semplificata, gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza sono assolti anch’essi in via telematica, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL.

  • Settore pubblico.

Con riferimento al lavoro pubblico, vengono prorogate, sempre fino al 30.04.2021, le disposizioni di cui all’art. 263, comma 1, del c.d. Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 2020) secondo cui le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, grazie alle misure semplificate, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

MISURE DI INTEGRAZIONE SALARIALE.

Sono differiti al 31.03.2021 i termini di decadenza, scaduti lo scorso 31.12.2020, relativi all’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi.

In particolare, con il suddetto rinvio generale ai “trattamenti in scadenza al 31 dicembre 2020”, si fa riferimento alle 18 settimane previste dal c.d. Decreto Agosto (D.L. n. 104 del 2020, convertito dalla L. n. 126 del 2020), suddivise:

  • in una prima parte di 9 settimane c.d. “libere” in quanto non connesse ad una riduzione del fatturato aziendale, ed
  • in una seconda parte di ulteriori 9 settimane, richiedibili per periodi successivi al 16.11.2020 ed accessibili solamente in caso di una comprovata riduzione del fatturato aziendale, come disciplinato dalla norma stessa, ed a seguito del pagamento del relativo contributo addizionale.

Si ricorda che, in aggiunta ai suddetti periodi di integrazione salariale, la normativa emergenziale ha previsto 6 settimane ulteriori ai sensi del c.d. Decreto Ristori (D.L. 137 del 2020 convertito dalla Legge n. 176 del 2020) ed imputabili nel periodo tra il 16.11.2020 ed il 31.01.2021.

Inoltre, la Legge di Bilancio ha previsto ulteriori 12 settimane da utilizzare tra gennaio e marzo (o giugno, in caso di assegno ordinario o cassa in deroga) 2021.

MATERIA PREVIDENZIALE.

Viene sospesa la decorrenza dei contributi previdenziali obbligatori a partire dal 31.12.2020 e fino al 30.06.2021.

In particolare, si prevede che nel caso in cui i termini di prescrizione abbiano inizio durante il suddetto periodo di sospensione, la decorrenza degli stessi verrà differita fino alla fine del periodo.

SORVEGLIANZA SANITARIA.

Con riferimento alla sorveglianza sanitaria a beneficio dei lavoratori fragili, a fronte della persistente crisi epidemiologica, l’art. 19 del Decreto Milleproroghe, così come convertito, proroga fino al 30.04.2021 anche la sorveglianza sanitaria eccezionale, prevista dall’art. 83 del c.d. “Decreto Rilancio”.

Al riguardo, si ricorda che in base alle disposizioni che precedono, i datori di lavoro pubblici e privati sono chiamati ad assicurare, attraverso il proprio medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da patologia Covid-19 o da altre patologie gravi, nonché dallo svolgimento di terapie salvavita.

CONTRATTI DI RETE DI SOLIDARIETà.

Viene prorogato fino al 31.12.2021 anche il termine per la sottoscrizione di un contratto di rete di solidarietà ai sensi dell’art. 3, comma 4-sexies, del D.L. n. 5 del 2009 (convertito dalla L. n. 33 del 2009).

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI.

Si evidenzia che la legge di conversione del Milleproroghe non è intervenuta sulle norme che disciplinano l’attuale blocco dei licenziamenti, ad oggi in vigore fino al 31.03.2021. Tale termine, tuttavia, sembrerebbe potenzialmente destinato ad un’ulteriore proroga (presumibilmente fino a giugno 2021).

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