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D.L. n. 104 del 2020 convertito in L. del 13.10.2020 n. 126 recante “MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL’ECONOMIA”.

Il 13.10.2020 è stata pubblicata nella G.U. 253 la L. n. 126 del 13.10.2020 di conversione del c.d. “DL AGOSTO”.

Quali le modifiche apportate in ambito giuslavoristico?

Di seguito si riportano le maggiori novità!!

  • All’art. 8Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione” è stato introdotto il comma 1bis il quale prevede che, in considerazione dell’attuale fase di rilancio dell’economia e per garantire la continuità occupazionale, all’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2015 viene aggiunto quanto segue «Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021».
  • È stato soppresso il comma 4 dell’art. 14, il quale prevedeva la possibilità per il datore di lavoro che aveva proceduto a recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo di revocare tale recesso a condizione che avesse fatto richiesta di trattamento di integrazione salariale a partire dalla data in cui aveva efficacia il licenziamento.
  • È stato introdotto l’art. 21bisLavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici”. In base alla nuova disposizione è stato previsto che il genitore dipendente può svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dall’azienda sanitaria competente territorialmente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, ovvero durante lo svolgimento di attività sportive di base o attività motorie presso palestre, piscine, centri sportivi. Il genitore, inoltre, potrà svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working qualora il figlio abbia contratto la malattia durante lo svolgimento di lezioni musicali e linguistiche.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore non possa svolgere le proprie mansioni in modalità agile, uno dei due genitori potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo della quarantena del figlio minore di 14 anni disposta dalla ASL competente per territorio a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Per tali periodi di congedo (coperti da contribuzione figurativa) è riconosciuta, in luogo della retribuzione, una indennità pari al 50% della retribuzione stessa.

Lo smart working, ovvero il congedo, non possono essere richiesti da entrambi i genitori ma solamente da uno di essi.

  • È stato introdotto l’art. 21terLavoro agile per genitori con figli con disabilità” in base al quale, fino al 30.06.2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, qualora nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.
  • All’art. 26Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena” è stato introdotto il comma 1bis in base al quale, l’art. 26 del D.L. n. 18 del 2020, così come convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020, è stato così sostituito «Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità […] il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente […]. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».

DPCM DEL 13.10.2020.

Dopo la proroga dello stato di emergenza al 31.01.2021, in data 13.10.2020 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri emanando un DPCM con misure volte a contrastare e contenere l’emergenza da Covid-19.

All’art. 1Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, al comma 6, lett. ll) ha previsto che, in ordine alle attività professionali viene raccomandato che le stesse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. È stato poi previsto l’incentivo delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti.

Infine, è stata ribadita l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, qualora non sia possibile il mantenimento della distanza di almeno un metro, l’adozione di strumenti di protezione individuale.

All’art. 2Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” è stato prescritto che tutte le attività produttive devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e del contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24.04.2020 tra il Governo e le parti sociali.

QUARANTENA E SMART WORKING. MESSAGGIO N. 3653 DEL 9 OTTOBRE 2020.

L’INPS, con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, fornisce le indicazioni operative e i chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

Quarantena e smart-working.

La quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del d.l. n. 18 del 2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.

Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

Quarantena per ordinanza amministrativa

In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica. (v. articolo 19, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e paragrafo 10 della circolare INPS n. 115 del 30 settembre 2020, ).

Quarantena all’estero

Qualora lavoratori assicurati in Italia si sono recati all’estero e sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, non sono tutelati dal citato comma 1 dell’articolo 26, in quanto tale tutela è ammessa esclusivamente se la quarantena è stata disposta con un provvedimento proveniente da autorità sanitarie italiane.

Ammortizzatore sociale e malattia

In base al principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto dall’articolo 3, comma 7, del D.L.vo n. 148, del 14 settembre 2015, la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determina il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.

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