NEWSLETTER (S)Blocco LICENZIAMENTI

Nota Inl n. 5186 del 16.07.2021

Con la Nota n. 5186 del 16.07.2021, l’Ispettorato del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alla riattivazione delle procedure ex art. 7 della L. n. 604 del 1966, ovverosia quelle che il datore di lavoro deve promuovere qualora voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo un lavoratore soggetto alla disciplina di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

L’occasione è anche per fornire una interpretazione in merito al (s)blocco dei licenziamenti, introdotto dal D.L. n. 99 del 2010.

L’Ispettorato, richiamando gli ultimi decreti-legge emanati (D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69 del 21.05.2021, D.L. n. 73 del 25.05.2021 e D.L. n. 99 del 30.06.2021), precisa che:

  • l’art. 8, comma 9, del D.L. n. 41 del 2021 ha previsto per le aziende del settore industriale che hanno presentato “domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”, il blocco dei licenziamenti fino al 30.06.2021, nonché la sospensione delle procedure di cui all’art. 7 della L. n. 604 del 1966;
  • il comma 10 del medesimo articolo, relativamente alle imprese aventi diritto all’assegno ordinario e alla cassa integrazione salariale in deroga di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22 quater, D.L. n. 18 del 2020, nonché a quelle destinatarie della cassa integrazione operai agricoli CISOA, ha precluso, fino al 31.10.2021, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604 del 1966, inibendo altresì le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge;
  • il medesimo termine del 31.10.2021 è stato fissato anche per le imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio; tuttavia, l’art. 43 del D.L. n. 73 del 2021 ha introdotto una ulteriore eccezione in forza della quale, se tali aziende richiedono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31.12.2021, risulta esteso il divieto di licenziamento sino a tale data.

L’Ispettorato chiarisce, dunque, che a decorrere dal 1.07.2021, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021, il divieto di licenziamento è venuto meno SOLO per le aziende che possono fruire della CIGO individuate ex art. 10 del D.Lgs. n. 148 del 2015 (riferibile sostanzialmente ad industria e manifatturiero).

Gli ulteriori interventi normativi di cui al D.L. n. 73 del 2021 ed al D.L. n. 99 del 2021 hanno esteso, a determinate condizioni, il divieto di licenziamento oltre il 30 giugno.

In particolare:

  • per le aziende del tessile identificate secondo la classificazione Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, il divieto di licenziamento è esteso sino al 31.10.2021 (ex art. 4, comma 2, D.L. n. 99 del 2021). Il divieto opera a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale;
  • per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, la possibilità di licenziare è inibita ai sensi degli artt. 40, commi 4 e 5, e 40-bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 73 del 2021 ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale ai sensi degli articoli 40, comma 3 e 40-bis, comma 1, per tutta la durata del trattamento e fino al massimo al 31.12.2021. La ratio delle norme in questione risiede, quindi, nel collegare il divieto di licenziamento alla domanda di integrazione salariale e dunque al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito.

MODELLO DI ISTANZA.

L’Ispettorato fornisce un modello di istanza – già disponibile sulla pagina web dell’INL – al fine di acquisire le informazioni utili all’istruttoria delle procedure di conciliazione ex art. 7 della L. n. 604 del 1966 (quali settore di attività dell’impresa istante ed eventuale presentazione di domande di integrazione salariale).

Necessita la reiterazione dell’istanza utilizzando il medesimo modello anche per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604 del 1966 in corso al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 18 del 2020.

L’Ispettorato ricorda, infine, che le Associazioni datoriali hanno condiviso con le OO.SS al tavolo con il Governo un avviso comune con il quale si raccomanda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Di tale orientamento l’INL terrà conto in sede di riunione, anche ai fini del monitoraggio dell’andamento dell’intesa.

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